Elezioni – Elezioni comunali –
Operazioni elettorali – Verbale del seggio
Cons. di Stato, V, xx aprile 2014, n. xx
I verbali sezionali sono atti pubblici
facenti fede di tutto quanto è stato acclarato direttamente dal pubblico
ufficiale che li ha formati; la circostanza di mero fatto per cui le preferenze
attribuite ad un candidato sarebbero state declamate in sede di spoglio ma non
riportate nelle tabelle di sezione, per mero errore materiale di trascrizione,
deve essere suffragata dalle risultanze dei verbali sezionali che, in parte
qua, possono essere smentiti solo dal positivo esperimento della querela di
falso o da una sentenza penale che dichiari la falsità di un documento [ricorda
il Collegio che “sussiste l’onere di proporre querela di falso contro l’atto
pubblico anche se l’immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto
ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale, a meno che
dallo stesso contesto dell’atto non risulti in modo evidente l’esistenza di un
mero errore materiale compiuto da questi nella redazione del documento”]
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