martedì 27 maggio 2014






Residenza e occupazione abusiva di immobili. La legge di conversione

Legge 23 maggio 2014, n. 80 (G.U. 27 maggio 2014, n. 121), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

OMISSIS
 
 
Art. 5
 
 
             Lotta all'occupazione abusiva di immobili. 
            (( Salvaguardia degli effetti di disposizioni 
               in materia di contratti di locazione )) 
 
  1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo  non  puo'
chiedere la residenza  ne'  l'allacciamento  a  pubblici  servizi  in
relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi  in  violazione  di
tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. (( A  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, gli atti  aventi  ad  oggetto  l'allacciamento  dei
servizi di energia elettrica, di  gas,  di  servizi  idrici  e  della
telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della  volturazione,
del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono  essere  stipulati  o
comunque adottati, qualora non riportino i  dati  identificativi  del
richiedente e il  titolo  che  attesti  la  proprietà,  il  regolare
possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare  in  favore
della quale si richiede l'allacciamento. Al  fine  di  consentire  ai
soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente  e  il  loro
inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti
sono  tenuti  a  consegnare   ai   soggetti   somministranti   idonea
documentazione relativa al  titolo  che  attesti  la  proprietà,  il
regolare possesso o la regolare detenzione  dell'unità  immobiliare,
in  originale  o  copia  autentica,  o  a  rilasciare   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi  dell'art.  47  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
  1-bis. I soggetti che occupano  abusivamente  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica  non  possono  partecipare  alle  procedure  di
assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni 
  successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva. 
  1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre  2015,  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  dei
contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e  9,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. )) 
 
OMISSIS



Nessun commento:

Posta un commento