Corte di Giustizia UE 7 novembre 2018, n. C-380/17, K e B
Rinvio pregiudiziale – Competenza della Corte – Direttiva
2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare – Articolo
12 – Mancato rispetto del termine di tre mesi dalla concessione di una
protezione internazionale – Beneficiario dello status conferito dalla
protezione sussidiaria – Rigetto di una domanda di visto
1) La Corte è competente, ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, a interpretare l’articolo 12, paragrafo 1, della
direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto
al ricongiungimento familiare, in una situazione come quella di cui al
procedimento principale, in cui il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi
sul diritto al ricongiungimento familiare di un beneficiario dello status
conferito dalla protezione sussidiaria, qualora detta disposizione sia stata
resa applicabile a una situazione siffatta, in modo diretto e incondizionato,
dal diritto nazionale.
2) L’articolo 12, paragrafo 1, della
direttiva 2003/86 non osta a una normativa nazionale che consente di respingere
una domanda di ricongiungimento familiare presentata per un familiare di un
rifugiato, sulla base delle disposizioni più favorevoli applicabili ai
rifugiati contenute nel capo V di tale direttiva, per il fatto che la suddetta
domanda è stata presentata più di tre mesi dopo la concessione al soggiornante
dello status di rifugiato, offrendo nel contempo la possibilità di presentare
una nuova domanda nell’ambito di un altro regime, a condizione che tale
normativa:
– preveda che un
siffatto motivo di rigetto non possa essere utilizzato in situazioni in cui
particolari circostanze rendono oggettivamente scusabile la presentazione
tardiva della prima domanda;
– preveda che le persone
interessate siano pienamente informate delle conseguenze della decisione di
rigetto della loro prima domanda e delle misure che sono tenute ad adottare al
fine di far valere efficacemente il loro diritto al ricongiungimento familiare,
e
– garantisca che i
soggiornanti riconosciuti come rifugiati continuino a godere delle condizioni
più favorevoli per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare
applicabili ai rifugiati, previste agli articoli 10 e 11 o all’articolo 12, paragrafo
2, della suddetta direttiva.
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
7 novembre 2018
Nella causa C‑380/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State
(Consiglio di Stato, Paesi Bassi), con decisione del 21 giugno 2017, pervenuta
in cancelleria il 26 giugno 2017, nel procedimento
K,
B
contro
Staatssecretaris
van Veiligheid en Justitie,
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta da M. Vilaras, presidente della Quarta
Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione,
J. Malenovský, L. Bay Larsen (relatore), M. Safjan e
D. Šváby, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: R. Șereș, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 19 marzo 2018,
considerate le osservazioni presentate:
– per K e
B, da C.J. Ullersma e M.L. van Leer, advocaten;
– per il
governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e M.H.S. Gijzen, in
qualità di agenti;
– per la Commissione europea,
da C. Cattabriga e G. Wils, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 27 giugno 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12,
paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251,
pag. 12).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, K e
B, cittadine di paesi terzi, e, dall’altro, lo Staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie (Segretario di Stato alla Sicurezza e alla Giustizia, Paesi Bassi)
(in prosieguo: il «Segretario di Stato»), in merito al rigetto da parte di
quest’ultimo di una domanda di visto di lunga durata a titolo del
ricongiungimento familiare.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
La direttiva 2003/86
3 Il
considerando 8 della direttiva 2003/86 enuncia quanto segue:
«La situazione dei rifugiati richiede un’attenzione
particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone
a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita
familiare. In considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più
favorevoli per l’esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare».
4 L’articolo
3, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva così prevede:
«La presente direttiva non si applica quando il
soggiornante:
(...)
c) è
autorizzato a soggiornare in uno Stato membro in virtù di forme sussidiarie di
protezione, conformemente agli obblighi internazionali, alle legislazioni
nazionali o alle prassi degli Stati membri, o abbia richiesto l’autorizzazione
a soggiornare per lo stesso motivo ed è in attesa di una decisione sul suo
status».
5 L’articolo
4, paragrafo 1, della direttiva in esame elenca i familiari del soggiornante
dei quali gli Stati membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno ai sensi della
direttiva medesima.
6 L’articolo
5, paragrafo 5, della direttiva 2003/86 è redatto nei seguenti termini:
«Nell’esame della domanda, gli Stati membri tengono
nella dovuta considerazione l’interesse superiore dei minori».
7 L’articolo
7, paragrafo 1, di tale direttiva così recita:
«Al momento della presentazione della domanda di
ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato può chiedere alla
persona che ha presentato la richiesta di dimostrare che il soggiornante
dispone:
a) di un
alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e
che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità in vigore nello
Stato membro interessato;
b) di
un’assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi di norma coperti
per i cittadini dello Stato membro interessato, per se stesso e per i suoi
familiari;
c) di risorse
stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza
ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato.
(...)».
8 Gli
articoli 10 e 11 della direttiva in questione contengono norme che gli Stati
membri devono applicare ai rifugiati riconosciuti come tali.
9 L’articolo
12 della medesima direttiva ha il seguente tenore:
«1. In deroga
all’articolo 7, gli Stati membri non chiedono al rifugiato, ad un suo familiare
o ai suoi familiari di fornire, in merito alle domande relative ai familiari di
cui all’articolo 4, paragrafo 1, la prova che il rifugiato soddisfa le
condizioni stabilite nell’articolo 7.
(...)
Gli Stati membri possono chiedere che il rifugiato
soddisfi le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, se la domanda di
ricongiungimento familiare non è presentata entro tre mesi dalla concessione
dello status di rifugiato.
2. In deroga
all’articolo 8, gli Stati membri non esigono che il rifugiato, prima di farsi
raggiungere dai suoi familiari, abbia soggiornato sul loro territorio per un
certo periodo di tempo».
10 L’articolo
17 della direttiva 2003/86 prevede quanto segue:
«In caso di rigetto di una domanda, di ritiro o di
mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di
allontanamento nei confronti del soggiornante o dei suoi familiari, gli Stati
membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli
familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro,
nonché l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese
d’origine».
La direttiva 2004/83/CE
11 La
direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,
nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004,
L 304, pag. 12), al suo considerando 25 enuncia quanto segue:
«È necessario introdurre i criteri per l’attribuzione,
alle persone richiedenti protezione internazionale, della qualifica di
beneficiari della protezione sussidiaria. Tali criteri dovrebbero essere
elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti
internazionali in materia di diritti dell’uomo e sulla base della prassi
seguita negli Stati membri».
La direttiva 2011/95/UE
12 La
direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi,
della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della
protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU
2011, L 337, pag. 9), al suo considerando 34 così recita:
«È necessario introdurre criteri comuni per
l’attribuzione, alle persone richiedenti protezione internazionale, della
qualifica di beneficiari della protezione sussidiaria. Tali criteri dovrebbero
essere elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti
internazionali in materia di diritti dell’uomo e sulla base della prassi
esistente negli Stati membri».
Diritto dei Paesi Bassi
13 L’articolo
29, paragrafi 1, 2 e 4, del Vreemdelingenwet 2000 (legge del 2000 sugli
stranieri) dispone quanto segue:
«1. Il permesso di
soggiorno temporaneo (...) può essere rilasciato allo straniero che:
a) abbia lo
status di rifugiato; o
b) dimostri in
maniera sufficiente di avere valide ragioni per ritenere che, in caso di
espulsione, corre un rischio effettivo di essere sottoposto:
1°. alla pena
di morte o a un’esecuzione;
2°. alla
tortura o a trattamenti o sanzioni inumani o degradanti; o
3°. a minacce
gravi e individuali contro la vita o la persona di un civile in conseguenza di
violenza indiscriminata nell’ambito di un conflitto armato interno o
internazionale.
2. Il permesso di
soggiorno temporaneo, ai sensi dell’articolo 28, può inoltre essere rilasciato
ai familiari sottoelencati se, al momento dell’ingresso dello straniero di cui
trattasi, facevano parte della sua famiglia e sono arrivati nei Paesi Bassi
insieme allo straniero o lo hanno raggiunto entro tre mesi dopo che a questi è
stato rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo (...).
(...)
4. Il permesso di
soggiorno temporaneo (...) può essere rilasciato anche a un familiare ai sensi
del paragrafo 2, che non ha raggiunto lo straniero di cui al paragrafo 1 entro
tre mesi dopo che a questi è stato rilasciato un permesso di soggiorno (...),
se entro detti tre mesi è stata fatta richiesta di un visto di lunga durata da
tale familiare o per suo conto».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
14 F.G.,
cittadino di un paese terzo, dal 23 settembre 2014 gode nei Paesi Bassi dello
status conferito dalla protezione sussidiaria.
15 Il
22 gennaio 2015 ha presentato una domanda di visto a titolo del
ricongiungimento familiare per K e B, rispettivamente sua moglie e sua figlia
minorenne.
16 Il
20 aprile 2015 il Segretario di Stato ha respinto tale domanda, in quanto presentata
più di tre mesi dopo l’ottenimento da parte di F.G. di un permesso di soggiorno
nei Paesi Bassi, senza che tale ritardo fosse scusabile.
17 A
seguito di un reclamo presentato da K e B, il Segretario di Stato, con
decisione dell’8 novembre 2015, ha confermato la sua decisione iniziale.
18 Contro
tale decisione, K e B hanno presentato un ricorso dinanzi al rechtbank Den
Haag, zittingsplaats Amsterdam (Tribunale dell’Aia, sede di Amsterdam, Paesi
Bassi). Con sentenza del 24 giugno 2016, tale giudice ha respinto il suddetto
ricorso.
19 K
e B hanno impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.
20 Detto
giudice ritiene che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della
direttiva 2003/86, la situazione di cui al procedimento principale non rientri
nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva, in quanto il richiedente
gode dello status conferito dalla protezione sussidiaria.
21 Le
norme della direttiva in questione sarebbero tuttavia direttamente e incondizionatamente
applicabili ai beneficiari dello status conferito dalla protezione sussidiaria,
poiché il legislatore dei Paesi Bassi ha scelto di applicare loro tali norme
per garantire loro un trattamento identico a quello dei rifugiati.
22 Sebbene
il giudice del rinvio ritenga pertanto che l’interpretazione dell’articolo 12,
paragrafo 1, della direttiva 2003/86 sia decisiva per l’esito della
controversia principale, si chiede tuttavia, alla luce della sentenza del 18
ottobre 2012, Nolan (C‑583/10, EU:C:2012:638), se la Corte sia competente a
rispondere a una questione pregiudiziale relativa all’interpretazione di tale
disposizione in una situazione come quella di cui al procedimento principale.
23 In
caso di risposta affermativa, il giudice del rinvio si interroga sulla
compatibilità con tale disposizione delle norme che disciplinano il deposito di
una domanda di ricongiungimento familiare previste dalla normativa dei Paesi
Bassi.
24 In
simili condizioni, il Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se, in
considerazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva
[2003/86] e della sentenza [del 18 ottobre 2012, Nolan (C‑583/10,
EU:C:2012:638)], la Corte
sia competente a rispondere a questioni pregiudiziali presentate dal giudice
dei Paesi Bassi sull’interpretazione delle disposizioni di questa direttiva in
un procedimento vertente sul diritto di soggiorno di un familiare di un avente
diritto alla protezione sussidiaria, posto che detta direttiva nel diritto dei
Paesi Bassi è stata dichiarata direttamente e incondizionatamente applicabile
agli aventi diritto alla protezione sussidiaria.
2) Se il
sistema della direttiva [2003/86] osti ad una norma nazionale come quella
controversa [nel procedimento principale], in forza della quale una domanda
volta ad ottenere il ricongiungimento familiare sulla base delle disposizioni
più favorevoli del capo V può essere respinta per l’unico motivo che essa non è
stata presentata entro il termine indicato all’articolo 12, paragrafo 1, comma
3.
Se, ai fini della risposta a questa domanda, sia rilevante
che, in caso di scadenza del predetto termine, indipendentemente dalla presenza
di un rigetto, sia possibile presentare una domanda di ricongiungimento
familiare nella quale si valuta se siano soddisfatte le condizioni poste
dall’articolo 7 della direttiva 2003/86 e si tiene conto degli interessi e
delle circostanze menzionati agli articoli 5, paragrafo 5, e 17 [della
direttiva medesima]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
25 Con
la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la Corte sia competente, ai
sensi dell’articolo 267 TFUE, a interpretare l’articolo 12, paragrafo 1,
della direttiva 2003/86, in una situazione come quella di cui al procedimento
principale, in cui tale giudice è chiamato a pronunciarsi sul diritto al
ricongiungimento familiare di un beneficiario dello status conferito dalla
protezione sussidiaria, qualora tale disposizione sia stata resa applicabile a
una situazione siffatta, in modo diretto e incondizionato, dal diritto
nazionale.
26 L’articolo
3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2003/86, precisa, in particolare,
che tale direttiva non si applica quando il soggiornante è autorizzato a
soggiornare in uno Stato membro in virtù di forme sussidiarie di protezione,
conformemente agli obblighi internazionali, alle legislazioni nazionali o alle
prassi degli Stati membri.
27 Vero
è che dalla formulazione stessa di tale disposizione risulta che essa riguarda
le forme sussidiarie di protezione accordate su base internazionale o
nazionale, senza fare riferimento direttamente allo status conferito dalla
protezione sussidiaria previsto dal diritto dell’Unione.
28 Tuttavia,
non se ne può dedurre che la direttiva 2003/86 sia applicabile in una
situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il
soggiornante gode di tale status.
29 Si
deve infatti ricordare, in primo luogo, che lo status conferito dalla
protezione sussidiaria previsto dal diritto dell’Unione è stato istituito dalla
direttiva 2004/83, che è stata adottata successivamente alla direttiva 2003/86.
La mancanza di un riferimento diretto a tale status in questa direttiva non
può, in simili condizioni, essere ritenuto determinante.
30 In
secondo luogo, dalla proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al
diritto al ricongiungimento familiare [COM (2000) 624 definitivo], presentata
dalla Commissione il 10 ottobre 2000 (GU 2001, C 62 E, pag. 99),
risulta che il caso di esclusione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera
c), della direttiva 2003/86, vi è stato appunto inserito in vista della futura
istituzione di uno status di protezione sussidiaria comune agli Stati membri,
occasione in cui la
Commissione intendeva proporre l’introduzione di disposizioni
relative al ricongiungimento familiare adattate ai cittadini di paesi terzi che
godono di siffatto status, il che suggerisce che tale caso di esclusione fosse
stato previsto al fine di escludere detti cittadini di paesi terzi dall’ambito
di applicazione della suddetta direttiva.
31 In
terzo luogo, sia dal considerando 25 della direttiva 2004/83 sia dal considerando
34 della direttiva 2011/95 risulta che i criteri che i richiedenti protezione
internazionale devono soddisfare per poter beneficiare della protezione
sussidiaria dovrebbero essere definiti in base agli obblighi internazionali
nonché alle prassi esistenti negli Stati membri.
32 Poiché
i criteri comuni per ottenere la protezione sussidiaria sono quindi stati
ispirati dai regimi esistenti negli Stati membri che essi mirano ad
armonizzare, se necessario sostituendoli, l’articolo 3, paragrafo 2, lettera c),
della direttiva 2003/86 sarebbe privato di gran parte del suo effetto utile se
dovesse essere interpretato nel senso che non si applica ai beneficiari dello
status conferito dalla protezione sussidiaria previsto dal diritto dell’Unione.
33 Da
quanto precede risulta che la direttiva 2003/86 deve essere interpretata nel
senso che essa non si applica a cittadini di paesi terzi, familiari di un
beneficiario dello status conferito dalla protezione sussidiaria, come le
ricorrenti nel procedimento principale.
34 Da
una giurisprudenza costante della Corte risulta tuttavia che quest’ultima è
competente a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente su
disposizioni del diritto dell’Unione, in situazioni in cui, anche se i fatti
del procedimento principale non rientrano direttamente nell’ambito
d’applicazione di tale diritto, le disposizioni di detto diritto sono state
rese applicabili dal diritto nazionale in forza di un rinvio operato da
quest’ultimo al contenuto delle medesime (v., in tal senso, sentenze del 21
dicembre 2011, Cicala, C‑482/10, EU:C:2011:868, punto 17; del 18 ottobre 2012,
Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, punto 45, e del 15 novembre 2016, Ullens de
Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 53).
35 Infatti,
in simili situazioni, vi è un sicuro interesse dell’Unione europea a che, per
evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni
riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme (v., in
tal senso, sentenze del 18 ottobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2007:638, punto
46, nonché del 22 marzo 2018, Jacob e Lassus, C‑327/16 e C‑421/16,
EU:C:2018:210, punto 34).
36 Pertanto
un’interpretazione, da parte della Corte, di disposizioni del diritto
dell’Unione in situazioni non rientranti nell’ambito di applicazione delle
disposizioni medesime si giustifica quando tali disposizioni sono state rese
applicabili a siffatte situazioni dal diritto nazionale in modo diretto e
incondizionato, al fine di assicurare un trattamento identico a dette
situazioni e a quelle rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni
suddette (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2011, Cicala, C‑482/10,
EU:C:2011:868, punto 19; del 18 ottobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638,
punto 47, e del 7 novembre 2013, Romeo, C‑313/12, EU:C:2013:718, punto 33).
37 Nel
caso di specie, il giudice del rinvio, che è il solo competente a interpretare
il diritto nazionale nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria
istituito dall’articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio
1997, Leur-Bloem, C‑28/95, EU:C:1997:369, punto 33, e del 14 giugno 2017,
Online Games e a., C‑685/15, EU:C:2017:452, punto 45), ha dichiarato che
il legislatore dei Paesi Bassi aveva scelto di garantire ai beneficiari dello
status conferito dalla protezione sussidiaria un trattamento più favorevole
rispetto a quello previsto dalla direttiva 2003/86, applicando loro le norme
relative ai rifugiati previste da tale direttiva. Detto giudice ne ha dedotto
di essere tenuto, ai sensi del diritto dei Paesi Bassi, ad applicare nella
controversia principale l’articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva.
38 In
simili circostanze, si deve ritenere che, come rilevato anche dal governo dei
Paesi Bassi, tale disposizione sia stata resa applicabile in modo diretto e
incondizionato dal diritto dei Paesi Bassi a situazioni come quella di cui al
procedimento principale e che sussista pertanto un sicuro interesse dell’Unione
a che la Corte
si pronunci sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.
39 Questa
conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che l’articolo 3,
paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2003/86 esclude espressamente le
situazioni come quella di cui al procedimento principale dall’ambito di applicazione
di tale direttiva.
40 Risulta
infatti dai punti da 36 a 43 dell’odierna sentenza C e A (C‑257/17) che una
simile circostanza non è tale da rimettere in discussione la competenza della
Corte a pronunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale nell’ambito
definito dalla giurisprudenza costante della Corte ricordata ai punti da 34 a
36 della presente sentenza.
41 Alla
luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione
dichiarando che la Corte
è competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a interpretare l’articolo
12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, in una situazione come quella di cui
al procedimento principale, in cui il giudice del rinvio è chiamato a
pronunciarsi sul diritto al ricongiungimento familiare di un beneficiario dello
status conferito dalla protezione sussidiaria, qualora detta disposizione sia
stata resa applicabile a una situazione siffatta, in modo diretto e
incondizionato, dal diritto nazionale.
Sulla seconda questione
42 Con
la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se
l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 osti a una normativa
nazionale che consente di respingere una domanda di ricongiungimento familiare
presentata per un familiare di un rifugiato, sulla base delle disposizioni più
favorevoli applicabili ai rifugiati contenute nel capo V di tale direttiva, per
il fatto che la suddetta domanda è stata presentata più di tre mesi dopo la
concessione al soggiornante dello status di rifugiato, offrendo nel contempo la
possibilità di presentare una nuova domanda nell’ambito di un altro regime.
43 L’articolo
12, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/86 prevede che, in deroga
all’articolo 7 di detta direttiva, gli Stati membri non chiedono al rifugiato,
ad un suo familiare o ai suoi familiari di fornire, in merito alle domande
relative ai familiari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva
medesima, la prova che il soggiornante soddisfa le condizioni stabilite
nell’articolo 7 di tale direttiva.
44 Tuttavia,
sebbene, come indicato dal considerando 8 della direttiva 2003/86, quest’ultima
preveda per i rifugiati condizioni più favorevoli per l’esercizio del loro
diritto al ricongiungimento familiare, tra cui il regime previsto all’articolo
12, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva, resta il fatto che gli Stati
membri hanno la facoltà di subordinare il beneficio di detto regime alla
condizione che la domanda sia presentata entro un certo termine.
45 In
tal senso, l’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva in
questione precisa che gli Stati membri possono chiedere che il rifugiato
soddisfi le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva,
se la domanda di ricongiungimento familiare non è presentata entro tre mesi
dalla concessione dello status di rifugiato.
46 Dall’articolo
12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/86 risulta che il
legislatore dell’Unione ha autorizzato gli Stati membri ad applicare, per
quanto concerne le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della
direttiva 2003/86, il regime ordinario invece di quello più favorevole
normalmente applicato ai rifugiati, qualora la domanda di ricongiungimento
familiare sia stata presentata oltre un determinato termine dopo la concessione
dello status di rifugiato.
47 È
pertanto possibile per gli Stati membri, se lo ritengono opportuno, trattare le
domande di ricongiungimento familiare presentate dai rifugiati non secondo il
regime di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, bensì
secondo il regime ordinario applicabile alle domande di ricongiungimento
familiare, qualora tali domande siano presentate oltre il termine stabilito
all’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, di tale direttiva.
48 L’articolo
12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/86 non può essere
interpretato nel senso che obbliga gli Stati membri a considerare che il
superamento, senza una ragione valida, del termine per la presentazione di una
domanda di ricongiungimento familiare presentata a titolo del regime più
favorevole previsto all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, di tale
direttiva è soltanto uno tra gli elementi di cui tener conto nella valutazione
complessiva della fondatezza di tale domanda e che possono essere
controbilanciati da altre considerazioni.
49 Infatti,
da un lato, accogliere tale interpretazione, che non può fondarsi sul tenore
letterale dell’articolo 12 di tale direttiva, priverebbe della sua efficacia e
della sua chiarezza la norma di delimitazione dei rispettivi ambiti di
applicazione dei regimi applicabili alle domande di ricongiungimento familiare
presentate dai rifugiati, che gli Stati membri possono instaurare sulla base
del termine di cui all’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della stessa
direttiva.
50 Dall’altro,
il superamento del termine di presentazione di una domanda di ricongiungimento
familiare previsto all’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva
2003/86 non ha implicazioni dirette per quanto riguarda l’autorizzazione di
ingresso o di soggiorno dei familiari del soggiornante, ma consente soltanto di
stabilire l’ambito in cui detta domanda deve essere esaminata. Dal momento che
la valutazione della fondatezza di una domanda siffatta può, in pratica, essere
effettuata solo una volta che sia stato determinato il regime ad essa
applicabile, la constatazione del superamento di detto termine non può essere
bilanciata con considerazioni relative alla fondatezza di tale domanda.
51 L’articolo
5, paragrafo 5, e l’articolo 17 della direttiva 2003/86 non possono
giustificare una soluzione diversa.
52 Infatti
la decisione di uno Stato membro che richiede che le condizioni di cui
all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva siano soddisfatte non osta a che
la fondatezza del ricongiungimento familiare richiesto sia successivamente
esaminata tenendo in debita considerazione, conformemente all’articolo 5,
paragrafo 5, e all’articolo 17 di tale direttiva, l’interesse superiore dei
minori, la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata
del suo soggiorno nello Stato membro, nonché l’esistenza di legami familiari,
culturali o sociali nel suo paese di origine.
53 In
tale contesto, lo Stato membro interessato sarà in grado di rispettare il
requisito dell’individualizzazione dell’esame della domanda di ricongiungimento
familiare ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2003/86 (v., in tal senso,
sentenza del 9 luglio 2015, K e A, C‑153/14, EU:C:2015:453, punto 60), che
impone, in particolare, di tener conto delle specificità connesse allo status
di rifugiato del soggiornante. In tal senso, come ricordato nel considerando 8
di tale direttiva, la situazione dei rifugiati richiede un’attenzione
particolare, dal momento che non possono vivere una normale vita familiare nel
loro paese di origine, che possono essere stati separati dalla loro famiglia
durante un lungo periodo di tempo prima che lo status di rifugiato venisse loro
concesso e che l’ottenimento delle condizioni materiali richieste dall’articolo
7, paragrafo 1, della suddetta direttiva può presentare per essi una difficoltà
maggiore rispetto ad altri cittadini di paesi terzi.
54 Da
quanto precede risulta che l’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1,
terzo comma, della direttiva 2003/86, esposta al punto 48 della presente
sentenza, non osta a che si tenga conto, prima dell’adozione di una decisione
finale sul ricongiungimento familiare richiesto, di tutti gli elementi di cui
all’articolo 5, paragrafo 5, e all’articolo 17 di tale direttiva.
55 Tuttavia,
benché il legislatore dell’Unione abbia autorizzato gli Stati membri a
richiedere che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo
1, di tale direttiva nel caso previsto all’articolo 12, paragrafo 1, terzo
comma, della medesima, esso non ha invece determinato come occorresse trattare,
dal punto di vista procedurale, una domanda presentata in ritardo a titolo del
regime di cui all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, della suddetta
direttiva.
56 In
simili circostanze, in assenza di norme stabilite dal diritto dell’Unione a
tale riguardo, spetta, secondo una giurisprudenza costante della Corte,
all’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato disciplinare
tali modalità in forza del principio dell’autonomia procedurale, garantendo, al
contempo, che dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che
disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di
equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente
difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico
dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza del 22
febbraio 2018, INEOS Köln, C‑572/16, EU:C:2018:100, punto 42, e giurisprudenza
ivi citata).
57 Per
quanto attiene al principio di equivalenza, non emerge da alcun elemento degli
atti sottoposti alla Corte, e non è stato in alcun modo sostenuto nell’ambito
del presente procedimento, che situazioni simili di natura interna sarebbero
trattate in modo diverso nel diritto dei Paesi Bassi.
58 Quanto
al principio di effettività, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza
costante della Corte, ciascun caso in cui sorga la questione se una norma
processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile
l’applicazione del diritto dell’Unione deve essere esaminato tenendo conto del
ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle
peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali (v.,
in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2018, INEOS Köln, C‑572/16,
EU:C:2018:100, punto 44, e giurisprudenza ivi citata).
59 Nel
caso di specie, una normativa nazionale che consente di respingere una domanda
di ricongiungimento familiare presentata per un familiare di un rifugiato,
sulla base delle disposizioni più favorevoli contenute nel capo V della
direttiva 2003/86, per il motivo che tale domanda era stata presentata dopo più
di tre mesi dalla concessione dello status di rifugiato al soggiornante, offrendo
nel contempo la possibilità di presentare una nuova domanda nell’ambito di un
altro regime, non è, di per sé, tale da rendere in pratica impossibile o
eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare
conferito dalla direttiva 2003/86.
60 Infatti,
il rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare presentata nell’ambito
di un regime nazionale istituito per dare attuazione all’articolo 12, paragrafo
1, primo comma, di tale direttiva, non comporta che il diritto al
ricongiungimento familiare non potrà essere garantito, dal momento che tale
ricongiungimento può essere concesso nell’ambito di un altro regime, a seguito
di una domanda presentata a tal fine.
61 Sebbene
il ritardo e gli oneri amministrativi connessi con la presentazione di una
nuova domanda possano costituire uno svantaggio certo per la persona
interessata, esso non è tuttavia di portata tale da poter ritenere, in linea di
principio, che impedisca in pratica a tale persona di far valere efficacemente
il suo diritto al ricongiungimento familiare.
62 Tuttavia,
la situazione sarebbe diversa, anzitutto, se il rigetto della prima domanda di
ricongiungimento familiare potesse intervenire in situazioni in cui particolari
circostanze rendono oggettivamente scusabile la presentazione tardiva di tale
domanda.
63 Inoltre,
dato che una normativa nazionale obbliga i rifugiati a far valere i propri
diritti entro poco tempo dopo la concessione dello status di rifugiato, in un
momento in cui la loro conoscenza della lingua e delle procedure dello Stato
membro ospitante può essere piuttosto scarsa, le persone interessate devono
necessariamente essere pienamente informate delle conseguenze della decisione
di rigetto della loro prima domanda e delle misure che sono tenute ad adottare
al fine di far valere efficacemente il loro diritto al ricongiungimento
familiare.
64 Infine,
si deve rilevare che l’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva
2003/86 consente agli Stati membri di derogare all’articolo 12, paragrafo 1,
primo comma, di tale direttiva solo richiedendo al rifugiato di soddisfare le
condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva medesima.
65 Pertanto,
a un rifugiato che ha presentato la sua domanda di ricongiungimento familiare
più di tre mesi dopo la concessione dello status di rifugiato devono comunque
essere applicate le condizioni più favorevoli per l’esercizio del diritto al
ricongiungimento familiare applicabili ai rifugiati, previste agli articoli 10
e 11 o all’articolo 12, paragrafo 2, della stessa direttiva.
66 Alla
luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla
seconda questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva
2003/86 non osta a una normativa nazionale che consente di respingere una
domanda di ricongiungimento familiare presentata per un familiare di un
rifugiato, sulla base delle disposizioni più favorevoli applicabili ai
rifugiati contenute nel capo V di tale direttiva, per il fatto che la suddetta
domanda è stata presentata più di tre mesi dopo la concessione al soggiornante
dello status di rifugiato, offrendo nel contempo la possibilità di presentare
una nuova domanda nell’ambito di un altro regime, a condizione che tale
normativa:
– preveda
che un siffatto motivo di rigetto non possa essere utilizzato in situazioni in
cui particolari circostanze rendono oggettivamente scusabile la presentazione
tardiva della prima domanda;
– preveda
che le persone interessate siano pienamente informate delle conseguenze della
decisione di rigetto della loro prima domanda e delle misure che sono tenute ad
adottare al fine di far valere efficacemente il loro diritto al
ricongiungimento familiare, e
– garantisca
che i soggiornanti riconosciuti come rifugiati continuino a godere delle
condizioni più favorevoli per l’esercizio del diritto al ricongiungimento
familiare applicabili ai rifugiati, previste agli articoli 10 e 11 o
all’articolo 12, paragrafo 2, della suddetta direttiva.
Sulle spese
67 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione)
dichiara:
1) La Corte è
competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a interpretare l’articolo 12,
paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in una situazione come
quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice del rinvio è
chiamato a pronunciarsi sul diritto al ricongiungimento familiare di un
beneficiario dello status conferito dalla protezione sussidiaria, qualora detta
disposizione sia stata resa applicabile a una situazione siffatta, in modo
diretto e incondizionato, dal diritto nazionale.
2) L’articolo 12,
paragrafo 1, della direttiva 2003/86 non osta a una normativa nazionale che
consente di respingere una domanda di ricongiungimento familiare presentata per
un familiare di un rifugiato, sulla base delle disposizioni più favorevoli
applicabili ai rifugiati contenute nel capo V di tale direttiva, per il fatto
che la suddetta domanda è stata presentata più di tre mesi dopo la concessione
al soggiornante dello status di rifugiato, offrendo nel contempo la possibilità
di presentare una nuova domanda nell’ambito di un altro regime, a condizione
che tale normativa:
– preveda
che un siffatto motivo di rigetto non possa essere utilizzato in situazioni in
cui particolari circostanze rendono oggettivamente scusabile la presentazione
tardiva della prima domanda;
– preveda
che le persone interessate siano pienamente informate delle conseguenze della
decisione di rigetto della loro prima domanda e delle misure che sono tenute ad
adottare al fine di far valere efficacemente il loro diritto al
ricongiungimento familiare, e
– garantisca
che i soggiornanti riconosciuti come rifugiati continuino a godere delle
condizioni più favorevoli per l’esercizio del diritto al ricongiungimento
familiare applicabili ai rifugiati, previste agli articoli 10 e 11 o
all’articolo 12, paragrafo 2, della suddetta direttiva.
Dal sito http://curia.europa.eu
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