Insussistenza di
limiti funzionali all’autenticazione delle firme in materia elettorale, da
parte del consigliere provinciale
Cons. di Stato, V, xx aprile 2014, n. xx
Quello territoriale l’unico limite che in
base alle disposizioni vigenti in materia di autenticazione di firme nel nostro
ordinamento è da ritenere implicitamente apponibile al potere attribuito ai
pubblici ufficiali indicati nel citato art. 14 della l. n. 53/1990. Ne
consegue che il consigliere provinciale
è abilitato a svolgere le autenticazioni senza alcun limite che non sia quello
legato al territorio dell'Ente presso il quale è stato eletto, che rappresenta
l'elemento costitutivo di ogni Ente locale
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