lunedì 5 maggio 2014





Elezioni ed (auto) autenticazione della firma

Tar Friuli Venezia Giulia xx aprile 2014, n. xx

OMISSIS
FATTO e DIRITTO
OMISSIS
A sostegno del ricorso l’interessato spiega come l'articolo 6 della legge regionale 19 del 2013 richiama per l'autenticazione delle firme l'articolo 5 della legge regionale 28 del 2007 che a sua volta che richiama l'articolo 23 della legge regionale 17 del 2007 e l'articolo 21 del d.P.R. 445 del 2000. Ad avviso di parte ricorrente nessuno di tali articoli conterrebbe un divieto esplicito per un pubblico ufficiale di poter autenticare la propria firma. Nemmeno nella circolare regionale del 15 gennaio 2014 sono contenuti espliciti divieti di autocertificazione della propria firma da parte di un pubblico ufficiale e lo stesso vale per le istruzioni regionali per la presentazione delle candidature alle elezioni comunali del 2014.
Nel modello proposto dagli uffici regionali per l'accettazione della carica di consigliere si richiamano gli articoli 1 e 21 del d.P.R. 445, ma nulla si afferma circa il divieto di autenticare la propria firma da parte di un pubblico ufficiale.
Ne conseguirebbe la validità dell'autentica effettuata dal consigliere comunale citato.
Va da subito evidenziato come il ricorso non risulta fondato.
In linea generale, va innanzi tutto ricordato come in materia di operazioni elettorali non si applicano i principi di semplificazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: in particolare non è ammessa l'autocertificazione in sostituzione della dichiarazione con firma autenticata relativa all'accettazione della candidatura a presidente della provincia (TAR Lazio Roma n 4420 del 2003).
Circa la normativa applicabile, la legge regionale 19 del 2013 all’art 6 sulle autentificazioni rinvia all’art 5 della legge regionale 28 del 2007, il quale a sua volta afferma che “sono competenti a effettuare le autenticazioni previste dalla presente legge i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale n. 17/2007” aggiungendo al comma successivo che l'autenticazione è compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
A sua volta l’art. 23 della legge regionale 17/07 al comma 7 afferma che “la firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un consigliere regionale ovvero da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale, del consiglio provinciale e del consiglio circoscrizionale, vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune”.
Infine l’art 21 del dPR 445 del 2000 afferma che “l’autentificazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”.
Questo Collegio rileva poi come non si verte in un'ipotesi di autocertificazione, la quale come noto riguarda uno stato o qualità personali ma non già l'identità del dichiarante medesimo.
Inoltre la certificazione relativa all'identità personale di un soggetto, ovvero, il che è uguale, l'autentica di una firma, cioè la certificazione che il soggetto che ha firmato corrisponde all'identità della firma, per sua stessa natura non può che provenire da un pubblico ufficiale che sia diverso rispetto al soggetto autenticato.
L'intera normativa citata da parte ricorrente e sopra citata, se da un lato non vieta in modo espresso un'autocertificazione, tuttavia deve essere interpretata alla luce dei principi che disciplinano le autentiche, tra cui l'ovvia circostanza che l'autentica di una firma e la certificazione dell'identità non può altro che provenire da un soggetto diverso dal soggetto della cui autentificazione si tratta.
Del resto, la stessa normativa relativa alle autentiche di cui all’articolo 2703 del Codice civile, nel definire il concetto di autentificazione, parla di attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata posta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Tale disposizione implica chiaramente per sua stessa natura che il pubblico ufficiale sia persona diversa dal sottoscrittore.
La normativa in materia di elezioni ha esteso, ben oltre alla categoria dei notai, il novero dei soggetti pubblici ufficiali che possono procedere all'autentificazione dei candidati, includendovi anche i consiglieri comunali, ma non ha affatto modificato la natura e il contenuto dell’autentificazione stessa.
La Regione speciale Friuli Venezia Giulia è dotata di competenza legislativa in materia elettorale, ma non può certo regolamentare una materia, quelle delle certificazioni e delle autentiche, che rientra nella disciplina del Codice civile. Ne consegue che la menzionata normativa regionale in materia di elezioni va interpretata conformemente ai principi civilistici in materia di autentificazioni, che come sopra illustrato presuppongono la diversità tra il soggetto abilitato ad autenticare una firma e il soggetto la cui firma viene autenticata.
Del resto, nelle stesse istruzioni redatte on-line dalla Regione Friuli Venezia Giulia, settore autonomie locali, (sito internet Regione http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/ Elezioni/faq/argomento04/f) dove vengono riportati e risolti i dubbi più frequenti riguardanti appunto le autentiche, alla domanda “Può l’autenticatore autenticare la propria firma?” si risponde “No, non si può autenticare la propria firma perché la stessa deve essere autenticata da altro soggetto”, ribadendo in sostanza che non è possibile che il pubblico ufficiale autentichi la propria firma.
Non risulta poi possibile alcuna sanatoria o integrazione successiva della documentazione mancante in quanto non prevista dalla normativa vigente.
Per le citate ragioni il presente ricorso va rigettato, laddove non necessita pronunciarsi sulle spese di giudizio non essendosi costituita controparte.
OMISSIS

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