mercoledì 7 maggio 2014





In tema di autenticazione delle firma in materia elettorale

Cons. di Stato, V, xx marzo 2014, n. xx



In materia elettorale, è irrilevante la circostanza che l’autenticazione della firma (nello specifico: di accettazione della candidatura) sia avvenuta a distanza di tempo dal compimento delle operazioni preordinate all’autenticazione, in quanto la discrasia temporale non ne inficia la valenza giuridica [aggiunge il Collegio che: a) “quanto alla prescrizione dell’art. 21, comma 2, del d.p.r. n. 445 del 2000, secondo cui l’autenticazione va redatta di seguito alla sottoscrizione, essa si riferisce alla continuità spaziale, onde evitare aggiunte nello spazio tra la dichiarazione e l’autenticazione e non implica invece anche l’immediatezza temporale della dichiarazione di autentica” b)“essendo l’autenticazione atto materialmente distinto dalla sottoscrizione, la discrasia temporale tra la sottoscrizione e l’autenticazione è ammissibile dal punto di vista strettamente giuridico e non inficia la validità dell’autenticazione e l’effetto legale che la legge (art. 2703 cod. civ.) le riconosce, atteso che non rientra tra le formalità prescritte tassativamente dal citato art. 21 del d.p.r. n. 445 del 2000”; sotto questo profilo, inoltre, “il valore dell’autenticazione nella legge n. 445 del 2000 è quella di certificare la verità e autenticità della firma apposta alla presenza del pubblico ufficiale nella data indicata nell’autentica medesima, mentre non viene affatto certificata l’esattezza della data apposta accanto alla firma che risulterebbe pertanto irrilevante]

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