mercoledì 24 ottobre 2018




Straniero - Cittadinanza – Acquisizione – Permesso di soggiorno in attesa cittadinanza – Convertibilità in permesso di soggiorno per lavoro – Artt. 1, l. n. 379 del 2000 e 6, d.lgs. n. 286 del 1998 - Esclusione – Violazione art. 3 Cost. – Rilevante e non manifestamente infondata
Straniero - Cittadinanza – Acquisizione – Permesso di soggiorno in attesa cittadinanza – Convertibilità in permesso di soggiorno per lavoro – Artt.  1, l. n. 379 del 2000 e 6, d.lgs. n. 286 del  1998 - Esclusione – Violazione art. 3 Cost. – Rilevante e non manifestamente infondata
               E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, l. 14 dicembre 2000, n. 379 e dell’art. 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in relazione all’art. 3 Cost. e del principio di ragionevolezza con riferimento alla situazione di quei soggetti che, per essere discendenti di persone nate e già residenti nei territori che sono appartenuti all’Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, emigrate all’estero, possono ottenere la cittadinanza ai sensi della normativa speciale di cui alla menzionata legge n. 379 del 2000, senza che tale riconoscimento risulti subordinato al possesso di un titolo di soggiorno, e che, tuttavia, proprio perché privi di un permesso di soggiorno (diverso da quello per “attesa cittadinanza” di cui all’art. 11, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 394 del 1999 che non è convertibile in permesso per lavoro), non possono svolgere attività lavorativa nell’attesa di ottenere la cittadinanza italiana (1).
(1) Ha ricordato il Tar che occorre innanzi tutto considerare che, in generale, per coloro che attendono il rilascio della cittadinanza il problema della convertibilità del relativo permesso non si pone: l’art. 11, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 394 del 1999 ne prevede il rilascio, per la durata del procedimento di concessione, “a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi”. Ciò significa che, costituendo tale diverso e già posseduto permesso di soggiorno presupposto imprescindibile per ottenere quello per attesa di cittadinanza, il problema (che in questa sede non rileva) si sposta, semmai, sulla convertibilità di tale diverso permesso, ovvero sull’ambito delle attività consentite da tale diverso permesso.
Altro è il caso dei soggetti che sono discendenti di persone nate e già residenti nei territori che sono appartenuti all’Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, emigrate all’estero: ad essi si applica la normativa speciale contenuta nella legge 14 dicembre 2000, n. 379, che, all’art. 1 comma 2, riconosce la cittadinanza italiana, senza subordinare tale riconoscimento al possesso di un diverso titolo di soggiorno. Ecco che allora viene in rilievo la convertibilità dello speciale permesso, o l’ampiezza dei diritti e delle facoltà collegate al possesso di tale specifico e speciale permesso di soggiorno per attesa di cittadinanza, che, non essendo collegato ad alcun altro, diverso, titolo, e non prevedendo l’autorizzazione all’attività lavorativa, ne preclude, in forza del principio di tassatività sopra delineato, lo svolgimento, come ha giustamente rilevato il Ministero dell’interno.
Tale diversità di trattamento tra soggetti in identica situazione, rappresentata dall’aver proposto domanda di cittadinanza e di essere in attesa della risposta, gli uni già in possesso di altro permesso di soggiorno, potenzialmente convertibile, e gli altri sforniti di qualsiasi titolo che li abiliti allo svolgimento di attività lavorativa, è tale da far dubitare della rispondenza dello schema normativo all’art. 3 Cost..
Il sistema emergente dalla diversità di trattamento normativo si presta anche a dubbi di irragionevolezza, dato che alla situazione che il legislatore ha ritenuto evidentemente meritevole di speciale considerazione, quale quella dei discendenti degli ex appartenenti all’Impero austro-ungarico emigrati all’estero, ai quali la cittadinanza è concessa su semplice dichiarazione, rispetto ai casi generali, nei quali è richiesto il possesso di un diverso permesso di soggiorno, è collegato un effetto deteriore, che consegna il richiedente all’impossibilità di lavorare.
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/straniero-cittadinanza-acquisizione-permesso-di-soggiorno-in-attesa-cittadinanza-convertibilita-in-permesso-di-soggiorno-per-lavoro-artt-1-l-n-379-del

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