In tema di
autenticazione delle firma in materia elettorale
Cons. di Stato, V, xx marzo 2014, n. xx
In materia elettorale, è irrilevante la
circostanza che l’autenticazione della firma (nello specifico: di accettazione
della candidatura) sia avvenuta a distanza di tempo dal compimento delle
operazioni preordinate all’autenticazione, in quanto la discrasia temporale non
ne inficia la valenza giuridica [aggiunge il Collegio che: a) “quanto alla
prescrizione dell’art. 21, comma 2, del d.p.r. n. 445 del 2000, secondo cui
l’autenticazione va redatta di seguito alla sottoscrizione, essa si riferisce
alla continuità spaziale, onde evitare aggiunte nello spazio tra la
dichiarazione e l’autenticazione e non implica invece anche l’immediatezza
temporale della dichiarazione di autentica” b)“essendo l’autenticazione atto
materialmente distinto dalla sottoscrizione, la discrasia temporale tra la
sottoscrizione e l’autenticazione è ammissibile dal punto di vista strettamente
giuridico e non inficia la validità dell’autenticazione e l’effetto legale che
la legge (art. 2703 cod. civ.) le riconosce, atteso che non rientra tra le
formalità prescritte tassativamente dal citato art. 21 del d.p.r. n. 445 del
2000”; sotto questo profilo, inoltre, “il valore dell’autenticazione nella
legge n. 445 del 2000 è quella di certificare la verità e autenticità della
firma apposta alla presenza del pubblico ufficiale nella data indicata
nell’autentica medesima, mentre non viene affatto certificata l’esattezza della
data apposta accanto alla firma che risulterebbe pertanto irrilevante” ]
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