In tema di revoca del
Presidente del consiglio comunale
Tar Puglia, Lecce, xx febbraio 2014, n. xx
OMISSIS
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del consiglio
comunale di … con la quale è stato revocato da Presidente del consiglio
comunale e la deliberazione n. 43 di pari data con la quale è stato eletto il
nuovo Presidente del consiglio comunale.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e
falsa applicazione degli artt. 39 d.lgs. 267/2000, 22 (commi 4 e 5), 23 (commi
1 e 2) dello Statuto comunale e 9 del regolamento sul funzionamento del
consiglio comunale; violazione e falsa applicazione dei principi generali di
diritto in materia di revoca della carica di presidente del consiglio comunale;
eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto;
irrazionalità; illogicità; contraddittorietà; travisamento. 2. Eccesso di
potere per arbitrarietà dell’azione amministrativa e ingiustizia manifesta. 3.
Sviamento. 4. Illegittimità derivata
Sostiene il ricorrente: che la revoca non è adeguatamente
motivata; che le contestazioni sono state tutte confutate; che il ricorrente ha
sempre rivestito un ruolo imparziale; che i provvedimenti sono stati assunti a
seguito del cambio di maggioranza politica.
OMISSIS
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza ha chiarito che la figura del Presidente
riveste un carattere istituzionale e, di conseguenza, che la revoca non può
essere che causata dal cattivo esercizio di tale funzione, tale da
comprometterne la neutralità, non potendo essere motivata sulla base di una
valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico. La figura del presidente
è posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta
dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca non può essere
causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la
neutralità, e deve essere motivata perciò con esclusivo riferimento a tale
parametro e non a un rapporto di fiducia (Cons. st. sez. V, 26 novembre 2013,
n. 5605).
La sentenza citata ha poi affermato il principio secondo cui la
revoca “trae origine da apprezzamenti di carattere politico e tuttavia non
esprime una scelta libera nei fini, dovendo comunque sempre porsi nel solco del
perseguimento delle finalità normative, non disponibili dai componenti del
consiglio e dalle forze in esso presenti, di garantire la continuità della
funzione di indirizzo politico amministrativo dell’ente comunale”.
In conclusione, è stato precisato, che il sindacato del giudice
deve essere esercitato attraverso le tipiche figure sintomatiche dell’eccesso
di potere, quali in particolare la carenza di motivazione, il travisamento dei
fatti, la contraddittorietà tra fatti e decisione, l’ingiustizia ed illogicità
di quest’ultima. “Il giudice amministrativo è chiamato a un duplice ordine di
verifiche, e cioè: in primo luogo, ad accertare l’effettiva sussistenza dei
fatti, affinché la revoca non si fondi su presupposti inesistenti o non
adeguatamente esternati nel provvedimento; ed in secondo luogo, ad apprezzare
la non arbitrarietà e plausibilità della valutazione politica in forza della
quale l’organo consiliare ritiene che i suddetti fatti influiscano
negativamente sull’idoneità a ricoprire la funzione”. (così Cons. St., cit.).
OMISSIS