Corte di Giustizia UE 7 novembre 2018, n. C-484/17, K
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al
ricongiungimento familiare – Articolo 15 – Rifiuto di rilascio di un
permesso di soggiorno autonomo – Normativa nazionale che prevede l’obbligo
di superare un esame di integrazione civica
L’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/86/CE del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento
familiare, non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel
procedimento principale, che consente di respingere una domanda di permesso di
soggiorno autonomo, formulata da un cittadino di un paese terzo che abbia
soggiornato per più di cinque anni nel territorio di uno Stato membro ai fini
del ricongiungimento familiare, per il motivo che esso non ha dimostrato di
aver superato un esame di integrazione civica vertente sulla lingua e sulla
società di tale Stato membro, a condizione che le modalità concrete
dell’obbligo di superare tale esame non vadano oltre quanto necessario per
conseguire l’obiettivo di facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi
terzi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
7 novembre 2018
Nella causa C‑484/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State
(Consiglio di Stato, Paesi Bassi), con decisione del 4 agosto 2017, pervenuta
in cancelleria il 10 agosto 2017, nel procedimento
K
contro
Staatssecretaris
van Veiligheid en Justitie,
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta da M. Vilaras, presidente della Quarta
Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione,
J. Malenovský, L. Bay Larsen (relatore), M. Safjan e
D. Šváby giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il
governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e M.H.S. Gijzen, in
qualità di agenti;
– per la Commissione europea,
da C. Cattabriga e G. Wils, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito
l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15,
paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre
2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251,
pag. 12).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta tra K,
cittadina di un paese terzo, e lo Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(segretario di Stato per la
Sicurezza e la
Giustizia, Paesi Bassi; in prosieguo: il «segretario di
Stato»), in merito al rigetto, da parte di quest’ultimo, della sua domanda di
modifica della restrizione di cui era corredato il suo permesso di soggiorno a
tempo determinato e alla revoca del permesso medesimo.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo
15 della direttiva 2003/86 così recita:
«1. Trascorso un
periodo massimo di cinque anni di soggiorno e sempre che al familiare non sia
stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi diversi dal
ricongiungimento familiare, il coniuge o il partner non coniugato e il figlio
diventato maggiorenne hanno diritto, previa domanda, ove richiesta, a un
permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del soggiornante.
Gli Stati membri possono limitare la concessione del
permesso di soggiorno di cui al primo comma al solo coniuge o al partner non
sposato in caso di rottura del vincolo familiare.
(...)
4. I requisiti
relativi al rilascio e alla durata del permesso di soggiorno autonomo sono
stabiliti dalla legislazione nazionale».
Diritto dei Paesi Bassi
4 L’articolo
3.51 del Vreemdelingenbesluit 2000 (decreto del 2000 sugli stranieri) così
recita:
«1. Il permesso di
soggiorno a tempo determinato (...) corredato di una restrizione relativa a
motivi umanitari di natura non temporanea può essere rilasciato allo straniero
che:
a) risieda da
cinque anni nei Paesi Bassi in qualità di titolare di un permesso di soggiorno
corredato della restrizione di cui al punto 1, (...):
1. soggiorno
in qualità di membro della famiglia di un soggetto titolare di un diritto di
soggiorno permanente;
(...)
5. L’articolo 3.80a
si applica agli stranieri di cui al paragrafo 1, lettera a), punto 1, (...)».
5 L’articolo
3.80a del citato decreto è così formulato:
«1. Una domanda di
modifica di un permesso di soggiorno (...) in un permesso di soggiorno
corredato di una restrizione legata a motivi umanitari di natura non temporanea
deve essere respinta quando la domanda è stata presentata da uno straniero ai
sensi dell’articolo 3.51, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), punto 1),
che non ha superato l’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a),
della legge sull’integrazione civica o che non ha conseguito un diploma, un
certificato o un altro documento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera
c), della stessa legge.
2. Il [paragrafo 1]
non si applica se lo straniero:
(...)
e) è stato
esonerato dall’obbligo di integrazione civica (...)
(...)
4. Il nostro Ministro
può inoltre disapplicare il paragrafo 1 se ritiene che l’applicazione di tale
disposizione conduca a situazioni manifeste di grave ingiustizia».
6 L’articolo
6, paragrafo 1, della Wet inburgering (legge in materia di integrazione civica)
dispone quanto segue:
«Il nostro Ministro esonera dall’obbligo di integrazione
civica la persona che vi è soggetta se:
a)
quest’ultima ha dimostrato che, a causa di
un handicap psichico o fisico o di una disabilità psichica, non è in grado, in
maniera duratura, di superare l’esame di integrazione civica;
b) è indotto
a ritenere, sulla base degli sforzi dimostrati dalla persona soggetta
all’obbligo di integrazione civica, che quest’ultima non può ragionevolmente
soddisfare l’obbligo di integrazione civica».
7 L’articolo
7, paragrafi 1 e 2, di detta legge così recita:
«1. La persona
soggetta all’obbligo di integrazione civica acquisisce entro tre anni
conoscenze orali e scritte della lingua neerlandese corrispondenti almeno al
livello A2 del quadro europeo di riferimento per le lingue straniere moderne,
nonché una conoscenza della società olandese.
2. La persona
soggetta all’obbligo di integrazione civica ha ottemperato al suo obbligo di
integrazione civica ove:
a) abbia
superato l’esame stabilito dal nostro Ministro, o;
b) abbia
ottenuto un diploma, un certificato o un altro documento ai sensi dell’articolo
5, paragrafo 1, lettera c)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
8 Dal
17 marzo 1995 al 25 luglio 2015 K era titolare di un permesso di soggiorno al
fine di soggiornare presso il coniuge, cittadino di un paese terzo. In data 21
luglio 2015 K ha presentato una domanda di modifica del permesso stesso in un
permesso di prosecuzione del soggiorno.
9 Il
1° luglio 2016 il segretario di Stato ha respinto tale domanda in quanto K
non aveva dimostrato di aver superato l’esame di integrazione civica, né di
essere stata esonerata o dispensata dall’obbligo di integrazione civica. Il
medesimo ha inoltre revocato, con effetto retroattivo al 19 agosto 2011, il
permesso di soggiorno di cui beneficiava K al fine di soggiornare presso il
coniuge, per il motivo che, a partire da tale data, essa non risiedeva più allo
stesso indirizzo del coniuge.
10 A
seguito di un reclamo presentato da K, con decisione del 21 dicembre 2016 il
segretario di Stato ha confermato la sua decisione iniziale.
11 K
ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Rechtbank Den Haag
zittingsplaats Middelburg (Tribunale dell’Aia, sede di Middelburg, Paesi
Bassi). Con sentenza del 4 aprile 2017 tale giudice ha respinto il ricorso
stesso.
12 K
ha interposto appello avverso detta sentenza dinanzi al giudice del rinvio.
13 A
seguito della produzione, in allegato al ricorso d’appello, di un parere del
Dienst Uitvoering Onderwijs (servizio esecutivo in materia di istruzione, Paesi
Bassi) secondo cui K aveva tentato in almeno quattro occasioni di superare
l’esame di integrazione civica e aveva partecipato a più di 600 ore di corsi di
integrazione civica, il segretario di Stato ha concesso a K un permesso di
soggiorno autonomo a partire dal 20 aprile 2017. Tuttavia, il segretario di
Stato ha confermato la revoca, con effetto retroattivo al 19 agosto 2011, del
permesso di soggiorno di cui K beneficiava al fine di soggiornare presso il
coniuge.
14 Il
giudice del rinvio si interroga in ordine alla compatibilità del requisito di
integrazione civica, sancito dalla normativa olandese, con l’articolo 15 della
direttiva 2003/86.
15 In
tale contesto il Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se l’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della direttiva
[2003/86] debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione
nazionale come quella oggetto de[l] procediment[o] principal[e], in forza della
quale una domanda di titolo di soggiorno autonomo di uno straniero, che in
virtù del ricongiungimento familiare soggiorna legalmente da più di cinque anni
nel territorio di uno Stato membro, può essere respinta a causa della mancata
soddisfazione dei requisiti di integrazione imposti dal diritto nazionale».
Sulla questione pregiudiziale
16 Con
la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15,
paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/86 osti ad una normativa nazionale, come
quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente di respingere
una domanda relativa a un permesso di soggiorno autonomo formulata da un
cittadino di un paese terzo che abbia soggiornato per più di cinque anni nel
territorio di uno Stato membro ai fini del ricongiungimento familiare, in base
al fatto che egli non ha dimostrato di aver superato un esame di integrazione
civica vertente sulla lingua e sulla società di tale Stato membro.
17 Ai
sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, trascorso un
periodo massimo di cinque anni di soggiorno e sempre che al familiare non sia
stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi diversi dal
ricongiungimento familiare, il coniuge o il partner non coniugato e il figlio
diventato maggiorenne hanno diritto, previa domanda, ove richiesta, a un
permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del soggiornante.
18 L’articolo
15, paragrafo 4, di tale direttiva precisa, dal canto suo, che i requisiti
relativi al rilascio e alla durata del permesso di soggiorno in parola sono
stabiliti dalla legislazione nazionale.
19 Dal
combinato disposto delle due disposizioni citate consegue che, benché il
rilascio di un permesso di soggiorno autonomo rappresenti, in linea di
principio, un diritto al termine di un soggiorno di cinque anni nel territorio
di uno Stato membro ai fini del ricongiungimento familiare, il legislatore
dell’Unione ha tuttavia autorizzato gli Stati membri a subordinare la
concessione di un siffatto permesso a talune condizioni che spetta loro
definire.
20 Risulta
dai punti da 49 a 59 della sentenza in data odierna C e A (C‑257/17), che non
si può escludere che uno Stato membro possa subordinare la concessione di un
permesso di soggiorno autonomo al superamento di un esame di integrazione
civica vertente sulla lingua e sulla società di tale Stato membro.
21 Tuttavia,
come emerge dai punti da 60 a 63 di detta sentenza, l’obbligo di superare un
tale esame imposto da una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel
procedimento principale, non può legittimamente oltrepassare quanto è
necessario per conseguire l’obiettivo di facilitare l’integrazione dei cittadini
di paesi terzi in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio
verificare.
22 A
tal fine, detto giudice dovrà in particolare accertarsi che le conoscenze
richieste per superare l’esame di integrazione civica corrispondano a un
livello elementare, che il requisito imposto dalla normativa nazionale non
porti a impedire la concessione di un permesso di soggiorno autonomo ai
cittadini di paesi terzi che abbiano fornito la prova della loro volontà di
superare tale esame e degli sforzi compiuti a tale scopo, che le circostanze
individuali particolari siano debitamente prese in considerazione e che le
spese relative all’esame stesso non siano eccessive (v., in tal senso, sentenza
del 9 luglio 2015, K e A, C‑153/14, EU:C:2015:453, punti da 54 a 70).
23 A
tal proposito deve rilevarsi, segnatamente, che circostanze quali l’età, il
livello di educazione, la situazione finanziaria o le condizioni di salute dei
familiari interessati del soggiornante devono poter consentire alle autorità
competenti di non subordinare la concessione di un permesso di soggiorno
autonomo al superamento di un esame di integrazione civica, quando, a motivo di
dette circostanze, risulta che questi ultimi non sono in grado di sostenere
tale esame o di superarlo (v. in tal senso, sentenza del 9 luglio 2015, K e A,
C‑153/14, EU:C:2015:453, punto 58).
24 Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla
questione posta dichiarando che l’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della direttiva
2003/86 non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel
procedimento principale, che consente di respingere una domanda di permesso di
soggiorno autonomo, formulata da un cittadino di un paese terzo che abbia
soggiornato per più di cinque anni nel territorio di uno Stato membro ai fini
del ricongiungimento familiare, per il motivo che esso non ha dimostrato di
aver superato un esame di integrazione civica vertente sulla lingua e sulla
società di tale Stato membro, a condizione che le modalità concrete dell’obbligo
di superare tale esame non vadano oltre quanto necessario per conseguire
l’obiettivo di facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi terzi,
circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sulle spese
25 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione)
dichiara:
L’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della direttiva
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al
ricongiungimento familiare, non osta a una normativa nazionale, come quella di
cui trattasi nel procedimento principale, che consente di respingere una
domanda di permesso di soggiorno autonomo, formulata da un cittadino di un
paese terzo che abbia soggiornato per più di cinque anni nel territorio di uno
Stato membro ai fini del ricongiungimento familiare, per il motivo che esso non
ha dimostrato di aver superato un esame di integrazione civica vertente sulla
lingua e sulla società di tale Stato membro, a condizione che le modalità
concrete dell’obbligo di superare tale esame non vadano oltre quanto necessario
per conseguire l’obiettivo di facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi
terzi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Dal sito http://curia.europa.eu
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