sabato 10 maggio 2014





Insussistenza di limiti funzionali all’autenticazione delle firme in materia elettorale, da parte del consigliere provinciale


Cons. di Stato, V, xx aprile 2014, n. xx

Quello territoriale l’unico limite che in base alle disposizioni vigenti in materia di autenticazione di firme nel nostro ordinamento è da ritenere implicitamente apponibile al potere attribuito ai pubblici ufficiali indicati nel citato art. 14 della l. n. 53/1990. Ne consegue  che il consigliere provinciale è abilitato a svolgere le autenticazioni senza alcun limite che non sia quello legato al territorio dell'Ente presso il quale è stato eletto, che rappresenta l'elemento costitutivo di ogni Ente locale


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