In tema di
riconoscimento dello status di rifugiato (secondo il diritto dell’Unione)
Corte di Giustizia UE xx maggio 2014, n. xx
Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il
riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione
sussidiaria – Direttiva 2005/85/CE – Norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato – Norma procedurale nazionale che subordina l’esame di
una domanda di protezione sussidiaria al previo rigetto di una domanda volta al
riconoscimento dello status di rifugiato – Ammissibilità – Autonomia
procedurale degli Stati membri – Principio di effettività – Diritto a
una buona amministrazione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Articolo 41 – Imparzialità e celerità della procedura
La direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del
29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi
terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa
di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta, così come il principio di effettività e il diritto a
una buona amministrazione non ostano ad una norma procedurale nazionale, come
quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina l’esame di
una domanda di protezione sussidiaria al previo rigetto di una domanda volta al
riconoscimento dello status di rifugiato, a condizione che, da un lato, la
domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e la domanda di
protezione sussidiaria possano essere presentate contemporaneamente e che,
dall’altro, tale norma procedurale nazionale non comporti che l’esame della
domanda di protezione sussidiaria avvenga in un termine irragionevole,
circostanza questa che spetta al giudice del rinvio accertare.
Dal sito http://curia.europa.eu
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