martedì 30 ottobre 2018


Al giudice ordinario la cognizione delle circolari Inps sul c.d. “premio di natalità”

Giurisdizione – Assistenza – Premio di natalità – Circolari Inps – Impugnazione – Giurisdizione giudice ordinario.

     Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia, promossa da associazioni e da cittadine extracomunitarie, avente ad oggetto le circolari Inps concernenti la prestazione assistenziale denominata “premio di natalità” di cui all’art. 1, comma 353, l. 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui escludono dall’attribuzione del beneficio economico le cittadine straniere titolari di permesso di soggiorno ordinario (1).

(1) Ha premesso la Sezione che la questione di giurisdizione si coagula intorno all’alternativa tra l’azione collettiva exart. 5, comma 1, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (ai sensi del quale “sono legittimati ad agire ai sensi dell’art. 4, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell’azione”) e l’azione “generale” proponibile dinanzi al giudice amministrativo da parte degli enti esponenziali degli interessi categoriali, deve osservarsi che l’azione collettiva non può che essere riconducibile, nei suoi risvolti anti-discriminatori, al paradigma normativo suindicato, con la connessa attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario: ciò perché si è in presenza di un interesse adespota espressamente erto dal legislatore ad interesse processualmente azionabile, con la conseguente necessità di osservare in tutti i suoi aspetti il sistema di tutela all’uopo prefigurato (quindi, anche quanto alla individuazione del plesso giurisdizionale cui è affidata la relativa cura).
La Sezione ha escluso che al fine di radicare la giurisdizione amministrativa in subiecta materia, potrebbe farsi leva sull’individuazione di un interesse (collettivo) autonomo, sia da quello (legislativamente tipizzato) anti-discriminatorio sia da quello facente capo ai singoli aventi diritto (alla prestazione assistenziale de qua): interesse che sembrerebbe emergere dalle censure attoree intese a lamentare (non tanto o non solo il carattere discriminatorio degli atti impugnati, ma) la generica irragionevolezza della previsione limitatrice contestata, ovvero la sua difformità dal sovraordinato parametro legislativo, ed all’ombra delle quali potrebbe delinearsi un interesse alla eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla piena fruibilità del beneficio assistenziale di cui si tratta da parte delle sue aspiranti finali, azionabile per ipotesi dall’ente collettivo che assuma, quale oggetto statutario, la tutela degli immigrati e lo svolgimento di ogni attività intesa a favorire l’accesso a parte loro alle prestazioni socio-assistenziali.
Premesso invero che anche l’interesse collettivo, quale posizione legittimante l’accesso alla giustizia amministrativa, deve essere connotato, al pari di quello individuale, da un bene sostanziale alla cui tutela sia finalizzato e di cui sia predicabile la titolarità in capo all’ente esponenziale, deve osservarsi che non è rinvenibile un interesse, proprio degli enti appellanti, alla eliminazione degli ostacoli giuridici che si frappongono al godimento, da parte di tutte le potenziali aspiranti, di una determinata prestazione assistenziale, attesi da un lato il carattere meramente strumentale e giuridicamente “sfuggente” di siffatto ipotetico interesse, che finisce per essere attratto e scolorire nel grembo di quello direttamente finalizzato al conseguimento della prestazione ex art. 1, comma 353, d.lgs. n. 232 del 2016, dall’altro lato l’evidente non imputabilità soggettiva di quest’ultimo agli enti appellanti (a differenza di quello che potrebbe ritenersi leso da una eventuale azione della P.A. intesa ad ostacolare la loro azione di tutela degli interessi degli immigrati), ma semmai, ancora una volta, alle singole madri interessate.
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/al-giudice-ordinario-la-cognizione-delle-circolari-inps-sul-c-d-premio-di-natalita-

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