mercoledì 21 novembre 2018


Riposo compensativo (per lo svolgimento di funzioni al seggio elettorale) del dipendente in cassa integrazione


Cass. 19 novembre 2018, n. 29774

La disciplina dettata dall’art. 119, c. 2, del d.P.R. 361/1957, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il lavoratore, impegnato nello svolgimento di funzioni elettorali,  si trovi in cassa integrazione e cioè in una situazione nella quale le reciproche obbligazioni principali a carico delle parti del rapporto di lavoro, costituite dalla prestazione dell'attività di lavoro e dalla corresponsione della retribuzione, sono sospese.




OMISSIS



Fatti di causa

1. La Corte di appello di Campobasso, pronunziando in sede di reclamo, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale S.R. aveva chiesto accertarsi la illegittimità del licenziamento per motivi disciplinari (costituiti dall'assenza ingiustificata nel posto di lavoro nei giorni 27/29 maggio 2014 integrata dalla recidiva per ulteriori due mancanze) intimatogli da OMISSIS con lettera del 1.7.2014 .

1.1. Il giudice del reclamo, ritenuti provati gli addebiti contestati a titolo di recidiva, quanto all'addebito relativo ai tre giorni di assenza dal lavoro del 27, 28, e 29 maggio 2014 - che il lavoratore assumeva fruiti a titolo di riposo compensativo connesso all'impegno nell'espletamento del servizio elettorale e all'impegno di rappresentante di lista profusi nei giorni 24, 25 e 26 maggio - ha osservato che il R. non aveva alcun diritto alla fruizione dei detti riposi atteso che lo stesso, nel periodo dal 23 al 26 maggio, risultava posto in cigs ; la sospensione del rapporto di lavoro conseguente alla messa in cigs esonerava il datore di lavoro dall'obbligo di garantire il riposo.

1.2. Il realizzarsi della fattispecie prevista dal contratto collettivo, prevalutata dalla comune volontà delle parti stipulanti , comportava il rigetto della impugnativa di licenziamento a prescindere da qualsivoglia valutazione di proporzionalità .

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S.R. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso

2.1. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. .



Ragioni della decisione



OMISSIS


3. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 11 Legge 21/3/1990 n. 53, dell'art. 1 Legge 29/1/1992 n. 69, dell'art. 7 Legge n. 300/1970 cit., degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e dell'art. 32 Titolo III, paragrafo A) lett. H) del ccsl di primo livello applicato in OMISSIS  censurando la sentenza impugnata per avere escluso il diritto ai riposi compensativi sul rilievo che nei giorni di impegno elettorale il rapporto di lavoro era sospeso in quanto il lavoratore si trovava in cigs; evidenzia, che, comunque, la contestazione disciplinare indicava quali giorni di messa in cigs il 23 ed il 26 maggio 2014 e non anche il 24 e 25 maggio . 



OMISSIS 



6. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Si premette che la censura collegata al rilievo che la contestazione disciplinare indicava quali giorni in cui il R. era stato messo in cassa integrazione solo il 23 ed il 26 maggio e non anche il 24 ed il 25, è inammissibile in quanto, non avendo la sentenza impugnata trattato di tale specifica questione costituiva, per le ragioni già indicate sub paragrafo 4.3. onere della parte - onere in concreto non assolto dall'odierno ricorrente-, dimostrarne la avvenuta rituale devoluzione al giudice di appello.

6.1. Fermo, quindi, in fatto che le funzioni elettorali espletate dal R. coincidevano con il periodo in cui questi si trovava in cigs, occorre verificare se la disciplina di riferimento consente di riconoscere anche in tali ipotesi il diritto del lavoratore ai riposi compensativi.

6.2. Si premette che l'art. 119 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati approvato con d. P.R. 30/3/1957 n. 361, nel testo sostituito dall'art. 11, Legge 21/3/1990 n. 53, così recita : " 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma primo sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.".

6.3. L'art. 1 Legge 29 /1/1992 n. 69, con norma di dichiarata interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 119 cit. ha statuito che " Il comma 2 dell'art. 119 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 11 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.".

6.4. Dal tenore letterale delle disposizioni in esame e dalla finalità complessiva delle disciplina dettata per l'ipotesi di espletamento di funzioni connesse alle operazioni elettorali - finalità ravvisabile nell'esigenza di evitare che lo svolgimento di dette funzioni, configuranti munus publicum ( Cass. Sez. Un. 28/10/1995 n. 11314), si traduca in una penalizzazione per il dipendente sul piano del rapporto di lavoro - si evince che la piena funzionalità del rapporto di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la relativa applicazione .

6.5 La disciplina di legge, infatti, è modulata su un rapporto di lavoro connotato dall'attualità delle rispettive obbligazioni a carico delle parti come reso palese dal riferimento al diritto del lavoratore di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali, dal fatto che i giorni di assenza sono considerati "a tutti gli effetti" giorni di attività lavorativa, dalla previsione del diritto al pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta alla ordinaria retribuzione in alternativa a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

6.6. Quanto sopra osservato esclude che la richiamata disciplina possa trovare applicazione, anche solo in via estensiva, nell'ipotesi in cui il lavoratore impegnato nello svolgimento di funzioni elettorali si trovi in cassa integrazione e cioè in una situazione nella quale le reciproche obbligazioni principali a carico delle parti del rapporto di lavoro, costituite dalla prestazione dell'attività di lavoro e dalla corresponsione della retribuzione, sono sospese.

6.7. In particolare, con riferimento al profilo di interesse nella presente controversia, la sospensione dell'obbligo lavorativo per il dipendente nel periodo di espletamento delle operazioni elettorali, rende incongruo il riconoscimento del diritto al riposo compensativo, istituto tradizionalmente destinato a "compensare" la maggiore onerosità dell'attività prestata in giorno festivo o non lavorativo in funzione del recupero delle energie psico- fisiche del dipendente.


7. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.


8. La assoluta novità della questione trattata nell'esame del terzo motivo giustifica la compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. 

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