Parere del Garante per la
protezione dei dati personali 31 ottobre 2018, n. 476, Parere su uno schema di decreto in tema di modalità tecniche di
emissione della carta di identità elettronica
[doc. web
n. 9058965]
Registro
dei provvedimenti
n. 476 del 31 ottobre 2018
n. 476 del 31 ottobre 2018
IL
GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione
odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa
Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa
Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario
generale;
VISTO il
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE, (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di
seguito “Regolamento”);
VISTO il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di
protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101, concernente “Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
Vista la richiesta
di parere del Ministero dell’Interno del 19 settembre 2018;
VISTO il decreto
del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, il Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica amministrazione, del 23 dicembre 2015,
recante “Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica”
adottato ai sensi dell´articolo 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale
sostituisce il comma 2-bis dell´articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43,
VISTO il parere
reso dal Garante sul predetto decreto in data 17 dicembre 2015;
VISTA la
documentazione in atti;
VISTE le
osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell’art.15 del regolamento del Garante n.1/2000;
RELATORE la
prof.ssa Licia Califano;
PREMESSO
Il decreto del
Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015, sul quale il Garante ha reso il
proprio parere in data 17 dicembre 2015 (www.gpdp.it, doc. web n. 4634495),
ha definito le modalità tecniche di emissione della carta di identità
elettronica.
Il Ministero
dell’Interno, con nota del settembre 2018, ha richiesto il parere del Garante
su uno schema di decreto, composto di un unico articolo, volto ad apportare
alcune modifiche al decreto del 23 dicembre 2015, sopra citato.
Le modifiche
riguardano la sostituzione, in più parti del decreto e degli allegati, della
parola “genitori” con le parole “padre” e “madre”.
In particolare,
all’art. 4, relativo alla “presentazione della richiesta della CIE” viene
previsto che:
-
nel primo periodo, le parole “(o i genitori o i tutori in caso di minore)” sono
sostituite dalle seguenti: “(o dal padre o dalla madre, disgiuntamente, o dai
tutori, in caso di minore)”;
-
al comma 2, le parole “(o dai genitori o tutori in caso di minori)” sono
sostituite dalle seguenti: “(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori,
in caso di minore)”;
-
dopo il comma 3 è inserito il seguente: “comma 3-bis. La richiesta della CIE
valida per l’espatrio per il minore è presentata dal padre e dalla madre
congiuntamente”.
Le modifiche degli
allegati, di contenuto analogo, sono volte a modificare le informazioni da
riportare sul documento, previste dall’allegato A (recante le “Informazioni di
dettaglio a ciascuna sezione del documento per la versione italiana”) e ad
armonizzare il testo dell’allegato B (recante “Caratteristiche tecniche della
CIE, processo di emissione, infrastruttura tecnologica e organizzativa”),
sostituendo, ove ricorre, il termine “genitori”.
OSSERVA
1. Finalità della modifica al
decreto.
Il Ministero
individua la finalità delle modifiche da apportare al decreto del 23 dicembre
2015 nella necessità di adeguarne il testo alla normativa sullo stato civile,
in particolare per quanto attiene alla “qualificazione dei soggetti legittimati
a presentare agli ufficiali d’anagrafe la richiesta di emissione del documento
elettronico in favore di minori di età”, in un contesto di complessiva coerenza
nell’esercizio delle funzioni statali delegate.
Al riguardo, la
relazione illustrativa, evidenzia che “gli elementi riportati sulla carta di
identità sono i dati anagrafici del titolare, come risultanti dalla relativa
scheda anagrafica tenuta dal Comune di residenza, conformi ai rispettivi
elementi degli atti dello stato civile e, in particolare, alla disciplina degli
atti di nascita riferita alla madre ed al padre – di cui agli artt. 17, 30, 33
34 del D.P.R. n. 396/2000 – nonché dei relativi registri”. La modifica, quindi,
“introduce nella disciplina di emissione della CIE e nel relativo layout le diciture
“madre” e “padre” in luogo di “genitori” così operando un adeguamento dei dati
anagrafici riportati sulla carta di identità alle specifiche disposizioni dello
stato civile sopra richiamate, nell’ambito di un necessario contesto di
armonizzazione dei profili anagrafici dei soggetti richiedenti”.
2. Profili di protezione dei dati
personali e criticità rilevate.
Per quanto riguarda
i profili di protezione dei dati personali, considerato che la situazione
giuridica soggettiva che rileva è la titolarità della responsabilità
genitoriale o della potestà tutoria, si evidenzia che la modifica in esame è
suscettibile di introdurre, ex novo, profili di criticità nei casi in cui la
richiesta della carta di identità, per un soggetto minore, è presentata da figure
esercenti la responsabilità genitoriale che non siano esattamente riconducibili
alla specificazione terminologica “padre” o “madre” . Ciò, in particolare, nel
caso in cui sia prevista la richiesta congiunta (l’assenso) di entrambi i
genitori del minore (documento valido per l’espatrio).
Le ipotesi sono
quelle in cui la responsabilità genitoriale e la successiva trascrizione nei
registri dello stato civile conseguano a una pronuncia giurisdizionale
(sentenza di adozione in casi particolari, ex art. 44 l. 184/1983, trascrizione
di atti di nascita formati all’estero, riconoscimento in Italia di
provvedimento di adozione pronunciato all’estero, rettificazione di
attribuzione di sesso, ex l. n. 164/1982), oppure è effettuata direttamente dal
Sindaco, senza necessità di ricorso all’autorità giudiziaria.
In tali ipotesi,
ove la modifica dovesse essere attuata con le modalità ipotizzate, non
risulterebbe contemplata, nel decreto, la possibilità di una richiesta
congiunta della carta di identità per il minore (valida per l’espatrio) da
parte di figure genitoriali non esattamente riconducibili alla specificazione
terminologica “padre” o “madre”. In tutti i predetti casi l’esercizio del
diritto potrebbe essere impedito dall’ufficio – in violazione di legge - oppure,
potrebbe essere subordinato a una dichiarazione non corrispondente alla realtà,
da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale. Infatti, nella
richiesta del documento, nella ricevuta rilasciata dall’ufficio e, soprattutto,
nel documento d’identità rilasciato per il minore – in quest’ultimo caso ove
richiesto ai sensi dell’art. 3, comma 5 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 recante “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” –, il dato relativo
a uno dei genitori risulterà essere necessariamente indicato in un campo
riportante una specificazione di genere non corretta, non adeguata e non
pertinente alla finalità perseguita, ove ciò che rileva è unicamente l’assenso
di entrambi i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale al rilascio
di un documento valido per l’espatrio (cfr. art. 3, comma 1, lett. b), legge n.
1185/1967 in materia di rilascio dei passaporti a soggetti minori).
La disposizione,
pertanto, nel sostituire in più parti del decreto del 23 dicembre 2015 e dei
relativi allegati, il termine “genitori” con le parole “padre” e “madre”
rischierebbe di imporre in capo ai dichiaranti, all’atto della richiesta del
rilascio del documento di identità del minore, in relazione all’obbligatoria
riconducibilità alle nozioni di “padre” e “madre”, il conferimento di dati
inesatti o di informazioni non necessarie di carattere estremamente personale,
arrivando in alcuni casi a escludere la possibilità di rilasciare il documento
a fronte di dichiarazioni che non rispecchiano la veridicità della situazione
di fatto derivante dalla particolare composizione del nucleo familiare.
3. Conclusioni e
integrazioni richieste.
Come ben
evidenziato nella relazione illustrativa, il documento di identità deve
riportare i dati anagrafici “come risultanti dalla relativa scheda anagrafica
tenuta dal Comune di residenza, conformi ai rispettivi elementi degli atti
dello stato civile e, in particolare, alla disciplina degli atti di nascita
riferita alla madre ed al padre … nonché dei relativi registri”. Nella
procedura prevista per il rilascio della carta di identità, la verifica della
correttezza dei dati e della sussistenza della responsabilità genitoriale (o
della potestà tutoria) è oggetto di uno specifico accertamento da parte del
funzionario comunale preposto, per quanto attiene alla loro corrispondenza con
quanto risulta nei registri anagrafici e di stato civile.
Per le ragioni
sopra esposte, è necessario, quindi, che le norme che disciplinano il rilascio
della carta di identità elettronica siano idonee ad assicurare l’esattezza dei
dati verificati dall’ufficiale di stato civile nei relativi registri.
TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE:
ai
sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b) del Regolamento, esprime parere nei
termini di cui in motivazione.
Roma, 31
ottobre 2018
IL
PRESIDENTE
Soro
Soro
IL
RELATORE
Califano
Califano
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