Accesso a dati relativi ad un rapporto di adozione
Accesso ai documenti – Diritto - Dati relativi
ad un rapporto di adozione – Esclusione.
E’
legittimo il diniego di accesso ai dati relativi ad un rapporto di adozione,
potendo solo l’Autorità giudiziaria ordinaria rimuovere il relativo divieto
(1).
(1) Ha ricordato il Tar che il diritto di accesso
è escluso nei casi in cui la legge preveda un divieto di divulgazione dei dati
contenuti nei documenti di cui si intenda ottenere l’ostensione (art. 24, comma
1, l. n. 241 del 1990).
Nella specie il comma 3 dell’art. 28, l. n. 184
del 1983 prevede appunto un divieto di divulgazione degli atti da cui possano
ricavarsi notizie relative ad un rapporto di adozione che solo attraverso la
autorizzazione della Autorità giudiziaria ordinaria può essere rimosso.
Ha aggiunto il Tar che le questioni afferenti la
costituzionalità della norma non possono essere prese in considerazione in
questa sede.
La menzionata norma infatti rimette al giudice
ordinario in sede di volontaria giurisdizione la tutela della riservatezza
dell’adottato.
E’ a tale plesso giurisdizionale che spetta
pertanto sollevare la questione di costituzionalità della norma innanzi alla
Consulta ancorché si pronunci come giudice della tutela (Corte cost. n. 464 del
1997) e/o in sede di volontaria giurisdizione (Corte cost. n. 24 del 1958).
Operare una remissione in questa sede non
sarebbe, invece, possibile per difetto di rilevanza della questione, posto che
in ogni caso il giudice amministrativo non potrebbe ordinare l’ostensione degli
atti in difetto di autorizzazione della a.g.o alla quale, peraltro, è già stata
chiesta con esito negativo dalla interessata.
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/accesso-a-dati-relativi-ad-un-rapporto-di-adozione
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