Straniero - Cittadinanza – Acquisizione – Permesso di soggiorno in
attesa cittadinanza – Convertibilità in permesso di soggiorno per lavoro –
Artt. 1, l. n. 379 del 2000 e 6, d.lgs. n. 286 del 1998 - Esclusione – Violazione
art. 3 Cost. – Rilevante e non manifestamente infondata
Straniero - Cittadinanza – Acquisizione –
Permesso di soggiorno in attesa cittadinanza – Convertibilità in permesso di
soggiorno per lavoro – Artt. 1, l. n. 379 del 2000 e 6, d.lgs. n. 286 del
1998 - Esclusione – Violazione art. 3 Cost. – Rilevante e non
manifestamente infondata
E’
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, l. 14 dicembre 2000, n. 379 e dell’art. 6, d.lgs.
25 luglio 1998, n. 286 in relazione all’art. 3 Cost. e del principio di
ragionevolezza con riferimento alla situazione di quei soggetti che, per essere
discendenti di persone nate e già residenti nei territori che sono appartenuti
all’Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, emigrate all’estero,
possono ottenere la cittadinanza ai sensi della normativa speciale di cui alla
menzionata legge n. 379 del 2000, senza che tale riconoscimento risulti
subordinato al possesso di un titolo di soggiorno, e che, tuttavia, proprio
perché privi di un permesso di soggiorno (diverso da quello per “attesa
cittadinanza” di cui all’art. 11, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 394 del 1999
che non è convertibile in permesso per lavoro), non possono svolgere attività lavorativa
nell’attesa di ottenere la cittadinanza italiana (1).
(1) Ha ricordato il Tar che occorre innanzi tutto
considerare che, in generale, per coloro che attendono il rilascio della
cittadinanza il problema della convertibilità del relativo permesso non si
pone: l’art. 11, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 394 del 1999 ne prevede il
rilascio, per la durata del procedimento di concessione, “a favore dello
straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi”. Ciò
significa che, costituendo tale diverso e già posseduto permesso di soggiorno
presupposto imprescindibile per ottenere quello per attesa di cittadinanza, il
problema (che in questa sede non rileva) si sposta, semmai, sulla
convertibilità di tale diverso permesso, ovvero sull’ambito delle attività
consentite da tale diverso permesso.
Altro è il caso dei soggetti che sono discendenti
di persone nate e già residenti nei territori che sono appartenuti all’Impero
austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, emigrate all’estero: ad essi si applica
la normativa speciale contenuta nella legge 14 dicembre 2000, n. 379, che,
all’art. 1 comma 2, riconosce la cittadinanza italiana, senza subordinare tale
riconoscimento al possesso di un diverso titolo di soggiorno. Ecco che allora
viene in rilievo la convertibilità dello speciale permesso, o l’ampiezza dei
diritti e delle facoltà collegate al possesso di tale specifico e speciale
permesso di soggiorno per attesa di cittadinanza, che, non essendo collegato ad
alcun altro, diverso, titolo, e non prevedendo l’autorizzazione all’attività
lavorativa, ne preclude, in forza del principio di tassatività sopra delineato,
lo svolgimento, come ha giustamente rilevato il Ministero dell’interno.
Tale diversità di trattamento tra soggetti in
identica situazione, rappresentata dall’aver proposto domanda di cittadinanza e
di essere in attesa della risposta, gli uni già in possesso di altro permesso
di soggiorno, potenzialmente convertibile, e gli altri sforniti di qualsiasi
titolo che li abiliti allo svolgimento di attività lavorativa, è tale da far
dubitare della rispondenza dello schema normativo all’art. 3 Cost..
Il sistema emergente dalla diversità di
trattamento normativo si presta anche a dubbi di irragionevolezza, dato che
alla situazione che il legislatore ha ritenuto evidentemente meritevole di
speciale considerazione, quale quella dei discendenti degli ex appartenenti
all’Impero austro-ungarico emigrati all’estero, ai quali la cittadinanza è
concessa su semplice dichiarazione, rispetto ai casi generali, nei quali è
richiesto il possesso di un diverso permesso di soggiorno, è collegato un
effetto deteriore, che consegna il richiedente all’impossibilità di lavorare.
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/straniero-cittadinanza-acquisizione-permesso-di-soggiorno-in-attesa-cittadinanza-convertibilita-in-permesso-di-soggiorno-per-lavoro-artt-1-l-n-379-del
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