Corte di Giustizia UE 2 settembre 2015, n. C-309/14
Rinvio pregiudiziale – Status dei cittadini di paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE –
Normativa nazionale – Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno –
Presupposto – Contributo finanziario obbligatorio – Importo otto
volte più elevato rispetto all’importo richiesto per ottenere la carta
d’identità nazionale – Lesione dei principi della direttiva 2003/109/CE
La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa
allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo
periodo, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 maggio 2011, osta ad una normativa nazionale, come quella
controversa nel procedimento principale, che impone ai cittadini di paesi terzi
che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato
membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra EUR 80
e EUR 200, in quanto siffatto contributo è sproporzionato rispetto alla
finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a creare un ostacolo
all’esercizio dei diritti conferiti da quest’ultima.
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
2 settembre 2015
Nella causa C‑309/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio (Italia), con ordinanza del 17 dicembre
2013, pervenuta in cancelleria il 30 giugno 2014, nel procedimento
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL),
Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero dell’Interno,
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta (relatore),
presidente di sezione, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, J.L. da Cruz
Vilaça e C. Lycourgos, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 16 aprile 2015,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Confederazione Generale
Italiana del Lavoro (CGIL), da V. Angiolini, L. Formilan e
L. Santini, avvocati;
– per
l’Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA), da V. Angiolini,
L. Formilan e L. Santini, avvocati;
– per il
governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da
G. Palatiello, avvocato dello Stato;
– per il
governo francese, da F.‑X. Bréchot e D. Colas, in qualità di agenti;
– per il
governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da M. Condou-Durande e A. Aresu, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito
l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004,
L 16, pag. 44), come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011 (GU L 132,
pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 2003/109»).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede la Confederazione Generale
Italiana del Lavoro (in prosieguo: la «CGIL») e l’Istituto Nazionale
Confederale Assistenza (in prosieguo: l’«INCA») opposti alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Interno e al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, per l’annullamento del decreto adottato dai suddetti due
ministeri il 6 ottobre 2011, Contributo per il rilascio e il rinnovo del
permesso di soggiorno (GURI n. 304 del 31 dicembre 2011; in prosieguo: il
«decreto del 2011»), nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o
connesso.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 Ai
sensi dei considerando 9, 10 e 18 della direttiva 2003/109:
«(9) Le
considerazioni economiche non dovrebbero essere un motivo per negare lo status
di soggiornante di lungo periodo e non sono considerate come un’interferenza
con i pertinenti requisiti.
(10) Occorre
stabilire un sistema di regole procedurali per l’esame della domanda intesa al
conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo. Tali procedure
dovrebbero essere efficaci e gestibili in base al normale carico di lavoro
delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque in modo da
garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto. Esse
non dovrebbero costituire un mezzo per ostacolare l’esercizio del diritto di
soggiorno.
(...)
(18) La
determinazione delle condizioni per l’esercizio, da parte dei cittadini di
paesi terzi che siano residenti di lungo periodo, del diritto di soggiorno in
un altro Stato membro contribuisce alla realizzazione effettiva del mercato
interno in quanto spazio in cui è garantita a tutti la libertà di circolazione
e può costituire altresì un importante fattore di mobilità, specie per il
mercato del lavoro dell’Unione».
4 L’articolo
8, paragrafo 2, della medesima direttiva, intitolato «Permessi di soggiorno
[UE] per soggiornanti di lungo periodo», così prevede:
«Gli Stati membri rilasciano al soggiornante di lungo
periodo un permesso di soggiorno [UE] per soggiornanti di lungo periodo. Questo
è valido per almeno cinque anni e, previa domanda, ove richiesta,
automaticamente rinnovabile alla scadenza».
5 L’articolo
19 della direttiva 2003/109, rubricato «Esame della domanda e rilascio di un
titolo di soggiorno», è del seguente tenore:
«(...)
2. Se ricorrono le
condizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il secondo Stato membro rilascia
al soggiornante di lungo periodo un titolo di soggiorno rinnovabile, fatte
salve le disposizioni sull’ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità
pubblica di cui agli articoli 17 e 18. Questo tipo di soggiorno è rinnovabile
alla scadenza se ne viene fatta domanda. Il secondo Stato membro notifica la sua
decisione al primo Stato membro.
3 Il secondo Stato
membro rilascia ai familiari del soggiornante di lungo periodo un titolo di
soggiorno rinnovabile di durata identica a quella del permesso rilasciato al
soggiornante di lungo periodo».
Il diritto italiano
6 L’articolo
5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero (Supplemento ordinario alla GURI n. 191
del 18 agosto 1998), introdotto in tale decreto legislativo dall’articolo 1,
comma 22, lettera b), della legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica (Supplemento ordinario alla GURI n. 170 del
24 luglio 2009), prevede quanto segue:
«La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di
soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato
fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, che
stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione
della disposizione di cui all’articolo 14‑bis, comma 2[, del decreto
legislativo n. 286/1998]. Non è richiesto il versamento del contributo per
il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di
asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari».
7 L’articolo
14‑bis del decreto legislativo n. 286/1998 istituisce e regola il Fondo
rimpatri in questi termini:
«1. È istituito,
presso il Ministero dell’interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le
spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di
provenienza.
2. Nel Fondo di cui
al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la
riscossione del contributo di cui all’articolo 5, comma 2-ter, nonché i
contributi eventualmente disposti dall’Unione europea per le finalità del Fondo
medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all’articolo 5,
comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell’interno,
per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al
rinnovo del permesso di soggiorno».
8 Il
decreto del 2011, adottato a norma degli articoli 5, comma 2 ter, e 14 bis
del decreto legislativo n. 286/1998, fissa l’importo dei contributi da
versare per il rilascio e il rinnovo di un permesso di soggiorno nel modo
seguente:
«a) Euro 80,00
per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a
un anno;
b) Euro 100,00
per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a
due anni;
c) Euro 200,00
per il rilascio del permesso di soggiorno [CE] per soggiornanti di lungo
periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi
dell’art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo [n.
286/1998]».
9 Benché
la decisione di rinvio non contenga alcun riferimento ad altre disposizioni
nazionali che fissino ulteriori importi da versare per il rilascio e il rinnovo
dei titoli di soggiorno, dalle osservazioni depositate dalla Commissione
europea, nonché dalla CGIL e dall’INCA risulta che, ai sensi della preesistente
normativa italiana, tuttora vigente, oltre ai contributi previsti dal decreto
del 2011, per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno,
indipendentemente dalla loro durata, deve essere versato un importo complessivo
di EUR 73,50.
10 In
particolare, dalle osservazioni della Commissione risulta che, ai sensi
dell’articolo 7‑vicies ter, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 gennaio
2005, n. 7, Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni
e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per
la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, convertito, con
modificazioni, in legge 31 marzo 2005, n. 43, a decorrere dal
1° gennaio 2006 il permesso di soggiorno su supporto cartaceo è sostituito,
all’atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal
permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002
del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i
permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157,
pag. 1).
11 Ai
termini dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
4 aprile 2006, Determinazione dell’importo delle spese da porre a carico dei
soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico, l’importo di tali
spese, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, è fissato in EUR 27,50.
12 In
base all’articolo unico del decreto del Ministro dell’Interno 12 ottobre 2005,
Importo dell’onere a carico dell’interessato per il rilascio e rinnovo dei
permessi e della carta di soggiorno nell’ambito della convenzione, stipulata ai
sensi dell’articolo 39, comma 4-bis, della legge 16 dicembre 2003, n. 3,
il costo del servizio a carico del richiedente per tale tipo di procedure è fissato
in EUR 30.
13 Infine,
conformemente all’articolo 4, della parte 1a, della tariffa in
allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, Disciplina dell’imposta di bollo, nella versione in vigore,
l’ammontare dell’imposta di bollo per il rilascio o il rinnovo dei permessi di
soggiorno è in misura fissa di EUR 16.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
14 La CGIL e l’INCA hanno chiesto
al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’annullamento del decreto
del 2011, deducendo la natura iniqua e/o sproporzionata del contributo che deve
essere versato, in applicazione di detto decreto, per il rilascio o il rinnovo
del permesso di soggiorno a cittadini di paesi terzi.
15 Il
giudice del rinvio ha ritenuto che occorresse esaminare d’ufficio la
compatibilità, con le disposizioni del diritto dell’Unione in materia, delle
norme nazionali che impongono, fissando anche tetti nella fonte secondaria di
attuazione, il pagamento di un contributo per il rilascio del permesso di
soggiorno.
16 A
tal proposito il giudice del rinvio, rifacendosi alla sentenza
Commissione/Paesi Bassi (C‑508/10, EU:C:2012:243), osserva che la normativa
dello Stato membro interessato rispetta i principi espressi nella direttiva 2003/109
solo se gli importi dei contributi richiesti, che pure possono variare
all’interno di una forbice di valori, non si attestano, fin dal valore più
basso, su cifre che siano macroscopicamente elevate e quindi sproporzionate
rispetto all’importo dovuto dai cittadini di quel medesimo Stato per ottenere
un titolo analogo, quale è la carta nazionale d’identità.
17 Il
giudice del rinvio ricorda, in particolare, che nella sentenza
Commissione/Paesi Bassi (C‑508/10, EU:C:2012:243), sono state ritenute incompatibili
con i principi enunciati dalla direttiva 2003/109 le disposizioni
dell’ordinamento giuridico del Regno dei Paesi Bassi che prevedevano, già nel
valore più basso del contributo richiesto per il rilascio del titolo di
soggiorno, un importo pari a circa sette volte l’importo richiesto per il
rilascio della carta d’identità a carico del cittadino dello Stato membro
interessato.
18 Considerata
la circostanza che il costo per il rilascio della carta d’identità nazionale in
Italia ammonta attualmente a circa EUR 10, secondo il giudice del rinvio,
e che l’importo più basso fissato dal decreto del 2011 è di EUR 80,
cosicché l’onere economico imposto al cittadino dello Stato terzo per ottenere
il rilascio del titolo di soggiorno nel territorio nazionale è circa otto volte
più elevato, il predetto giudice nutre dubbi quanto alla conformità delle
disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale con i
principi della direttiva 2003/109, alla luce della sentenza Commissione/Paesi
Bassi (C‑508/10, EU:C:2012:243).
19 In
tale contesto il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha deciso di
sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«[S]e i principi fissati dalla [direttiva 2003/109] (…),
ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dall’art. 5,
comma 2-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 nella parte in
cui prescrive che [“]la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di
soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato
fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, che
stabilisce altresì le modalità del versamento (…)”, fissando in tal modo un
importo minimo del contributo pari ad 8 volte circa il costo per il rilascio di
una carta d’identità nazionale».
Sulla questione pregiudiziale
20 Con
la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva
2003/109 osti ad una normativa nazionale, come quella controversa nel
procedimento principale, che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedano il
rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro
considerato di pagare un contributo di importo variabile tra EUR 80 e
EUR 200.
21 Occorre
preliminarmente ricordare che, come emerge dai considerando 4, 6 e 12 della
direttiva 2003/109, l’obiettivo principale di quest’ultima è l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri
(sentenza Commissione/Paesi Bassi, C‑508/10, EU:C:2012:243, punto 66).
22 Si
deve rilevare che è stato già riconosciuto dalla Corte che gli Stati membri
possono subordinare il rilascio di permessi e titoli di soggiorno ai sensi
della direttiva 2003/109 al pagamento di contributi e che, nel fissare
l’importo di tali contributi, essi dispongono di un margine discrezionale
(sentenza Commissione/Paesi Bassi, C‑508/10, EU:C:2012:243, punto 64).
23 Tuttavia,
la Corte ha
precisato che il potere discrezionale concesso agli Stati membri dalla
direttiva 2003/109 a tale riguardo non è illimitato. Essi non possono, infatti,
applicare una normativa nazionale tale da compromettere la realizzazione degli
obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/109 e, pertanto, da privare
quest’ultima del suo effetto utile (v. sentenza Commissione/Paesi Bassi, C‑508/10,
EU:C:2012:243, punto 65).
24 Inoltre,
in base al principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del
diritto dell’Unione, i mezzi predisposti per l’attuazione della direttiva
2003/109 devono essere idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti da tale
normativa e non devono eccedere quanto è necessario per conseguirli (v., in
questo senso, sentenza Commissione/Paesi Bassi, C‑508/10, EU:C:2012:243, punto
75).
25 Pertanto,
pur se gli Stati membri sono legittimati a subordinare il rilascio dei permessi
di soggiorno a titolo della direttiva 2003/109 alla riscossione di contributi,
resta il fatto che, in osservanza del principio di proporzionalità, il livello
cui sono fissati detti contributi non deve avere né per scopo né per effetto di
creare un ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo
periodo conferito da tale direttiva nonché degli altri diritti che derivano
dalla concessione di tale status, venendo altrimenti arrecato pregiudizio tanto
all’obiettivo perseguito dalla stessa quanto al suo spirito (v., in tal senso,
sentenza Commissione/Paesi Bassi, C‑508/10, EU:C:2012:243, punto 69).
26 A
tal proposito, dalla ordinanza di rinvio risulta che l’importo del contributo
di cui trattasi nel procedimento principale ammonta a EUR 80 per il
rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi
e inferiore o pari a un anno, a EUR 100 per il rilascio e il rinnovo dei
permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due
anni, a EUR 200 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo.
27 Orbene,
l’incidenza economica di un contributo siffatto può essere considerevole per
taluni cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni poste dalla
direttiva 2003/109 per il rilascio dei permessi di soggiorno previsti da
quest’ultima, e ciò a maggior ragione per il fatto che, in considerazione della
durata di tali permessi, tali cittadini sono costretti a richiedere il rinnovo
dei loro titoli assai di frequente e che all’importo di detto contributo può
aggiungersi quello di altri tributi previsti dalla preesistente normativa nazionale,
cosicché, in tali circostanze, l’obbligo di versare il contributo di cui
trattasi nel procedimento principale può rappresentare un ostacolo alla
possibilità per i predetti cittadini dei paesi terzi di far valere i diritti
conferiti loro dalla summenzionata direttiva.
28 Occorre
in proposito sottolineare che, tanto nelle loro osservazioni scritte quanto
all’udienza, le ricorrenti nel procedimento principale e la Commissione hanno
sottolineato che, ai sensi della preesistente normativa italiana, tuttora
vigente, tanto per il rilascio quanto per il rinnovo dei titoli di soggiorno,
indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno in questione, deve
essere versato un ulteriore importo, che ammonta a EUR 73,50, il quale si
aggiunge al contributo di cui trattasi nel procedimento principale.
29 Risulta
inoltre dalla ordinanza di rinvio che, a norma dell’articolo 14 bis del
decreto legislativo n. 286/1998, la metà del gettito prodotto dalla
riscossione del contributo di cui trattasi nel procedimento principale è
destinata a finanziare le spese connesse al rimpatrio verso i paesi di origine
o di provenienza dei cittadini dei paesi terzi rintracciati in posizione
irregolare sul territorio nazionale, circostanza confermata dal governo italiano
in udienza.
30 Non
può pertanto essere accolto l’argomento del governo italiano secondo cui il
contributo di cui trattasi non può essere sproporzionato in quanto il gettito
ricavato da tale contributo è connesso all’attività istruttoria necessaria alla
verifica del possesso dei requisiti previsti per l’acquisizione del titolo di
soggiorno in base alla direttiva 2003/109.
31 Alla
luce delle considerazioni che precedono si deve rispondere alla questione posta
dichiarando che la direttiva 2003/109 osta ad una normativa nazionale, come
quella controversa nel procedimento principale, che impone ai cittadini di
paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno
nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra
EUR 80 e EUR 200, in quanto siffatto contributo è sproporzionato
rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a creare un
ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti da quest’ultima.
Sulle spese
32 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione)
dichiara:
La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25
novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano
soggiornanti di lungo periodo, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, osta ad una normativa
nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che impone ai
cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso
di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo
variabile tra EUR 80 e EUR 200, in quanto siffatto contributo è
sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a
creare un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti da quest’ultima.
Firme
Dal sito http://curia.europa.eu
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