Alla Corte di Giustizia le misure di accoglienza, in caso di
comportamenti violativi di norme generali dell’ordinamento posti in essere dal
richiedente protezione internazionale
Straniero – Accoglienza - Richiedente
protezione internazionale - Comportamenti violativi di norme generali
dell’ordinamento – Grave violazione dei Regolamenti dei centri di accoglienza –
Rilevanza – Comportamenti non previsti dai regolamenti dei centri di accoglienza
e non penalmente rilevanti – Rimessione alla Corte di Giustizia UE.
Sono rimesse alla Corte di Giustizia UE le questioni; 1) se
l’art. 20, par. 4, della Direttiva osta ad un’interpretazione dell’art. 23,
d.lgs. n. 142 del 2015 nel senso che anche comportamenti violativi di norme
generali dell’ordinamento, non specificamente riprodotte nei regolamenti dei
centri di accoglienza, possono integrare grave violazione di questi ultimi
laddove siano in grado di incidere sull’ordinata convivenza nelle strutture di
accoglienza. La questione è rilevante poiché, in caso di risposta negativa, i
ricorsi dovrebbero essere accolti con annullamento dei provvedimenti prefettizi
impugnati, avendo l’Amministrazione malamente applicato tale normativa come trasfusa
nell’art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 142 del 2015. In tal caso infatti
gli illeciti compiuti dai ricorrenti potrebbero, al più, essere motivo per il
loro trattenimento all’interno delle strutture deputate ma non costituirebbero
presupposto per la revoca dell’ammissione alle misure di accoglienza. In caso
di risposta affermativa occorre risolvere un’ulteriore questione, che con la
presente ordinanza viene posta alla Corte: 2) se l’art. 20, par. 4, della
Direttiva osta ad un’interpretazione dell’art. 23, d.lgs. n. 142 del 2015 nel
senso che possono essere considerati, ai fini della revoca dell’ammissione alle
misure di accoglienza, anche comportamenti posti in essere dal richiedente
protezione internazionale che non costituiscono illecito penalmente punibile ai
sensi dell’ordinamento dello Stato membro, laddove essi siano comunque in grado
di incidere negativamente sull’ordinata convivenza nelle strutture in cui gli
stessi sono inseriti (1).
(1) Il Tar ha ricordato che la normativa italiana
applicata dall’Amministrazione nella fattispecie è contenuta nel d.lgs. n. 142
del 2015, attuativo delle direttive 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e 2013/32/UE, recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
protezione internazionale. Viene in rilievo in particolare l’art. 23, comma 1,
lett. e) del suddetto d.lgs. n. 142 del 2015 a norma del quale può essere
disposta la revoca delle misure di accoglienza (tra l’altro) in caso di
“violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da
parte del richiedente asilo compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o
immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti”.
Viene inoltre in rilievo l’art. 6, comma 2, del
citato d.lgs. n. 142 del 2015 a norma del quale “il richiedente è trattenuto,
ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'art. 14, d.lgs. 25
luglio 1998, n. 286, sulla base di una valutazione caso per caso, quando: a) si
trova nelle condizioni previste dall'art. 1, paragrafo F della Convenzione
relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951,
ratificata con la l. 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New
York del 31 gennaio 1967, ratificato con la l. 14 febbraio 1970, n. 95; b) si
trova nelle condizioni di cui all'art. 13, commi 1 e 2, lett. c), d.lgs. 25
luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'art. 3, comma 1, d.l. 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 luglio 2005, n. 155;
c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Nella valutazione della pericolosità si tiene
conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati
inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare
in attività illecite”.
Ha ricordato il Tar che la giurisprudenza
italiana fornisce interpretazioni diversificate della normativa citata.
Secondo un primo orientamento, posto che la
revoca di cui si tratta è volta a preservare il buon funzionamento delle
strutture di accoglienza, legittimamente può essere adottata anche a fronte di
condotte perpetrate al di fuori delle stesse laddove siano suscettibili di
riverberarsi al suo interno per i possibili riflessi sugli altri ospiti,
destabilizzandone la convivenza (Trga
Bolzano 24 maggio 2017, n. 165).
Secondo un altro orientamento, invece, le ipotesi
di revoca dell’ammissione alle misure di accoglienza e in particolare quella
che rileva nella presente fattispecie non devono essere confuse con la
sussistenza dei presupposti per la valutazione di “pericolosità” del
richiedente, anche alla luce di eventuali denunce o condanne penali, ai sensi
dell'art. 6 comma 2, d.lgs. n. 142 del 2015, che ne giustifica il
trattenimento. La norma di cui all’art. 23, comma 1, lett. e), secondo questa
interpretazione, sanziona con la perdita dell’accoglienza ricettiva le gravi
violazioni, i gravi danneggiamenti e le gravi violenze commesse all’interno
della struttura di accoglienza, e non all’esterno di essa (Tar
Molise 29 marzo 2017, n. 116).
Quanto alla normativa comunitaria, va fatto
riferimento alla Direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26
giugno 2013, n. 33 (nel seguito: “Direttiva”), recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Viene in rilievo
segnatamente l’art. 20, par. 4, della stessa la quale recita che “gli Stati
membri possono prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle
regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti”.
Il “Considerando” 25 specifica che “la
possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata
specificando le circostanze in cui le condizioni materiali di accoglienza dei
richiedenti possono essere ridotte o revocate, pur garantendo nel contempo un
livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti”.
L’art. 8, in tema di trattenimento, viene in
rilievo per la disposizione contenuta nel suo par. 3 a norma del quale “un
richiedente può essere trattenuto soltanto: a) per determinarne o verificarne
l'identità o la cittadinanza; b) per determinare gli elementi su cui si basa la
domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il
trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga del richiedente;
c) per decidere, nel contesto di un procedimento, sul diritto del richiedente
di entrare nel territorio; d) quando la persona è trattenuta nell'ambito di una
procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni
applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare, al fine di preparare il rimpatrio e/o effettuare
l'allontanamento e lo Stato membro interessato può comprovare, in base a
criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto
l'opportunità di accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi
per ritenere che la persona abbia manifestato la volontà di presentare la
domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire
l'esecuzione della decisione di rimpatrio; e) quando lo impongono motivi di
sicurezza nazionale o di ordine pubblico”.
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/alla-corte-di-giustizia-le-misure-di-accoglienza-in-caso-di-comportamenti-violativi-di-norme-generali-dell-ordinamento-posti-in-essere-dal-richiedente
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