Riposo compensativo (per lo svolgimento di funzioni al seggio
elettorale) del dipendente in cassa integrazione
Cass. 19 novembre 2018, n. 29774
La disciplina dettata dall’art. 119, c. 2, del d.P.R. 361/1957, non può
trovare applicazione nell'ipotesi in cui il lavoratore, impegnato nello
svolgimento di funzioni elettorali, si
trovi in cassa integrazione e cioè in una situazione nella quale le reciproche
obbligazioni principali a carico delle parti del rapporto di lavoro, costituite
dalla prestazione dell'attività di lavoro e dalla corresponsione della
retribuzione, sono sospese.
OMISSIS
Fatti di causa
1. La Corte di appello di
Campobasso, pronunziando in sede di reclamo, in riforma della sentenza di primo
grado, ha respinto la domanda con la quale S.R. aveva chiesto accertarsi la illegittimità
del licenziamento per motivi disciplinari (costituiti dall'assenza
ingiustificata nel posto di lavoro nei giorni 27/29 maggio 2014 integrata dalla
recidiva per ulteriori due mancanze) intimatogli da OMISSIS con lettera del
1.7.2014 .
1.1. Il giudice del reclamo,
ritenuti provati gli addebiti contestati a titolo di recidiva, quanto
all'addebito relativo ai tre giorni di assenza dal lavoro del 27, 28, e 29
maggio 2014 - che il lavoratore assumeva fruiti a titolo di riposo compensativo
connesso all'impegno nell'espletamento del servizio elettorale e all'impegno di
rappresentante di lista profusi nei giorni 24, 25 e 26 maggio - ha osservato
che il R. non aveva alcun diritto alla fruizione dei detti riposi atteso che lo
stesso, nel periodo dal 23 al 26 maggio, risultava posto in cigs ; la
sospensione del rapporto di lavoro conseguente alla messa in cigs esonerava il
datore di lavoro dall'obbligo di garantire il riposo.
1.2. Il realizzarsi della
fattispecie prevista dal contratto collettivo, prevalutata dalla comune volontà
delle parti stipulanti , comportava il rigetto della impugnativa di
licenziamento a prescindere da qualsivoglia valutazione di proporzionalità .
2. Per la cassazione della
decisione ha proposto ricorso S.R. sulla base di tre motivi; la parte intimata
ha resistito con tempestivo controricorso
2.1. Entrambe le parti hanno
depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. .
Ragioni della decisione
OMISSIS
3. Con il terzo motivo deduce
violazione e falsa applicazione dell'art. 11 Legge 21/3/1990 n. 53, dell'art. 1
Legge 29/1/1992 n. 69, dell'art. 7 Legge n. 300/1970 cit., degli artt. 1175 e
1375 cod. civ. e dell'art. 32 Titolo III, paragrafo A) lett. H) del ccsl di
primo livello applicato in OMISSIS censurando la sentenza impugnata per avere
escluso il diritto ai riposi compensativi sul rilievo che nei giorni di impegno
elettorale il rapporto di lavoro era sospeso in quanto il lavoratore si trovava
in cigs; evidenzia, che, comunque, la contestazione disciplinare indicava quali
giorni di messa in cigs il 23 ed il 26 maggio 2014 e non anche il 24 e 25
maggio .
OMISSIS
6. Il terzo motivo di ricorso è
infondato. Si premette che la censura collegata al rilievo che la contestazione
disciplinare indicava quali giorni in cui il R. era stato messo in cassa
integrazione solo il 23 ed il 26 maggio e non anche il 24 ed il 25, è
inammissibile in quanto, non avendo la sentenza impugnata trattato di tale
specifica questione costituiva, per le ragioni già indicate sub paragrafo 4.3.
onere della parte - onere in concreto non assolto dall'odierno ricorrente-,
dimostrarne la avvenuta rituale devoluzione al giudice di appello.
6.1. Fermo, quindi, in fatto che
le funzioni elettorali espletate dal R. coincidevano con il periodo in cui
questi si trovava in cigs, occorre verificare se la disciplina di riferimento
consente di riconoscere anche in tali ipotesi il diritto del lavoratore ai
riposi compensativi.
6.2. Si premette che l'art. 119
del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
Deputati approvato con d. P.R. 30/3/1957 n. 361, nel testo sostituito dall'art.
11, Legge 21/3/1990 n. 53, così recita : " 1. In occasione di tutte le
consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni
coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i
rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché in occasione di
referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del
referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo
corrispondente alla durata delle relative operazioni. 2. I giorni di assenza
dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma primo sono considerati, a tutti
gli effetti, giorni di attività lavorativa.".
6.3. L'art. 1 Legge 29 /1/1992 n.
69, con norma di dichiarata interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 119
cit. ha statuito che " Il comma 2 dell'art. 119 del Testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito
dall'art. 11 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i
lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo articolo 119 hanno diritto
al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria
retribuzione mensile ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non
lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni
elettorali.".
6.4. Dal tenore letterale delle
disposizioni in esame e dalla finalità complessiva delle disciplina dettata per
l'ipotesi di espletamento di funzioni connesse alle operazioni elettorali -
finalità ravvisabile nell'esigenza di evitare che lo svolgimento di dette
funzioni, configuranti munus publicum ( Cass. Sez. Un. 28/10/1995 n. 11314), si
traduca in una penalizzazione per il dipendente sul piano del rapporto di
lavoro - si evince che la piena funzionalità del rapporto di lavoro costituisce
presupposto indispensabile per la relativa applicazione .
6.5 La disciplina di legge,
infatti, è modulata su un rapporto di lavoro connotato dall'attualità delle
rispettive obbligazioni a carico delle parti come reso palese dal riferimento
al diritto del lavoratore di assentarsi per tutto il periodo corrispondente
alla durata delle operazioni elettorali, dal fatto che i giorni di assenza sono
considerati "a tutti gli effetti" giorni di attività lavorativa,
dalla previsione del diritto al pagamento di specifiche quote retributive in
aggiunta alla ordinaria retribuzione in alternativa a riposi compensativi per i
giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento
delle operazioni elettorali.
6.6. Quanto sopra osservato
esclude che la richiamata disciplina possa trovare applicazione, anche solo in
via estensiva, nell'ipotesi in cui il lavoratore impegnato nello svolgimento di
funzioni elettorali si trovi in cassa integrazione e cioè in una situazione
nella quale le reciproche obbligazioni principali a carico delle parti del
rapporto di lavoro, costituite dalla prestazione dell'attività di lavoro e
dalla corresponsione della retribuzione, sono sospese.
6.7. In particolare, con
riferimento al profilo di interesse nella presente controversia, la sospensione
dell'obbligo lavorativo per il dipendente nel periodo di espletamento delle
operazioni elettorali, rende incongruo il riconoscimento del diritto al riposo
compensativo, istituto tradizionalmente destinato a "compensare" la
maggiore onerosità dell'attività prestata in giorno festivo o non lavorativo in
funzione del recupero delle energie psico- fisiche del dipendente.
7. In base alle considerazioni
che precedono il ricorso deve essere respinto.
8. La assoluta novità della
questione trattata nell'esame del terzo motivo giustifica la compensazione
delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
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