Al giudice ordinario la cognizione delle circolari Inps sul c.d. “premio di natalità”
Giurisdizione – Assistenza – Premio di natalità – Circolari
Inps – Impugnazione – Giurisdizione giudice ordinario.
Rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario la controversia, promossa da associazioni e da cittadine
extracomunitarie, avente ad oggetto le circolari Inps concernenti la
prestazione assistenziale denominata “premio di natalità” di cui all’art. 1,
comma 353, l. 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui escludono
dall’attribuzione del beneficio economico le cittadine straniere titolari di
permesso di soggiorno ordinario (1).
(1) Ha premesso la
Sezione che la questione di giurisdizione si coagula intorno
all’alternativa tra l’azione collettiva exart. 5, comma 1, d.lgs. 1
settembre 2011, n. 150 (ai sensi del quale “sono legittimati ad agire ai
sensi dell’art. 4, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del
soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in
un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla
base delle finalità programmatiche e della continuità dell’azione”) e
l’azione “generale” proponibile dinanzi al giudice amministrativo da parte
degli enti esponenziali degli interessi categoriali, deve osservarsi che l’azione
collettiva non può che essere riconducibile, nei suoi risvolti
anti-discriminatori, al paradigma normativo suindicato, con la connessa
attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario: ciò perché si è in
presenza di un interesse adespota espressamente erto dal legislatore ad
interesse processualmente azionabile, con la conseguente necessità di osservare
in tutti i suoi aspetti il sistema di tutela all’uopo prefigurato (quindi,
anche quanto alla individuazione del plesso giurisdizionale cui è affidata la
relativa cura).
La Sezione ha escluso
che al fine di radicare la giurisdizione amministrativa in subiecta materia,
potrebbe farsi leva sull’individuazione di un interesse (collettivo) autonomo,
sia da quello (legislativamente tipizzato) anti-discriminatorio sia da quello
facente capo ai singoli aventi diritto (alla prestazione assistenziale de
qua): interesse che sembrerebbe emergere dalle censure attoree intese a
lamentare (non tanto o non solo il carattere discriminatorio degli atti
impugnati, ma) la generica irragionevolezza della previsione limitatrice
contestata, ovvero la sua difformità dal sovraordinato parametro legislativo,
ed all’ombra delle quali potrebbe delinearsi un interesse alla eliminazione
degli ostacoli che si frappongono alla piena fruibilità del beneficio
assistenziale di cui si tratta da parte delle sue aspiranti finali, azionabile
per ipotesi dall’ente collettivo che assuma, quale oggetto statutario, la
tutela degli immigrati e lo svolgimento di ogni attività intesa a favorire l’accesso
a parte loro alle prestazioni socio-assistenziali.
Premesso invero che anche l’interesse collettivo, quale
posizione legittimante l’accesso alla giustizia amministrativa, deve essere
connotato, al pari di quello individuale, da un bene sostanziale alla cui
tutela sia finalizzato e di cui sia predicabile la titolarità in capo all’ente
esponenziale, deve osservarsi che non è rinvenibile un interesse, proprio degli
enti appellanti, alla eliminazione degli ostacoli giuridici che si frappongono
al godimento, da parte di tutte le potenziali aspiranti, di una determinata
prestazione assistenziale, attesi da un lato il carattere meramente strumentale
e giuridicamente “sfuggente” di siffatto ipotetico interesse, che finisce per
essere attratto e scolorire nel grembo di quello direttamente finalizzato al
conseguimento della prestazione ex art. 1, comma 353, d.lgs. n. 232 del
2016, dall’altro lato l’evidente non imputabilità soggettiva di quest’ultimo
agli enti appellanti (a differenza di quello che potrebbe ritenersi leso da una
eventuale azione della P.A. intesa ad ostacolare la loro azione di tutela degli
interessi degli immigrati), ma semmai, ancora una volta, alle singole madri
interessate.
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/al-giudice-ordinario-la-cognizione-delle-circolari-inps-sul-c-d-premio-di-natalita-
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