Corte di Giustizia UE 13 novembre
2018, n. C-247/17, Raugevicius
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea –
Articoli 18 e 21 TFUE – Domanda presentata a uno Stato membro da un
paese terzo per l’estradizione di un cittadino dell’Unione, avente la
cittadinanza di un altro Stato membro, che ha esercitato il proprio diritto di
libera circolazione nel primo di detti Stati membri – Domanda presentata
ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva e non ai fini dell’esercizio
dell’azione penale – Divieto di estradizione applicato unicamente ai
cittadini nazionali – Restrizione della libera circolazione –
Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità – Proporzionalità
Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso
che, in presenza di una domanda, presentata da un paese terzo, di estradizione
di un cittadino dell’Unione europea che ha esercitato il proprio diritto alla
libera circolazione, la quale sia finalizzata non all’esercizio dell’azione
penale, bensì all’esecuzione di una pena detentiva, lo Stato membro richiesto,
il cui diritto nazionale vieti l’estradizione dei propri cittadini al di fuori
dell’Unione ai fini dell’esecuzione di una pena e preveda la possibilità che
una siffatta pena irrogata all’estero sia scontata nel suo territorio, è tenuto
a garantire a tale cittadino dell’Unione, purché sia residente in modo
permanente nel suo territorio, un trattamento identico a quello accordato ai
propri cittadini in materia di estradizione.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
13 novembre 2018
Nella causa C‑247/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein oikeus
(Corte suprema, Finlandia), con decisione del 12 maggio 2017, pervenuta in
cancelleria il 16 maggio 2017, nel procedimento relativo all’estradizione di
Denis Raugevicius,
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva
de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev,
M. Vilaras, E. Regan, F. Biltgen e C. Lycourgos, presidenti
di sezione, M. Ilešič, E. Levits, L. Bay Larsen,
C. G. Fernlund (relatore) e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: M. Aleksejev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 14 maggio 2018,
considerate le osservazioni presentate:
– per il
governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;
– per il
governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e J. Pavliš, in qualità di
agenti;
– per il
governo tedesco, da T. Henze, M. Hellmann e S. Weinkauff, in
qualità di agenti;
– per
l’Irlanda, da M. Browne, J. Quaney e A. Joyce, in qualità di
agenti, assistiti da M. Gray, BL;
– per il
governo cipriota, da E. Zachariadou, E. Neofytou e
M. Spiliotopoulou, in qualità di agenti,
– per il
governo lituano, da D. Kriaučiūnas e V. Čepaitė, in qualità di
agenti;
– per il
governo ungherese, da M. Z. Fehér, G. Koós e R. Kissné
Berta, in qualità di agenti;
– per il
governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;
– per il
governo rumeno, da C.-R. Canţăr, R. Mangu, E. Gane e
C.-M. Florescu, in qualità di agenti;
– per il
governo svedese, da A. Falk, H. Shev, C. Meyer-Seitz,
L. Zettergren e A. Alriksson, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea,
da S. Grünheid, R. Troosters e M. Huttunen, in qualità di
agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 25 luglio 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18,
primo comma, e dell’articolo 21 TFUE.
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una domanda di estradizione inviata
dalle autorità russe alle autorità finlandesi, riguardante il sig. Denis
Raugevicius, avente cittadinanza lituana e russa, finalizzata all’esecuzione di
una pena detentiva.
Contesto normativo
Convenzione europea di estradizione
3 L’articolo
1 della Convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957 (in
prosieguo: la «convenzione europea di estradizione»), dispone quanto segue:
«Le [p]arti [c]ontraenti si obbligano a estradarsi
reciprocamente, secondo le regole e le condizioni stabilite negli articoli
seguenti, gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l’esecuzione di
una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della [p]arte
richiedente».
4 L’articolo
6 della convenzione in parola, dal titolo «Estradizione dei cittadini», prevede
quanto segue:
«1. a) Ciascuna
[p]arte [c]ontraente avrà la facoltà di rifiutare l’estradizione dei suoi
cittadini.
b) Ciascuna
[p]arte [c]ontraente potrà, mediante una dichiarazione effettuata al momento
della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, definire,
per quanto la concerne, il termine “cittadini” nel senso della presente
[c]onvenzione.
c) La qualità
di cittadino sarà valutata al momento della decisione sull’estradizione. (...)
2. Se la
[p]arte richiesta non procede all’estradizione di un suo cittadino, essa dovrà,
su domanda della [p]arte richiedente, sottoporre il caso alle autorità
competenti, affinché, ove occorra, possano essere avviati procedimenti
giudiziari. A tale scopo, i fascicoli, le informazioni e gli oggetti relativi
al reato saranno trasmessi gratuitamente per la via prevista nel paragrafo 1
dell’articolo 12. La [p]arte richiedente sarà informata del seguito che sarà
stato dato alla sua domanda».
5 L’articolo
10 della medesima convenzione, intitolato «Prescrizione», così recita:
«L’estradizione non sarà consentita se la prescrizione
dell’azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della [p]arte
richiedente o della [p]arte richiesta».
6 L’articolo
17 della detta convenzione così recita:
«Se l’estradizione è domandata nel contempo da vari
Stati per lo stesso fatto o per fatti differenti, la [p]arte richiesta
statuirà, tenuto conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità
relativa e del luogo dei reati, delle date rispettive delle domande, della
cittadinanza dell’individuo richiesto e della possibilità di un’ulteriore
estradizione verso un altro Stato».
7 La Repubblica di Finlandia
ha effettuato una dichiarazione ai sensi dell’articolo 6 della convenzione
europea di estradizione (in prosieguo: la «dichiarazione»), che così recita:
«Ai sensi della presente [c]onvenzione, il termine
“cittadini” designa i cittadini della Finlandia, della Danimarca, dell’Islanda,
della Norvegia e della Svezia, nonché gli stranieri domiciliati in tali Stati».
Diritto finlandese
8 Ai
sensi dell’articolo 9, terzo comma, della Costituzione finlandese, nella
versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, «[n]essun
cittadino finlandese può essere estradato o trasferito in un altro paese contro
la propria volontà. La legge può tuttavia prevedere che, a causa della
commissione di un reato o ai fini di un procedimento giudiziario (...), un
cittadino finlandese possa essere estradato o trasferito in un paese in cui
siano garantiti i diritti dell’uomo e la sua tutela giurisdizionale».
9 In
forza dell’articolo 2 del rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta
annettu laki (456/1970) [legge (456/1970) sull’estradizione per la commissione
di un reato; in prosieguo: la «legge sull’estradizione»], un cittadino
finlandese non può essere estradato.
10 L’articolo
14, primo comma, della legge sull’estradizione così recita:
«Il Ministero della Giustizia decide se la domanda di
estradizione debba essere accolta».
11 L’articolo
16, primo comma, della medesima legge così dispone:
«Qualora la persona di cui si chiede l’estradizione
abbia dichiarato, nel corso delle indagini o in un atto depositato presso il
Ministero della Giustizia prima della decisione in merito alla domanda, di
ritenere che non sussistano i requisiti legali per l’estradizione, il
Ministero, se la richiesta di estradizione non è immediatamente respinta,
chiede un parere al Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia) prima di decidere
sulla domanda. Il Ministero può chiedere un parere anche in altri casi, ove lo
ritenga necessario».
12 L’articolo
17 della legge sull’estradizione è del seguente tenore:
«Tenuto conto delle disposizioni degli articoli da 1 a
10 della presente legge e delle disposizioni equivalenti di una convenzione
internazionale di cui la
Finlandia è parte, il Korkein oikeus (Corte suprema) accerta
se la domanda di estradizione possa essere accolta.
Qualora il Korkein oikeus (Corte suprema) ritenga
sussistente un impedimento all’estradizione, la relativa domanda non può essere
accolta».
13 Una
pena detentiva irrogata da un giudice di uno Stato che non sia membro
dell’Unione europea può essere scontata in Finlandia in applicazione del
kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten
täytäntöönpanosta annettu laki (21/1987) [legge (21/1987) in materia di
cooperazione internazionale nell’esecuzione di determinate sanzioni penali].
L’articolo 3 di detta legge così recita:
«Una pena irrogata da un giudice di uno Stato straniero
può essere scontata in Finlandia quando:
1) la condanna
ha acquisito forza di giudicato ed è esecutiva nello Stato in cui è stata
emanata;
(...)
3) lo Stato in
cui è stata irrogata la pena lo abbia richiesto o vi abbia consentito.
Una pena detentiva può essere scontata in Finlandia, ai
sensi del primo comma, qualora il condannato sia un cittadino finlandese o un
cittadino straniero con residenza permanente in Finlandia e qualora questi vi
abbia consentito (...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
14 Il
1º febbraio 2011 il sig. Raugevicius è stato dichiarato colpevole da un
giudice russo di un reato in materia di stupefacenti, consistente nella
detenzione, non a fini di vendita, di una miscela contenente 3,040 grammi di eroina,
per il quale è stato condannato a una pena detentiva con sospensione
condizionale.
15 Il
16 novembre 2011 un giudice avente sede nella regione di Leningrado (Russia) ha
revocato tale sospensione condizionale a causa dell’inosservanza degli obblighi
di sorveglianza e ha condannato il sig. Raugevicius ad una pena detentiva
di quattro anni.
16 Il
12 luglio 2016 è stato emesso un mandato d’arresto internazionale nei confronti
del sig. Raugevicius.
17 Il
12 dicembre 2016 il sig. Raugevicius è stato condannato in Finlandia, da
un tribunale di primo grado, ad un divieto di viaggiare al di fuori di tale
Stato membro.
18 Il
27 dicembre 2016 la
Federazione russa ha inviato alle autorità finlandesi una
richiesta di arresto e di estradizione in Russia del sig. Raugevicius ai
fini dell’esecuzione di una pena detentiva.
19 Il
sig. Raugevicius si è opposto alla propria estradizione, invocando
segnatamente il fatto che egli viveva in Finlandia da lungo tempo e che aveva
due figli residenti in tale Stato membro, in possesso della cittadinanza
finlandese.
20 Il
7 febbraio 2017 il Ministero della Giustizia ha chiesto al Korkein oikeus
(Corte suprema) un parere in merito all’eventuale sussistenza di un impedimento
giuridico all’estradizione del sig. Raugevicius in Russia.
21 Il
Korkein oikeus (Corte suprema) ritiene di essere un «organo giurisdizionale»,
ai sensi della giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 267 TFUE,
anche nel caso in cui intervenga per esprimere un parere nel contesto di una
domanda di estradizione. Egli afferma di soddisfare i criteri relativi a tale
nozione, come rammentati dalla Corte, segnatamente, nella sua sentenza del 19
dicembre 2012, Epitropos tou Elegktikou Synedriou (C‑363/11, EU:C:2012:825,
punto 18), tenuto conto della sua istituzione mediante legge, del suo carattere
permanente, dell’obbligatorietà della sua giurisdizione, della natura
contraddittoria del procedimento, dell’applicazione che esso fa di norme
giuridiche nonché della sua indipendenza. Peraltro, esso sarebbe effettivamente
investito di una controversia, dal momento che il sig. Raugevicius ha
contestato la propria estradizione e che il Ministero della Giustizia non ha
ritenuto di respingere immediatamente la richiesta della Federazione russa.
Infine, il Korkein oikeus (Corte suprema) aggiunge che il parere che esso deve
fornire è vincolante, nel senso che la richiesta di estradizione di cui
trattasi non potrebbe essere accolta qualora esso dovesse ravvisare un
impedimento all’estradizione richiesta.
22 Ad
avviso del giudice del rinvio, nella sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin
(C‑182/15, EU:C:2016:630) la
Corte ha affermato, sulla base degli articoli 18 e
21 TFUE, che le norme applicabili in materia di estradizione sono idonee
ad incidere sulla libertà dei cittadini degli altri Stati membri di circolare e
soggiornare sul territorio degli Stati membri. Esse dovrebbero pertanto essere
valutate altresì dal punto di vista dell’assenza di discriminazioni.
23 Il
Korkein oikeus (Corte suprema) rileva, tuttavia, l’esistenza di differenze tra
la presente causa, relativa a una domanda di estradizione ai fini
dell’esecuzione di una pena, e la causa che ha dato luogo alla citata sentenza,
relativa a una domanda di estradizione finalizzata all’esercizio dell’azione
penale.
24 Tale
giudice osserva in particolare che benché sussista, in linea di principio, un
obbligo per lo Stato membro richiesto di perseguire penalmente i propri
cittadini qualora non proceda alla loro estradizione, non vi sarebbe alcun
obbligo equivalente di far scontare, sul proprio territorio, la pena che è
stata loro irrogata da un paese terzo.
25 In
tale contesto, il Korkein oikeus (Corte suprema) ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, in
relazione alla libera circolazione di cittadini di un altro Stato membro,
debbano essere valutate nello stesso modo le norme nazionali in materia di
estradizione per un reato, indipendentemente dal fatto che la domanda di estradizione
proveniente da un paese terzo, fondata su una convenzione sull’estradizione,
venga presentata ai fini dell’esecuzione di una condanna penale o – come
nella causa che ha dato luogo alla sentenza [del 6 settembre 2016,] Petruhhin
[C‑182/15, EU:C:2016:630] – ai fini dell’esercizio dell’azione penale. Se
sia rilevante il fatto che la persona di cui si chiede l’estradizione possieda,
oltre alla cittadinanza dell’Unione, anche la cittadinanza dello Stato che ha
presentato la domanda di estradizione.
2) Se una
disciplina nazionale, secondo la quale solo i propri cittadini non vengono
estradati al di fuori dell’Unione ai fini dell’esecuzione di una condanna
penale, ponga ingiustificatamente i cittadini di un altro Stato membro in una
situazione più sfavorevole. Se, anche in un caso in cui si tratti di
esecuzione, possano essere attuate le procedure del diritto dell’Unione, con i
quali sia possibile conseguire un obiettivo di per sé legittimo in modo meno
pregiudizievole. Come occorra rispondere ad una domanda di estradizione,
qualora essa sia stata comunicata all’altro Stato membro in attuazione di tali
procedure, ma tale ultimo Stato non adotti tuttavia, ad esempio a causa di
impedimenti giuridici, alcuna misura nei confronti del proprio cittadino».
Sulle questioni pregiudiziali
26 Con
le sue questioni, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del
rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 18 e 21 TFUE debbano essere
interpretati nel senso che, in presenza di una domanda, presentata da un paese
terzo, di estradizione di un cittadino dell’Unione che ha esercitato il proprio
diritto alla libera circolazione, la quale sia finalizzata non all’esercizio
dell’azione penale, bensì all’esecuzione di una pena detentiva, lo Stato membro
richiesto, il cui diritto nazionale vieti l’estradizione dei propri cittadini
al di fuori dell’Unione ai fini dell’esecuzione di una pena e preveda la
possibilità che una siffatta pena irrogata all’estero sia scontata nel suo
territorio, è tenuto a verificare se non sussista una misura alternativa
all’estradizione, meno lesiva dell’esercizio di tale diritto di libera
circolazione.
27 A
tale riguardo occorre rilevare che un cittadino dell’Unione, quale il
sig. Raugevicius, cittadino di uno Stato membro, nella fattispecie della
Repubblica di Lituania, che si è trasferito in un altro Stato membro, nella
fattispecie la Repubblica
di Finlandia, si è avvalso della propria libertà di circolazione, di modo che
la sua situazione rientra nel campo di applicazione dell’articolo 18 TFUE,
che sancisce il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza (v., in
tal senso, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630,
punto 31).
28 Peraltro,
una norma nazionale che vieta l’estradizione dei soli cittadini finlandesi
introduce una disparità di trattamento tra questi ultimi e i cittadini degli
altri Stati membri. In tal modo, una siffatta norma introduce una disparità di
trattamento atta a pregiudicare la libertà di questi ultimi di circolare all’interno
dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15,
EU:C:2016:630, punto 32).
29 Il
fatto che il cittadino di uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha
ricevuto la richiesta di estradizione, come il sig. Raugevicius, possieda
altresì la cittadinanza del paese terzo autore di tale richiesta non inficia
tale conclusione. Infatti, la doppia cittadinanza di uno Stato membro e di un
paese terzo non può privare l’interessato delle libertà che gli derivano dal diritto
dell’Unione in quanto cittadino di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenza
del 7 luglio 1992, Micheletti e a., C‑369/90, EU:C:1992:295, punto 15).
30 Ne
consegue che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento
principale, la disparità di trattamento consistente nel permettere
l’estradizione di un cittadino dell’Unione, avente la cittadinanza di un altro
Stato membro, come il sig. Raugevicius, si traduce in una restrizione
della libertà di circolazione, ai sensi dell’articolo 21 TFUE (sentenza
del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 33).
31 Una
simile restrizione può essere giustificata solo se è basata su considerazioni
oggettive e se è proporzionata all’obiettivo legittimamente perseguito dalla
normativa nazionale (sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15,
EU:C:2016:630, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
32 A
tal proposito, la Corte
ha ammesso che l’obiettivo di evitare il rischio di impunità delle persone che
hanno commesso un reato deve essere considerato legittimo e consente di
giustificare una misura restrittiva, a condizione che risulti necessaria ai
fini della tutela degli interessi che essa mira a garantire e nei limiti in cui
tali obiettivi non possano essere raggiunti mediante misure meno restrittive
(sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punti 37 e
38).
33 In
tal senso, al punto 39 della sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin (C‑182/15,
EU:C:2016:630), la Corte
ha dichiarato che l’estradizione è una procedura che mira a lottare contro
l’impunità di una persona che si trovi in un territorio diverso da quello nel
quale ha asseritamente commesso un reato. In tale sentenza, vertente su una
domanda di estradizione finalizzata all’esercizio dell’azione penale, la Corte ha affermato, in
quello stesso punto, che la mancata estradizione dei cittadini nazionali è
generalmente compensata dalla possibilità per lo Stato membro richiesto di
perseguire penalmente i propri cittadini per reati gravi commessi fuori del suo
territorio, mentre tale Stato membro è di norma incompetente a giudicare fatti
di tal genere quando né l’autore né la vittima del presunto reato sono
cittadini di detto Stato membro. La
Corte ha concluso che l’estradizione consente quindi di
evitare che reati commessi nel territorio di uno Stato membro da persone che
sono fuggite da detto territorio rimangano impuniti.
34 Il
giudice del rinvio si chiede, tuttavia, se tali considerazioni si applichino
anche nel caso di una domanda di estradizione finalizzata all’esecuzione di una
pena.
35 Detto
giudice esprime un dubbio in proposito affermando che, se è pur vero che la
convenzione europea di estradizione prevede, al suo articolo 6, paragrafo 2, la
possibilità per lo Stato richiesto di avviare azioni penali nei confronti dei
propri cittadini che non procede ad estradare, essa non impone a uno Stato che
rifiuti l’estradizione dei propri cittadini di adottare misure di esecuzione di
una pena pronunciata dal giudice di un altro Stato che sia parte della
convenzione stessa. Il giudice in parola e vari governi che hanno presentato
osservazioni alla Corte affermano, inoltre, che l’avvio di una nuova azione
penale nei confronti di una persona già perseguita penalmente e condannata nello
Stato richiedente può porsi in contrasto con il principio del ne bis in idem,
secondo cui una persona non può essere perseguita due volte per uno stesso
reato.
36 Tuttavia,
se è vero che il principio del ne bis in idem, come garantito dal diritto nazionale,
può costituire un ostacolo all’avvio di azioni penali, da parte di uno Stato
membro, nei confronti di persone che sono oggetto di una domanda di
estradizione finalizzata all’esecuzione di una pena, resta il fatto che, per
evitare il rischio dell’impunità per tali persone, esistono procedure, previste
dal diritto nazionale e/o dal diritto internazionale, tali da far sì che le
persone di cui trattasi scontino la loro pena, segnatamente, nello Stato di cui
hanno la cittadinanza, aumentando in questo modo le loro possibilità di
reinserimento sociale dopo aver scontato la pena.
37 Ciò
vale, in particolare, per la convenzione sul trasferimento dei condannati, del
21 marzo 1983, di cui sono parti tutti gli Stati membri, così come la Federazione russa.
Invero, la citata convenzione consente a una persona condannata nel territorio
di uno Stato firmatario della convenzione, conformemente all’articolo 2 della
stessa, di chiedere di essere trasferita nel territorio del proprio paese di
origine per ivi espiare la condanna che le è stata inflitta, atteso che, alla
luce dei considerando della medesima convenzione, lo scopo di tale
trasferimento consiste segnatamente nel favorire il reinserimento sociale dei
condannati, consentendo agli stranieri privati della loro libertà a seguito di
un reato di espiare la condanna nel proprio tessuto sociale di origine (v., in
tal senso, sentenza del 20 gennaio 2005, Laurin Effing, C‑302/02, EU:C:2005:36,
punti 12 e 13).
38 Inoltre,
alcuni Stati membri, quali la
Repubblica di Finlandia, prevedono altresì la possibilità,
per i propri cittadini, di espiare nel loro territorio una pena irrogata in un
altro Stato.
39 Di
conseguenza, con riferimento a una richiesta di estradizione finalizzata
all’esecuzione di una pena, si deve rilevare, per un verso, che, se lo Stato
membro richiesto non ha necessariamente la possibilità di avviare azioni penali
nei confronti dei propri cittadini, è altresì vero che esistono procedure tali
da permettere a questi ultimi di espiare la loro pena nel territorio del citato
Stato membro. Per altro verso, e per contro, l’estradizione consente di evitare
che i cittadini dell’Unione che non sono cittadini dello Stato membro in parola
si sottraggano all’esecuzione della loro pena.
40 Atteso
che, come rammentato al punto 33 della presente sentenza, l’estradizione è in
grado di evitare il rischio di impunità per i cittadini di Stati membri diversi
dallo Stato membro richiesto, e che la normativa nazionale di cui trattasi nel
procedimento principale consente l’estradizione dei cittadini di Stati membri
diversi dalla Repubblica di Finlandia, occorre esaminare la proporzionalità di
tale normativa verificando se non esistano misure che consentano di raggiungere
in modo parimenti efficace tale obiettivo, ma che siano meno lesive della
libertà di circolazione di questi ultimi cittadini (sentenza del 6 settembre
2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 41), tenendo conto di tutte le
circostanze di causa, in fatto e in diritto.
41 Nel
caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che il sig. Raugevicius
si è opposto alla propria estradizione, in base al fatto che egli viveva in
Finlandia da lungo tempo e che aveva due figli con cittadinanza finlandese
residenti in detto Stato membro. Queste circostanze non sono state contestate
nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte. Pertanto, non si può escludere
che il sig. Raugevicius possa essere considerato un cittadino straniero
con residenza permanente in Finlandia, ai sensi dell’articolo 3, secondo comma,
della legge in materia di cooperazione internazionale nell’esecuzione di
determinate sanzioni penali.
42 Orbene,
in tale ipotesi, dalla disposizione citata risulta che il sig. Raugevicius
potrebbe espiare nel territorio finlandese la pena irrogatagli in Russia, a
condizione che quest’ultimo Stato, nonché lo stesso sig. Raugevicius, vi
consentano.
43 A
tal riguardo occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, lo
status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale
dei cittadini degli Stati membri (v., in particolare, sentenze del 20 settembre
2001, Grzelczyk, C‑184/99, EU:C:2001:458, punto 31; dell’8 marzo 2011, Ruiz
Zambrano, C‑34/09, EU:C:2011:124, punto 41, e del 5 giugno 2018, Coman
e a., C‑673/16, EU:C:2018:385, punto 30).
44 Ogni
cittadino dell’Unione può quindi far valere il divieto di discriminazione in
base alla cittadinanza sancito dall’articolo 18 TFUE in tutte le
situazioni che rientrano nel campo di applicazione ratione materiae del diritto
dell’Unione; tali situazioni, come nel procedimento principale, comprendono
l’esercizio della libertà fondamentale di circolare e di soggiornare sul
territorio degli Stati membri, quale attribuita dall’articolo 21 TFUE (v.
sentenze del 4 ottobre 2012, Commissione/Austria, C‑75/11, EU:C:2012:605, punto
39, e dell’11 novembre 2014, Dano, C‑333/13, EU:C:2014:2358, punto 59).
45 Inoltre
benché, in assenza di norme del diritto dell’Unione in materia di estradizione
di cittadini degli Stati membri verso la Russia, gli Stati membri mantengano la competenza
ad adottare norme siffatte, gli stessi Stati membri sono tenuti a esercitare
tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione, segnatamente del divieto
di discriminazione sancito dall’articolo 18 TFUE, nonché della libertà di
circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, garantita
dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE.
46 Orbene,
alla luce dell’obiettivo consistente nell’evitare il rischio di impunità, i
cittadini finlandesi, per un verso, e i cittadini di altri Stati membri con
residenza permanente in Finlandia, che danno quindi prova di un sicuro grado di
inserimento nella società di detto Stato, per altro verso, si trovano in una
situazione comparabile (v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2009,
Wolzenburg, C‑123/08, EU:C:2009:616, punto 67). Spetta tuttavia al giudice del
rinvio verificare se il sig. Raugevicius rientri in detta categoria di
cittadini di altri Stati membri.
47 Di
conseguenza, in forza degli articoli 18 e 21 TFUE, i cittadini di altri
Stati membri con residenza permanente in Finlandia, che sono oggetto di una
domanda di estradizione di un paese terzo finalizzata all’esecuzione di una
pena detentiva, beneficiano della norma che vieta l’estradizione applicata ai
cittadini finlandesi e possono, alle medesime condizioni di questi ultimi,
scontare la loro pena nel territorio finlandese.
48 Qualora,
per contro, un cittadino come il sig. Raugevicius non possa essere
considerato residente in modo permanente nello Stato membro richiesto, la
questione della sua estradizione sarà disciplinata dal diritto nazionale o dal
diritto internazionale applicabile.
49 Si
deve inoltre precisare che, nell’ipotesi in cui lo Stato membro richiesto
intenda estradare un cittadino di un altro Stato membro su domanda di un paese
terzo, il primo Stato membro è tenuto a verificare che l’estradizione non
pregiudichi i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, segnatamente al suo articolo 19 (v., in tal senso, sentenza del 6
settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 60).
50 Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle
questioni proposte dichiarando che gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere
interpretati nel senso che, in presenza di una domanda, presentata da un paese
terzo, di estradizione di un cittadino dell’Unione che ha esercitato il proprio
diritto alla libera circolazione, la quale sia finalizzata non all’esercizio
dell’azione penale, bensì all’esecuzione di una pena detentiva, lo Stato membro
richiesto, il cui diritto nazionale vieti l’estradizione dei propri cittadini
al di fuori dell’Unione ai fini dell’esecuzione di una pena e preveda la
possibilità che una siffatta pena irrogata all’estero sia scontata nel suo
territorio, è tenuto a garantire a tale cittadino dell’Unione, purché sia
residente in modo permanente nel suo territorio, un trattamento identico a
quello accordato ai propri cittadini in materia di estradizione.
Sulle spese
51 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere
interpretati nel senso che, in presenza di una domanda, presentata da un paese
terzo, di estradizione di un cittadino dell’Unione europea che ha esercitato il
proprio diritto alla libera circolazione, la quale sia finalizzata non
all’esercizio dell’azione penale, bensì all’esecuzione di una pena detentiva,
lo Stato membro richiesto, il cui diritto nazionale vieti l’estradizione dei
propri cittadini al di fuori dell’Unione ai fini dell’esecuzione di una pena e
preveda la possibilità che una siffatta pena irrogata all’estero sia scontata
nel suo territorio, è tenuto a garantire a tale cittadino dell’Unione, purché
sia residente in modo permanente nel suo territorio, un trattamento identico a
quello accordato ai propri cittadini in materia di estradizione.
Dal sito http://curia.europa.eu
Nessun commento:
Posta un commento