Cambio di sesso e detraibilità delle (relative) spese
Ag. Entrate 3 agosto
2015, n. 71: Interpello art. 11, legge 27
luglio 2000, n. 212 - Disturbo di identità di genere - Trattamento medico
chirurgico - Detraibilità della spesa - Art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR
Le spese per
l’intervento di “metoidioplastica” rientrano tra le spese sanitarie detraibili,
ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.
ESPOSIZIONE DEL QUESITO
L’istante è stata autorizzata dal
Tribunale di …, previo accertamento del “disturbo di identità di genere”, a
sottoporsi a trattamento medico chirurgico al fine di adeguare i propri
caratteri sessuali.
In base a tale autorizzazione,
l’istante intende sostenere, in una clinica specializzata, un intervento di
“metoidioplastica”, che consiste nella ricostruzione degli organi genitali
maschili, del costo complessivo di euro 11.000,00.
L’istante chiede se le spese relative all’intervento sopra
descritto rientrino fra le spese sanitarie detraibili ai fini dell’IRPEF, ai
sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.
OMISSIS
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 15, comma 1, lett. c), del
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) consente la detrazione
dall’imposta lorda di un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie,
per la parte che eccede euro 129,11, costituite esclusivamente dalle spese
mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’art. 10,
comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche
e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
La circolare del Ministero delle
finanze n. 25 del 6 febbraio 1997 ha specificato che, relativamente alle spese
per le quali può risultare dubbio l’inquadramento tra le spese sanitarie
detraibili, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della
Salute che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi,
delle prestazioni specialistiche, eccetera.
Per quanto riguarda il
procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso, la disciplina di
riferimento è recata dalla legge 14 aprile 1982, n. 164, così come modificata
dal d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, secondo cui “la rettificazione si fa in
forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una
persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di
intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.”.
L’adeguamento dei caratteri
sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, quando risulta
necessario, è autorizzato, quindi, dal tribunale (cfr. art. 31 del d.lgs. n.
150 del 2011).
Nella fattispecie rappresentata
dall’istante, dalla sentenza inviata risulta che la CTU medico-psichiatrica
eseguita sulla contribuente ha accertato che “il quadro clinico è compatibile
con i criteri nosografici del disturbo di identità di genere” e che non
emergono controindicazioni di tipo psicopatologico all’adeguamento dei
caratteri sessuali ex art. 3 della legge n. 164 del 1982.
Il Tribunale di …, attesa anche
la ratio della legge n. 164 del 1982, diretta a consentire un mezzo terapeutico
efficace per la tutela della salute psichica del richiedente e per il
conseguente suo inserimento nei normali rapporti sociali, a seguito delle
indagini esperite dal CTU ha autorizzato, quindi, la contribuente a sottoporsi
a trattamento medico chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri
sessuali.
Riguardo la possibilità di
ricondurre nell’ambito dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR le spese
sostenute per l’intervento di “metoidioplastica”, che consiste nella
ricostruzione degli organi genitali maschili, da effettuarsi al fine di
adeguare i propri caratteri sessuali, il Ministero della Salute, interpellato
sul punto, ha precisato, in via preliminare, che “il disturbo dell’identità di
genere è catalogato fra i disturbi mentali del DSM-IV (Manuale Diagnostico e
Statistico dei Disturbi Mentali) e ne viene definito affetto, per l’ottenimento
del consenso per il cambio di sesso, solo chi non ha psicopatologia associata.”.
Il Ministero della Salute ha
precisato poi che “il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n.
164/82 è necessario nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto uno
stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra
il sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale
di rifiuto dei propri organi sessuali. Così connotato, tale trattamento è
indubitabilmente una prestazione sanitaria con finalità terapeutiche, inclusa
nei Livelli essenziali di assistenza garantiti dal Ssn ed erogata anche in
strutture pubbliche e accreditate…”.
In relazione al caso specifico,
il Ministero della Salute, esaminata la documentazione, ha affermato che
sussistono “le condizioni per qualificare l’intervento come “medico-sanitario”
con finalità di cura.”.
Sulla base delle precisazioni
fornite dal Ministero della Salute, la scrivente ritiene che le spese per
l’intervento di “metoidioplastica” rientrino tra le spese sanitarie detraibili
ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.
Per poter fruire della detrazione
è necessario che dalla fattura del centro accreditato presso cui è eseguita la
prestazione sanitaria risulti la descrizione della prestazione stessa
dal sito http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home
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