giovedì 1 maggio 2014









In tema di revoca del Presidente del consiglio comunale

Tar Puglia, Lecce, xx febbraio 2014, n. xx

OMISSIS

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del consiglio comunale di … con la quale è stato revocato da Presidente del consiglio comunale e la deliberazione n. 43 di pari data con la quale è stato eletto il nuovo Presidente del consiglio comunale.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.lgs. 267/2000, 22 (commi 4 e 5), 23 (commi 1 e 2) dello Statuto comunale e 9 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale; violazione e falsa applicazione dei principi generali di diritto in materia di revoca della carica di presidente del consiglio comunale; eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto; irrazionalità; illogicità; contraddittorietà; travisamento. 2. Eccesso di potere per arbitrarietà dell’azione amministrativa e ingiustizia manifesta. 3. Sviamento. 4. Illegittimità derivata
Sostiene il ricorrente: che la revoca non è adeguatamente motivata; che le contestazioni sono state tutte confutate; che il ricorrente ha sempre rivestito un ruolo imparziale; che i provvedimenti sono stati assunti a seguito del cambio di maggioranza politica.

OMISSIS
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza ha chiarito che la figura del Presidente riveste un carattere istituzionale e, di conseguenza, che la revoca non può essere che causata dal cattivo esercizio di tale funzione, tale da comprometterne la neutralità, non potendo essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico. La figura del presidente è posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità, e deve essere motivata perciò con esclusivo riferimento a tale parametro e non a un rapporto di fiducia (Cons. st. sez. V, 26 novembre 2013, n. 5605).
La sentenza citata ha poi affermato il principio secondo cui la revoca “trae origine da apprezzamenti di carattere politico e tuttavia non esprime una scelta libera nei fini, dovendo comunque sempre porsi nel solco del perseguimento delle finalità normative, non disponibili dai componenti del consiglio e dalle forze in esso presenti, di garantire la continuità della funzione di indirizzo politico amministrativo dell’ente comunale”.
In conclusione, è stato precisato, che il sindacato del giudice deve essere esercitato attraverso le tipiche figure sintomatiche dell’eccesso di potere, quali in particolare la carenza di motivazione, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà tra fatti e decisione, l’ingiustizia ed illogicità di quest’ultima. “Il giudice amministrativo è chiamato a un duplice ordine di verifiche, e cioè: in primo luogo, ad accertare l’effettiva sussistenza dei fatti, affinché la revoca non si fondi su presupposti inesistenti o non adeguatamente esternati nel provvedimento; ed in secondo luogo, ad apprezzare la non arbitrarietà e plausibilità della valutazione politica in forza della quale l’organo consiliare ritiene che i suddetti fatti influiscano negativamente sull’idoneità a ricoprire la funzione”. (così Cons. St., cit.).

OMISSIS