Elezioni ed (auto)
autenticazione della firma
Tar Friuli Venezia Giulia xx
aprile 2014, n. xx
OMISSIS
FATTO e DIRITTO
OMISSIS
A sostegno del ricorso l’interessato spiega come l'articolo 6
della legge regionale 19 del 2013 richiama per l'autenticazione delle firme
l'articolo 5 della legge regionale 28 del 2007 che a sua volta che richiama
l'articolo 23 della legge regionale 17 del 2007 e l'articolo 21 del d.P.R. 445
del 2000. Ad avviso di parte ricorrente nessuno di tali articoli conterrebbe un
divieto esplicito per un pubblico ufficiale di poter autenticare la propria
firma. Nemmeno nella circolare regionale del 15 gennaio 2014 sono contenuti
espliciti divieti di autocertificazione della propria firma da parte di un
pubblico ufficiale e lo stesso vale per le istruzioni regionali per la
presentazione delle candidature alle elezioni comunali del 2014.
Nel modello proposto dagli uffici regionali per l'accettazione
della carica di consigliere si richiamano gli articoli 1 e 21 del d.P.R. 445,
ma nulla si afferma circa il divieto di autenticare la propria firma da parte
di un pubblico ufficiale.
Ne conseguirebbe la validità dell'autentica effettuata dal
consigliere comunale citato.
Va da subito evidenziato come il ricorso non risulta fondato.
In linea generale, va innanzi tutto ricordato come in materia
di operazioni elettorali non si applicano i principi di semplificazione
amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: in particolare non è
ammessa l'autocertificazione in sostituzione della dichiarazione con firma
autenticata relativa all'accettazione della candidatura a presidente della
provincia (TAR Lazio Roma n 4420 del 2003).
Circa la normativa applicabile, la legge regionale 19 del 2013
all’art 6 sulle autentificazioni rinvia all’art 5 della legge regionale 28 del
2007, il quale a sua volta afferma che “sono competenti a effettuare le
autenticazioni previste dalla presente legge i soggetti di cui all'articolo 23,
comma 7, della legge regionale n. 17/2007” aggiungendo al comma successivo che
l'autenticazione è compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa).
A sua volta l’art. 23 della legge regionale 17/07 al comma 7
afferma che “la firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un
consigliere regionale ovvero da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio,
giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello
e dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della
provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio
comunale, del consiglio provinciale e del consiglio circoscrizionale,
vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario
provinciale, funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della
provincia, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria
disponibilità al presidente della provincia, consigliere comunale che abbia
comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune”.
Infine l’art 21 del dPR 445 del 2000 afferma che
“l’autentificazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico
ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le
modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio
nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro
dell'ufficio”.
Questo Collegio rileva poi come non si verte in un'ipotesi di
autocertificazione, la quale come noto riguarda uno stato o qualità personali
ma non già l'identità del dichiarante medesimo.
Inoltre la certificazione relativa
all'identità personale di un soggetto, ovvero, il che è uguale, l'autentica di
una firma, cioè la certificazione che il soggetto che ha firmato corrisponde
all'identità della firma, per sua stessa natura non può che provenire da un
pubblico ufficiale che sia diverso rispetto al soggetto autenticato.
L'intera normativa citata da parte ricorrente e sopra citata,
se da un lato non vieta in modo espresso un'autocertificazione, tuttavia deve
essere interpretata alla luce dei principi che disciplinano le autentiche, tra
cui l'ovvia circostanza che l'autentica di una firma e la certificazione
dell'identità non può altro che provenire da un soggetto diverso dal soggetto
della cui autentificazione si tratta.
Del resto, la stessa normativa relativa alle autentiche di cui
all’articolo 2703 del Codice civile, nel definire il concetto di
autentificazione, parla di attestazione da parte del pubblico ufficiale che la
sottoscrizione è stata posta in sua presenza previo accertamento dell'identità
della persona che sottoscrive. Tale disposizione implica chiaramente per sua
stessa natura che il pubblico ufficiale sia persona diversa dal sottoscrittore.
La normativa in materia di elezioni ha esteso, ben oltre alla
categoria dei notai, il novero dei soggetti pubblici ufficiali che possono procedere
all'autentificazione dei candidati, includendovi anche i consiglieri comunali,
ma non ha affatto modificato la natura e il contenuto dell’autentificazione
stessa.
La Regione
speciale Friuli Venezia Giulia è dotata di competenza legislativa in materia
elettorale, ma non può certo regolamentare una materia, quelle delle
certificazioni e delle autentiche, che rientra nella disciplina del Codice
civile. Ne consegue che la menzionata normativa regionale in materia di
elezioni va interpretata conformemente ai principi civilistici in materia di
autentificazioni, che come sopra illustrato presuppongono la diversità tra il
soggetto abilitato ad autenticare una firma e il soggetto la cui firma viene
autenticata.
Del resto, nelle stesse istruzioni redatte on-line dalla
Regione Friuli Venezia Giulia, settore autonomie locali, (sito internet Regione
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/
Elezioni/faq/argomento04/f) dove vengono riportati e risolti i dubbi più
frequenti riguardanti appunto le autentiche, alla domanda “Può l’autenticatore
autenticare la propria firma?” si risponde “No, non si può autenticare la
propria firma perché la stessa deve essere autenticata da altro soggetto”,
ribadendo in sostanza che non è possibile che il pubblico ufficiale autentichi
la propria firma.
Non risulta poi possibile alcuna sanatoria o integrazione
successiva della documentazione mancante in quanto non prevista dalla normativa
vigente.
Per le citate ragioni il presente ricorso va rigettato, laddove
non necessita pronunciarsi sulle spese di giudizio non essendosi costituita
controparte.
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