Corte di Giustizia UE 4 ottobre
2018, n. C-652/16, Ahmedbekova
Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di
protezione sussidiaria – Norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi
terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione
internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articoli 3, 4, 10 e 23 –
Domande di protezione internazionale presentate separatamente da membri di una
stessa famiglia – Esame su base individuale – Presa in considerazione
delle minacce incombenti su un familiare nell’ambito dell’esame su base
individuale della domanda di un altro familiare – Disposizioni più
favorevoli che possono essere mantenute o adottate dagli Stati membri al fine
di estendere l’asilo o la protezione sussidiaria ai familiari del beneficiario
di protezione internazionale – Valutazione dei motivi di
persecuzione – Partecipazione di un cittadino azero alla proposizione di
un ricorso contro il suo paese dinanzi alla Corte europea dei diritti
dell’uomo – Norme comuni di procedura – Direttiva 2013/32/UE –
Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Esame completo ed ex
nunc – Motivi di persecuzione o elementi di fatto taciuti dinanzi
all’autorità accertante ma dedotti nell’ambito del ricorso proposto avverso la
decisione adottata da tale autorità
1) L’articolo 4 della direttiva
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,
recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme
per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere
interpretato nel senso che, nell’ambito dell’esame su base individuale di una
domanda di protezione internazionale, si deve tener conto delle minacce di
persecuzione e di danni gravi incombenti su un familiare del richiedente, al
fine di determinare se quest’ultimo, a causa del legame familiare con detta
persona minacciata, sia a sua volta esposto a siffatte minacce.
2) La direttiva 2011/95 e la
direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale, devono essere interpretate nel senso che
non ostano a che le domande di protezione internazionale presentate
separatamente da membri di una stessa famiglia siano oggetto di misure volte a
gestire un’eventuale connessione, ma ostano a che tali domande siano oggetto di
una valutazione congiunta. Esse ostano altresì a che la valutazione di una di
dette domande sia sospesa fino alla chiusura della procedura d’esame relativa a
un’altra di tali domande.
3) L’articolo 3 della direttiva
2011/95 deve essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro, in
caso di riconoscimento, in forza del sistema istituito da tale direttiva, della
protezione internazionale a un membro di una famiglia, di prevedere
l’estensione del beneficio di tale protezione ad altri membri di detta
famiglia, purché questi ultimi non rientrino in una causa di esclusione di cui
all’articolo 12 della stessa direttiva e la loro situazione presenti, a motivo
dell’esigenza di mantenimento dell’unità del nucleo familiare, un nesso con la
logica della protezione internazionale.
4) Il motivo di inammissibilità
enunciato all’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2013/32 non
riguarda una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento
principale, nella quale un adulto presenta, per sé e per suo figlio minore, una
domanda di protezione internazionale fondata, in particolare, sull’esistenza di
un legame familiare con un’altra persona, che ha separatamente presentato una
domanda di protezione internazionale.
5) La partecipazione del richiedente
protezione internazionale alla proposizione di un ricorso contro il suo paese
dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo non può in linea di principio
essere considerata, nell’ambito della valutazione dei motivi di persecuzione
contemplati all’articolo 10 della direttiva 2011/95, come prova
dell’appartenenza di tale richiedente a un «determinato gruppo sociale», ai
sensi del paragrafo 1, lettera d), di tale articolo, ma deve essere considerata
come un motivo di persecuzione per «opinione politica», ai sensi del paragrafo
1, lettera e), del medesimo articolo, se sussistono fondati motivi di temere
che la partecipazione alla proposizione di tale ricorso sia percepita da detto
paese come un atto di dissidenza politica contro il quale esso potrebbe
prevedere di esercitare rappresaglie.
6) L’articolo 46, paragrafo 3, della
direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con il riferimento al
procedimento di ricorso contenuto all’articolo 40, paragrafo 1, di tale
direttiva, deve essere interpretato nel senso che il giudice investito di un
ricorso contro una decisione di diniego di protezione internazionale è in linea
di principio tenuto a valutare, a titolo di «ulteriori dichiarazioni» e dopo
aver richiesto un esame di queste ultime da parte dell’autorità accertante, i
motivi di riconoscimento della protezione internazionale o gli elementi di
fatto che, pur essendo relativi ad eventi o a minacce asseritamente
verificatisi prima dell’adozione di detta decisione di diniego o addirittura
prima della presentazione della domanda di protezione internazionale, sono per
la prima volta dedotti durante il procedimento di ricorso. Tale giudice non vi
è, per contro, tenuto se constata che tali motivi o detti elementi sono stati
dedotti in una fase tardiva del procedimento di ricorso o non sono presentati
in maniera sufficientemente concreta per poter essere debitamente esaminati, o
ancora, qualora si tratti di elementi di fatto, se esso constata che questi
ultimi non sono significativi o non sono sufficientemente distinti dagli
elementi di cui l’autorità accertante ha già potuto tenere conto.
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
4 ottobre 2018 (*)
Nella causa C‑652/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen
sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria), con decisione del
5 dicembre 2016, pervenuta in cancelleria il 19 dicembre 2016, nel procedimento
Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova,
Rauf Emin Ogla Ahmedbekov
contro
Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za
bezhantsite,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta da M. Ilešič (relatore), presidente di
sezione, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal e E. Jarašiūnas,
giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il
governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
– per il
governo ellenico, da M. Michelogiannaki, in qualità di agente;
– per il
governo ungherese, da M. Z. Fehér, G. Koós e
M. M. Tátrai, in qualità di agenti;
– per il
governo del Regno Unito, da R. Fadoju e C. Crane, in qualità di
agenti, assistite da D. Blundell, barrister;
– per la Commissione europea,
da V. Soloveytchik e M. Condou-Durande, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 28 giugno 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,
recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme
per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria,
nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337,
pag. 9), nonché della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU
2013, L 180, pag. 60).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la
sig.ra Nigyar Rauf KazaAhmedbekova e suo figlio, Rauf Emin Ogla
Ahmedbekov, e, dall’altro, lo Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za
bezhantsite (vicedirettore dell’agenzia nazionale per i rifugiati, Bulgaria) in
merito al rigetto, da parte di quest’ultimo, della domanda di protezione
internazionale presentata dalla sig.ra Ahmedbekova.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3 La
convenzione sullo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil
des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545
(1954)], è entrata in vigore il 22 aprile 1954 ed è stata integrata e
modificata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New
York il 31 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo:
la «convenzione di Ginevra»).
4 L’articolo
1, sezione A, della convenzione di Ginevra definisce il termine «rifugiato»
riferendosi in particolare al rischio di persecuzione.
Diritto dell’Unione
Direttiva 2011/95
5 La
direttiva 2011/95 è stata adottata sul fondamento dell’articolo 78, paragrafo
2, lettere a) e b), TFUE, il quale recita quanto segue:
«Ai fini [dello sviluppo di una politica comune in
materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a
offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che
necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio
di non respingimento], il Parlamento europeo e il Consiglio [dell’Unione
europea], deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le
misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:
a) uno status
uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in
tutta l’Unione [europea];
b) uno status
uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi
che, pur senza il beneficio dell’asilo europeo, necessitano di protezione
internazionale».
6 I
considerando 14, 16, 18, 24 e 36 di tale direttiva enunciano quanto segue:
«(14) Gli
Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore
disposizioni più favorevoli delle norme stabilite nella presente direttiva per
i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono protezione
internazionale a uno Stato membro, qualora tale richiesta sia intesa come
basata sul fatto che la persona interessata è o un rifugiato ai sensi
dell’articolo 1 A della convenzione di Ginevra o una persona avente titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria.
(...)
(16) La
presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi
riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della dignità
umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro
seguito e a promuovere l’applicazione degli articoli 1, 7, 11, 14, 15, 16, 18,
21, 24, 34 e 35 di detta Carta, e dovrebbe pertanto essere attuata di
conseguenza.
(...)
(18) Nell’applicare
la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale
importanza all’“interesse superiore del minore”, in linea con la convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare
l’interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente
presenti, in particolare, il principio dell’unità del nucleo familiare, il benessere
e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla sua
incolumità e sicurezza, nonché il parere del minore in funzione dell’età o
della maturità del medesimo.
(...)
(24) È
necessario introdurre dei criteri comuni per l’attribuzione ai richiedenti
asilo della qualifica di rifugiato ai sensi dell’articolo 1 della convenzione
di Ginevra.
(...)
(36) I
familiari, semplicemente per la loro relazione con il rifugiato, sono di norma
esposti ad atti di persecuzione al punto che tale circostanza potrebbe
costituire la base per beneficiare dello status di rifugiato.
7 L’articolo
2 di detta direttiva così dispone:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) “protezione
internazionale”: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria
quale definito alle lettere e) e g);
(...)
d) “rifugiato”:
cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere
perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o
appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui
ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi
della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese
nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni
succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e
al quale non si applica l’articolo 12;
e) “status di
rifugiato”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di
un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;
f) “persona
avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria”: cittadino di un
paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come
rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se
ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel
paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio
effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale
non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di
tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;
g) “status di
protezione sussidiaria”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un
cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla
protezione sussidiaria;
h) “domanda di
protezione internazionale”: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato
membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere
che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione
non contemplato nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che
possa essere richiesto con domanda separata;
i) “richiedente”:
qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una
domanda di protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora adottata
una decisione definitiva;
j) “familiari”:
i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito nel paese
di origine, del beneficiario di protezione internazionale che si trovano nel
medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:
– coniuge
del beneficiario di protezione internazionale, o il suo partner non sposato,
avente con questi una relazione stabile, se la normativa o la prassi dello
Stato membro interessato equipara le coppie non sposate a quelle sposate nel
quadro della legge sui cittadini di paesi terzi,
– i
figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del beneficiario di
protezione internazionale, a condizione che siano non sposati,
indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottivi secondo le
definizioni della normativa nazionale,
– il
padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o
alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione
internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato;
k) “minore”:
il cittadino di un paese terzo o l’apolide di età inferiore agli anni diciotto;
(...)».
8 L’articolo
3 della stessa direttiva prevede quanto segue:
«Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o
mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione
dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione
degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano
compatibili con le disposizioni della presente direttiva».
9 L’articolo
4 della direttiva 2011/95, che porta il titolo «Esame dei fatti e delle
circostanze» e che rientra nel capo II di tale direttiva, intitolato «Valutazione
delle domande di protezione internazionale», ai suoi paragrafi da 1 a 4 così
dispone:
«1. Gli Stati membri
possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti
gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo
Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti
gli elementi significativi della domanda.
2. Gli elementi di
cui al paragrafo 1 consistono nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la
documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione,
anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e
luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d’asilo pregresse,
itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di
protezione internazionale.
3. L’esame della
domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale
e prevede la valutazione:
a) di tutti i
fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione
della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e
regolamentari del paese d’origine e le relative modalità di applicazione;
b) delle
dichiarazioni e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che
deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o
danni gravi;
c) della
situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in
particolare l’estrazione, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base
alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe
essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
(...)
4. Il fatto che un
richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di
siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del
timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire
danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali
persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno».
10 Ai
sensi dell’articolo 10 di tale direttiva, intitolato «Motivi di persecuzione» e
figurante al capo III della stessa, intitolato «Requisiti per essere
considerato rifugiato»:
«1. Nel valutare i
motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:
a) il termine “razza”
(...)
b) il termine
“religione” (...)
c) il termine
“nazionalità” (...)
d) si
considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare
quando:
– membri
di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che
non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è
così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe
essere costretta a rinunciarvi, e
– tale
gruppo possiede un’identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è
percepito come diverso dalla società circostante.
In funzione delle circostanze nel paese d’origine, un
particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica
comune dell’orientamento sessuale. L’interpretazione dell’espressione
“orientamento sessuale” non può includere atti penalmente rilevanti ai sensi
del diritto interno degli Stati membri. Ai fini della determinazione
dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell’individuazione delle
caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle
considerazioni di genere, compresa l’identità di genere;
e) il termine
“opinione politica” si riferisce, in particolare, alla professione di
un’opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai
potenziali persecutori di cui all’articolo 6 e alle loro politiche o metodi,
indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione,
pensiero o convinzione in atti concreti.
2. Nell’esaminare se
un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che
il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose,
nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché
una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle
persecuzioni».
11 L’articolo
12 di detta direttiva così recita:
«1. Un cittadino di
un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se:
a) rientra
nell’ambito di applicazione dell’articolo 1D della convenzione di Ginevra
(...);
(...)
2. Un cittadino di un
paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano
fondati motivi per ritenere che:
a) abbia
commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro
l’umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali
crimini;
b) abbia
commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune
prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è
rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di
rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con
un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati
gravi di diritto comune;
c) si sia reso
colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite
quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni
Unite.
3. Il paragrafo 2 si
applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei
reati o atti in esso menzionati».
12 L’articolo
13 della stessa direttiva così dispone:
«Gli Stati membri riconoscono lo status di rifugiato al
cittadino di un paese terzo o all’apolide aventi titolo al riconoscimento dello
status di rifugiato in conformità dei capi II e III».
13 Ai
sensi dell’articolo 15 della direttiva 2011/95, intitolato «Danno grave» e
figurante al capo V della stessa, intitolato «Requisiti per la protezione
sussidiaria»:
«Sono considerati danni gravi:
a) la pena di
morte o l’essere giustiziato; o
b) la tortura
o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del
richiedente nel suo paese di origine; o
c) la minaccia
grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla
violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o
internazionale».
14 L’articolo
18 di tale direttiva dispone quanto segue:
«Gli Stati membri riconoscono lo status di protezione
sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un apolide aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V».
15 L’articolo
23 di detta direttiva, intitolato «Mantenimento dell’unità del nucleo
familiare», recita quanto segue:
«1. Gli Stati membri
provvedono a che possa essere preservata l’unità del nucleo familiare.
2. Gli Stati membri
provvedono a che i familiari del beneficiario di protezione internazionale, che
individualmente non hanno diritto a tale protezione, siano ammessi ai benefici
di cui agli articoli da 24 a 35, in conformità delle procedure nazionali e
nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del
familiare.
3. I paragrafi 1 e 2
non si applicano quando il familiare è o sarebbe escluso dalla protezione
internazionale in base ai capi III e V.
4. Nonostante i
paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono rifiutare, ridurre o revocare i
benefici ivi menzionati, per motivi di sicurezza nazionale o di ordine
pubblico.
(...)».
Direttiva 2013/32
16 La
direttiva 2013/32 è stata adottata sulla base dell’articolo 78, paragrafo 2,
lettera d), TFUE. Tale disposizione prevede l’istituzione di procedure comuni
ai fini del riconoscimento e della revoca dello status uniforme in materia di
asilo o di protezione sussidiaria.
17 I
considerando 12 e 60 di tale direttiva così recitano:
«(12) Obiettivo
principale della presente direttiva è sviluppare ulteriormente le norme
relative alle procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento
e della revoca della protezione internazionale, così da istituire una procedura
comune di asilo nell’Unione.
(...)
(60) La presente
direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti
nella [Carta dei diritti fondamentali]. In particolare, la presente direttiva
intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere
l’applicazione degli articoli 1, 4, 18, 19, 21, 23, 24 e 47 [di detta] Carta e
deve essere attuata di conseguenza».
18 L’articolo
1 di detta direttiva dispone quanto segue:
«Obiettivo della presente direttiva è stabilire
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione
internazionale a norma della direttiva [2011/95]».
19 Ai
sensi dell’articolo 2 della stessa direttiva:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)
c) “richiedente”:
il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di
protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione
definitiva;
(...)
f) “autorità
accertante”: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno
Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione
internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo;
g) “rifugiato”:
il cittadino di un paese terzo o l’apolide che soddisfa i requisiti di cui
all’articolo 2, lettera d), della direttiva [2011/95];
(...)
l) “minore”:
il cittadino di un paese terzo o l’apolide di età inferiore agli anni diciotto;
(...)».
20 L’articolo
7 della direttiva 2013/32 così dispone:
«1. Gli Stati membri
provvedono affinché ciascun adulto con capacità di agire abbia il diritto di
presentare una domanda di protezione internazionale per proprio conto.
2. Gli Stati membri
possono prevedere che una domanda possa essere presentata da un richiedente a
nome delle persone a suo carico. In tali casi gli Stati membri provvedono
affinché gli adulti a carico acconsentano a che la domanda sia presentata per
conto loro, in caso contrario essi hanno l’opportunità di presentare la domanda
per proprio conto.
Il consenso è chiesto all’atto della presentazione della
domanda o, al più tardi, all’atto del colloquio personale con l’adulto a
carico. Prima della richiesta di consenso, ciascun adulto a carico è informato
in privato delle relative conseguenze procedurali della presentazione della
domanda per proprio conto e del diritto di chiedere la protezione
internazionale con domanda separata.
3. Gli Stati membri
provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di
protezione internazionale per proprio conto, se ha la capacità di agire in
giudizio ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, ovvero tramite i
genitori o altro familiare adulto, o un adulto responsabile per lui secondo la
legge o la prassi dello Stato membro interessato, o tramite un rappresentante.
(...)».
21 Ai
sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva:
«I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato
membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l’autorità accertante
non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al
capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno».
22 L’articolo
10, paragrafo 2, di detta direttiva enuncia quanto segue:
«Nell’esaminare una domanda di protezione
internazionale, l’autorità accertante determina anzitutto se al richiedente sia
attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, se l’interessato
sia ammissibile alla protezione sussidiaria».
23 L’articolo
13, paragrafo 1, della stessa direttiva così dispone:
«Gli Stati membri impongono ai richiedenti l’obbligo di
cooperare con le autorità competenti ai fini dell’accertamento dell’identità e
degli altri elementi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva
[2011/95]. (...)».
24 Ai
sensi dell’articolo 31 della direttiva 2013/32:
«1. Gli Stati membri
esaminano le domande di protezione internazionale con procedura di esame
conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II.
2. Gli Stati membri
provvedono affinché la procedura di esame sia espletata quanto prima possibile,
fatto salvo un esame adeguato e completo.
(...)».
25 L’articolo
33, paragrafo 2, di tale direttiva così dispone:
«Gli Stati membri possono giudicare una domanda di
protezione internazionale inammissibile (...) se:
(...)
e) una persona
a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma
dell’articolo 7, paragrafo 2, a che il suo caso faccia parte di una domanda
presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della
persona a carico che giustifichino una domanda separata».
26 Ai
sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, di detta direttiva:
«Se una persona che ha chiesto protezione internazionale
in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello
stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi
della domanda reiterata nell’ambito dell’esame della precedente domanda o
dell’esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in
cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione
tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della
domanda reiterata in tale ambito.
(...)».
27 L’articolo
46 della stessa direttiva enuncia quanto segue:
«1. Gli Stati membri
dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un
giudice avverso i seguenti casi:
a) la
decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la
decisione:
i) di ritenere
la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di
protezione sussidiaria;
ii) di
considerare la domanda inammissibile a norma dell’articolo 33, paragrafo 2;
(...)
3. Per conformarsi al
paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda
l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se
del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della
direttiva [2011/95], quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al
giudice di primo grado.
(...)».
Direttiva 2013/33/UE
28 I
considerando 9, 11 e 35 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96), così
recitano:
«(9) Nell’applicare
la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la
direttiva rispetti pienamente i principi dell’interesse superiore del minore e
dell’unità familiare, conformemente alla [Carta dei diritti fondamentali], alla
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, rispettivamente.
(...)
(11) È
opportuno adottare norme in materia di accoglienza dei richiedenti che siano
sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita
analoghe in tutti gli Stati membri.
(...)
(35) La
presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi
riconosciuti segnatamente dalla [Carta dei diritti fondamentali]. In
particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della
dignità umana nonché promuovere l’applicazione degli articoli 1, 4, 6, 7, 18,
21, 24 e 47 [di tale] Carta e deve essere attuata di conseguenza».
29 L’articolo
6, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone:
«Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni
dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, ai richiedenti
sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente
o che attesti che il richiedente è autorizzato a soggiornare nel territorio
dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame.
(...)».
30 Ai
sensi dell’articolo 12 di detta direttiva:
«Quando provvedono ad alloggiare il richiedente, gli
Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile
l’unità del nucleo familiare presente nel loro territorio. Tali misure sono
applicate con il consenso del richiedente».
Diritto bulgaro
31 In
Bulgaria, l’esame delle domande di protezione internazionale è disciplinato
dalla Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (legge sull’asilo e sui rifugiati; in
prosieguo: la «ZUB»).
32 Gli
articoli 8 e 9 della ZUB riprendono in sostanza le condizioni per il
riconoscimento della protezione internazionale enunciate nella direttiva
2011/95.
33 Ai
sensi dell’articolo 8, paragrafo 9, della ZUB:
«Sono (...) considerati come rifugiati i membri della
famiglia di uno straniero che ha ottenuto lo status di rifugiato, nei limiti in
cui ciò è compatibile con il suo status personale e in assenza delle
circostanze di cui all’articolo 12, paragrafo 1».
34 L’articolo
12, paragrafi 1 e 2, della ZUB elenca le circostanze che ostano al
riconoscimento della protezione internazionale, tra le quali l’esistenza di una
minaccia per la sicurezza nazionale.
35 L’articolo
32, intitolato «Procedimenti riuniti», dell’Administrativnoprotsesualen kodeks
(codice di procedura amministrativa), dispone quanto segue:
«In caso di procedimenti nei quali i diritti e gli
obblighi delle parti derivano da una stessa situazione di fatto e una sola
autorità amministrativa è competente, è possibile avviare e condurre una sola
procedura nei confronti di più parti».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
36 La
sig.ra Ahmedbekova e suo figlio, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov, nati
rispettivamente il 12 maggio 1975 e il 5 ottobre 2007, sono cittadini azeri.
37 Il
19 novembre 2014 il sig. Emin Ahmedbekov (in prosieguo: il
«sig. Ahmedbekov»), coniuge della sig.ra Ahmedbekova e padre di Rauf
Emin Ogla Ahmedbekov, ha presentato una domanda di protezione internazionale
presso la Darzhavna
agentsia za bezhantsite (agenzia nazionale per i rifugiati, Bulgaria) (in
prosieguo: la «DAB»), che è stata respinta dal vicedirettore di quest’ultima
con decisione del 12 maggio 2015. Il sig. Ahmedbekov ha proposto un
ricorso contro tale decisione dinanzi all’Administrativen sad Sofia-grad
(Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria), che l’ha respinto il 2 novembre
2015. Egli ha, inoltre, proposto un ricorso in cassazione dinanzi al Varhoven
administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria), che, come risulta
dalla risposta del giudice del rinvio a una richiesta di chiarimenti della
Corte, è stato respinto il 25 gennaio 2017.
38 Il
25 novembre 2014 la sig.ra Ahmedbekova ha presentato una domanda di
protezione internazionale, per lei e suo figlio, presso la DAB. Tale domanda è
stata respinta con decisione del 12 maggio 2015 dal vicedirettore della DAB con
la motivazione che le condizioni per il riconoscimento della protezione
internazionale, enunciate agli articoli 8 e 9 della ZUB, non erano soddisfatte.
39 La
sig.ra Ahmedbekova ha proposto un ricorso contro tale decisione dinanzi al
giudice del rinvio, l’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo
di Sofia).
40 Nell’ambito
del suo ricorso, ella deduce sia le persecuzioni di cui sarebbe vittima il suo
coniuge da parte delle autorità azere sia circostanze che la riguardano
individualmente.
41 A
quest’ultimo riguardo, la sig.ra Ahmedbekova fa valere il rischio di
essere perseguitata a motivo delle sue opinioni politiche, nonché problemi di
molestie sessuali sul suo luogo di lavoro in Azerbaigian. La
sig.ra Ahmedbekova ritiene che il rischio di persecuzione a motivo delle
sue opinioni politiche sia in particolare dimostrato dalla sua partecipazione
alla proposizione di ricorsi contro l’Azerbaigian dinanzi alla Corte europea
dei diritti dell’uomo, come pure dalla sua partecipazione alla difesa delle
persone che sono già state perseguitate dalle autorità azere a motivo delle
loro attività nel campo della difesa dei diritti fondamentali. Ella sarebbe,
inoltre, attiva nell’ambito del media audiovisivo «Azerbaydzhanski chas», che
condurrebbe una campagna d’opposizione al regime al potere in Azerbaigian.
42 Il
giudice del rinvio si chiede, in particolare, come debbano essere trattate le
domande di protezione internazionale presentate separatamente da membri di una
stessa famiglia. Esso s’interroga altresì sulla questione se la circostanza che
il richiedente protezione internazionale abbia partecipato alla proposizione di
un ricorso contro il suo paese d’origine dinanzi alla Corte europea dei diritti
dell’uomo, sia un elemento pertinente ai fini di determinare se debba essere
riconosciuta la protezione internazionale.
43 In
tali circostanze, l’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di
Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se in base
all’articolo 78, paragrafi 1 e 2, lettere a), d) e f), del [TFUE], nonché al
considerando 12 e all’articolo 1 della direttiva [2013/32], la previsione
relativa al motivo di inammissibilità delle domande di protezione
internazionale di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva
in parola costituisca una disposizione con effetto diretto che gli Stati membri
non possono disapplicare, ad esempio, applicando disposizioni più vantaggiose
del diritto nazionale in base alle quali la prima domanda di protezione
internazionale deve essere esaminata al fine di determinare anzitutto se il
richiedente soddisfi i requisiti per essere qualificato come rifugiato e, successivamente,
se l’interessato abbia diritto alla protezione sussidiaria, conformemente
all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva.
2) Se
dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2013/32 in combinato
disposto con gli articoli 7, paragrafo 3, e 2, lettere a), c) e g), e con il
considerando 60 della direttiva in parola, risulti che, nelle circostanze del
procedimento principale, una domanda di protezione internazionale presentata da
un genitore a nome di un minore accompagnato è inammissibile quando la domanda
è motivata sulla base del fatto che il minore è un familiare della persona che
ha richiesto protezione internazionale adducendo il proprio status di rifugiato
ai sensi dell’articolo 1A della convenzione [di Ginevra].
3) Se dall’articolo
33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2013/32 in combinato disposto con
gli articoli 7, paragrafo 1, e 2, lettere a), c) e g), e con il considerando 60
della direttiva in parola risulti che, nelle circostanze del procedimento
principale, una domanda di protezione internazionale presentata a nome di un
maggiorenne è inammissibile se, nei procedimenti dinanzi alle autorità
amministrative competenti, la domanda è motivata unicamente sulla base del
fatto che il richiedente è un familiare della persona che ha richiesto
protezione internazionale adducendo il proprio status di rifugiato ai sensi
dell’articolo 1A della convenzione di Ginevra e il richiedente, all’atto della
presentazione della domanda, non ha alcun diritto a svolgere un’attività economica.
4) Se, in base
all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva [2011/95], in combinato disposto
con il considerando 36 della medesima direttiva, sia necessario che la
valutazione della sussistenza di un timore fondato di subire persecuzioni o di un
rischio effettivo di subire un danno grave avvenga sulla sola base dei fatti e
delle circostanze riguardanti il richiedente.
5) Se, a norma
dell’articolo 4 della direttiva 2011/95 in combinato disposto con il suo
considerando 36 e con l’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 sia
ammissibile una giurisprudenza nazionale in uno Stato membro che:
a) obbliga
l’autorità competente a esaminare le domande di protezione internazionale
presentate dagli appartenenti a una stessa famiglia nell’ambito di un unico
procedimento quando le domande in parola sono motivate sulla base degli stessi
fatti, nello specifico, sull’asserito status di rifugiato di uno solo dei
familiari;
b) obbliga
l’autorità competente a sospendere i procedimenti vertenti sulle domande di
protezione internazionale presentate dai familiari che non soddisfano
personalmente le condizioni per una siffatta protezione sino alla conclusione
del procedimento vertente sulla domanda del familiare presentata sulla base
dell’asserito status di rifugiato dell’interessato ai sensi dell’articolo 1A
della convenzione di Ginevra;
Se una siffatta giurisprudenza sia ammissibile anche alla
luce di considerazioni attinenti all’interesse del minore, al mantenimento
dell’unità del nucleo familiare e al rispetto del diritto alla vita privata e
alla vita familiare, nonché del diritto a rimanere nello Stato membro sino
all’esame della domanda, vale a dire, in ragione degli articoli 7, 18 e 47
della [Carta dei diritti fondamentali], dei considerando 12 e 60 e
dell’articolo 9 della direttiva 2013/32, dei considerando 16, 18 e 36 e
dell’articolo 23 della direttiva 2011/95 e dei considerando 9, 11 e 35 e degli
articoli 6 e 12 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale.
6) Se dai
considerando 16, 18 e 36 e dall’articolo 3 della direttiva 2011/95 in combinato
disposto con il considerando 24 e con gli articoli 2, lettere d) e j), 13 e 23,
paragrafi 1 e 2, della direttiva in parola emerga che è ammissibile una
disposizione nazionale come quella di cui all’articolo 8, paragrafo 9, della
[ZUB] secondo cui anche i familiari di uno straniero cui è stato riconosciuto
lo status di rifugiato sono considerati come rifugiati se ciò è compatibile con
il loro status personale e non sussistono, in base al diritto nazionale, motivi
ostativi al riconoscimento dello status di rifugiato.
7) Se dalla
disciplina dei motivi di persecuzione di cui all’articolo 10 della direttiva
2011/95 consegua che la proposizione di un ricorso dinanzi alla Corte europea
dei diritti dell’uomo contro lo Stato di origine dell’interessato comporta la
sua appartenenza a uno dei particolari gruppi sociali di cui all’articolo 10,
paragrafo 1, lettera d), della direttiva in parola, o se la proposizione del
ricorso debba essere considerata un’opinione politica, ai sensi dell’articolo
10, paragrafo 1, lettera e), della direttiva.
8) Se
dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 derivi che il giudice è
tenuto a esaminare, nel merito, i nuovi motivi per il riconoscimento della
protezione internazionale dedotti nel corso del procedimento giurisdizionale ma
non indicati nel ricorso proposto avverso la decisione di diniego della
protezione internazionale.
9) Se
dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, emerga che il giudice è
tenuto a valutare l’ammissibilità della domanda di protezione internazionale
sulla base dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della stessa direttiva
nell’ambito del procedimento giudiziario relativo all’impugnazione della
decisione di diniego della protezione internazionale se, ai fini della
decisione impugnata, la domanda, come richiesto dall’articolo 10, paragrafo 2,
della direttiva, è stata valutata esaminando anzitutto se al richiedente sia
attribuibile la qualifica di rifugiato e, successivamente, se egli abbia
diritto alla protezione sussidiaria».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla quarta questione
44 La
quarta questione, che occorre esaminare in primo luogo, verte sulla circostanza
se l’esame di una domanda di protezione internazionale debba fondarsi «sulla
sola base dei fatti e delle circostanze riguardanti il richiedente».
45 Come
risulta dalla decisione di rinvio, tale questione è sollevata a motivo del
fatto che la sig.ra Ahmedbekova fa valere, in particolare, minacce di
persecuzione e di danni gravi che incomberebbero sul suo coniuge.
46 Pertanto,
con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’articolo 4 della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che,
nell’ambito dell’esame su base individuale di una domanda di protezione
internazionale, si debba tener conto delle minacce di persecuzione e di danni gravi
incombenti su un familiare del richiedente.
47 Al
fine di rispondere a tale questione, occorre, anzitutto, ricordare che dagli
articoli 13 e 18 della direttiva 2011/95, letti in combinato disposto con le
definizioni dei termini «rifugiato» e «persona avente titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria» contenute all’articolo 2, lettere d) e f), della
stessa, risulta che la protezione internazionale contemplata in tale direttiva
deve, in linea di principio, essere riconosciuta al cittadino di un paese terzo
e apolide il quale abbia un timore fondato di essere perseguitato per motivi di
razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un
determinato gruppo sociale, o che corra un rischio effettivo di subire un grave
danno, ai sensi dell’articolo 15 di detta direttiva.
48 La
direttiva 2011/95 non prevede il riconoscimento dello status di rifugiato o
dello status di protezione sussidiaria a cittadini di paesi terzi o apolidi
diversi da quelli menzionati al punto precedente. È, inoltre, di giurisprudenza
costante che qualsiasi decisione relativa al riconoscimento dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria deve essere fondata su un
esame su base individuale (sentenza del 25 gennaio 2018, F, C‑473/16, EU:C:2018:36,
punto 41 e giurisprudenza ivi citata), diretto a determinare se, tenuto conto
della situazione personale del richiedente, le condizioni per il riconoscimento
di un siffatto status siano soddisfatte (sentenza del 5 settembre 2012, Y e Z,
C‑71/11 e C‑99/11, EU:C:2012:518, punto 68).
49 Dal
regime di riconoscimento dello status uniforme in materia di asilo o di
protezione sussidiaria stabilito dal legislatore dell’Unione discende, quindi,
che l’esame della domanda di protezione internazionale, richiesta dall’articolo
4 della direttiva 2011/95, mira a determinare se il richiedente – o,
eventualmente, la persona a nome della quale questi presenta la domanda –
abbia il timore fondato di essere personalmente perseguitato o corra
personalmente un rischio effettivo di danni gravi.
50 Sebbene
risulti da quanto precede che una domanda di protezione internazionale non può
essere accolta, in quanto tale, per il motivo che un familiare del richiedente
ha un timore fondato di persecuzione o corre un rischio effettivo di danni
gravi, occorre per contro, com’è stato esposto dall’avvocato generale al
paragrafo 32 delle sue conclusioni, tener conto di siffatte minacce incombenti
su un familiare del richiedente al fine di determinare se il richiedente, a
causa del legame familiare con detta persona minacciata, sia a sua volta
esposto a minacce di persecuzione o di danni gravi. A tale riguardo, e come
sottolineato nel considerando 36 della direttiva 2011/95, i familiari di una
persona minacciata rischiano di norma di trovarsi, anch’essi in una situazione
vulnerabile.
51 Pertanto,
occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 4 della
direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito
dell’esame su base individuale di una domanda di protezione internazionale, si
deve tener conto delle minacce di persecuzione e di danni gravi incombenti su
un familiare del richiedente, al fine di determinare se quest’ultimo, a causa
del legame familiare con detta persona minacciata, sia a sua volta esposto a
siffatte minacce.
Sulla quinta questione
52 Con
la quinta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le direttive
2011/95 e 2013/32, lette in combinato disposto con gli articoli 7, 18 e 47
della Carta dei diritti fondamentali e tenuto conto dell’interesse superiore
del minore, debbano essere interpretate nel senso che ostano a che le domande
di protezione internazionale presentate separatamente da membri di una stessa
famiglia siano esaminate nell’ambito di un’unica procedura o a che la
valutazione di una di dette domande sia sospesa fino alla chiusura della
procedura d’esame relativa a un’altra di tali domande.
53 Ai
sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, ciascun adulto con
capacità di agire deve essere abilitato a presentare una domanda di protezione
internazionale per proprio conto. Ai fini di tale disposizione, il termine
«adulto», in considerazione della definizione della nozione di «minore»
figurante all’articolo 2, lettera 1), di tale direttiva, deve essere inteso nel
senso che indica i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno raggiunto
l’età di diciotto anni.
54 Quanto
ai minori, l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 prevede che
questi devono essere abilitati a presentare una domanda di protezione
internazionale per proprio conto negli Stati membri che riconoscono ai minori
la capacità di agire in giudizio e che, in tutti gli Stati membri vincolati da
tale direttiva, essi devono essere abilitati a presentare una domanda di
protezione internazionale tramite un rappresentante adulto, come un genitore o
un altro membro adulto della famiglia.
55 Da
tali disposizioni risulta che la normativa dell’Unione non osta né a che più
membri di una famiglia, come, nel presente caso, la sig.ra Ahmedbekova e
il sig. Ahmedbekov, presentino ciascuno una domanda di protezione
internazionale né a che uno di essi presenti la propria domanda anche a nome di
un membro minore della famiglia, quale Rauf Emin Ogla Ahmedbekov.
56 Le
direttive 2011/95 e 2013/32 non precisano come debba essere gestita l’eventuale
connessione tra siffatte domande di protezione internazionale, che possono
vertere parzialmente su fatti o circostanze identiche. In assenza di
disposizioni specifiche, gli Stati membri hanno un margine di discrezionalità a
tale riguardo.
57 Tuttavia,
occorre ricordare, in primo luogo, che l’articolo 4, paragrafo 3, della
direttiva 2011/95 richiede un esame su base individuale di ogni domanda, in
secondo luogo, che, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva,
gli Stati membri provvedono a che possa essere preservata l’unità del nucleo
familiare e, in terzo luogo, che l’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva
2013/32 prevede che gli Stati membri provvedono affinché l’autorità accertante
conduca e porti a termine, quanto prima possibile, un esame adeguato e
completo.
58 Dai
requisiti di un esame su base individuale e di un esame completo delle domande
di protezione internazionale risulta che le domande presentate separatamente da
membri di una stessa famiglia, sebbene possano essere soggette a misure volte a
gestire un’eventuale connessione, devono essere oggetto di un esame della
situazione di ciascuna persona interessata. Di conseguenza, tali domande non
possono essere oggetto di una valutazione congiunta.
59 Per
quanto riguarda, in particolare, la questione se si debba far progredire
contemporaneamente le procedure di esame relative alle domande di protezione
internazionale presentate separatamente da membri di una stessa famiglia oppure
se sia, al contrario, possibile all’autorità accertante sospendere la
valutazione di una domanda fino alla chiusura della procedura d’esame relativa
a un’altra di tali domande, si deve ritenere, da un lato, che in un caso come
quello di cui trattasi nel procedimento principale, nel quale uno dei familiari
fa valere in particolare le minacce che incombano su un altro familiare, può
essere opportuno esaminare in primo luogo, nell’ambito della valutazione della
domanda di quest’ultimo, se tali minacce siano provate, e esaminare in secondo
luogo, se necessario, se il coniuge e il figlio di tale persona minacciata
subiscano anch’essi, a motivo dell’esistenza del legame familiare, una minaccia
di persecuzione o di danni gravi.
60 Dall’altro
lato, alla luce della norma di cui all’articolo 31, paragrafo 2, della
direttiva 2013/32 secondo cui l’esame di una domanda di protezione
internazionale deve essere espletato quanto prima possibile, nonché dello scopo
di tale direttiva che consiste nel garantire che le domande di protezione
internazionale siano trattate quanto prima possibile (sentenza del 25 luglio
2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, punto 109), l’esame della domanda di un
membro della famiglia non dovrebbe dar luogo a una sospensione dell’esame della
domanda di un altro membro di detta famiglia tale da far sì che quest’ultimo
esame possa iniziare solo nel momento in cui la procedura di esame relativa
alla domanda precedente sia già chiusa tramite l’adozione di una decisione
dell’autorità accertante. Al contrario, per realizzare l’obiettivo di celerità
e per facilitare il mantenimento dell’unità del nucleo familiare, occorre che
le decisioni sulle domande provenienti dai membri di una stessa famiglia e che
presentino una connessione, siano adottate in un intervallo di tempo
ravvicinato.
61 Si
deve ritenere, a tale riguardo, che, nell’ipotesi in cui l’autorità accertante
constati che una persona ha un timore fondato di persecuzione o corre un
rischio effettivo di danni gravi, essa, in linea di principio, deve essere in
grado di valutare in breve tempo se i familiari di tale persona subiscano o
meno, anch’essi, una siffatta minaccia a motivo del legame familiare che li
unisce. Tale valutazione dovrebbe potere essere condotta o, almeno, avviata
prima dell’adozione della decisione di riconoscimento della protezione
internazionale a detta persona.
62 Nel
caso in cui l’autorità accertante constati che nessun familiare ha un timore
fondato di persecuzione o corre un rischio effettivo di danni gravi, essa, in
linea di principio, deve essere in grado di adottare le sue decisioni di
rigetto delle domande di protezione internazionale lo stesso giorno.
63 Ne
consegue che, nel presente caso, non si può addebitare al vicedirettore della
DAB di aver adottato le sue decisioni sulla domanda presentata dalla
sig.ra Ahmedbekova e su quella presentata dal sig. Ahmedbekov lo
stesso giorno, sempre che tali domande non siano state oggetto di una
valutazione congiunta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
64 Per
quanto riguarda, infine, il quesito del giudice del rinvio relativo
all’incidenza dell’interesse superiore del minore e degli articoli 7, 18 e 47
della Carta dei diritti fondamentali, è sufficiente osservare che i diritti
fondamentali riconosciuti da tale Carta devono certamente essere rispettati in
sede di attuazione delle direttive 2011/95 e 2013/32, ma non forniscono,
nell’ambito della risposta alla presente questione pregiudiziale, alcuna informazione
specifica ulteriore.
65 In
considerazione di quanto precede, si deve rispondere alla quinta questione
dichiarando che le direttive 2011/95 e 2013/32 devono essere interpretate nel
senso che non ostano a che le domande di protezione internazionale presentate
separatamente da membri di una stessa famiglia siano oggetto di misure volte a
gestire un’eventuale connessione, ma ostano a che tali domande siano oggetto di
una valutazione congiunta. Esse ostano altresì a che la valutazione di una di
dette domande sia sospesa fino alla chiusura della procedura d’esame relativa a
un’altra di tali domande.
Sulla sesta questione
66 Con
la sesta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3
della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che consente a uno
Stato membro di prevedere, in caso di riconoscimento della protezione
internazionale a un membro di una famiglia, l’estensione del beneficio di tale
protezione ad altri membri di detta famiglia.
67 Dalla
decisione di rinvio risulta che l’articolo 8, paragrafo 9, della ZUB prevede
una siffatta estensione. Non si può escludere che tale disposizione si
applichi, nel presente caso, a Rauf Emin Ogla Ahmedbekov nonché al
sig. Ahmedbekov. Infatti, se il giudice del rinvio dovesse constatare che
la sig.ra Ahmedbekova, a motivo di circostanze che la riguardano
individualmente come quelle menzionate al punto 41 della presente sentenza, ha
un timore fondato di persecuzione, tale constatazione dovrebbe portare, in
linea di principio, al riconoscimento dello status di rifugiato alla
sig.ra Ahmedbekova. Di conseguenza, in forza dell’articolo 8, paragrafo 9,
della ZUB, tale status sarebbe, in linea di principio, esteso ai membri della
sua famiglia senza che sia necessario esaminare se sussista un timore fondato
di persecuzione in capo a questi ultimi.
68 Si
deve rilevare che la direttiva 2011/95 non prevede una siffatta estensione
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai familiari
della persona alla quale tale status è concesso. Infatti, dall’articolo 23 di
tale direttiva deriva che quest’ultima si limita a imporre agli Stati membri di
adattare il loro diritto nazionale in modo tale che i familiari, nel
significato contemplato all’articolo 2, lettera j), di detta direttiva, del
beneficiario di un siffatto status, se non soddisfano individualmente le
condizioni per il riconoscimento del medesimo status, possano aver diritto a
taluni vantaggi, che comprendono in particolare il rilascio di un titolo di soggiorno,
l’accesso al lavoro o all’istruzione e che hanno ad oggetto il mantenimento
dell’unità del nucleo familiare.
69 Occorre,
pertanto, esaminare se il mantenimento in vigore di una disposizione come
l’articolo 8, paragrafo 9, della ZUB sia autorizzato dall’articolo 3 della
direttiva 2011/95, che consente agli Stati membri di introdurre o mantenere
«disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che
possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della
protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi
sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le
disposizioni della presente direttiva».
70 Da
tale testo, letto in combinato disposto con il considerando 14 della direttiva
2011/95, risulta che le disposizioni più favorevoli contemplate all’articolo 3
di tale direttiva possono, in particolare, consistere in un’attenuazione delle
condizioni in cui un cittadino di un paese terzo o un apolide può godere dello
status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
71 La Corte ha già rilevato che la
precisazione contenuta in detto articolo 3, secondo cui una disposizione più
favorevole deve essere compatibile con la direttiva 2011/95, significa che tale
disposizione non deve compromettere l’economia generale o gli obiettivi di
detta direttiva. Sono, in particolare, vietate, norme dirette a riconoscere lo
status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a cittadini di paesi
terzi o apolidi che si trovino in situazioni prive di qualsiasi nesso con la
logica della protezione internazionale (v., a tale riguardo, sentenza del 18
dicembre 2014, M’Bodj, C‑542/13, EU:C:2014:2452, punti 42 e 44). Lo stesso
vale, in particolare, per norme che riconoscono un siffatto status a persone
che rientrano in una causa di esclusione di cui all’articolo 12 di tale
direttiva (sentenza del 9 novembre 2010, B e D, C‑57/09 e C‑101/09,
EU:C:2010:661, punto 115).
72 Come
rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, il
riconoscimento automatico, in forza del diritto nazionale, dello status di
rifugiato a familiari di una persona alla quale tale status è stato conferito
in forza del sistema istituito dalla direttiva 2011/95, non è, a priori, privo
di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale.
73 A
tale riguardo, si deve constatare che, nel presente caso, il riconoscimento
eventuale dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria al
figlio e al coniuge della sig.ra Ahmedbekova in conseguenza del
riconoscimento di un siffatto status in capo a quest’ultima presenterebbe, a
motivo dell’esigenza di mantenimento dell’unità del nucleo familiare degli
interessati, un nesso con la logica di protezione internazionale che ha portato
a quest’ultimo riconoscimento.
74 Alla
luce di quanto precede, si deve rispondere alla sesta questione dichiarando che
l’articolo 3 della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che
consente a uno Stato membro, in caso di riconoscimento, in forza del sistema
istituito da tale direttiva, della protezione internazionale a un membro di una
famiglia, di prevedere l’estensione del beneficio di tale protezione ad altri
membri di detta famiglia, purché questi ultimi non rientrino in una causa di
esclusione di cui all’articolo 12 della stessa direttiva e la loro situazione
presenti, a motivo dell’esigenza di mantenimento dell’unità del nucleo
familiare, un nesso con la logica della protezione internazionale.
Sulle questioni seconda e terza
75 Con
le questioni seconda e terza, alle quali occorre rispondere congiuntamente, il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il motivo di inammissibilità
enunciato all’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2013/32
riguardi una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento
principale, nella quale un adulto presenta, per sé e per suo figlio minore, una
domanda di protezione internazionale fondata, in particolare, sull’esistenza di
un legame familiare con un’altra persona, che ha separatamente presentato una
domanda di protezione internazionale.
76 Com’è
stato esposto ai punti da 53 a 55 della presente sentenza, dall’articolo 7,
paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/32 deriva che è possibile per i membri di
una famiglia presentare separatamente domande di protezione internazionale e
far rientrare un minore, appartenente a tale famiglia, in una di dette domande.
77 Il
motivo di inammissibilità enunciato all’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della
direttiva 2013/32 concerne la situazione specifica nella quale una persona che
è a carico di un’altra persona acconsente previamente, conformemente
all’articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva, a che una domanda di protezione
internazionale sia presentata per proprio conto, e presenta poi essa stessa una
domanda di protezione internazionale.
78 Salvo
verifica da parte del giudice del rinvio, dalla descrizione della controversia
di cui al procedimento principale fornita da quest’ultimo risulta che né la
sig.ra Ahmedbekova né Rauf Emin Ogla Ahmedbekov rientrano in tale
situazione specifica. Lo stesso sembra peraltro valere per il
sig. Ahmedbekov.
79 In
tali circostanze, il motivo di inammissibilità enunciato all’articolo 33,
paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2013/32 non può applicarsi.
80 Tale
conclusione non è inficiata dalla circostanza che uno dei familiari si avvalga
del legame familiare e si riferisca, nella sua domanda, a taluni fatti che sono
altresì descritti nella domanda presentata da un altro membro di tale famiglia.
Una siffatta situazione non rientra in quella contemplata all’articolo 33,
paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2013/32, ma deve essere esaminata alla
luce dei principi che sono stati ricordati e precisati in risposta alle
questioni quarta e quinta.
81 Ne
consegue che si deve rispondere alle questioni seconda e terza dichiarando che
il motivo di inammissibilità enunciato all’articolo 33, paragrafo 2, lettera
e), della direttiva 2013/32 non riguarda una situazione, come quella di cui
trattasi nel procedimento principale, nella quale un adulto presenta, per sé e
per suo figlio minore, una domanda di protezione internazionale fondata, in
particolare, sull’esistenza di un legame familiare con un’altra persona, che ha
separatamente presentato una domanda di protezione internazionale.
Sulle questioni prima e nona
82 Alla
luce delle risposte fornite alle questioni seconda e terza, non è necessario
rispondere alle questioni prima e nona.
83 Infatti,
con le questioni prima e nona, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2013/32 abbia effetto
diretto e possa essere applicato dal giudice investito di un ricorso contro una
decisione relativa a una domanda di protezione internazionale anche se l’autore
di tale decisione non ha esaminato l’applicabilità di detta disposizione.
Orbene, come discende dalla risposta alle questioni seconda e terza, l’articolo
33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2013/32 non può, comunque,
applicarsi in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale.
Sulla settima questione
84 Con
la settima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la
partecipazione del richiedente protezione internazionale alla proposizione di
un ricorso contro il suo paese dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo
debba essere considerata, nell’ambito della valutazione dei motivi di
persecuzione contemplati all’articolo 10 della direttiva 2011/95, come prova
dell’appartenenza di tale richiedente a un «determinato gruppo sociale», ai
sensi del paragrafo 1, lettera d), di tale articolo, o come un motivo di
persecuzione a titolo di «opinione politica», ai sensi del paragrafo 1, lettera
e), di detto articolo.
85 A
tale riguardo, si deve rilevare che l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva
2011/95 deve essere letto in combinato disposto con il paragrafo 2 del medesimo
articolo. Ai sensi di tale paragrafo 2, nell’esaminare se un richiedente abbia un
timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante il fatto che questi
possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali,
sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta
caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni.
86 Pertanto,
indipendentemente dalla questione se la partecipazione di un cittadino
dell’Azerbaigian alla proposizione di un ricorso contro tale paese dinanzi alla
Corte europea dei diritti dell’uomo, al fine di far constatare una violazione
delle libertà fondamentali da parte del regime che ivi è al potere, traduca
un’«opinione politica» da parte di tale cittadino, occorre esaminare,
nell’ambito della valutazione dei motivi di persecuzione invocati nella domanda
di protezione internazionale presentata da detto cittadino, se sussistano
fondati motivi di temere che tale partecipazione sia percepita da detto regime
come un atto di dissidenza politica contro il quale esso potrebbe prevedere di
esercitare rappresaglie.
87 Qualora
sussistano fondati motivi di temere che ciò si verifichi, si deve giungere alla
conclusione che il richiedente subisce una minaccia grave e provata di
persecuzione a causa della manifestazione, da parte sua, delle sue opinioni
sulle politiche e i metodi del suo paese d’origine. Come deriva dalla
formulazione stessa dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della direttiva
2011/95, la nozione di «opinione politica» figurante in tale disposizione
riguarda una siffatta situazione.
88 Per
contro, il gruppo di persone di cui il richiedente protezione internazionale
fa, eventualmente, parte nel momento in cui partecipa alla proposizione di un
ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, non può in linea di
principio essere qualificato come «gruppo sociale» ai sensi dell’articolo 10,
paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95.
89 Infatti,
affinché possa essere constatata l’esistenza di un «gruppo sociale», ai sensi
di tale disposizione, devono essere soddisfatte due condizioni cumulative. Da
un lato, i membri del gruppo devono condividere una «caratteristica innata» o
una «storia comune che non può essere mutata», o ancora una caratteristica o
una fede «così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non
dovrebbe essere costretta a rinunciarvi». Dall’altro lato, tale gruppo deve
avere un’identità propria nel paese terzo di cui trattasi, perché vi è
percepito come «diverso» dalla società circostante (sentenza del 7 novembre
2013, X e a., C‑199/12 a C‑201/12, EU:C:2013:720, punto 45). Salva
verifica da parte del giudice del rinvio, non sembra che tali condizioni
cumulative siano soddisfatte nel procedimento principale.
90 Alla
luce di quanto precede, si deve rispondere alla settima questione dichiarando
che la partecipazione del richiedente protezione internazionale alla
proposizione di un ricorso contro il suo paese dinanzi alla Corte europea dei
diritti dell’uomo non può in linea di principio essere considerata, nell’ambito
della valutazione dei motivi di persecuzione contemplati all’articolo 10 della
direttiva 2011/95, come prova dell’appartenenza di tale richiedente a un
«determinato gruppo sociale», ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di tale
articolo, ma deve essere considerata come un motivo di persecuzione a titolo di
«opinione politica», ai sensi del paragrafo 1, lettera e), del medesimo
articolo, se sussistono fondati motivi di temere che la partecipazione alla
proposizione di tale ricorso sia percepita da detto paese come un atto di dissidenza
politica contro il quale esso potrebbe prevedere di esercitare rappresaglie.
Sull’ottava questione
91 Con
l’ottava questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo
46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 debba essere interpretato nel senso
che il giudice investito di un ricorso contro una decisione di diniego di
protezione internazionale sia tenuto ad esaminare motivi di riconoscimento
della protezione internazionale che, pur essendo relativi ad eventi o a minacce
asseritamente verificatisi prima dell’adozione di tale decisione, o addirittura
prima della presentazione della domanda di protezione internazionale, sono per
la prima volta dedotti durante il procedimento di ricorso.
92 L’articolo
46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 precisa la portata del diritto al
ricorso effettivo di cui i richiedenti protezione internazionale, come prevede
l’articolo 46, paragrafo 1, della medesima, devono disporre avverso le
decisioni sulla loro domanda (sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16,
EU:C:2018:584, punto 105). Esso stabilisce che gli Stati membri vincolati da
detta direttiva assicurano che, quanto meno in primo grado, il giudice dinanzi
al quale è contestata la decisione relativa alla domanda di protezione
internazionale proceda all’«esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e
di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione
internazionale ai sensi della direttiva [2011/95]».
93 A
tale riguardo, la locuzione «ex nunc» mette in evidenza l’obbligo del giudice
di procedere a una valutazione che tenga conto, se del caso, dei nuovi elementi
intervenuti dopo l’adozione della decisione oggetto del ricorso. Quanto
all’aggettivo «completo», esso conferma che il giudice è tenuto a esaminare sia
gli elementi di cui l’autorità accertante ha tenuto o avrebbe potuto tenere
conto sia di quelli che sono intervenuti dopo l’adozione della decisione da
parte della medesima (sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16,
EU:C:2018:584, punti 111 e 113).
94 Se
è vero che dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 risulta,
quindi, che gli Stati membri sono tenuti ad adattare il loro diritto nazionale
in modo tale che il trattamento dei ricorsi in questione preveda un esame, da parte
del giudice, di tutti gli elementi di fatto e di diritto che gli consentano di
procedere a una valutazione aggiornata del caso di specie (sentenza del 25
luglio 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, punto 110), da ciò non deriva,
per contro, che il richiedente protezione internazionale può, senza esporsi a
un esame complementare da parte dell’autorità accertante, modificare la causa
della sua domanda e, così, le circostanze del caso di specie invocando, durante
il procedimento di ricorso, un motivo di protezione internazionale che, pur
essendo relativo ad eventi o a minacce asseritamente verificatisi prima
dell’adozione della decisione di tale autorità, o addirittura prima della
presentazione della domanda, è stato taciuto dinanzi a detta autorità.
95 Occorre
ricordare, a tale riguardo, che dall’articolo 2, lettera d) e f), nonché dagli
articoli 10 e 15 della direttiva 2011/95, deriva che la protezione
internazionale può essere concessa a motivo di un timore fondato di
persecuzione sulla base di razza, religione, nazionalità, opinione politica o
appartenenza a un determinato gruppo sociale, ove ciascuno di tali motivi è
definito, in modo distinto, in detto articolo 10, oppure a motivo di uno dei
danni gravi elencati in tale articolo 15.
96 Occorre
altresì ricordare che l’esame della domanda di protezione internazionale da
parte dell’autorità accertante, che è un organo amministrativo o quasi
giurisdizionale dotato di mezzi specifici e di personale specializzato in
materia, costituisce una fase essenziale delle procedure comuni istituite dalla
direttiva 2013/32, e che il diritto del richiedente di ottenere un esame
completo ed ex nunc dinanzi a un giudice, riconosciuto dall’articolo 46,
paragrafo 3, di tale direttiva, non può essere interpretato in un senso che attenui
l’obbligo per il richiedente in questione di cooperare con tale autorità (v.,
in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584,
punto 116).
97 Tale
fase essenziale dinanzi all’autorità accertante sarebbe elusa se, senza la
minima conseguenza procedurale, al richiedente fosse consentito, al fine di far
annullare o sostituire dal giudice la decisione di diniego adottata da tale
autorità, dedurre un motivo di protezione internazionale che, pur essendo
relativo ad eventi o a minacce asseritamente già esistenti, non è stato
invocato dinanzi a detta autorità e quest’ultima non ha potuto esaminare.
98 Di
conseguenza, quando uno dei motivi di protezione internazionale menzionati al
punto 95 della presente sentenza è invocato per la prima volta durante il
procedimento di ricorso ed è relativo ad eventi o a minacce asseritamente
verificatisi prima dell’adozione di tale decisione, o addirittura prima della
presentazione della domanda di protezione internazionale, tale motivo deve
essere qualificato come «ulteriore dichiarazione», ai sensi dell’articolo 40,
paragrafo 1, della direttiva 2013/32. Come discende da tale disposizione,
l’effetto di una siffatta qualifica è che il giudice investito del ricorso è
tenuto ad esaminare tale motivo nell’ambito dell’esame della decisione oggetto
del ricorso, purché tuttavia ciascuna delle «autorità competenti», che
comprendono non soltanto tale giudice ma anche l’autorità accertante, abbia la
possibilità esaminare, in tale contesto, detta ulteriore dichiarazione.
99 Al
fine di determinare se, esso stesso, abbia la possibilità esaminare l’ulteriore
dichiarazione nell’ambito del ricorso, spetta a detto giudice verificare, in
forza delle norme di procedura giudiziaria previste dal suo diritto nazionale,
se il motivo di protezione internazionale invocato per la prima volta dinanzi
ad esso lo sia stato in una fase non tardiva del procedimento di ricorso e sia
stato presentato in maniera sufficientemente concreta per poter essere
debitamente esaminato.
100 Sempre
che da tale verifica derivi che il giudice ha la possibilità d’includere tale
motivo nella sua valutazione del ricorso, spetta allo stesso richiedere, da
parte dell’autorità accertante e ciò entro un termine che sia conforme
all’obiettivo di celerità perseguito dalla direttiva 2013/32 (v., a tale
riguardo, sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, punto
109), un esame di detto motivo, il cui risultato e le cui ragioni fondanti
dovranno essere comunicati al richiedente e al giudice prima che quest’ultimo
proceda all’audizione del richiedente e valuti il caso.
101 Nel
presente caso, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 74 delle sue
conclusioni, taluni elementi del fascicolo depositato presso la Corte inducono a pensare che
il motivo del timore fondato di persecuzione sulla base di opinioni politiche,
sul quale verte il quesito del giudice del rinvio, fosse già stato invocato
dinanzi alla DAB, ma che tuttavia la sig.ra Ahmedbekova avesse allegato, durante
il procedimento di ricorso, elementi di fatto aggiuntivi per circostanziare
tale motivo.
102 Se,
circostanza che spetta unicamente al giudice del rinvio verificare, la
sig.ra Ahmedbekova abbia allegato, durante il procedimento di ricorso, non
già un motivo di protezione internazionale, bensì elementi di fatto diretti a
circostanziare un motivo che era stato invocato dinanzi all’autorità accertante
e respinto da quest’ultima, spetta, in un siffatto caso, al giudice investito
del ricorso valutare se gli elementi di fatto dedotti per la prima volta
dinanzi ad esso siano significativi e non presentino alcuna sovrapposizione con
gli elementi di cui l’autorità accertante ha potuto tener conto. In tal caso,
le considerazioni esposte ai punti da 97 a 100 della presente sentenza si
applicano mutatis mutandis.
103 Alla
luce di quanto precede, si deve rispondere all’ottava questione dichiarando che
l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto in combinato
disposto con il riferimento al procedimento di ricorso contenuto all’articolo
40, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che il
giudice investito di un ricorso contro una decisione di diniego di protezione
internazionale è in linea di principio tenuto a valutare, a titolo di
«ulteriori dichiarazioni» e dopo aver richiesto un esame di queste ultime da
parte dell’autorità accertante, i motivi di riconoscimento della protezione
internazionale o gli elementi di fatto che, pur essendo relativi ad eventi o a
minacce asseritamente verificatisi prima dell’adozione di detta decisione di
diniego, o addirittura prima della presentazione della domanda di protezione
internazionale, sono per la prima volta dedotti durante il procedimento di
ricorso. Tale giudice non vi è, per contro, tenuto se constata che tali motivi
o detti elementi sono stati dedotti in una fase tardiva del procedimento di
ricorso o non sono presentati in maniera sufficientemente concreta per poter
essere debitamente esaminati, o ancora, qualora si tratti di elementi di fatto,
se esso constata che questi ultimi non sono significativi o non sono
sufficientemente distinti dagli elementi di cui l’autorità accertante ha già
potuto tenere conto.
Sulle spese
104 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione)
dichiara:
1) L’articolo 4
della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione
riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito dell’esame su
base individuale di una domanda di protezione internazionale, si deve tener
conto delle minacce di persecuzione e di danni gravi incombenti su un familiare
del richiedente, al fine di determinare se quest’ultimo, a causa del legame
familiare con detta persona minacciata, sia a sua volta esposto a siffatte
minacce.
2) La direttiva
2011/95 e la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di protezione internazionale, devono essere interpretate
nel senso che non ostano a che le domande di protezione internazionale
presentate separatamente da membri di una stessa famiglia siano oggetto di
misure volte a gestire un’eventuale connessione, ma ostano a che tali domande
siano oggetto di una valutazione congiunta. Esse ostano altresì a che la
valutazione di una di dette domande sia sospesa fino alla chiusura della
procedura d’esame relativa a un’altra di tali domande.
3) L’articolo 3
della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che consente a uno
Stato membro, in caso di riconoscimento, in forza del sistema istituito da tale
direttiva, della protezione internazionale a un membro di una famiglia, di
prevedere l’estensione del beneficio di tale protezione ad altri membri di
detta famiglia, purché questi ultimi non rientrino in una causa di esclusione
di cui all’articolo 12 della stessa direttiva e la loro situazione presenti, a
motivo dell’esigenza di mantenimento dell’unità del nucleo familiare, un nesso
con la logica della protezione internazionale.
4) Il motivo di
inammissibilità enunciato all’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della
direttiva 2013/32 non riguarda una situazione, come quella di cui trattasi nel
procedimento principale, nella quale un adulto presenta, per sé e per suo
figlio minore, una domanda di protezione internazionale fondata, in
particolare, sull’esistenza di un legame familiare con un’altra persona, che ha
separatamente presentato una domanda di protezione internazionale.
5) La
partecipazione del richiedente protezione internazionale alla proposizione di
un ricorso contro il suo paese dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo
non può in linea di principio essere considerata, nell’ambito della valutazione
dei motivi di persecuzione contemplati all’articolo 10 della direttiva 2011/95,
come prova dell’appartenenza di tale richiedente a un «determinato gruppo
sociale», ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di tale articolo, ma deve
essere considerata come un motivo di persecuzione per «opinione politica», ai
sensi del paragrafo 1, lettera e), del medesimo articolo, se sussistono fondati
motivi di temere che la partecipazione alla proposizione di tale ricorso sia
percepita da detto paese come un atto di dissidenza politica contro il quale
esso potrebbe prevedere di esercitare rappresaglie.
6) L’articolo 46,
paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con il
riferimento al procedimento di ricorso contenuto all’articolo 40, paragrafo 1,
di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che il giudice investito
di un ricorso contro una decisione di diniego di protezione internazionale è in
linea di principio tenuto a valutare, a titolo di «ulteriori dichiarazioni» e
dopo aver richiesto un esame di queste ultime da parte dell’autorità
accertante, i motivi di riconoscimento della protezione internazionale o gli
elementi di fatto che, pur essendo relativi ad eventi o a minacce asseritamente
verificatisi prima dell’adozione di detta decisione di diniego o addirittura
prima della presentazione della domanda di protezione internazionale, sono per
la prima volta dedotti durante il procedimento di ricorso. Tale giudice non vi
è, per contro, tenuto se constata che tali motivi o detti elementi sono stati
dedotti in una fase tardiva del procedimento di ricorso o non sono presentati
in maniera sufficientemente concreta per poter essere debitamente esaminati, o
ancora, qualora si tratti di elementi di fatto, se esso constata che questi
ultimi non sono significativi o non sono sufficientemente distinti dagli
elementi di cui l’autorità accertante ha già potuto tenere conto.
Dal sito http://curia.europa.eu
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