Natura del cartellino marcatempo
Cass. pen. 24 settembre 2018 (ud. 18 luglio 2018), n. 41426
Poiché il cartellino marcatempo o il foglio di
presenza non hanno natura di atto pubblico, trattandosi di documenti di mera attestazione
del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica,
la falsa attestazione del dipendente pubblico sulla presenza in ufficio,
riportata sul cartellino de quo, non
integra il reato di falso ideologico in atto pubblico
La falsa attestazione del pubblico
dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sul cartellino marcatempo, è
condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore
l'amministrazione di appartenenza in merito alla presenza sul luogo di lavoro,
ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di T. ha
confermato la condanna di X e Y per i reati di cui agli artt. 640 comma 2 cod.
pen. e 483 cod. pen., per avere, in qualità di dipendenti del Comune di Z,
timbrato i cartellini marcatempo con modalità tali da attestare falsamente la
loro presenza in ufficio.
2. Avverso la sentenza ricorrono
gli imputati, con un unico atto a firma dei comuni difensori, articolando un
solo motivo con il quale deducono violazione di legge in punto di
configurabilità del reato di cui all'art. 483 cod. pen..
I ricorrenti richiamano, per ampi
stralci, la decisione delle Sezioni Unite Sepe (Sez. U, n. 15983 del
11/04/2006), che esclude la configurabilità del reato di falso in atto pubblico
nel caso in esame.
3. La parte civile, Comune di Z,
ha trasmesso memoria, con la quale chiede il rigetto del ricorso e la condanna
dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
2. Secondo l'insegnamento delle
Sezioni Unite i cartellini marcatempo o i fogli di presenza non hanno natura di
atto pubblico, trattandosi di documenti di mera attestazione del dipendente
inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, documenti
che, peraltro, non contengono manifestazioni dichiarative o di volontà
riferibili alla Pubblica Amministrazione (Sez. U, n. 15983 del 11/04/2006,
Sepe).
Nel solco di tale decisione si è
collocata, in modo unanime, la giurisprudenza successiva, compresa la pronuncia
"Cass. 19299/12" (Sez. 5, n. 19299 del 16/04/2012, Santonico) che la Corte di appello cita,
erroneamente, a sostegno della tesi contraria (cfr. pagina 6 sentenza
impugnata).
Venendo meno l'oggetto materiale,
non residua spazio per alcuna figura criminosa ricadente nel novero dei delitti
di falso.
Invero non solo non è
configurabile il reato di cui all'art. 479 cod. pen. (Sez. U, n. 15983 del
11/04/2006, Sepe, Rv. 233423), ma — in difformità da quanto ritenuto dai
giudici di merito e da una pronuncia della Corte di legittimità anteriore alle
Sezioni Unite Sepe (Sez. 5, n. 44689 del 03/06/2005, Flavio, Rv. 232433) — neppure
quello, qui in contestazione, di cui all'art. 483 cod. pen., posto che il problema
non è la qualità dell'agente — pubblico ufficiale o privato — ma la natura del
cartellino marcatempo, che, si ripete, non è atto pubblico.
3. La falsa attestazione del
pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini
marcatempo, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore
l'amministrazione di appartenenza in merito alla presenza sul luogo di lavoro,
ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata (tra le
ultime Sez. 5, n. 8426 del 17/12/2013, dep. 2014, Rapicano, Rv. 258987), reato
per il quale i ricorrenti hanno riportato condanna, non impugnata in questa
sede.
4. Consegue l'annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna per tutti i reati
di cui all'art. 483 cod. pen., addebitati agli imputati — il capo di
imputazione trascritto in sentenza non li identifica con lettere o numeri —
perché il fatto non sussiste.
La sentenza va annullata con rinvio per la
rideternninazione della pena in ordine ai restanti delitti di truffa,
rideterminazione non effettuabile in questa sede ex art. 620, lett. I), cod.
proc. pen., in assenza di statuizioni del giudice di merito utili a tal fine.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza
impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 483 cod. pen., perché il fatto
non sussiste; annulla la stessa sentenza con rinvio ad altra sezione della
Corte di appello di T. per la rideterminazione della pena.
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