Sollevata q.l.c dell'art. 75 d.P.R. 445/2000
Tar Puglia, Lecce, 17 settembre 2018, n. 1346 (ord.)
E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per contrasto
con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza di cui all’art.
3 della Costituzione
OMISSIS
FATTO E DIRITTO
OMISSIS
2. - Rileva, innanzitutto, il Collegio che l’impugnato diniego
risulta motivato dalla P.A. sulla scorta dell’omessa dichiarazione, da parte
dell’istante, di taluni debiti verso l’Erario (e cioè, la preesistenza di una
cartella di pagamento, emessa da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., per
l’omesso pagamento di una sanzione amministrativa per violazione al Codice
della Strada, dell’importo totale di euro 217,18), ai sensi, sostanzialmente (a
ben vedere), dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
E’ opportuno rammentare che l’articolo 75 (“Decadenza dai
benefici”) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”) dispone che:
“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora
dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera”.
La granitica giurisprudenza formatasi in “subiecta materia”
(ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 9 aprile 2013, n.
1933) ha osservato che il su riportato art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 <<si
inserisce in un contesto in cui alla dichiarazione sullo status o sul possesso
di determinati requisiti è attribuita funzione probatoria, da cui il dovere del
dichiarante di affermare il vero.
Ne consegue che la dichiarazione “non veritiera” al di là
dei profili penali, ove ricorrano i presupposti del reato di falso, nell’ambito
della disciplina dettata dalla L. n. 445 del 2000, preclude al dichiarante il
raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comporta la
decadenza dall’utilitas conseguita per effetto del mendacio”.
Pertanto, <<In tale contesto normativo, in cui la
“dichiarazione falsa o non veritiera” opera come fatto, perde rilevanza
l’elemento soggettivo ovvero il dolo o la colpa del dichiarante>>
(Consiglio di Stato, Sezione Quinta, cit., n. 1933/2013), “poiché, se così
fosse, verrebbe meno la ratio della disciplina che è volta a semplificare
l’azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del
dichiarante” (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 27 aprile 2012, n. 2447):
sicchè ogni eventuale ulteriore circostanza, “senz’altro rilevante in sede
penale, in quanto ostativa alla configurazione del falso ideologico, attesa la
mancanza dell’elemento soggettivo, ovvero della volontà cosciente e non
coartata di compiere il fatto e della consapevolezza di agire contro il dovere
giuridico di dichiarare il vero, non assume rilievo nell’ambito della L. n. 445
del 2000, in cui il mendacio rileva quale inidoneità della dichiarazione allo
scopo cui è diretto” (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, cit., n.
1933/2013).
Ai sensi della normativa generale di cui all’art. 75 del D.P.R.
n. 445 del 2000, quindi, “la non veridicità di quanto autodichiarato rileva
sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con
l'autodichiarazione non veritiera”; così la sent. 13 settembre 2016, n. 9699)”(T.A.R.
Lazio, Roma, Sezione Terza ter, 24 maggio 2017, n. 6207), “senza che
tale disposizione lasci margine di discrezionalità alle Amministrazioni (cfr.
ad es. CdS 1172\2017)” (T.A.R. Liguria, Genova, Sezione Prima, 14 giugno
2017, n. 534).
In definitiva, per effetto della suddetta esegesi consolidata
(tale da assurgere al rango di “diritto vivente”, sicchè neppure è possibile
per il Tribunale operare una c.d. “interpretazione costituzionalmente
conforme”):
- l’applicazione dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 comporta
l’automatica decadenza dal beneficio eventualmente già conseguito, non
residuando, nell’applicazione della predetta norma, alcun margine di
discrezionalità alle PP.AA. che, in sede di controllo (d’ufficio) ex art.
71 del medesimo Testo Unico, si avvedano della (oggettiva) non veridicità delle
autodichiarazioni, posto che tale norma prescinde, per la sua applicazione, dalla
condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi (unicamente) sul dato
oggettivo della non veridicità, rispetto al quale risulta, peraltro, del tutto
irrilevante il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante
medesimo;
- parimenti, tale disposizione, nel contemplare la decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, impedisce (ovviamente e a fortiori, come
nel caso di specie) anche l’emanazione del provvedimento (ampliativo) di accoglimento
dell’istanza tendente ad ottenere i benefici dalla P.A..
3. - Tuttavia, la predetta norma (art. 75 del D.P.R. n.
445/2000), intesa alla stregua dell’illustrato “diritto vivente”, nel suo
meccanico automatismo legale (del tutto decontestualizzato dal caso specifico)
e nella sua assoluta rigidità applicativa (che non conosce eccezioni), sembra
al Collegio incostituzionale, per violazione dei principi di ragionevolezza,
proporzionalità e uguaglianza sanciti dall’art. 3 della Costituzione.
4. - Ed invero, “il giudizio di ragionevolezza, lungi dal
comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente
prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei
mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità
rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende
perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente
sussistenti. Sicché, … l’impossibilità di fissare in astratto un punto oltre il
quale scelte di ordine quantitativo divengono manifestamente arbitrarie e, come
tali, costituzionalmente illegittime, non può essere validamente assunta come
elemento connotativo di un giudizio di merito, essendo un tratto che si
riscontra … anche nei giudizi di ragionevolezza.
Del resto,……, le censure di merito non comportano
valutazioni strutturalmente diverse, sotto il profilo logico, dal procedimento
argomentativo proprio dei giudizi valutativi implicati dal sindacato di
legittimità, differenziandosene, piuttosto, per il fatto che in quest’ultimo le
regole o gli interessi che debbono essere assunti come parametro del giudizio
sono formalmente sanciti in norme di legge o della Costituzione” (Corte
Costituzionale, 22 dicembre 1988, n. 1130).
In conclusione:
- per un verso, il giudizio di ragionevolezza della norma di
legge deve essere necessariamente ancorato al criterio di proporzionalità,
rappresentando quest’ultimo “diretta espressione del generale canone di
ragionevolezza (ex art. 3 Cost.)” (Corte Costituzionale, 1° giugno 1995, n.
220);
- per altro verso, la ragionevolezza va intesa come forma di
razionalità pratica (tenuto conto, appunto, “delle circostanze e delle
limitazioni concretamente sussistenti” - Corte costituzionale, cit., n.
1130/1988), non riducibili alla mera (e sola) astratta razionalità sillogistico
- deduttiva e logico - formale, laddove (invece) la ragione (pratica e
concreta) deve essere aperta all’impatto che su di essa esplica il caso, il
fatto, il dato di realtà (che diventa esperienza giuridica), solo così potendo
(doverosamente) valutarsi l’adeguatezza del mezzo al fine, la ragionevolezza
“intrinseca”, in uno agli (eventuali) esiti ed effetti sproporzionati e/o
paradossali che possono concretamente derivare da una regola generale apparentemente
ed astrattamente logica.
In tal senso, il giudizio di ragionevolezza, lungi dal
limitarsi alla (sola) valutazione della singola situazione oggetto della
specifica controversia da cui sorge il giudizio incidentale di legittimità
costituzionale, si appalesa idoneo (traendo spunto da quest’ultima) a vagliare
gli effetti della Legge sull’intera realtà sociale che la Legge medesima è chiamata a
regolare, anche in funzione dell’<<“esigenza di conformità
dell’ordinamento a valori di giustizia e di equità” ... ed a criteri di
coerenza logica, teleologica …. , che costituisce un presidio contro
l’eventuale manifesta irrazionalità o iniquità delle conseguenze della stessa»
(sentenza n. 87 del 2012)>> (Corte Costituzionale, sentenza 10 giugno
2014, n. 162).
E tanto anche confrontando i benefici che derivano
dall’adozione, per dir così, “neutra” del provvedimento con i suoi “costi”, e
valutando l’eventuale inadeguata penalizzazione degli altri diritti e interessi
di rango costituzionale contestualmente in gioco (bilanciamento).
5. - Orbene, l’illustrata fattispecie di “automatismo
legislativo” di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, intesa alla stregua del
“diritto vivente”, non sfugge, ad avviso meditato del Collegio, a forti dubbi
di incostituzionalità per violazione dei principi di proporzionalità,
ragionevolezza e uguaglianza, di cui all’art. 3 della Costituzione.
5.1 - Ed invero, le conseguenze decadenziali (definitive) dal
beneficio (peraltro, latu sensu sanzionatorie), legate alla non
veridicità obiettiva della dichiarazione, e, a fortiori, l’impedimento a
conseguire il beneficio medesimo, ai sensi del citato art. 75 del D.P.R. n.
445/2000, appaiono al Tribunale irragionevoli e incostituzionali, contrastando
con il principio di proporzione, che è alla base della razionalità che, a sua
volta, informa il principio di uguaglianza sostanziale, ex art. 3 della
Costituzione.
E tanto ove si considerino (innanzitutto e in via dirimente) il
meccanico automatismo legale (del tutto “slegato” dalla fattispecie concreta) e
l’assoluta rigidità applicativa della norma in questione, che (da un lato)
impone tout court (senza alcun distinguo, né gradazione) la decadenza
dal beneficio (o l’impedimento al conseguimento dello stesso), a prescindere
dall’effettiva gravità del fatto contestato (sia per le fattispecie in cui la
dichiarazione non veritiera riveste un’incidenza del tutto marginale rispetto
all’interesse pubblico perseguito dalla P.A., sia per quelle nelle quali tale
dichiarazione risulta in netto contrasto con tale interesse, riservando,
quindi, il medesimo trattamento a situazioni di oggettiva diversa gravità), e
(dall’altro) non consente di escludere nemmeno le ipotesi di non veridicità
delle autodichiarazioni su aspetti di minima rilevanza concreta (come, appunto,
nel caso di cui al presente giudizio), con ogni possibile (e finanche
prevedibile) abnormità e sproporzione delle relative conseguenze, rispetto al
reale disvalore del fatto commesso.
5.2 - Sotto altro profilo, inoltre, l’assoluta rigidità
applicativa dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 appare eccessiva, in quanto non
consente (parimenti irragionevolmente e inadeguatamente) di valutare l’elemento
soggettivo (dolo - la c.d. coscienza e volontà di immutare il vero - ovvero
colpa, grave o meno - nell’ipotesi di fatto dovuto a mera leggerezza o
negligenza dell’agente) della dichiarazione (oggettivamente) non veritiera,
nella naturale (e contestuale) sede del procedimento amministrativo (o anche,
laddove la P.A.
lo ritenga, nell’ambito del pertinente giudizio penale).
5.3 - Né può ritenersi che i suddetti dubbi di costituzionalità
possano essere superati facendo leva sulla ratio sottesa alla
disposizione di che trattasi, rinvenibile, secondo il diritto “vivente” (cfr., ex
plurimis, Consiglio di Stato, Sezione Quinta, cit., n. 2447/2012), nel
principio generale di semplificazione amministrativa (cui si accompagna
l’affermazione dell’autoresponsabilità - “oggettiva” - del dichiarante).
E’ ben vero, infatti, che l’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000
debba qualificarsi quale norma generale di semplificazione amministrativa.
Tuttavia, proprio in quanto tale, la suddetta norma, se, da un
lato, è sicuramente volta a rendere più efficiente ed efficace l’azione
dell’Amministrazione pubblica (buon andamento, ai sensi dell’art. 97 della
Costituzione), dall’altro è (altrettanto inequivocabilmente) finalizzata a
garantire i diritti dei singoli costituzionalmente tutelati e di volta in volta
coinvolti nel procedimento amministrativo attivato (e nell’ambito del quale
sono state rese le autodichiarazioni medesime): si pensi, ad esempio, al
diritto allo studio (art. 34), al diritto alla salute (art. 32), al diritto al
lavoro (artt. 4 e 35), al diritto all’assistenza sociale (art. 38), al diritto
di iniziativa economica privata (art. 41, come nel caso di specie).
Sicchè, anche nella prospettiva del necessario bilanciamento
degli interessi costituzionali coinvolti (nonché della massima espansione
possibile delle relative tutele), il rigido automatismo applicativo (in uno ai
correlati e definitivi effetti preclusivi e/o decadenziali) si rivela, in
concreto, lesivo del doveroso equilibrio fra le diverse esigenze in gioco, e
persino tale da pregiudicare definitivamente proprio quei diritti
costituzionali del singolo alla cui migliore e più rapida realizzazione la
norma di semplificazione de qua è, in definitiva, finalizzata.
E tanto vieppiù allorchè si consideri che l’art. 40 (“Certificati”)
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”),
come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183,
ha disposto che “01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili
solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di
notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47” e che <<02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti
privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non
può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi”>>: sicchè, in definitiva, essendo il
privato obbligato, e non più (meramente) facultato, a presentare alle PP.AA. le
“dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”, la semplificazione de
qua si risolve, in ultima analisi, per un verso, nella (sicura) diminuzione
degli adempimenti a carico dell’Amministrazione Pubblica (a fronte dei
controlli d’ufficio, “anche a campione”, ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000), e, per altro verso, nell’eccessiva (considerate le
conseguenze automatiche derivanti dall’eventuale dichiarazione non veritiera, ex
art. 75 del D.P.R. n. 445/2000) autoresponsabilità (“oggettiva”) del privato
medesimo.
6. - Pertanto, rispetto ad una disposizione - l’art. 75 del
D.P.R. n. 445/2000 -, nel significato in cui essa “vive” nella (costante)
applicazione giudiziale, il Collegio non può che sollevare la questione di
legittimità costituzionale, tenuto conto, per quanto innanzi esposto, che la
stessa appare non superabile in via interpretativa (in ragione, appunto, del
“diritto vivente”) e non manifestamente infondata.
7. - Inoltre, l’intervento del Giudice delle Leggi appare
assolutamente necessario nella presente controversia, non potendosi prescindere
dalla definizione (necessariamente e logicamente pregiudiziale) di tale
questione ai fini della decisione del presente giudizio, in quanto,
nell’ipotesi in cui il citato art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 dovesse essere
dichiarato incostituzionale, verrebbe meno l’unico presupposto normativo posto,
sostanzialmente (a ben vedere), a fondamento del gravato diniego, nel mentre,
in caso contrario, il gravame sarebbe infondato alla stregua delle censure
formulate dalla parte ricorrente.
8. - Il Collegio, in conclusione, ritiene che la questione di
legittimità costituzionale, per contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità
e uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 75 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, sia rilevante (sussistendo, appunto, il nesso di
assoluta pregiudizialità tra la soluzione della prospettata questione di
legittimità costituzionale e la decisione del presente giudizio) e non
manifestamente infondata, e debba, conseguentemente, essere rimessa all’esame
della Corte Costituzionale, mentre il giudizio in corso deve essere sospeso
fino alla decisione della Consulta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce -
Sezione Terza, pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, sospende il
giudizio e solleva questione di legittimità costituzionale, per contrasto con
l’art. 3 della Costituzione, nei sensi e termini di cui in motivazione,
dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale.
Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei
Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica.
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