In tema di residenza
abituale del minore
Cass., Sez. Un., 4
ottobre 2018, n. 24231
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la
residenza abituale del minore coincide con il luogo del concreto e continuativo
svolgimento della sua vita personale . La residenza abituale integra pertanto
una situazione di fatto il cui accertamento è riservato all’apprezzamento del
giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e
logicamente motivato senza che assumano
rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o
temporanei
OMISSIS
Il secondo motivo è infondato in
quanto l’accertamento della residenza abituale del minore è stato compiuto
dalla Corte di appello in modo pienamente conforme alla nozione di residenza
abituale recepita dalla giurisprudenza di legittimità in armonia con la
giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’U.E. (Corte Giustizia U. E. del 2
aprile 2009 nella causa C-523/2007 e dell’8 giugno 2017 nella causa
C-111/2017). È noto infatti che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la
residenza abituale del minore coincide con il luogo del concreto e continuativo
svolgimento della sua vita personale (Cass. civ. S.U. n. 5438 del 18 marzo
2016) che, con il trascorrere del tempo, viene a identificarsi con il luogo in
cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, ha consolidato la
sua rete di affetti e relazioni (Cass. civ. sez. I ordinanza n. 30123 del 14
dicembre 2017). La residenza abituale integra pertanto una situazione di fatto
il cui accertamento è riservato all’apprezzamento del giudice del merito,
incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato
(Cass. civ. n. 30123/2017) senza che assumano rilievo la mera residenza
anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei (Cass. civ. sez.
VI-1 ordinanza n. 27358 del 17 novembre 2017). Nella specie la Corte di appello ha
riscontrato non solo che il minore è nato, il (omissis) , a (omissis) ed è
sempre vissuto nella (omissis) , salvo il breve periodo della sua permanenza in
Italia, ma ha anche accertato che nella (omissis) , entrambi i genitori hanno
avuto e hanno la loro sede lavorativa e la loro residenza e che il figlio ha
sempre usufruito delle cure mediche, che gli sono state necessarie, dal sistema
sanitario della (omissis) . La
Corte di appello ha quindi ritenuto legata solo a un
soggiorno temporaneo la presenza in Italia del minore e tale accertamento è
comunque insindacabile in questo giudizio.
OMISSIS
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