Agenzia delle Entrate – Risposta
ad interpello n. 37 del 12 ottobre 2018, Convivente
superstite e diritto di abitazione. - Articolo 1, comma 42 della Legge 20
maggio 2016, n. 76 – Istanza di Interpello ai sensi dell’ articolo 11, comma 1,
lett. a) Legge 27 luglio 2000, n.212
Ai fini del riconoscimento del diritto di abitazione, lo status di
convivente può essere riconosciuto sulla base di una autocertificazione, resa
ai sensi dell’art. 47 del T.U. 445/2000, sebbene la convivenza con il de cuius
non risulti da alcun registro anagrafico e la convivente superstite non abbia
la residenza anagrafica nella casa di proprietà del de cuius
Con l’interpello specificato in
oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 1, comma 42 della legge 20
maggio 2016 n. 76, è stato esposto il seguente
QUESITO
L’istante è erede, insieme alla
sorella, del fratello, il quale è deceduto in assenza di testamento. Il defunto
non aveva figli ed ha coabitato dal 2008 con la compagna nell’abitazione sita
in Bologna a lui interamente intestata.
La convivente ha sempre avuto la residenza anagrafica in un comune
limitrofo ma, dal 2008 la sua residenza effettiva è stata presso il convivente
in maniera ininterrotta.
L’interpellante chiede se ai fini
del riconoscimento del diritto di abitazione previsto dall’articolo 1 comma 42
della legge n. 76 del 2016 a favore del convivente more uxorio è necessaria la
residenza anagrafica oppure se la coabitazione può essere provata in altro
modo. Chiede, inoltre, se è possibile inserire nella dichiarazione di
successione del defunto fratello anche la convivente superstite quale titolare
del diritto di abitazione, pur in assenza, al momento dell’apertura della
successione della residenza anagrafica presso la casa del de cuius.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
L’istante ritiene che il
requisito della residenza anagrafica richiesto dalla legge ai fini del diritto
di abitazione ha solo un effetto probatorio e non costitutivo del diritto.
Fa presente che tale soluzione è
stata accolta anche dal Tribunale di Milano sez. IX con la pronuncia del 31
maggio 2016 con la quale è stato affermato che “ avendo la convivenza una
natura “fattuale” e, cioè, traducendosi in una formazione sociale non esternata
dai partners a mezzo di un vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica
è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo e ciò si
ricava, oggi, dall’art. 1 comma 36 della L. n. 76 del 2016, in materia di
regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze”.
Per interpellante le bollette
delle utenze intestate alla convivente e recapitate alla stessa nell’abitazione
del de cuis costituiscono documentazione idonea a provare la convivenza.
Ritiene che in mancanza delle prime, la convivenza potrà essere provata anche
con la dichiarazione degli eredi in forma di scrittura privata autenticata
contenente il riconoscimento della convivenza ultraquinquennale tra il
convivente superstite e il de cuius.
A parere dell’istante la
soluzione prospettata presenterebbe il vantaggio di ottenere uno sgravio
fiscale per gli eredi, posto che inserendo il diritto di abitazione nella
dichiarazione di successione del defunto anche al convivente superstite saranno
imputabili le imposte relative alla successione.
Inoltre, si eviterebbe di
effettuare una doppia trascrizione nei pubblici registri immobiliari per la
denuncia di successione una prima volta e, per la costituzione del diritto di
abitazione, la seconda volta.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La legge 20 maggio 2016, n. 76,
in tema di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
e disciplina delle convivenze, al comma 37 dell’articolo 1 stabilisce che ai
fini dell’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla
dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 13 del regolamento del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989 n. 223. Sul punto la circolare n.7 del 2018 in tema di detrazioni
per interventi di ristrutturazione ha precisato che “poiché ai fini
dell’accertamento della stabile convivenza la legge n. 76 del 2016 richiama il
concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al
DPR n. 223 del 1989 (Risoluzione 28.07.2016 n.64), tale status può risultare
dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi
dell’art. 47 del DPR n .445 del 2000”.
Pertanto, con riferimento al caso
oggetto dell’interpello in esame si ritiene che lo status di convivente possa
essere riconosciuto sulla base di una autocertificazione resa ai sensi del
citato articolo 47 sebbene la convivenza con il de cuius non risulti da alcun
registro anagrafico e la convivente superstite non abbia la residenza anagrafica
nella casa di proprietà del de cuius.
Con riferimento, inoltre, al
diritto di abitazione riconosciuto al convivente di fatto superstite occorre
far riferimento al comma 42 della citata legge 76 del 2016 secondo cui “Salvo quanto previsto dall’articolo
337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di
comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad
abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se
superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni(…)”. Sul punto con
la sentenza n. 10377 del 27.04.2017 la Suprema Corte ha chiarito che “la convivenza “more uxorio”, quale
formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina,
sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in
comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben
diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i
connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio
giuridico di tipo familiare, con la conseguenza che l'estromissione violenta o
clandestina dall'unità abitativa, compiuta da terzi e finanche dal convivente
proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo
alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio (cfr.
Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7214 del 21/03/2013; id. Sez. 2, Sentenza n. 7
del 02/01/2014).
Tale situazione giuridica non immuta, tuttavia, al regime legale della
detenzione del bene, in quanto riconducibile ad un diritto personale di
godimento che viene acquistato dal convivente in dipendenza del titolo
giuridico individuato dall'ordinamento nella comunanza di vita attuata anche
mediante la coabitazione, ossia attraverso la destinazione dell'immobile
all'uso abitativo dei conviventi(…).
Il riconoscimento del diritto di
continuare ad abitare nella casa comune ad opera del citato articolo 1 comma 42
della legge n. 76 del 2016 è volto a garantire la tutela del diritto
all’abitazione dalle pretese restitutorie dei successori del defunto per un
lasso di tempo ragionevolmente sufficiente a consentite al convivente
superstite di provvedere in altro modo a soddisfare l’esigenza abitativa.
Nel caso in esame il convivente
non assume la qualifica di legatario dell’immobile in quanto manca una
disposizione testamentaria volta a istituirlo come tale ai sensi dell’articolo
588 del codice civile.
Alla luce delle suesposte
considerazioni, contrariamente a quanto ritenuto dall’istante, deve escludersi
che il diritto di abitazione ex art.1 comma 42 della legge 76 del 2016 debba
essere indicato nella dichiarazione di successione, in quanto diritto personale
di godimento attribuito ad un soggetto che non è erede o legatario.
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