Residenza e occupazione abusiva
di immobili. Il testo approvato dal Senato (ora all’esame della Camera)
Conversione in legge del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (G.U. 28 marzo 2014, n. 73), Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.
Conversione in legge del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (G.U. 28 marzo 2014, n. 73), Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.
OMISSIS
ARTICOLO 5.
(Lotta all’occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di
contratti di locazione).
1. Chiunque occupa
abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né
l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli
atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di
legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto
l’allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e
della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del
rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque
adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il
titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione
dell’unità immobiliare in favore della quale si richiede l’allacciamento. Al
fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell’utente
e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti
sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione
relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare
detenzione dell’unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a
rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
1-bis. I soggetti che occupano
abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare
alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque
anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva.
1-ter. Sono fatti salvi, fino alla
data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’articolo 3,
commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
OMISSIS
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