lunedì 15 ottobre 2018


In tema di residenza abituale del minore


Cass., Sez. Un.,  4 ottobre 2018, n. 24231

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la residenza abituale del minore coincide con il luogo del concreto e continuativo svolgimento della sua vita personale . La residenza abituale integra pertanto una situazione di fatto il cui accertamento è riservato all’apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato  senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei



OMISSIS

Il secondo motivo è infondato in quanto l’accertamento della residenza abituale del minore è stato compiuto dalla Corte di appello in modo pienamente conforme alla nozione di residenza abituale recepita dalla giurisprudenza di legittimità in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’U.E. (Corte Giustizia U. E. del 2 aprile 2009 nella causa C-523/2007 e dell’8 giugno 2017 nella causa C-111/2017). È noto infatti che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la residenza abituale del minore coincide con il luogo del concreto e continuativo svolgimento della sua vita personale (Cass. civ. S.U. n. 5438 del 18 marzo 2016) che, con il trascorrere del tempo, viene a identificarsi con il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, ha consolidato la sua rete di affetti e relazioni (Cass. civ. sez. I ordinanza n. 30123 del 14 dicembre 2017). La residenza abituale integra pertanto una situazione di fatto il cui accertamento è riservato all’apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cass. civ. n. 30123/2017) senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei (Cass. civ. sez. VI-1 ordinanza n. 27358 del 17 novembre 2017). Nella specie la Corte di appello ha riscontrato non solo che il minore è nato, il (omissis) , a (omissis) ed è sempre vissuto nella (omissis) , salvo il breve periodo della sua permanenza in Italia, ma ha anche accertato che nella (omissis) , entrambi i genitori hanno avuto e hanno la loro sede lavorativa e la loro residenza e che il figlio ha sempre usufruito delle cure mediche, che gli sono state necessarie, dal sistema sanitario della (omissis) . La Corte di appello ha quindi ritenuto legata solo a un soggiorno temporaneo la presenza in Italia del minore e tale accertamento è comunque insindacabile in questo giudizio.


OMISSIS

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