Corte di Giustizia UE 14 novembre
2018, n. C-342/17, Memoria e Dall’Antonia
Rinvio pregiudiziale – Restrizioni alla libertà di
stabilimento – Competenza della Corte – Ricevibilità della domanda di
pronuncia pregiudiziale – Situazione puramente interna – Normativa
nazionale che vieta ogni attività lucrativa in relazione alla conservazione
delle urne cinerarie – Esame della proporzionalità – Coerenza della
normativa nazionale
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad
una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che
vieta, anche contro l’espressa volontà del defunto, all’affidatario di un’urna
cineraria di demandarne a terzi la conservazione, che lo obbliga a conservarla
presso la propria abitazione, salvo affidarla ad un cimitero comunale e,
inoltre, che proibisce ogni attività esercitata con finalità lucrative avente
ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi
titolo e per qualsiasi durata temporale.
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
14 novembre 2018
Nella causa C‑342/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto (Italia), con ordinanza dell’11 maggio
2017, pervenuta in cancelleria l’8 giugno 2017, nel procedimento
Memoria Srl,
Antonia Dall’Antonia
contro
Comune di Padova,
con l’intervento di:
Alessandra Calore,
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta da M. Vilaras, presidente della Quarta
Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Malenovský
(relatore), L. Bay Larsen, M. Safjan e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: R. Schiano, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 16 aprile 2018,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Memoria Srl e
A. Dall’Antonia, da G. Martini, A. Sitzia e P. Piva,
avvocati;
– per il
Comune di Padova, da M. Lotto, V. Mizzoni, A. Sartori e P. Bernardi,
avvocati;
– per il
governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da E. De
Bonis, avvocato dello Stato;
– per la Commissione europea,
da H. Tserepa-Lacombe e L. Malferrari, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 21 giugno 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49
e 56 TFUE.
2 Tale
domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede opposti la Memoria Srl e la
sig.ra Antonia Dall’Antonia al Comune di Padova (Italia) in merito a una
normativa, emanata da quest’ultimo, diretta a vietare agli affidatari di
un’urna cineraria di demandarne la conservazione, dietro compenso, a un’impresa
privata.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Il
considerando 8 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU
2006, L 376, pag. 36), così recita:
«8. È
opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative alla libertà di
stabilimento e alla libera circolazione dei servizi si applichino soltanto
nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non
obblighino pertanto gli Stati membri a liberalizzare i servizi d’interesse
economico generale, a privatizzare gli enti pubblici che forniscono tali
servizi o ad abolire i monopoli esistenti per quanto riguarda altre attività o
certi servizi di distribuzione».
4 Ai
sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2006/123:
«La presente direttiva non riguarda né l’abolizione di
monopoli che forniscono servizi né gli aiuti concessi dagli Stati membri cui si
applicano le regole comunitarie di concorrenza».
Diritto italiano
Legge del 24 dicembre 2012, n. 234
5 L’articolo
53 della legge del 24 dicembre 2012, n. 234 – Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e
delle politiche dell’Unione europea (GURI n. 3, del 4 gennaio 2013),
stabilisce quanto segue:
«Nei confronti dei cittadini italiani non trovano
applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne che
producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento
garantiti nell’ordinamento italiano ai cittadini dell’Unione europea».
Legge del 30 marzo 2001, n. 130
6 L’articolo
3 della legge del 30 marzo 2001, n. 130 – Disposizioni in materia di
cremazione e dispersione delle ceneri (GURI n. 91, del 19 aprile 2001),
così dispone:
«1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il
Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del [decreto del
Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285, approvazione
del regolamento di polizia mortuaria (GURI n. 239, del 12 ottobre 1990)],
sulla base dei seguenti principi:
(...)
b) l’autorizzazione
alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o
dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
(...)
c) la
dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto,
unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in
natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire
all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad
attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso
vietata nei centri abitati (...); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi
è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
d) la
dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente
diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale
dell’associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava
iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
(...)
f) il
trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure
precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa
indicazione dell’autorità sanitaria;
(...)
i) predisposizione
di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di
commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.
(...)».
7 A
norma dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale legge:
«Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con
il Ministro della sanità, sentite l’Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), la
Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonché le
associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello
della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei
cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite
aree all’interno dei cimiteri».
Decreto del Presidente della Repubblica del 10
settembre 1990, n. 285
8 Ai
sensi dell’articolo 92, comma 4, del decreto del presidente della Repubblica
del 10 settembre 1990, n. 285:
«Non può essere fatta concessione di aree per sepolture
private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di
speculazione».
Legge regionale del 4 marzo 2010, n. 18
9 La
legge regionale del 4 marzo 2010, n. 18 – Norme in materia funeraria,
della Regione del Veneto, ha affidato ai comuni il compito di emanare le
prescrizioni sulla conservazione e sulle caratteristiche delle urne cinerarie.
Regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di
Padova
10 L’articolo
52 del regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Padova, come
modificato dalla delibera del Comune di Padova del 30 novembre 2015,
n. 84, così prevede:
«1. L’affidamento
dell’urna cineraria per la conservazione in abitazione avverrà secondo quanto
disposto in vita dal defunto, risultante da atto scritto. In mancanza,
l’affidamento potrà essere richiesto dal coniuge o, in difetto, dal parente più
prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile
e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza
assoluta di essi.
2. È consentito, in
caso di comprovati vincoli affettivi o di riconoscenza, l’affidamento anche a
soggetti diversi da quelli indicati nel secondo periodo del comma precedente,
previo consenso scritto degli aventi diritto.
3. Non e' in nessun
caso consentito all’affidatario demandare a terzi la conservazione dell’urna
cineraria. Tale divieto vale anche in caso di espressa volontà manifestata in
vita dal defunto.
4. E' fatto obbligo
di conservare l’urna esclusivamente presso l’abitazione dell’affidatario, in
luogo protetto da possibili profanazioni o sottrazioni. Non potranno essere
praticate sull’urna, per nessun motivo, aperture o fori.
5. In qualsiasi
momento il Servizio cimiteriale potrà disporre che l’urna cineraria venga
esibita dall’affidatario, per verificarne l’integrità e lo stato di
conservazione.
(...)
9. E' in ogni tempo
possibile richiedere la collocazione in area cimiteriale dell’urna già
affidata.
10. Oltre a quanto previsto
dal quarto comma, in nessun caso la conservazione di urne cinerarie può avere
finalità lucrative, e pertanto non sono ammesse attività economiche che abbiano
ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi
titolo e per qualsiasi durata temporale. Tale divieto vale anche in caso di
espressa volontà manifestata in vita dal defunto».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
11 La Memoria è una società
costituita il 1° dicembre 2014. La sua attività consiste nell’offrire alle
famiglie di defunti cremati un servizio di conservazione delle loro urne
cinerarie sulla base di contratti di cessione di spazi per il deposito di dette
urne in colombari. Tale servizio è presentato come finalizzato a consentire
alle famiglie di evitare di dover custodire le urne presso la propria
abitazione, offrendo loro un accesso ai locali dove sono conservate dette urne
più agevole rispetto a quanto accade per un cimitero. I luoghi in cui tali urne
sono conservate si presentano come spazi esclusivamente destinati a custodire
tali urne, in ambienti esteticamente gradevoli, tranquilli, protetti e
particolarmente appropriati per il raccoglimento e la preghiera in memoria dei
defunti.
12 A
partire dal mese di settembre 2015 la Memoria ha inaugurato alcuni spazi esclusivamente
destinati ad ospitare urne cinerarie, che essa denomina «Luoghi della Memoria»,
dislocati in diversi quartieri del Comune di Padova. L’accesso dei membri della
famiglia del defunto a tali luoghi è subordinato all’accettazione di un codice
di condotta interno, che impone, in particolare, l’osservanza delle norme di
buona educazione, correttezza e dignità, il divieto di consumare bevande
alcoliche e l’obbligo di indossare un abbigliamento corretto.
13 La
sig.ra Dall’Antonia è una potenziale cliente della Memoria, in quanto
intende cremare le spoglie del proprio marito e trasferire le sue ceneri in una
di tali strutture.
14 Tuttavia,
il Comune di Padova ha emanato la delibera n. 84, del 30 novembre 2015,
che ha modificato il regolamento dei servizi cimiteriali di detto comune. Le
modifiche sopravvenute producono l’effetto di escludere espressamente che
l’affidatario di un’urna cineraria possa avvalersi di servizi di un’impresa
privata, gestita al di fuori del servizio cimiteriale comunale, al fine di
conservare tale urna fuori dell’ambito domestico.
15 Il
15 febbraio 2016, la Memoria
e la sig.ra Dall’Antonia hanno adito il Tribunale amministrativo regionale
per il Veneto (Italia) chiedendo l’annullamento della citata delibera e, per
quanto concerne la Memoria,
il risarcimento dei danni subiti a causa della medesima. Per suffragare il loro
ricorso, esse adducono, in sostanza, che la normativa nazionale in discussione
non è conforme al diritto dell’Unione e, più precisamente, ai principi della
libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi.
16 In
proposito, il giudice del rinvio spiega di nutrire dubbi quanto
all’invocabilità di tali principi, dato che la normativa nazionale in questione
si applica non già all’insieme del territorio nazionale, bensì unicamente al
Comune di Padova. Per contro, laddove i suddetti principi dovessero essere
considerati applicabili, il medesimo giudice ritiene che sussistano ragioni per
dubitare che la normativa nazionale controversa sia conforme a tali principi,
dal momento che tale normativa non è, a suo avviso, giustificata da alcuna
ragione di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.
17 In
tale contesto, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«[S]e gli articoli 49 e 56 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che
ostano all’applicazione delle seguenti disposizioni dell’articolo 52 del
regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Padova [come modificato dalla
delibera del Comune di Padova del 30 novembre 2015, n. 84, le quali
dispongono che]:
“Non e' in nessun caso consentito all’affidatario
demandare a terzi la conservazione dell’urna cineraria. Tale divieto vale anche
in caso di espressa volontà manifestata in vita dal defunto” (comma terzo).
“E' fatto obbligo di conservare l’urna esclusivamente
presso l’abitazione dell’affidatario” (comma quarto). (…)
“In nessun caso la conservazione di urne cinerarie può
avere finalità lucrative e pertanto non sono ammesse attività economiche che
abbiano ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a
qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale. Tale divieto vale anche in
caso di espressa volontà manifestata in vita dal defunto” (comma decimo)».
18 Con
ordinanza del presidente della Corte del 31 luglio 2017, la domanda del giudice
del rinvio intesa a sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento
accelerato di cui all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte è
stata respinta.
Sulla questione pregiudiziale
Sulla competenza della Corte
19 Il
governo italiano sostiene che la
Corte non è competente a rispondere alla questione
sottoposta, in quanto le disposizioni del diritto dell’Unione di cui si chiede
l’interpretazione non si applicano alla controversia oggetto del procedimento
principale, dal momento che quest’ultima attiene ad una situazione puramente
interna.
20 A
norma dell’articolo 94 del regolamento di procedura, spetta al giudice del
rinvio indicare alla Corte sotto quale profilo, malgrado il suo carattere
puramente interno, la controversia dinanzi ad esso pendente presenti con gli
articoli 49 e 56 TFUE un elemento di collegamento che rende la loro
interpretazione necessaria per la soluzione di tale controversia (v., in questo
senso, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15,
EU:C:2016:874, punto 55).
21 In
assenza di indicazioni siffatte, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve
essere dichiarata irricevibile.
22 Occorre
pertanto esaminare l’eccezione sollevata dal governo italiano nel contesto
della verifica della ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia
pregiudiziale
23 Va
ricordato che occorre considerare che una controversia, per quanto veda opposti
cittadini di uno stesso Stato membro, presenta un elemento di collegamento con
gli articoli 49 e 56 TFUE tale da rendere l’interpretazione di dette
disposizioni necessaria per dirimere detta controversia nell’ipotesi in cui il
diritto nazionale imponga al giudice del rinvio di riconoscere a detti
cittadini gli stessi diritti di cui beneficerebbero i cittadini di altri Stati
membri, nella stessa situazione, in forza del diritto dell’Unione (v., in
questo senso, sentenze del 21 febbraio 2013, Ordine degli Ingegneri di Verona e
Provincia e a., C‑111/12, EU:C:2013:100, punto 35, e del 15 novembre 2016,
Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 52).
24 Nel
caso di specie, sebbene nel procedimento principale le controparti siano, da un
lato, una società di diritto italiano e una cittadina italiana, e, dall’altro,
un comune situato nel territorio italiano, il giudice remittente spiega che, in
forza dell’articolo 53 della legge del 24 dicembre 2012, n. 234, esso è
tenuto a far beneficiare tale società e tale cittadina degli articoli 49 e
56 TFUE.
25 In
questo contesto, occorre constatare che il giudice del rinvio ha dimostrato
sotto quale profilo la controversia dinanzi ad esso pendente presenti,
nonostante il suo carattere puramente interno, un elemento di collegamento con
gli articoli 49 e 56 TFUE, che rende la richiesta interpretazione del
diritto dell’Unione necessaria per dirimere tale controversia e, di
conseguenza, che la domanda di pronuncia pregiudiziale risulta, a tale
riguardo, ricevibile.
26 Peraltro
il Comune di Padova e il governo italiano sostengono che la domanda di
pronuncia pregiudiziale è irricevibile anche per altri motivi.
27 Innanzitutto,
a loro avviso, tale domanda non contiene tutti gli elementi in fatto e in
diritto necessari per consentire alla Corte di rispondere proficuamente alla
questione sottoposta. Il giudice remittente, in particolare, non avrebbe
esposto gli argomenti del Comune di Padova intesi a mettere in luce gli
interessi pubblici per la cui protezione sono state emanate le disposizioni in
oggetto nel procedimento principale.
28 In
proposito occorre rammentare che, in conformità all’articolo 94, lettere b) e
c), del regolamento di procedura, ogni domanda di pronuncia pregiudiziale deve
esporre il contenuto delle norme nazionali applicabili alla controversia
oggetto del procedimento principale nonché il collegamento che il giudice del
rinvio stabilisce tra dette norme e le disposizioni di diritto dell’Unione di
cui si chiede l’interpretazione.
29 Nel
caso di specie, il giudice del rinvio ha citato le pertinenti disposizioni del
regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Padova, come modificato dalla
delibera del Comune di Padova del 30 novembre 2015, n. 84, e ha
specificato che l’interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE era
richiesta in quanto la legittimità di detto regolamento era contestata a causa
della sua asserita contrarietà ai principi di libera prestazione di servizi e
di libertà di stabilimento.
30 Quindi
il giudice del rinvio ha adempiuto, in maniera giuridicamente adeguata, il suo
obbligo di esporre il contenuto delle norme nazionali applicabili alla
controversia nel procedimento principale nonché il collegamento esistente tra
dette norme e quelle del diritto dell’Unione di cui si chiede
l’interpretazione.
31 Pertanto,
l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune di Padova e dal governo
italiano deve essere respinta.
32 Il
governo italiano asserisce poi che la domanda di pronuncia pregiudiziale è
prematura. Secondo tale governo, infatti, prima di sottoporre la questione
pregiudiziale alla Corte, il giudice del rinvio avrebbe dovuto esaminare se la
normativa nazionale oggetto del procedimento principale vietasse o autorizzasse
l’esercizio di un’attività economica avente ad oggetto la custodia e la
conservazione di urne cinerarie e, in tale occasione, avrebbe dovuto
individuare gli obiettivi perseguiti da detta normativa.
33 In
proposito occorre ricordare che i giudici nazionali dispongono della più ampia
facoltà di adire la Corte
qualora ritengano che, nell’ambito di una controversia dinanzi ad essi
pendente, siano sorte questioni che implicano un’interpretazione o un
accertamento della validità delle disposizioni del diritto dell’Unione
necessarie per definire la controversia di cui sono investiti e che, in
particolare, essi sono liberi di esercitare tale facoltà nel momento del
procedimento che essi giudicano opportuno (sentenza del 5 luglio 2016,
Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, punto 17 e e giurisprudenza citata).
34 Di
conseguenza, una domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere dichiarata
irricevibile per il solo motivo che essa è sopravvenuta in una fase precoce del
procedimento principale.
35 L’eccezione
di irricevibilità sollevata dal governo italiano deve quindi essere respinta.
36 Infine
il Comune di Padova ritiene che, dato che la normativa nazionale oggetto del
procedimento principale riguarda lo status dei diritti personalissimi
dell’individuo, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo
affidamento ostano, in ogni caso, a una contestazione di tale normativa.
37 Tuttavia,
sebbene non si debba necessariamente escludere che i principi di certezza del
diritto e di tutela del legittimo affidamento possano risultare pertinenti, la
loro eventuale interazione con le libertà di circolazione costituisce una
questione di merito. Pertanto, un mero richiamo a tali principi non basta per
stabilire che una domanda di pronuncia pregiudiziale è priva di utilità, e la
risposta a detta domanda rimane necessaria affinché il giudice del rinvio possa
pronunciare la sua decisione. Una tale domanda di pronuncia pregiudiziale non è
quindi irricevibile.
38 Conseguentemente,
occorre respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune di
Padova.
39 Da
quanto precede risulta che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Nel merito
Osservazioni preliminari
40 In
primo luogo, in sede di udienza la Commissione europea ha affermato che non occorre
esaminare la normativa nazionale controversa nel procedimento principale alla
luce delle disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà fondamentali,
poiché nel procedimento principale è la direttiva 2006/123 che si applica.
41 Occorre
tuttavia rilevare che una normativa nazionale che, come quella oggetto del
procedimento principale, vieta alle imprese private di fornire un servizio di
conservazione di urne cinerarie, produce, come si evince da quanto esposto
nell’ordinanza di rinvio, l’effetto di conferire ai servizi comunali un
monopolio sulla fornitura del servizio di conservazione di tali urne. Orbene,
dall’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2006/123, letto alla luce del
considerando 8 di tale direttiva, risulta che quest’ultima non tratta
dell’abolizione dei monopoli che forniscono servizi.
42 Di
conseguenza, una normativa siffatta non ricade nell’ambito di applicazione
della direttiva 2006/123 e deve quindi essere esaminata alla luce delle sole
disposizioni del Trattato.
43 In
secondo luogo, nella sua questione il giudice del rinvio ha fatto riferimento
sia all’articolo 49 TFUE sia all’articolo 56 TFUE.
44 Tuttavia,
su questo punto, si constata che solo la prima delle due citate disposizioni è
applicabile al procedimento principale. Infatti, quando un operatore intende
esercitare, in modo effettivo, la sua attività economica mediante
un’organizzazione stabile e per una durata indeterminata, la sua situazione
deve essere esaminata alla luce della libertà di stabilimento, come definita
all’articolo 49 TFUE (v., in particolare, sentenze del 29 settembre 2011,
Commissione/Austria, C‑387/10, non pubblicata, EU:C:2011:625, punto 22, e del
23 febbraio 2016, Commissione/Ungheria, C‑179/14, EU:C:2016:108, punti da 148 a
150).
45 Orbene,
nel procedimento principale risulta che la Memoria intende fornire, nel territorio del
Comune di Padova, un servizio di conservazione di urne cinerarie mediante
un’organizzazione stabile e per una durata indeterminata. Conseguentemente, la
questione pregiudiziale deve essere considerata vertente sull’interpretazione del
solo articolo 49 TFUE.
46 Alla
luce di quanto precede, occorre intendere la questione sottoposta nel senso che
il giudice remittente, in sostanza, chiede se l’articolo 49 TFUE debba
essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella
oggetto del procedimento principale, che vieta, anche contro l’espressa volontà
del defunto, all’affidatario di un’urna cineraria di demandarne a terzi la
conservazione, che lo obbliga a conservarla presso la propria abitazione, salvo
affidarla ad un cimitero comunale e, inoltre, che proibisce ogni attività
esercitata con finalità lucrative avente ad oggetto, anche non esclusivo, la
conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata
temporale.
Sulla questione
47 Anzitutto,
occorre ricordare che l’articolo 49 TFUE osta a qualsiasi misura nazionale
che costituisca una restrizione della libertà di stabilimento, salvo che tale
restrizione sia giustificata da ragioni imperative di interesse generale (v.,
in questo senso, segnatamente, sentenza del 5 dicembre 2013, Venturini
e a., da C‑159/12 a C‑161/12, EU:C:2013:791, punti 30 e 37).
48 In
primo luogo, secondo una giurisprudenza costante, costituisce una restrizione
ai sensi dell’articolo 49 TFUE ogni provvedimento nazionale che, pur se
applicabile senza discriminazioni in base alla cittadinanza, vieti, ostacoli o
renda meno allettante l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della
libertà di stabilimento garantita dal Trattato (v., in questo senso, sentenza del
28 gennaio 2016, Laezza, C‑375/14, EU:C:2016:60, punto 21).
49 Nel
caso qui in esame, tenuto conto di quanto esposto dal giudice del rinvio,
occorre dichiarare che una normativa nazionale come quella oggetto del
procedimento principale, che vieta ai cittadini dell’Unione di fornire un
servizio di conservazione di urne cinerarie nello Stato membro interessato,
impedisce a tali cittadini di stabilirvisi per esercitare tale servizio di
conservazione e che, pertanto, essa è idonea ad ostacolare i suddetti cittadini
nell’esercizio della libertà di stabilimento garantita dal Trattato.
50 Di
conseguenza, una normativa siffatta istituisce una restrizione alla libertà di
stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE.
51 In
secondo luogo, conformemente a una giurisprudenza costante, una restrizione
alla libertà di stabilimento può essere giustificata, a condizione che si
applichi senza discriminazioni basate sulla nazionalità, per ragioni imperative
di interesse generale, purché sia idonea a garantire la realizzazione
dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguirlo (v.,
in questo senso, in particolare, sentenza del 9 marzo 2017, Piringer, C‑342/15,
EU:C:2017:196, punto 53 e giurisprudenza citata).
52 Più
in particolare, occorre ancora ricordare che una normativa nazionale è atta a
garantire la realizzazione dell’obiettivo fatto valere solo qualora risponda
effettivamente all’intento di realizzarlo in modo coerente e sistematico (v.,
in questo senso, sentenze del 10 marzo 2009, Hartlauer, C‑169/07,
EU:C:2009:141, punto 55, e del 23 dicembre 2015, Hiebler, C‑293/14,
EU:C:2015:843, punto 65).
53 Nel
caso di specie, il Comune di Padova e il governo italiano asseriscono che la
normativa nazionale oggetto del procedimento principale – la quale è
pacifico che si applichi senza discriminazioni attinenti alla
nazionalità – è giustificata da ragioni imperative di interesse generale
intese alla tutela della salute, alla necessità di garantire il rispetto dovuto
alla memoria dei defunti e alla tutela dei valori morali e religiosi prevalenti
in Italia, i quali ultimi ostano all’esistenza di attività commerciali e
mondane connesse alla conservazione delle ceneri dei defunti e quindi, a che le
attività di custodia dei resti mortali perseguano una finalità lucrativa.
54 A
questo riguardo, per quanto concerne, sotto un primo profilo, la
giustificazione basata sulla tutela della salute, certamente da una costante
giurisprudenza della Corte risulta che tale tutela figura tra le ragioni imperative
di interesse generale riconosciute dal diritto dell’Unione, e che gli Stati
membri, in questo ambito, dispongono di un ampio potere discrezionale (v., in
questo senso, sentenza del 1° giugno 2010, Blanco Pérez e Chao Gómez, C‑570/07
e C‑571/07, EU:C:2010:300, punti 44, 68 e 106).
55 Tuttavia,
un obiettivo di questo genere non può giustificare la restrizione controversa
nel procedimento principale, dal momento che le ceneri funerarie, diversamente
dalle spoglie mortali, sotto un profilo biologico sono inerti, in quanto rese
sterili dal calore, sicché la loro conservazione non può rappresentare un
vincolo imposto da considerazioni sanitarie.
56 Di
conseguenza, l’obiettivo consistente nella tutela della salute addotto dal
Comune di Padova e dal governo italiano non è idoneo a giustificare le
restrizioni alla libertà di stabilimento introdotte dalla normativa nazionale
oggetto del procedimento principale.
57 Per
quanto attiene, sotto un secondo profilo, all’obiettivo relativo alla tutela del
rispetto dovuto alla memoria dei defunti, anche quest’ultimo può costituire una
ragione imperativa di interesse generale.
58 Inoltre,
certamente una normativa nazionale che vieta alle imprese private di esercitare
attività di conservazione di urne cinerarie può essere considerata idonea a
garantire la realizzazione di detto obiettivo. Da una parte, infatti, un
divieto del genere può garantire che la conservazione di tali urne sia affidata
a strutture sottoposte a obblighi e a controlli specifici destinati ad
assicurare il rispetto dovuto alla memoria dei defunti. Dall’altra parte, esso
è in grado di garantire che, qualora le imprese interessate cessino le loro
attività di custodia, le urne in questione non siano abbandonate o il loro
contenuto non sia disperso in modi e luoghi inadatti.
59 Occorre
tuttavia constatare che esistono misure meno restrittive che consentono di
conseguire il citato obiettivo, quali, segnatamente, l’obbligo di provvedere
alla conservazione delle urne cinerarie in condizioni analoghe a quelle dei
cimiteri comunali e, in caso di cessazione dell’attività, di trasferire tali
urne in un cimitero pubblico o di restituirle ai parenti del defunto.
60 La
normativa nazionale oggetto del procedimento principale si spinge dunque oltre
quanto necessario per conseguire l’obiettivo di tutelare il rispetto dovuto
alla memoria dei defunti.
61 Ciò
considerato, le restrizioni alla libertà di stabilimento introdotte dalla
normativa in parola non possono essere giustificate con riguardo alla tutela
del rispetto dovuto alla memoria dei defunti.
62 Per
quel che riguarda, sotto un terzo profilo, i valori morali e religiosi
prevalenti dello Stato membro interessato, il governo italiano afferma che
questi ultimi ostano a che le attività di conservazione di resti mortali
possano perseguire un fine di lucro.
63 Tuttavia,
senza che occorra pronunciarsi sul valore di tale obiettivo, si deve rilevare
che dalla formulazione stessa dell’articolo 5, paragrafo 2, della legge del 30
marzo 2001, n. 130, si evince che l’attività di conservazione di ceneri
mortuarie, in tale Stato membro, è assoggettata al pagamento di una tariffa
stabilita dal Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Sanità e
sentite talune associazioni.
64 Orbene,
l’apertura delle attività di custodia di resti mortali ad operatori privati
avrebbe potuto essere assoggettata al medesimo inquadramento tariffario, che,
di per sé, lo Stato membro interessato evidentemente non considera contrario ai
propri valori morali e religiosi.
65 Pertanto,
in mancanza di ciò, la normativa nazionale in discussione nel procedimento
principale si spinge oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo addotto
e, di conseguenza, non può in ogni caso essere giustificata alla luce di tale
obiettivo.
66 In
considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla questione sottoposta
dichiarando che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che
osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento
principale, che vieta, anche contro l’espressa volontà del defunto,
all’affidatario di un’urna cineraria di demandarne a terzi la conservazione,
che lo obbliga a conservarla presso la propria abitazione, salvo affidarla ad
un cimitero comunale e, inoltre, che proibisce ogni attività esercitata con
finalità lucrative avente ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di
urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale.
Sulle spese
67 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione)
dichiara:
L’articolo 49 TFUE deve essere
interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto
del procedimento principale, che vieta, anche contro l’espressa volontà del
defunto, all’affidatario di un’urna cineraria di demandarne a terzi la
conservazione, che lo obbliga a conservarla presso la propria abitazione, salvo
affidarla ad un cimitero comunale e, inoltre, che proibisce ogni attività
esercitata con finalità lucrative avente ad oggetto, anche non esclusivo, la
conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata
temporale.
Dal sito http://curia.europa.eu
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