Corte di Giustizia UE 13 novembre 2018, (cause riunite) nn.
C-47/17 e C-48/17, X e X
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 –
Regolamento (CE) n. 1560/2003 – Determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale –
Criteri e meccanismi di determinazione – Richiesta di presa o di ripresa
in carico di un richiedente asilo – Risposta negativa dello Stato membro
richiesto – Domanda di riesame – Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento
n. 1560/2003 – Termine per la risposta – Scadenza – Effetti
L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1560/2003 della
Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE)
n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, dev’essere
interpretato nel senso che, nell’ambito della procedura di determinazione dello
Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale, lo Stato membro investito di una richiesta di presa o di ripresa
in carico ai sensi dell’articolo 21 o dell’articolo 23 del regolamento (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata
in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, il
quale, dopo aver proceduto alle verifiche necessarie, abbia risposto
negativamente alla stessa entro i termini di cui all’articolo 22 o all’articolo
25 di quest’ultimo regolamento e che abbia successivamente ricevuto una domanda
di riesame a norma del citato articolo 5, paragrafo 2, deve, entro un termine
di due settimane, procurare di rispondere a tale domanda, in uno spirito di
leale cooperazione.
Se lo Stato membro richiesto non risponde alla domanda stessa entro
tale termine di due settimane, la procedura aggiuntiva di riesame è
definitivamente chiusa, sicché, a partire dalla scadenza del suddetto termine,
lo Stato membro richiedente dev’essere considerato competente ai fini
dell’esame della domanda di protezione internazionale, salvo che disponga
ancora del tempo necessario per poter presentare, entro i termini improrogabili
previsti a tal fine dall’articolo 21, paragrafo 1, e dall’articolo 23,
paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013, una nuova richiesta di presa o
di ripresa in carico.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
13 novembre 2018
Nelle cause riunite C‑47/17 e C‑48/17,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale
proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Den
Haag (tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), con decisioni del 23 gennaio e del 26
gennaio 2017, pervenute in cancelleria rispettivamente il 1° febbraio e il
3 febbraio 2017, nei procedimenti
X (C‑47/17),
X (C‑48/17)
contro
Staatssecretaris
van Veiligheid en Justitie
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva
de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, M. Vilaras e F. Biltgen,
presidenti di sezione, E. Juhász, M. Ilešič (relatore),
J. Malenovský, E. Levits, L. Bay Larsen e S. Rodin,
giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 16 gennaio 2018,
considerate le osservazioni presentate:
– per X (C‑47/17),
da C.C. Westermann-Smit, advocaat;
– per X (C‑48/17),
da D.G.J. Sanderink e A. Khalaf, advocaten;
– per il
governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e L. Noort, in qualità di
agenti;
– per il
governo tedesco, da T. Henze e R. Kanitz, in qualità di agenti;
– per il
governo ungherese, da M.M. Tátrai, M.Z. Fehér e G. Koós, in
qualità di agenti;
– per il
governo del Regno Unito, da S. Brandon, R. Fadoju e C. Crane, in
qualità di agenti, assistiti da D. Blundell, barrister;
– per il
governo svizzero, da E. Bichet, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da G. Wils e M. Condou-Durande, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 22 marzo 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le
domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo
5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2
settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU
2003, L 222, pag. 3), come modificato dal regolamento di esecuzione
(UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014 (GU 2014,
L 39, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»).
2 Tali
questioni sono state formulate nell’ambito delle controversie che oppongono due
richiedenti asilo allo Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (segretario
di Stato alla Sicurezza e alla Giustizia, Paesi Bassi, in prosieguo: il
«segretario di Stato»).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento Eurodac
3 Il
regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte
digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata
in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e
per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di
contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica
il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la
gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia (GU 2013, L 180, pag. 1; in prosieguo: il
«regolamento Eurodac»), al suo articolo 9 così dispone:
«1. Ciascuno Stato
membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte
le dita di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a 14
anni, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione
della domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo
2, del regolamento (UE) n. 604/2013 (...).
(...)
3. I dati relativi
alle impronte digitali (...) trasmessi da qualsiasi Stato membro (...) sono
automaticamente confrontati con i dati relativi alle impronte digitali
trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale.
(...)
5. Il sistema
centrale trasmette automaticamente la risposta pertinente o il risultato
negativo del confronto allo Stato membro d’origine. (...)
(...)».
4 L’articolo
14 del regolamento Eurodac così recita:
«1. Ciascuno Stato
membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte
le dita di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a 14 anni,
che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all’attraversamento
irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un
paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel
territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione
o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all’allontanamento sulla
base di una decisione di respingimento.
2. Lo Stato membro
interessato trasmette quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dopo la data del
fermo al sistema centrale i dati (...) relativi ai cittadini di paesi terzi o
apolidi di cui al paragrafo 1 non respinti (...)
(...)».
Regolamento Dublino III
5 I
considerando 4, 5, 7 e 12 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31;
in prosieguo il «regolamento Dublino III») così recitano:
«(4) Secondo
le conclusioni [adottate dal Consiglio europeo nella riunione straordinaria
tenutasi a] Tampere [il 15 e il 16 ottobre 1999], il [sistema europeo comune di
asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con
chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di
asilo.
(5) Tale
meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli
Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire
di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire
l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione
internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido
espletamento delle domande di protezione internazionale.
(...)
(7) Nel
programma di Stoccolma il Consiglio europeo ha ribadito il suo impegno per il
raggiungimento dell’obiettivo di istituire, entro il 2012, uno spazio comune di
protezione e solidarietà per coloro che hanno ottenuto la protezione
internazionale, ai sensi dell’articolo 78 [TFUE]. Ha inoltre sottolineato che
il sistema di Dublino resta una pietra miliare nella costruzione del [sistema
europeo comune di asilo], poiché ripartisce con chiarezza tra gli Stati membri
la competenza per l’esame delle domande di protezione internazionale.
(...)
(12) La
direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [(GU 2013, L 180, pag. 60),]
dovrebbe integrare e lasciare impregiudicate le disposizioni relative alle
garanzie procedurali disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi i
limiti nell’applicazione di detta direttiva».
6 Ai
sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento Dublino III, ai fini del
regolamento stesso si intende per «esame di una domanda di protezione
internazionale» «l’insieme delle misure d’esame, le decisioni o le sentenze pronunciate
dalle autorità competenti su una domanda di protezione internazionale
conformemente alla direttiva 2013/32/UE e alla direttiva 2011/95/UE ad
eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in
applicazione del presente regolamento».
7 Ai
sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III:
«Quando lo Stato membro competente non può essere
designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è
competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.
Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso
lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno
fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di
asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro,
che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi
dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro
competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un
altro Stato membro possa essere designato come competente.
Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a
norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai
criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è
stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione
diventa lo Stato membro competente».
8 L’articolo
13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III è così formulato:
«Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova
e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all’articolo
22, paragrafo 3, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento
[Eurodac], che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre,
marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato
membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda di
protezione internazionale. Detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di
attraversamento clandestino della frontiera».
9 L’articolo
17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III enuncia:
«In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale
presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.
(...)».
10 L’articolo
18 del citato regolamento così dispone:
1. Lo Stato membro
competente in forza del presente regolamento è tenuto a:
a) prendere in
carico, alle condizioni specificate negli articoli 21, 22 e 29, il richiedente
che ha presentato domanda in un altro Stato membro;
b) riprendere
in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, il richiedente
la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato
membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo
di soggiorno;
(...)
2. Per quanto
riguarda i casi che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1,
lettere a) e b), lo Stato membro competente esamina o porta a termine l’esame
della domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente.
(...)».
11 L’articolo
20, paragrafi 1 e 5, del medesimo regolamento così recita:
«1. La procedura di
determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda
di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato
membro.
(...)
5. Lo Stato membro
nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione
internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 e
al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato
membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un
altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova
domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda
presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a
determinare lo Stato membro competente.
(...)».
12 L’articolo
21 del regolamento Dublino III ha il seguente tenore:
«1. Lo Stato membro
che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e ritiene che un altro
Stato membro sia competente per l’esame della stessa può chiedere a tale Stato
membro di prendere in carico il richiedente quanto prima e, al più tardi, entro
tre mesi dopo la presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 20,
paragrafo 2.
In deroga al primo comma, nel caso di una risposta
pertinente di Eurodac con dati registrati ai sensi dell’articolo 14 del
regolamento [Eurodac], la richiesta è inviata entro due mesi dal ricevimento
della risposta pertinente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, di tale
regolamento.
Se la richiesta di prendere in carico un richiedente non
è formulata entro i termini previsti al primo e al secondo comma, la competenza
dell’esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro
al quale la domanda è stata presentata.
2. Lo Stato membro
richiedente può sollecitare una risposta urgente nei casi in cui la domanda di
protezione internazionale sia stata presentata a seguito di un rifiuto
d’ingresso o di soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare, della
notificazione o dell’esecuzione di un provvedimento di allontanamento.
La richiesta riporta i motivi che giustificano una
risposta urgente e il termine entro il quale tale risposta è attesa. Tale
termine è pari ad almeno una settimana.
3. Nei casi di cui ai
paragrafi 1 e 2, la richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato
membro è effettuata utilizzando un formulario uniforme e accludendo elementi di
prova o circostanze indiziarie quali descritti nei due elenchi dell’articolo
22, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalla dichiarazione del
richiedente, che permettano alle autorità dello Stato richiesto di verificare
la competenza di questo in base ai criteri definiti dal presente regolamento.
La
Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni
uniformi relative alla preparazione e alla presentazione delle richieste di
presa in carico (...)».
13 A
norma dell’articolo 22 del regolamento Dublino III:
«1. Lo Stato membro
richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa
in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dal ricevimento della
richiesta.
(...)
3. La Commissione, mediante
atti di esecuzione, stabilisce e riesamina periodicamente due elenchi nei quali
figurano gli elementi di prova e le circostanze indiziarie pertinenti (...).
(...)
6. Se lo Stato membro
richiedente ha invocato l’urgenza, conformemente alle disposizioni
dell’articolo 21, paragrafo 2, lo Stato membro richiesto compie ogni sforzo al
fine di rispettare il termine indicato. In casi eccezionali, quando è possibile
dimostrare che l’esame di una richiesta ai fini della presa in carico di un
richiedente è particolarmente complessa, lo Stato membro richiesto può fornire
la sua risposta dopo il termine richiesto, ma comunque entro un mese. In tali
situazioni lo Stato membro richiesto deve comunicare la propria decisione di
differire la risposta allo Stato richiedente entro il termine originariamente
richiesto.
7. La mancata
risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1 e di
quello di un mese citato al paragrafo 6 equivale all’accettazione della
richiesta e comporta l’obbligo di prendere in carico la persona, compreso l’obbligo
di prendere disposizioni appropriate all’arrivo della stessa».
14 L’articolo
23 del regolamento Dublino III prevede quanto segue:
«1. Uno Stato membro
presso il quale una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c)
o d), abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale che
ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell’articolo 20,
paragrafo 5, e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere
all’altro Stato membro di riprendere in carico tale persona.
2. Una richiesta di
ripresa in carico è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal
ricevimento della risposta pertinente Eurodac ai sensi dell’articolo 9,
paragrafo 5, del regolamento [Eurodac].
Se la richiesta di ripresa in carico è basata su prove
diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa è inviata allo Stato membro
richiesto entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di
protezione internazionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2.
3. Se la richiesta di
ripresa in carico non è presentata entro i termini prescritti al paragrafo 2,
la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale spetta
allo Stato membro in cui la nuova domanda è stata presentata.
4. Una richiesta di
ripresa in carico è effettuata utilizzando un formulario uniforme e comprende
elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nelle due liste di cui
all’articolo 22, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalle
dichiarazioni dell’interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro
richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal
presente regolamento.
La
Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni
uniformi per la preparazione e la presentazione delle richieste di ripresa in
carico (...)».
15 Ai
sensi dell’articolo 25 del regolamento Dublino III:
«1. Lo Stato membro
richiesto procede alle verifiche necessarie e decide in merito alla richiesta
di ripresa in carico dell’interessato quanto prima e in ogni caso entro il
termine di un mese dalla data in cui perviene la richiesta. Quando la richiesta
è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due
settimane.
2. L’assenza di
risposta entro la scadenza del termine di un mese o di due settimane previsto
al paragrafo 1 equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo
di riprendere in carico l’interessato, compreso l’obbligo di adottare
disposizioni appropriate all’arrivo dello stesso».
16 L’articolo
29 del regolamento Dublino III prevede quanto segue:
«1. Il trasferimento
del richiedente (...) dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro
competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro
richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena
ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere
dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o
riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso
o una revisione in caso di effetto sospensivo (...).
(...)
2. Se il
trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro
competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato
e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può
essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile
effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a
un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito.
(...)».
17 Secondo
la tavola di concordanza di cui all’allegato II al regolamento Dublino III,
l’articolo 18 e l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri
e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di
una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
Paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento
Dublino II»), che è stato abrogato e sostituito dal regolamento Dublino III,
corrispondono, rispettivamente, all’articolo 22 e all’articolo 25, paragrafo 1,
di quest’ultimo.
Regolamento di esecuzione
18 Ai
sensi del preambolo del regolamento di esecuzione, esso è stato adottato «visto
il regolamento [Dublino II], in particolare l’articolo 15, paragrafo 5,
l’articolo 17, paragrafo 3, l’articolo 18, paragrafo 3, l’articolo 19,
paragrafi 3 e 5, l’articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4 e l’articolo 22, paragrafo
2».
19 L’articolo
5 del regolamento di esecuzione così recita:
«1. Lo Stato membro
richiesto che previa verifica ritenga che gli elementi presentati non
permettano di stabilire la sua competenza, invia allo Stato membro richiedente
una risposta negativa pienamente motivata che spieghi nel dettaglio le ragioni
del suo rifiuto.
2. Ove lo Stato
membro richiedente ritenga che il rifiuto oppostogli sia basato su un errore di
valutazione ovvero disponga di prove complementari da far valere, esso può
sollecitare un riesame della richiesta. Questa facoltà va esercitata nelle tre
settimane successive al ricevimento della risposta negativa. Lo Stato membro
richiesto procura di rispondere entro due settimane. Tale procedura aggiuntiva
non riapre comunque i termini di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 6, e
all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento [Dublino II]».
20 L’allegato
X al regolamento di esecuzione contiene, nella sua parte A, talune informazioni
sul regolamento Dublino III per i richiedenti protezione internazionale. Alla
voce «Quanto tempo ci vorrà per decidere quale paese esaminerà la mia domanda?
Quanto tempo ci vorrà prima che la mia domanda sia esaminata?», si precisa,
segnatamente, che «[l]a durata complessiva della procedura [definita dal
regolamento Dublino III], fino al momento in cui sarete trasferiti nel paese
competente, potrebbe arrivare, in circostanze normali, fino a 11 mesi. La
richiesta di asilo sarà poi esaminata nel paese competente. La durata della
procedura Dublino potrebbe essere diversa se vi nascondete alle autorità, se
siete in carcere o trattenuti, o se impugnate la decisione di trasferimento».
La parte B di detto allegato, contenente informazioni sulla procedura stessa
per richiedenti protezione internazionale che vi sono soggetti, spiega a tal
proposito, più dettagliatamente, i termini previsti per la presentazione di una
domanda di presa o di ripresa in carico nonché per la risposta a una siffatta
domanda nonché per il trasferimento dell’interessato.
Diritto dei Paesi Bassi
La legge generale sulla procedura amministrativa
21 L’articolo
4:17, paragrafo 1, dell’Algemene wet bestuursrecht (legge generale sulla
procedura amministrativa) dispone che, qualora l’autorità amministrativa non si
pronunci in tempo utile su una domanda, essa è tenuta a corrispondere al
richiedente una penale per ogni giorno di ritardo, per una durata che non può
tuttavia essere superiore a 42 giorni. L’articolo 4:17, paragrafo 2, di detta
legge dispone che la penale ammonta a EUR 20 al giorno per i primi
quattordici giorni di ritardo, a EUR 30 al giorno per i successivi
quattordici giorni e a EUR 40 al giorno per i giorni seguenti. L’articolo
4:17, paragrafo 3, della legge citata dispone che il primo giorno nel quale è
dovuta la penale è il giorno in cui scade il termine di due settimane
decorrente dal giorno successivo a quello in cui è scaduto il termine impartito
per pronunciare la decisione e in cui l’autorità amministrativa ha ricevuto la
diffida scritta inviata dal richiedente. Ai sensi dell’articolo 4:17, paragrafo
5, della stessa legge, la proposizione di un ricorso avverso la mancata
tempestiva adozione della decisione non produce l’effetto di sospendere la
penale. Ai sensi dell’articolo 4:17, paragrafo 6, lettera c), della legge
generale sulla procedura amministrativa, la penale non è dovuta ove la domanda
sia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata.
22 L’articolo
6:2, lettera b), di detta legge prevede quanto segue:
«Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di legge
in materia di ricorso e di reclamo, l’omessa statuizione in tempo utile
equivale a una decisione».
23 L’articolo
6:12, paragrafo 2, della medesima legge dispone quanto segue:
«Può essere presentato ricorso dal momento in cui
l’autorità amministrativa non ha statuito in tempo utile ed è scaduto il
termine di due settimane, decorrente dal giorno successivo a quello in cui
l’interessato ha contestato per iscritto all’autorità amministrativa la sua
omissione».
24 L’articolo
8:55b, paragrafo 1, della legge generale sulla procedura amministrativa così
dispone:
«Se il ricorso è diretto avverso un’omessa statuizione
in tempo utile, il giudice amministrativo si pronuncia, in applicazione
dell’articolo 8:54 [della presente legge] entro un termine di otto settimane
dal ricevimento del ricorso e dal momento in cui risultano soddisfatti i
criteri di cui all’articolo 6:5 [di tale legge], salvo non ritenga necessario
esaminare la causa in udienza».
25 A
norma dell’articolo 8:55c della legge generale sulla procedura amministrativa:
«Se richiesto e se il ricorso è fondato, il giudice
amministrativo determina altresì l’importo della penale dovuta».
26 In
applicazione dell’articolo 8:55d, paragrafo 1, della legge citata, se il
ricorso è fondato e se non è stata ancora notificata alcuna decisione, il
giudice amministrativo ingiunge all’autorità amministrativa di notificare una
decisione entro un termine di due settimane decorrenti dal giorno successivo
alla notifica della sentenza. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo,
il giudice amministrativo correda la propria sentenza di una penale
supplementare per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza da
parte dell’autorità amministrativa.
La legge sugli stranieri
27 L’articolo
30, paragrafo 1, della Vreemdelingenwet 2000 (legge del 2000 sugli stranieri),
nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in
prosieguo: la «legge sugli stranieri») dispone che una domanda di permesso di
soggiorno temporaneo per richiedenti asilo non sia esaminata ove si accerti, ai
sensi del regolamento Dublino III, che un altro Stato membro è competente per
l’esame della domanda.
28 L’articolo
42, paragrafo 1, della legge sugli stranieri stabilisce che dev’essere adottata
una decisione entro un termine di sei mesi dal ricevimento della domanda di
soggiorno temporaneo per richiedenti asilo.
29 L’articolo
42, paragrafo 4, della medesima legge dispone che il termine di cui al
paragrafo 1 dello stesso articolo può essere prorogato per un massimo di nove
mesi supplementari se:
«a. il caso in
questione implica questioni complesse in fatto e/o in diritto;
b. un gran
numero di stranieri presenta contemporaneamente una domanda, per cui in pratica
è molto difficile concludere la procedura entro il termine di sei mesi; o
c. il ritardo
nell’esame della domanda è imputabile allo straniero».
30 Ai
sensi dell’articolo 42, paragrafo 6, della legge sugli stranieri, se nel quadro
di una domanda di permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo si
esamina, in base all’articolo 30 di questa stessa legge, la questione se la
domanda stessa debba o meno essere presa in considerazione, il termine di cui
al paragrafo 1 di tale articolo inizia a decorrere solo dal momento in cui
risulti accertato, ai sensi del regolamento Dublino III, che il Regno dei Paesi
Bassi è competente per l’esame della domanda.
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑47/17
31 Il
24 gennaio 2016 il ricorrente nel procedimento principale, cittadino siriano,
ha presentato nei Paesi Bassi, presso il segretario di Stato, una domanda di
permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo.
32 In
pari data il segretario di Stato, consultando la banca dati Eurodac, ha ricevuto
una risposta pertinente da cui risultava che il 22 gennaio 2016 tale ricorrente
aveva presentato una domanda di protezione internazionale in Germania,
circostanza questa che è tuttavia contestata dall’interessato.
33 Il
24 marzo 2016 il segretario di Stato ha presentato alle autorità tedesche una
richiesta di ripresa in carico del ricorrente nel procedimento principale, ai
sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Dublino III.
34 Con
missiva del 7 aprile 2016 le autorità tedesche hanno respinto la richiesta di
ripresa in carico. In tale lettera le autorità tedesche hanno precisato di
rispondere, per il momento, in senso negativo al fine di rispettare il termine
di risposta sancito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Dublino III,
atteso che la risposta richiedeva un esame più approfondito in Germania, di cui
le autorità olandesi sarebbero state informate senza dover inviare alcuna
richiesta.
35 Il
14 aprile 2016 il segretario di Stato ha presentato alle autorità tedesche una
richiesta di riesame, alla quale queste ultime non hanno tuttavia risposto.
36 Con
lettera del 29 agosto 2016 il ricorrente nel procedimento principale ha chiesto
al segretario di Stato di esaminare la sua domanda e di considerare il rifiuto
delle autorità tedesche del 7 aprile 2016 come definitivo. Il segretario di
Stato non ha risposto nel merito di tale richiesta.
37 Il
17 novembre 2016 il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso
dinanzi al giudice del rinvio, lamentando l’omessa decisione in tempo utile in
merito alla sua domanda di permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti
asilo e chiedendo a detto giudice di condannare il segretario di Stato al
pagamento di una penale a decorrere dal giorno della sua omessa statuizione,
ingiungendogli di pronunciarsi entro un termine stabilito dal giudice stesso e
di corredare tale ingiunzione con una penale supplementare pari a EUR 100
per ogni giorno di ritardo.
38 Il
22 dicembre 2016 il segretario di Stato ha informato il giudice del rinvio di
aver ritirato, in data 14 dicembre 2016, la richiesta di ripresa in carico
presentata alle autorità tedesche e che la domanda di asilo del ricorrente nel
procedimento principale sarebbe stata d’ora in avanti esaminata in base alla
Nederlandse Algemene Asielprocedure (procedura generale d’asilo dei Paesi
Bassi).
39 Le
parti nel procedimento principale controvertono in merito alla questione se,
nel frattempo, sia scaduto il termine entro cui il segretario di Stato è tenuto
a statuire sulla domanda di permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti
asilo, presentata dal ricorrente nel procedimento principale il 24 gennaio
2016.
40 A
tal proposito, il ricorrente nel procedimento principale deduce segnatamente che,
dopo la scadenza dei termini stabiliti dal regolamento Dublino III per la
procedura di ripresa in carico, lo Stato membro competente per l’esame di una
domanda di protezione internazionale deve essere stato determinato. In caso di
tempestiva risposta negativa alla richiesta di ripresa in carico da parte dello
Stato membro richiesto, la competenza spetterebbe, da tale momento in poi, allo
Stato membro richiedente. Pertanto, il termine semestrale per statuire sulla
domanda di asilo comincerebbe a decorrere da tale momento. Posto che le
autorità tedesche hanno respinto la richiesta di ripresa in carico il 7 aprile
2016, a partire da questa stessa data il Regno dei Paesi Bassi sarebbe divenuto
competente ai fini dell’esame della domanda di asilo del ricorrente nel
procedimento principale, di modo che il termine impartito per statuire su tale
domanda sarebbe scaduto il 7 ottobre 2016.
41 Per
contro, secondo il segretario di Stato, il termine per statuire sulla domanda
stessa è iniziato a decorrere solo a partire dal 14 dicembre 2016, data in cui
il Regno dei Paesi Bassi si è dichiarato competente ai fini del suo esame.
42 In
tale contesto, il Rechtbank Den Haag (tribunale dell’Aia, Paesi Bassi) ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se, in
considerazione dell’obiettivo, del contenuto e della portata del regolamento
[Dublino III] e della direttiva [2013/32], lo Stato membro richiesto debba
deliberare entro due settimane sulla domanda di riesame, come previsto
all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione.
2) In caso di
risposta negativa alla prima questione, se, in considerazione dell’ultimo
periodo dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, valga in
tal caso il termine massimo di un mese, indicato all’articolo 20, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento [Dublino II] (attualmente divenuto articolo 25,
paragrafo 1, del regolamento [Dublino III]).
3) In caso di
risposta negativa alla prima e alla seconda questione, se lo Stato membro
richiesto, a causa del vocabolo «procura di», utilizzato all’articolo 5,
paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, disponga di un termine ragionevole
per deliberare sulla domanda di riesame.
4) Qualora si
tratti effettivamente di un termine ragionevole entro il quale lo Stato membro
richiesto, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di
esecuzione, deve deliberare sulla domanda di riesame, se il decorso di più di
sei mesi, come nella fattispecie in esame, configuri ancora un termine
ragionevole. In caso di risposta negativa a detta questione, cosa si debba
intendere per “termine ragionevole”.
5) Quali
conseguenze debbano essere ricollegate alla circostanza che lo Stato membro
richiesto non deliberi sulla domanda di riesame entro due settimane o un mese,
oppure entro un termine ragionevole. Se in tal caso per l’esame di merito della
domanda d’asilo dello straniero sia competente lo Stato membro richiedente o lo
Stato membro richiesto.
6) Qualora si
debba considerare che lo Stato membro richiesto divenga competente per l’esame
di merito della domanda d’asilo a causa della mancata tempestiva reazione alla
domanda di riesame, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di
esecuzione, entro quale termine lo Stato membro richiedente, nella fattispecie
il convenuto, debba comunicarlo allo straniero».
Causa C‑48/17
43 Il
22 settembre 2015 il ricorrente nel procedimento principale, cittadino eritreo,
ha presentato presso il segretario di Stato una domanda di permesso di
soggiorno temporaneo per richiedente asilo nei Paesi Bassi. Secondo la banca
dati Eurodac, il 9 giugno 2015 egli aveva già presentato una domanda di
protezione internazionale in Svizzera. Emerge, peraltro, dal fascicolo
presentato alla Corte che, dopo aver attraversato il mare Mediterraneo, il
ricorrente nel procedimento principale è giunto alla fine di maggio 2015 in
Italia, ove tuttavia le sue impronte digitali non sembrano essere state
prelevate e ove egli non sembra aver presentato alcuna domanda di protezione
internazionale.
44 Il
20 novembre 2015 il segretario di Stato ha presentato alle autorità svizzere
una richiesta di ripresa in carico del ricorrente nel procedimento principale,
ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Dublino
III.
45 Il
25 novembre 2015 le autorità svizzere hanno respinto tale richiesta, atteso
che, nell’ambito della procedura di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame della domanda di protezione internazionale che il
ricorrente aveva proposto in Svizzera, tali autorità avevano presentato una
richiesta di presa in carico o di ripresa in carico alle autorità italiane, che
era rimasta senza risposta, di modo che, a decorrere dal 1º settembre
2015, la Repubblica
italiana sarebbe divenuta responsabile ai fini dell’esame della domanda stessa.
46 Il
27 novembre 2015 il segretario di Stato ha presentato alle autorità italiane
una richiesta ai fini della ripresa in carico del ricorrente nel procedimento
principale.
47 Il
30 novembre 2015 le autorità italiane hanno respinto tale richiesta.
48 Il
1º dicembre 2015 il segretario di Stato ha presentato alle autorità italiane
una domanda di riesame e il 18 gennaio 2016 ha inviato alle stesse una lettera
di sollecito.
49 Il
26 gennaio 2016 le autorità italiane hanno accolto tale richiesta.
50 Con
decisione datata 19 aprile 2016 il segretario di Stato ha rifiutato di
esaminare la domanda di permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo
formulata dal ricorrente nel procedimento principale, in quanto la Repubblica italiana
sarebbe stata competente per l’esame della stessa.
51 Il
ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso avverso tale
decisione dinanzi al giudice del rinvio. Egli ha inoltre chiesto al giudice dei
procedimenti sommari di vietare al segretario di Stato, mediante provvedimento
provvisorio, di procedere alla sua espulsione prima della scadenza di un
termine di quattro settimane decorrente dal giorno in cui il giudice del rinvio
avesse statuito sul ricorso. Con ordinanza del 30 giugno 2016 il giudice dei
procedimenti sommari ha accolto tale domanda di provvedimento provvisorio.
52 Le
parti nel procedimento principale controvertono, in particolare, sulla
questione se il convenuto sia o meno divenuto competente per l’esame della
domanda di permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo presentata
dal ricorrente nel procedimento principale, in quanto le autorità italiane,
dopo aver inizialmente respinto la richiesta di ripresa in carico formulata dal
segretario di Stato, non hanno risposto alla domanda di riesame entro il
termine impartito.
53 In
tali circostanze, il Rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia) ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte sei questioni
pregiudiziali, che sono sostanzialmente identiche a quelle poste nel
procedimento C‑47/17, fermo restando che, per un verso, il periodo menzionato
nella quarta questione è stato adattato alla situazione di cui trattasi nella
causa C‑48/17, facendo riferimento a un periodo di sette settimane e mezzo e,
per altro verso, nella quinta questione in detta causa si menziona solo
l’ipotesi di superamento di un termine di due settimane o di un termine
ragionevole.
Procedimento dinanzi alla Corte
54 Con
decisione del presidente della Corte del 13 febbraio 2017 le cause C‑47/17 e C‑48/17
sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché
della sentenza.
55 Nella
sua domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑47/17, il giudice del
rinvio ha chiesto l’applicazione del procedimento accelerato ai sensi
dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. Tale
domanda è stata respinta con ordinanza del presidente della Corte del 15 marzo
2017, X (C‑47/17 e C‑48/17, non pubblicata, EU:C:2017:224). Benché inizialmente
si sia comunque stabilito di concedere alle cause in esame una trattazione
prioritaria, data la situazione del ricorrente nel procedimento principale
nella causa C‑47/17, quest’ultimo ha tuttavia segnalato alla Corte, nelle sue
osservazioni scritte, che dopo la presentazione della domanda di pronuncia
pregiudiziale le autorità olandesi si sono pronunciate favorevolmente in merito
alla sua domanda di asilo, di modo che la controversia nel procedimento
principale verte ormai solamente su una compensazione finanziaria per la
mancata decisione in merito alla stessa entro i termini. Posto che, in simili
circostanze, la trattazione prioritaria non risulta più giustificata, si è
deciso di porvi fine e di sottoporre la causa alla trattazione ordinaria.
Sulle questioni pregiudiziali
56 Con
le sue questioni, che occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di
esecuzione debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito della procedura
per la determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda
di protezione internazionale, lo Stato membro investito di una richiesta di
presa o di ripresa in carico ai sensi dell’articolo 21 o dell’articolo 23 del
regolamento Dublino III, che abbia risposto in senso negativo alla stessa entro
i termini di cui all’articolo 22 o all’articolo 25 del regolamento stesso e che
abbia successivamente ricevuto una domanda di riesame a norma del citato
articolo 5, paragrafo 2, è tenuto a rispondere a tale richiesta entro un
determinato termine. Esso si chiede inoltre quale sia, eventualmente, detto
termine e quali siano gli effetti dell’omessa risposta entro il termine stesso,
da parte dello Stato membro richiesto, alla domanda di riesame dello Stato
membro richiedente.
57 A
tale proposito, va ricordato che le procedure di presa e di ripresa in carico
devono obbligatoriamente essere condotte in conformità con le regole enunciate,
segnatamente, nel capo VI del regolamento Dublino III e che esse devono, in
particolare, essere eseguite nel rispetto di una serie di termini imperativi
(v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16,
EU:C:2017:587, punti 49 e 50, nonché del 25 gennaio 2018, Hasan, C‑360/16,
EU:C:2018:35, punto 60).
58 In
tal senso, l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede che
la richiesta di presa in carico debba essere formulata quanto prima e, al più
tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda di protezione
internazionale. In deroga a questo primo termine, nel caso di una risposta
pertinente di Eurodac con dati registrati ai sensi dell’articolo 14 del regolamento
Eurodac, tale richiesta dev’essere formulata entro due mesi dal ricevimento
della menzionata risposta.
59 Analogamente,
l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Dublino III dispone che una
richiesta di ripresa in carico è presentata quanto prima e in ogni caso entro
due mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac ai sensi
dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento Eurodac. Se tale richiesta è
basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa è inviata
allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data di presentazione della
domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2,
del regolamento Dublino III.
60 Occorre
al riguardo rilevare che il legislatore dell’Unione ha definito gli effetti
della scadenza di tali termini precisando, all’articolo 21, paragrafo 1, terzo
comma, del regolamento Dublino III, nonché all’articolo 23, paragrafo 3, dello
stesso, che se le suddette richieste non sono formulate entro i termini citati,
la competenza ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale
spetta allo Stato membro richiedente.
61 Inoltre,
il legislatore dell’Unione ha stabilito siffatti termini imperativi, nonché gli
effetti della loro scadenza, anche con riferimento alla risposta a una
richiesta di presa o di ripresa in carico.
62 Infatti,
per quanto riguarda, per un verso, la risposta a una richiesta di presa in
carico, l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede che lo
Stato membro richiesto proceda alle verifiche necessarie e deliberi sulla
stessa entro due mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta.
63 Ai
sensi dell’articolo 22, paragrafo 6, del regolamento Dublino III, se lo Stato
membro richiedente ha invocato l’urgenza, conformemente alle disposizioni
dell’articolo 21, paragrafo 2, di tale regolamento, lo Stato membro richiesto
compie ogni sforzo al fine di rispettare il termine indicato, che è di almeno
una settimana. In casi eccezionali, quando è possibile dimostrare che l’esame di
una richiesta ai fini della presa in carico di un richiedente è particolarmente
complessa, lo Stato membro richiesto può fornire la sua risposta dopo il
termine richiesto, ma comunque entro un mese. In tali situazioni lo Stato
membro richiesto deve comunicare la propria decisione di differire la risposta
allo Stato richiedente entro il termine originariamente richiesto.
64 Ai
sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, del regolamento Dublino III, la mancata
risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1 di
detto articolo o di quello di un mese citato al paragrafo 6 dello stesso
equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di prendere in
carico la persona, compreso l’obbligo di prendere disposizioni appropriate all’arrivo
della stessa.
65 Per
altro verso, quanto alla risposta a una richiesta di ripresa in carico,
l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Dublino III dispone che lo Stato
membro richiesto proceda alle verifiche necessarie e decida in merito alla
richiesta quanto prima e, in ogni caso, entro il termine di un mese dalla data
in cui perviene la richiesta. Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal
sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due settimane.
66 Ai
sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, l’assenza di
risposta entro la scadenza del termine di un mese o di due settimane previsto
al paragrafo 1 di detto articolo equivale all’accettazione della richiesta e
comporta l’obbligo di riprendere in carico l’interessato, compreso l’obbligo di
adottare disposizioni appropriate all’arrivo dello stesso.
67 Quanto
agli effetti che l’articolo 22, paragrafo 7, e l’articolo 25, paragrafo 2, del
regolamento Dublino III associano all’assenza di risposta, allo scadere dei
termini imperativi sanciti dall’articolo 22, paragrafi 1 e 6, nonché
dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento stesso, a una richiesta di presa
o ripresa in carico, si deve sottolineare che tali effetti non possono essere
elusi mediante l’invio di una risposta puramente formale allo Stato membro
richiedente. Emerge infatti inequivocabilmente dal citato articolo 22,
paragrafo 1 e dal citato articolo 25, paragrafo 1, che lo Stato membro
richiesto è tenuto a procedere, nel rispetto di tali termini imperativi, a
tutte le verifiche necessarie per poter statuire sulla richiesta di presa o di
ripresa in carico. L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione
precisa, peraltro, che una risposta negativa a tale richiesta dev’essere
pienamente motivata e deve spiegare nel dettaglio le ragioni del rifiuto.
68 Tuttavia,
ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, se il
trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro
competente ai fini dell’esame di una domanda di protezione internazionale è
liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la
competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può
essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile
effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a
un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito.
69 Dalle
disposizioni citate ai punti da 58 a 68 della presente sentenza risulta che,
mediante tali disposizioni, il legislatore dell’Unione ha disciplinato le
procedure di presa e di ripresa in carico corredandole di una serie di termini
imperativi che contribuiscono, in modo determinante, alla realizzazione
dell’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione
internazionale, menzionato al considerando 5 del regolamento Dublino III,
garantendo che tali procedure siano attuate senza ritardi ingiustificati (v.,
in tal senso, sentenze del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587,
punti 53 e 54; del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 31,
nonché del 25 gennaio 2018, Hasan, C‑360/16, EU:C:2018:35, punto 62).
70 Questa
serie di termini imperativi attesta la particolare importanza attribuita dal
legislatore dell’Unione alla rapida determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale e dimostra
che, tenuto conto della finalità di garantire un effettivo accesso alle
procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e di non
pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione
internazionale, è importante, secondo questo stesso legislatore, che siffatte
domande siano esaminate, se del caso, da uno Stato membro diverso da quello
designato come competente in applicazione dei criteri di cui al capo III del
regolamento stesso.
71 È
alla luce di tali considerazioni che andranno esaminate le questioni
pregiudiziali, come riformulate al punto 56 della presente sentenza, relative
ai termini applicabili alla procedura di riesame di cui all’articolo 5,
paragrafo 2, del regolamento di esecuzione.
72 A
norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, ove lo Stato
membro richiedente ritenga che il rifiuto di presa o di ripresa in carico del
richiedente oppostogli dallo Stato membro richiesto sia basato su un errore di
valutazione ovvero disponga di prove complementari da far valere, gli è
possibile sollecitare un riesame della sua richiesta ai fini di una siffatta
presa o ripresa in carico da parte di quest’ultimo Stato membro. Questa facoltà
va esercitata nelle tre settimane successive al ricevimento della risposta
negativa dello Stato membro richiesto. Quest’ultimo procura in tal caso di
rispondere entro due settimane. Tale procedura aggiuntiva non riapre comunque i
termini di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 6, e all’articolo 20, paragrafo
1, lettera b), del regolamento Dublino II, corrispondenti a quelli ormai
previsti all’articolo 22, paragrafi 1 e 6, nonché all’articolo 25, paragrafo 1,
del regolamento Dublino III.
73 Va
rilevato che dal tenore stesso dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di
esecuzione si evince che la possibilità per lo Stato membro richiedente di
investire lo Stato membro richiesto di una domanda di riesame, dopo che
quest’ultimo ha rifiutato di accogliere la richiesta di presa o di ripresa in
carico, rappresenta una «procedura aggiuntiva». Posto che il regolamento di
esecuzione mira, conformemente al suo considerando 1, a garantire l’effettiva
attuazione del regolamento Dublino II, che è stato abrogato e sostituito dal
regolamento Dublino III, la norma in esame deve essere interpretata
conformemente alle disposizioni di quest’ultimo regolamento e agli obiettivi da
esso perseguiti.
74 L’articolo
5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione deve quindi essere interpretato
in maniera tale che la durata della procedura aggiuntiva di riesame, che
rappresenta una procedura facoltativa, sia circoscritta in modo rigoroso e
prevedibile, e ciò tanto per ragioni attinenti alla certezza del diritto per
tutte le parti interessate, quanto al fine di garantire la sua compatibilità
con il preciso quadro temporale instaurato dal regolamento Dublino III e di non
alterare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione
internazionale, perseguito da tale regolamento. Una procedura di riesame avente
una durata indeterminata, tale da lasciare in sospeso la questione della
determinazione dello Stato membro competente ai fini dell’esame di una domanda
di protezione internazionale e da ritardare quindi in maniera significativa, se
non addirittura potenzialmente illimitata, l’esame di una simile domanda
sarebbe incompatibile con detto obiettivo di celerità.
75 Il
citato obiettivo, sotteso altresì all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento
di esecuzione, si traduce, secondo i termini stessi di tale disposizione, in un
rigido inquadramento temporale mediante la previsione di un termine di tre
settimane concesso allo Stato membro richiedente per poter presentare una
domanda di riesame allo Stato membro richiesto e di un termine di due settimane
per l’eventuale risposta di quest’ultimo a tale richiesta.
76 Infatti,
in primo luogo, si evince inequivocabilmente dal tenore letterale dell’articolo
5, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento di esecuzione che la facoltà
concessa dall’articolo 5, paragrafo 2, allo Stato membro richiedente di
sollecitare presso lo Stato membro richiesto un riesame della sua domanda di
presa o di ripresa in carico va esercitata nelle tre settimane successive al
ricevimento della risposta negativa di quest’ultimo. Ne consegue che, allo
scadere di detto termine imperativo, lo Stato membro richiedente perde tale
facoltà.
77 In
secondo luogo, quanto al termine di cui dispone lo Stato membro richiesto per
rispondere a una domanda di riesame, l’articolo 5, paragrafo 2, terza frase,
del regolamento di esecuzione prevede che tale Stato procuri di rispondere
entro due settimane. Tale disposizione intende sollecitare lo Stato membro
richiesto a cooperare lealmente con lo Stato membro richiedente, riesaminando,
entro il termine stabilito da tale disposizione, la richiesta di quest’ultimo
Stato di prendere o riprendere in carico l’interessato, tuttavia essa non mira
a introdurre un obbligo giuridico di rispondere a una richiesta di riesame, a
pena di vedersi trasferire la competenza ai fini dell’esame della domanda di
protezione internazionale.
78 Tale
constatazione è corroborata dal fatto che, diversamente dall’articolo 22,
paragrafo 7, e dall’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento Dublino III,
l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione non prevede che
l’omessa risposta allo scadere del termine di due settimane equivalga
all’accettazione della richiesta e implichi l’obbligo di presa o di ripresa in
carico dell’interessato.
79 Simili
effetti non potrebbero neppure essere associati all’omessa risposta dello Stato
membro richiesto alla domanda di riesame dello Stato membro richiedente entro
il termine massimo di un mese, che è sancito dall’articolo 25, paragrafo 1, del
regolamento Dublino III e al quale fa riferimento il giudice del rinvio nelle
sue seconde questioni. Invero, a prescindere dal fatto che una simile
interpretazione sarebbe contraria al tenore stesso dell’articolo 5, paragrafo
2, del regolamento di esecuzione, l’ultima frase di tale disposizione precisa
espressamente che la procedura aggiuntiva di riesame non riapre i termini di
cui dispone lo Stato membro richiesto per rispondere a una richiesta di presa o
di ripresa in carico, ai sensi dell’articolo 22, paragrafi 1 e 6, nonché
dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, termini che, per
definizione, sono stati rispettati nel caso in cui lo Stato membro richiedente
chieda un riesame.
80 Emerge
pertanto dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione che
laddove lo Stato membro richiesto, dopo aver proceduto alle verifiche
necessarie, abbia risposto negativamente a una richiesta di presa o di ripresa
in carico entro i termini impartiti a tal fine dal regolamento Dublino III, la
procedura aggiuntiva di riesame non può innescare le conseguenze indicate
all’articolo 22, paragrafo 7, e all’articolo 25, paragrafo 2, di tale
regolamento.
81 In
terzo luogo, quanto alla questione di chiarire quale sia, allora, la portata
giuridica del termine di due settimane previsto all’articolo 5, paragrafo 2,
terza frase, del regolamento di esecuzione e di quali siano gli effetti
connessi alla sua scadenza, si deve ricordare che, come rilevato al punto 73
della presente sentenza, tale norma dev’essere interpretata conformemente alle
disposizioni del regolamento Dublino III e agli obiettivi da esso perseguiti,
segnatamente a quello di istituire un meccanismo per determinare con chiarezza
e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale, al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte
al riconoscimento di una siffatta protezione e di non pregiudicare l’obiettivo
di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, sancito
ai considerando 4 e 5 del regolamento stesso.
82 Orbene,
il citato obiettivo del regolamento Dublino III non sarebbe rispettato da
un’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione
secondo cui il termine di due settimane previsto da tale disposizione sarebbe
meramente indicativo, di modo che la procedura aggiuntiva di riesame non
sarebbe delimitata da alcun termine per la risposta, o sarebbe delimitata unicamente
da un termine di risposta «ragionevole», di durata non predefinita, cui fanno
riferimento la terza e la quarta questione pregiudiziale e che dovrebbe essere
di volta in volta valutato dai giudici nazionali, tenendo conto di tutte le
circostanze del caso di specie.
83 L’applicazione
di un tale termine «ragionevole» di risposta darebbe infatti origine a una
notevole incertezza giuridica, posto che risulterebbe impossibile, tanto per le
amministrazioni degli Stati membri interessati, quanto per i richiedenti
protezione internazionale, stabilire ex ante la durata precisa di tale termine
in una situazione determinata, il che potrebbe peraltro indurre tali
richiedenti ad adire i giudici nazionali, chiedendo loro di verificare il
rispetto di detto termine, e incentivare quindi l’avvio di azioni giudiziarie
che, a loro volta, andrebbero a ritardare la determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale.
84 Pertanto,
un’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione
secondo cui la procedura aggiuntiva di riesame sarebbe delimitata unicamente da
un termine «ragionevole» di risposta, di durata non predefinita, si porrebbe in
contrasto con gli obiettivi del regolamento Dublino III e sarebbe altresì
incompatibile con l’economia generale delle procedure di presa e di ripresa in
carico, come configurate da tale regolamento, che il legislatore dell’Unione ha
avuto cura di disciplinare ricorrendo a termini chiaramente definiti, prevedibili
e relativamente brevi.
85 Va
inoltre osservato, a tale riguardo, che le cause in esame differiscono da
quelle in cui la Corte
ha applicato la nozione di «termine ragionevole». Infatti, mentre queste ultime
cause erano caratterizzate dall’assenza di disposizioni del diritto dell’Unione
che precisassero il termine in questione (v., in particolare, sentenze del 28
febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX-II,
EU:C:2013:134, punti 5, 28 e 33; del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU,
EU:C:2015:474, punti 44 e 48; del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15
e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti 97 e 104; del 14 giugno 2016,
Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, punti 89 e da 95 a 97;
del 13 settembre 2017, Khir Amayry C‑60/16, EU:C:2017:675, punto 41; del 12
aprile 2018, A e S, C‑550/16, EU:C:2018:248, punti 45 e 61, nonché del 27
giugno 2018, Diallo, C‑246/17, EU:C:2018:499, punti 58 e 69), la Commissione ha invece
previsto, all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, un
termine preciso, pari a due settimane, in cui lo Stato membro richiesto deve
procurare di rispondere a una domanda di riesame rivoltagli dallo Stato membro
richiedente.
86 In
tali circostanze, è necessario interpretare l’articolo 5, paragrafo 2, terza
frase, del regolamento di esecuzione nel senso che la scadenza del termine di
risposta di due settimane previsto da tale disposizione chiude definitivamente
la procedura aggiuntiva di riesame, a prescindere dal fatto che lo Stato membro
richiesto abbia o meno risposto entro detto termine alla domanda di riesame
dello Stato membro richiedente.
87 Pertanto,
salvo il caso in cui esso disponga ancora del tempo necessario per poter
presentare, entro i termini imperativi previsti a tal fine dall’articolo 21,
paragrafo 1, e dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, una
nuova domanda di presa o di ripresa in carico, lo Stato membro richiedente deve
essere considerato competente ai fini dell’esame della domanda di protezione
internazionale di cui trattasi.
88 Si
deve rilevare, in quarto luogo, che il termine di risposta previsto,
rispettivamente, dall’articolo 22, paragrafi 1 e 6, del regolamento Dublino III
o dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento stesso non incide sul calcolo
dei termini previsti per la procedura aggiuntiva di riesame. Infatti,
un’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione
secondo cui tale procedura potrebbe svolgersi solo entro i limiti stabiliti da
tali disposizioni del regolamento Dublino III, di modo che essa sarebbe
possibile soltanto nei limiti in cui lo Stato membro richiesto non abbia
esaurito il termine previsto per la sua risposta alla richiesta di presa o di
ripresa in carico, ostacolerebbe ampiamente, nella pratica, l’applicazione di
tale procedura e non potrebbe pertanto essere considerata utile ai fini
dell’attuazione del regolamento Dublino III.
89 Pertanto,
lo Stato membro richiedente ha il diritto di inviare allo Stato membro
richiesto una domanda di riesame entro il termine, sancito dall’articolo 5,
paragrafo 2, seconda frase, del regolamento di esecuzione, di tre settimane
decorrenti dal ricevimento della risposta negativa dello Stato membro
richiesto, benché la chiusura di questa procedura aggiuntiva di riesame alla
scadenza del termine di due settimane previsto all’articolo 5, paragrafo 2,
terza frase, del regolamento di esecuzione intervenga dopo la scadenza dei
termini stabiliti, rispettivamente, dall’articolo 22, paragrafi 1 e 6, del
regolamento Dublino III, o dall’articolo 25, paragrafo 1, del medesimo
regolamento.
90 Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle
questioni proposte dichiarando che:
– l’articolo
5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione dev’essere interpretato nel senso
che, nell’ambito della procedura di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, lo Stato
membro investito di una richiesta di presa o di ripresa in carico ai sensi
dell’articolo 21 o dell’articolo 23 del regolamento Dublino III, il quale, dopo
aver proceduto alle verifiche necessarie, abbia risposto negativamente alla
stessa entro i termini di cui all’articolo 22 o all’articolo 25 di quest’ultimo
regolamento e che abbia successivamente ricevuto una domanda di riesame a norma
del citato articolo 5, paragrafo 2, deve procurare di rispondere a tale
domanda, in uno spirito di leale cooperazione, entro un termine di due
settimane, e
– se lo
Stato membro richiesto non risponde alla domanda stessa entro tale termine di
due settimane, la procedura aggiuntiva di riesame è definitivamente chiusa,
sicché, a partire dalla scadenza del termine stesso, lo Stato membro
richiedente dev’essere considerato competente ai fini dell’esame della domanda
di protezione internazionale, salvo non disponga ancora del tempo necessario
per poter presentare, entro i termini imperativi previsti a tal fine
dall’articolo 21, paragrafo 1, e dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento
Dublino III, una nuova richiesta di presa o di ripresa in carico.
Sulle spese
91 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce
i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE)
n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, dev’essere
interpretato nel senso che, nell’ambito della procedura di determinazione dello
Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale, lo Stato membro investito di una richiesta di presa o di
ripresa in carico ai sensi dell’articolo 21 o dell’articolo 23 del regolamento
(UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide, il quale, dopo aver proceduto alle verifiche necessarie, abbia
risposto negativamente alla stessa entro i termini di cui all’articolo 22 o
all’articolo 25 di quest’ultimo regolamento e che abbia successivamente
ricevuto una domanda di riesame a norma del citato articolo 5, paragrafo 2,
deve, entro un termine di due settimane, procurare di rispondere a tale
domanda, in uno spirito di leale cooperazione.
Se lo Stato membro richiesto non risponde alla
domanda stessa entro tale termine di due settimane, la procedura aggiuntiva di
riesame è definitivamente chiusa, sicché, a partire dalla scadenza del suddetto
termine, lo Stato membro richiedente dev’essere considerato competente ai fini
dell’esame della domanda di protezione internazionale, salvo che disponga
ancora del tempo necessario per poter presentare, entro i termini improrogabili
previsti a tal fine dall’articolo 21, paragrafo 1, e dall’articolo 23,
paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013, una nuova richiesta di presa o
di ripresa in carico.
Dal sito http://curia.europa.eu
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