Corte di Giustizia UE 17 ottobre
2018, n. C-393/18, UD
Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza –
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE)
n. 2201/2003 – Articolo 8, paragrafo 1 – Competenza in materia
di responsabilità genitoriale – Nozione di “residenza abituale del
minore” – Necessità di una presenza fisica – Trattenimento della
madre e del minore in un paese terzo contro la volontà della madre –
Violazione dei diritti fondamentali della madre e del minore
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del
Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000,
deve essere interpretato nel senso che un minore deve essere stato fisicamente
presente in uno Stato membro perché possa essere considerato come residente
abitualmente in questo Stato, ai sensi della disposizione sopra citata. Anche a
supporle dimostrate, circostanze quali quelle in discussione nel procedimento
principale, ossia, da un lato, la coercizione esercitata dal padre sulla madre,
da cui è derivato come conseguenza che la madre ha partorito la loro figlia comune
in uno Stato terzo e ivi risiede con tale minore sin dalla nascita di
quest’ultima, e, dall’altro, la lesione dei diritti fondamentali della madre o
della minore, non hanno alcuna incidenza al riguardo.
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
17 ottobre 2018
Nella causa C‑393/18 PPU,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court of
Justice (England and Wales), Family Division [Alta Corte di giustizia
(Inghilterra e Galles), Divisione del diritto di famiglia, Regno Unito], con
decisione del 6 giugno 2018, pervenuta in cancelleria il 14 giugno 2018, nel
procedimento
UD
contro
XB,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta, vicepresidente,
facente funzione di presidente della Prima Sezione, J. C. Bonichot,
E. Regan (relatore), C. G. Fernlund e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
vista la richiesta del giudice del rinvio del 6 giugno
2018, pervenuta alla Corte il 14 giugno 2018, di trattare il rinvio
pregiudiziale con procedimento d’urgenza, in conformità dell’articolo 107 del
regolamento di procedura della Corte,
vista la decisione della Prima Sezione in data 5 luglio
2018 di accogliere la suddetta richiesta,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 7 settembre 2018,
considerate le osservazioni presentate:
– per UD,
da C. Hames, QC, B. Jubb, barrister, nonché da J. Patel e
M. Hussain, solicitors;
– per XB,
da T. Gupta, QC, e J. Renton, barrister, nonché da J. Stebbing,
solicitor;
– per il
governo del Regno Unito, da S. Brandon, in qualità di agente, assistito da
M. Gration, barrister;
– per il
governo ceco, da M. Smolek e A. Kasalická, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea,
da M. Wilderspin, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 20 settembre 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8
del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003,
relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone UD, madre
di una minore nata in Bangladesh il 2 febbraio 2017 (in prosieguo: la
«minore»), a XB, il padre di questa minore, e vertente su domande presentate da
UD affinché sia ordinato, da un lato, il collocamento di detta minore sotto la
protezione del giudice del rinvio e, dall’altro, il ritorno di detta richiedente
con la minore nel Regno Unito ai fini della loro partecipazione al procedimento
dinanzi al giudice del rinvio.
Contesto normativo
3 I
considerando 1 e 12 del regolamento n. 2201/2003 enunciano quanto segue:
«(1) [L’Unione]
europea si prefigge l’obiettivo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal
fine, [l’Unione] adotta, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione
giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato
interno.
(…)
(12) È
opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale
accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del
minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la
competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro
in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento
della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità
genitoriale».
4 L’articolo
1 di detto regolamento, intitolato «Ambito d’applicazione», precisa le materie
civili alle quali tale regolamento si applica e quelle alle quali esso non si
applica.
5 L’articolo
2 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Definizioni», è così
formulato:
«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti
definizioni:
(…)
4) “decisione”:
una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del
matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione
relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione
usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;
(…)».
6 Il
capo II del medesimo regolamento, intitolato «Competenza», contiene, nella
sezione 2, dal titolo «Responsabilità genitoriale», l’articolo 8, rubricato
«Competenza generale», il quale dispone, al paragrafo 1, quanto segue:
«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono
competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un
minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in
cui sono adit[e]».
7 L’articolo
9 del citato regolamento, intitolato «Ultrattività della competenza della
precedente residenza abituale del minore», recita:
«1. In caso di lecito
trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro ad un altro che
diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità giurisdizionali
dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane in
deroga all’articolo 8 per un periodo di 3 mesi dal trasferimento, per
modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima
del trasferimento del minore, quando il titolare del diritto di visita in virtù
della decisione sul diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello
Stato membro della precedente residenza abituale del minore.
(…)».
8 L’articolo
10 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Competenza nei casi di sottrazione
di minori», dispone:
«In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del
minore, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva
la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato
rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia
acquisito [una] residenza [abituale] in un altro Stato membro (…)».
9 L’articolo
12 di detto regolamento precisa le condizioni alle quali è possibile una
proroga di competenza ai sensi del regolamento medesimo.
10 L’articolo
13 del regolamento in parola, intitolato «Competenza fondata sulla presenza del
minore», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:
«Qualora non sia possibile stabilire la residenza
abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell’articolo 12,
sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore».
11 L’articolo
14 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Competenza residua», recita:
«Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato
membro sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13[,] la competenza, in
ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato».
12 L’articolo
15 del medesimo regolamento, dal titolo «Trasferimento delle competenze a una
autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso», dispone, al paragrafo
1, quanto segue:
«In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno
Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che
l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore
abbia un legame particolare sia più adatt[a] a trattare il caso o una sua parte
specifica e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore, possono:
a) interrompere
l’esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare
domanda all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro conformemente al
paragrafo 4 oppure
b) chiedere
all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza
ai sensi del paragrafo 5».
13 L’articolo
21 del citato regolamento, intitolato «Riconoscimento delle decisioni»,
stabilisce, al paragrafo 1, quanto segue:
«Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono
riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun
procedimento».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
14 La
ricorrente nel procedimento principale, madre della minore (in prosieguo: la
«madre»), è una cittadina bengalese che nel 2013 si è unita in matrimonio, in
Bangladesh, con il convenuto nel procedimento principale, cittadino britannico,
che è il padre della minore (in prosieguo: il «padre»).
15 Nel
mese di giugno o di luglio 2016, la madre si è stabilita nel Regno Unito per
viverci con il padre. Essa ha beneficiato di un visto per coniuge straniero
rilasciato dall’United Kingdom Home Office (Ministero dell’Interno del Regno
Unito), valido dal 1º luglio 2016 al 1º luglio 2019.
16 Nel
mese di dicembre 2016, il padre e la madre si sono recati in Bangladesh. La
madre era in stato di gravidanza avanzata. Il 2 febbraio 2017 la minore è nata
in Bangladesh. Da allora la minore è rimasta in questo paese e non ha dunque
mai soggiornato nel Regno Unito.
17 Nel
mese di gennaio 2018, il padre è ritornato nel Regno Unito senza la madre.
18 Il
20 marzo 2018 la madre ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio
affinché la minore venga posta sotto la protezione di tale giudice e affinché
venga ordinato il ritorno di essa ricorrente nel Regno Unito nonché quello
della minore al fine di partecipare al procedimento dinanzi a questo stesso
giudice. La madre sostiene che tale giudice è competente a risolvere la
controversia di cui al procedimento principale. A questo proposito la madre fa
valere, in particolare, che, alla data in cui essa ha adito il giudice del
rinvio, la minore risiedeva in maniera abituale nel Regno Unito. Per parte sua,
il padre contesta la competenza di detto giudice ad emettere qualsiasi
decisione nei confronti della minore.
19 Il
giudice del rinvio fa presente di non aver proceduto ad alcuna constatazione di
fatti nell’ambito del procedimento principale, in quanto reputa necessario
risolvere, preliminarmente, la questione della propria competenza ad emettere
una decisione riguardante la minore. In merito a tale questione, il giudice
suddetto è del parere che spetti ad esso valutare, anzitutto, se la minore
abbia la propria residenza abituale, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del
regolamento n. 2201/2003, nel Regno Unito. Solo in un secondo momento, se
del caso, detto giudice verificherebbe la sussistenza in capo a sé medesimo di
una competenza ad altro titolo ad esaminare la controversia di cui al
procedimento principale.
20 Secondo
il giudice del rinvio, l’interpretazione, nell’ambito del procedimento a quo,
della nozione di «residenza abituale», che figura all’articolo 8, paragrafo 1,
del regolamento n. 2201/2003, solleva delle questioni che non sono ancora
state esaminate dalla Corte, in particolare quella se la presenza fisica sia un
elemento costitutivo di detta nozione. Inoltre, la coercizione asseritamente
esercitata dal padre sulla madre avrebbe avuto come conseguenza che
quest’ultima ha partorito in un paese terzo. Il comportamento del padre al
riguardo costituirebbe verosimilmente una lesione dei diritti della madre o
della minore. La posizione difesa dalla madre solleverebbe dunque la questione
subordinata dell’incidenza, sulla nozione di cui sopra, delle circostanze nelle
quali la minore è nata in uno Stato terzo, e in particolare del fatto che il
padre ha trattenuto illegalmente, mediante coercizione, la madre in tale Stato,
malgrado che i titolari della responsabilità genitoriale non abbiano alcuna
intenzione comune di risiedere in quest’ultimo.
21 Alla
luce di tali circostanze, la
High Court of Justice (England and Wales), Family Division
[Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Divisione del diritto di
famiglia, Regno Unito], ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la
presenza fisica di un minore in uno Stato costituisca un elemento essenziale
della residenza abituale ai sensi dell’articolo 8 del regolamento
n. 2201/2003.
2) Nel caso in
cui entrambi i genitori siano titolari della responsabilità genitoriale, se il
fatto che la madre sia stata indotta con l’inganno a recarsi in un altro Stato
e poi sia stata ivi illegalmente trattenuta dal padre, mediante coercizione o
qualsiasi altro atto illecito, con il risultato di costringerla a partorire in
tale Stato, abbia o meno un impatto sulla risposta alla prima questione, in
circostanze in cui potrebbe essersi verificata una violazione dei [diritti]
della madre e/o del minore, ai sensi degli articoli 3 e 5 della [Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950], o in altro modo».
Sul procedimento d’urgenza
22 Il
giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale venga
trattato con il procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 107
del regolamento di procedura della Corte.
23 A
sostegno della propria richiesta, detto giudice ha osservato che il
procedimento principale riguarda una minore molto giovane, dell’età di un anno
e due mesi alla data della decisione di rinvio, e che qualsiasi ritardo
nell’avanzamento di tale procedimento è pregiudizievole per l’interesse
superiore della suddetta minore.
24 Il
giudice del rinvio ha inoltre fatto presente che, secondo le allegazioni della
madre, che vengono contestate dal padre, la madre si trova attualmente
trattenuta in modo illegale, per coercizione esercitata dal padre, in un
villaggio del Bangladesh, senza gas, né elettricità, né acqua potabile e senza
il minimo reddito, in seno ad una comunità che la stigmatizza per la sua
separazione dal padre. Il giudice del rinvio chiarisce che, nel caso in cui
fosse accertata la sua competenza e i diritti della madre e della minore
fossero stati violati dal padre, esso sarebbe tenuto ad agire il più
rapidamente possibile, eventualmente adottando le misure necessarie al fine di
assicurare la protezione degli interessi della minore.
25 A
questo proposito occorre constatare, in primo luogo, che il presente rinvio
pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento n. 2201/2003, che
è stato adottato, in particolare, sulla base dell’articolo 61, lettera c), CE,
divenuto ora articolo 67 TFUE, il quale è inserito, nell’ambito della
Parte Terza del Trattato FUE, nel titolo V, relativo allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, sicché tale rinvio pregiudiziale rientra nell’ambito di
applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza definito all’articolo 107
del regolamento di procedura (sentenze del 9 ottobre 2014, C, C‑376/14 PPU,
EU:C:2014:2268, punto 34; del 9 gennaio 2015, Bradbrooke, C‑498/14 PPU,
EU:C:2015:3, punto 36, e del 19 novembre 2015, P, C‑455/15 PPU,
EU:C:2015:763, punto 31).
26 In
secondo luogo, quanto al criterio relativo all’urgenza, risulta dalla decisione
di rinvio che, nel caso in cui la coercizione esercitata dal padre sulla madre
fosse dimostrata, il benessere attuale della minore ne risulterebbe gravemente
compromesso. In un caso siffatto, qualsiasi ritardo nella presa di decisioni
giudiziarie nei riguardi della minore prolungherebbe la situazione attuale e
rischierebbe così di nuocere in modo serio, o addirittura irreparabile, allo
sviluppo della minore stessa. Nel caso di un eventuale ritorno nel Regno Unito,
un simile ritardo rischierebbe altresì di essere pregiudizievole per
l’integrazione della minore nel suo nuovo ambiente familiare e sociale.
27 Inoltre,
il procedimento principale riguarda una minore la cui giovanissima età
rappresenta una fase particolarmente delicata per la sua maturazione e il suo
sviluppo.
28 Alla
luce di quanto sopra esposto, la Prima Sezione della Corte ha deciso, il 5 luglio
2018, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di
accogliere la domanda del giudice del rinvio intesa a che il presente rinvio pregiudiziale
venga trattato con procedimento pregiudiziale d’urgenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla competenza della Corte
29 Sebbene
il governo del Regno Unito formalmente deduca l’irricevibilità del presente
rinvio pregiudiziale, risulta dalle sue osservazioni che esso, in realtà,
contesta la competenza della Corte a rispondere alle questioni sollevate, in
quanto la presente causa verte su un potenziale conflitto di competenza tra uno
Stato membro – nella fattispecie, il Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord – e uno Stato terzo – ossia la Repubblica popolare del
Bangladesh.
30 In
particolare, detto governo fa valere che, alla luce dell’articolo 61, lettera
c), e dell’articolo 67, paragrafo 1, CE, sul cui fondamento è stato adottato il
regolamento n. 2201/2003, quest’ultimo è destinato ad applicarsi
unicamente alle situazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione. Nelle
situazioni transfrontaliere implicanti uno Stato membro e uno Stato terzo, come
la situazione oggetto del procedimento principale, sarebbe applicabile il
diritto nazionale.
31 A
questo proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale
delle disposizioni pertinenti del regolamento n. 2201/2003, occorre far
osservare che l’articolo 1 di quest’ultimo, che definisce l’ambito di
applicazione di tale regolamento, precisa le materie civili alle quali questo
si applica e quelle alle quali esso non si applica, senza fare riferimento ad
una qualsivoglia limitazione dell’ambito di applicazione territoriale del
regolamento stesso.
32 Per
quanto riguarda precisamente l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento
n. 2201/2003, tale disposizione stabilisce che i giudici di uno Stato
membro sono competenti in materia di responsabilità genitoriale nei confronti
di un minore se questi risiede abitualmente in tale Stato membro nel momento in
cui il giudice viene adito. Pertanto, nulla nel tenore letterale di tale
disposizione indica che l’applicazione della regola generale di competenza in
materia di responsabilità genitoriale da essa enunciata sia subordinata alla
condizione dell’esistenza di un rapporto giuridico implicante più Stati membri.
33 Ne
consegue – come evidenziato dall’avvocato generale ai paragrafi 23 e 25
delle sue conclusioni – che, contrariamente ad alcune disposizioni del
regolamento n. 2201/2003 relative alla competenza, come gli articoli 9, 10
e 15 di quest’ultimo, la cui formulazione implica necessariamente che la loro
applicazione dipende da un potenziale conflitto di competenza tra giudici di
più Stati membri, dal tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 1, di detto
regolamento non discende che tale disposizione sia applicabile unicamente a
liti relative a siffatti conflitti di competenza tra Stati membri.
34 A
questo proposito, l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003
si distingue anche dalle norme in materia di riconoscimento e di esecuzione
previste da tale regolamento.
35 In
particolare, la Corte
ha già statuito che essa era manifestamente incompetente a rispondere a quesiti
pregiudiziali riguardanti il riconoscimento di una decisione di divorzio emessa
in uno Stato terzo, e ha sottolineato, in particolare, che, a norma
dell’articolo 2, punto 4, e dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento
n. 2201/2003, tale regolamento si limita al riconoscimento di decisioni
emesse da un giudice di uno Stato membro (ordinanza del 12 maggio 2016,
Sahyouni, C‑281/15, EU:C:2016:343, punti 21, 22 e 33).
36 Orbene,
contrariamente alle norme in materia di riconoscimento e di esecuzione delle
decisioni giudiziarie previste dal regolamento n. 2201/2003, quest’ultimo,
come risulta in particolare dai punti 32 e 33 della presente sentenza, non
contiene alcuna disposizione che limiti espressamente l’ambito di applicazione
territoriale dell’insieme delle norme relative alla competenza dettate dal
regolamento stesso.
37 In
secondo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo del regolamento
n. 2201/2003, risulta dal suo considerando 1 che tale regolamento mira a
contribuire all’obiettivo che l’Unione si è prefissa di istituire uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione
delle persone. A questo scopo, l’Unione adotta, in particolare, le misure nel
settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie per il buon
funzionamento del mercato interno.
38 Infatti,
conformemente all’articolo 61, lettera c), CE, il quale costituisce uno dei
fondamenti giuridici del regolamento n. 2201/2003, e all’articolo
65 CE, i quali sono divenuti rispettivamente l’articolo 67, paragrafo 3, e
l’articolo 81 TFUE, l’Unione adotta misure nel settore della cooperazione
giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere e
nella misura necessaria per il buon funzionamento del mercato interno.
39 Orbene,
contrariamente a quanto sostiene, in sostanza, il governo del Regno Unito,
simili considerazioni non hanno come conseguenza che la regola di competenza
prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 debba
essere ritenuta applicabile unicamente alle liti che implicano rapporti tra
giudici di Stati membri.
40 In
particolare, le regole uniformi di competenza contenute nel regolamento
n. 2201/2003 non sono destinate ad applicarsi unicamente a situazioni
comportanti un nesso effettivo e sufficiente con il funzionamento del mercato
interno, che implica, per definizione, più Stati membri. Infatti,
l’unificazione in sé stessa delle regole di competenza, operata dal suddetto
regolamento, ha sicuramente come obiettivo di eliminare gli ostacoli al
funzionamento del mercato interno che possono risultare dalle differenze tra le
legislazioni nazionali in materia [v., per analogia, in merito alla Convenzione
del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299,
pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative
all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, sentenza del 1º marzo
2005, Owusu, C‑281/02, EU:C:2005:120, punto 34].
41 Alla
luce di quanto sopra esposto, occorre constatare che la regola di competenza
generale prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento
n. 2201/2003 è suscettibile di trovare applicazione a liti che implicano
rapporti tra i giudici di un solo Stato membro e quelli di un paese terzo, e
non soltanto rapporti tra giudici di più Stati membri.
42 La Corte è dunque competente a
rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio.
Nel merito
43 Con
le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento
n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che un minore deve essere
stato fisicamente presente in uno Stato membro perché possa essere considerato
come residente abitualmente in tale Stato, ai sensi della disposizione sopra
citata. Detto giudice chiede altresì se, supponendole dimostrate, circostanze
quali quelle in discussione nel procedimento principale, ossia, da un lato, la
coercizione esercitata dal padre sulla madre, da cui è derivato come
conseguenza che la madre ha partorito la loro figlia comune in uno Stato terzo
ed ivi risiede con tale minore sin dalla nascita di quest’ultima, e,
dall’altro, la lesione dei diritti fondamentali della madre o della minore,
abbiano un’incidenza al riguardo.
44 Il
padre e la Commissione
europea sostengono che la residenza abituale della minore non può situarsi in
uno Stato membro nel quale la minore non è mai stata fisicamente presente,
mentre la madre, il governo del Regno Unito e il governo ceco ritengono che
circostanze quali quelle di cui al procedimento principale possano giustificare
il fatto che la minore venga considerata come residente abitualmente in uno Stato
siffatto.
45 Occorre
constatare, anzitutto, che il regolamento n. 2201/2003 non contiene alcuna
definizione della nozione di «residenza abituale». L’utilizzazione
dell’aggettivo «abituale» indica soltanto che la residenza deve presentare un
certo carattere di stabilità o di regolarità (sentenza del 22 dicembre 2010,
Mercredi, C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punto 44).
46 Secondo
una costante giurisprudenza, tanto l’applicazione uniforme del diritto
dell’Unione quanto il principio di uguaglianza esigono che i termini in cui è
formulata una disposizione di diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun
rinvio espresso al diritto degli Stati membri al fine di determinare il suo
senso e la sua portata, devono di norma ricevere, in tutta l’Unione, un’interpretazione
autonoma e uniforme, da ricercarsi tenendo conto del contesto della
disposizione stessa e dell’obiettivo perseguito dalla normativa di cui trattasi
(sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi, C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829,
punto 45 e la giurisprudenza ivi citata).
47 La
nozione di «residenza abituale» viene utilizzata in articoli del regolamento
n. 2201/2003 che non contengono alcun rinvio espresso al diritto degli
Stati membri. Occorre dunque definire tale nozione alla luce del contesto nel
quale si inscrivono le disposizioni di detto regolamento, nonché dell’obiettivo
perseguito da quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010,
Mercredi, C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punto 46).
48 A
questo proposito, risulta dal considerando 12 del regolamento n. 2201/2003
che quest’ultimo è stato elaborato con l’obiettivo di rispondere all’interesse
superiore del minore, e che esso privilegia, a tal fine, il criterio della
vicinanza. Il legislatore ha infatti ritenuto che il giudice geograficamente
vicino alla residenza abituale del minore si trovi nella situazione più
favorevole per valutare i provvedimenti da disporre nell’interesse del minore
stesso. Ai sensi di tale considerando, la competenza giurisdizionale dovrebbe
quindi spettare, anzitutto, ai giudici dello Stato membro in cui il minore
risiede abitualmente, salvo in alcuni casi di cambiamento di residenza del
minore oppure a seguito di un accordo concluso tra i titolari della
responsabilità genitoriale (sentenza del 15 febbraio 2017, W e V, C‑499/15,
EU:C:2017:118, punto 51 nonché la giurisprudenza ivi citata).
49 L’articolo
8 del regolamento n. 2201/2003 traduce tale obiettivo attribuendo una
competenza generale in materia di responsabilità genitoriale alle autorità
giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore ha la propria residenza
abituale (sentenza del 15 febbraio 2017, W e V, C‑499/15, EU:C:2017:118, punto
52).
50 Come
la Corte ha
peraltro precisato in più occasioni, per determinare la residenza abituale di un
minore, altri fattori, oltre alla presenza fisica del minore stesso in uno
Stato membro, devono far apparire che tale presenza non ha assolutamente
carattere temporaneo o occasionale (sentenze del 2 aprile 2009, A, C‑523/07,
EU:C:2009:225, punto 38; del 22 dicembre 2010, Mercredi, C‑497/10 PPU,
EU:C:2010:829, punto 49; del 9 ottobre 2014, C, C‑376/14 PPU,
EU:C:2014:2268, punto 51; del 15 febbraio 2017, W e V, C‑499/15, EU:C:2017:118,
punto 60; dell’8 giugno 2017, OL, C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436, punto 43,
nonché del 28 giugno 2018, HR, C‑512/17, EU:C:2018:513, punto 41).
51 L’importanza
accordata dal legislatore dell’Unione alla vicinanza geografica ai fini della
determinazione del giudice competente in materia di responsabilità genitoriale
risulta anche dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003,
il quale fonda la competenza di un giudice di uno Stato membro sulla sola
presenza del minore, per l’appunto nel caso in cui la residenza di quest’ultimo
non abbia potuto essere qualificata come «abituale», ex articolo 8, paragrafo
1, del citato regolamento, in nessuno Stato membro e tale competenza non possa
essere stabilita sulla base dell’articolo 12 del medesimo regolamento.
52 Così,
la Corte ha
statuito che il riconoscimento della residenza abituale di un minore in un
determinato Stato membro esige, quanto meno, che il minore sia stato
fisicamente presente in tale Stato (sentenza del 15 febbraio 2017, W e V, C‑499/15,
EU:C:2017:118, punto 61).
53 Risulta
dalle considerazioni esposte ai punti da 45 a 52 della presente sentenza che
una presenza fisica nello Stato membro nel quale si suppone che il minore sia
integrato è una condizione necessariamente preliminare alla valutazione della
stabilità di tale presenza, e che dunque la «residenza abituale», ai sensi del
regolamento n. 2201/2003, non può essere fissata in uno Stato membro nel
quale il minore non si è mai recato.
54 Tale
interpretazione è confortata dal posto che l’articolo 8, paragrafo 1, del
regolamento n. 2201/2003 occupa nell’ambito delle regole di competenza
previste da quest’ultimo in materia di responsabilità genitoriale.
55 Infatti,
alla luce del considerando 12 del regolamento n. 2201/2003, e come risulta
dal punto 49 della presente sentenza, l’articolo 8 di tale regolamento
stabilisce la regola generale di competenza in materia di responsabilità
genitoriale, di modo che tale disposizione occupa il posto centrale nell’ambito
delle regole di competenza dettate dal suddetto regolamento in questa materia.
56 Così,
l’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 è completato da regole
particolari applicabili, segnatamente, qualora la residenza abituale del
minore, presente in uno Stato membro, non possa essere accertata e la
competenza non possa essere determinata sulla base dell’articolo 12 del
regolamento stesso (articolo 13), qualora nessun giudice di uno Stato membro
sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13 del citato regolamento
(articolo 14), od anche, in via eccezionale e a determinate condizioni, qualora
il giudice competente rinvii la causa ad un giudice di un altro Stato membro
che esso ritenga più adatto a trattare il caso (articolo 15) (sentenza del 15
febbraio 2017, W e V, C‑499/15, EU:C:2017:118, punto 56).
57 Ne
consegue che il fatto che una controversia portata dinanzi ad un giudice di uno
Stato membro non sia suscettibile di rientrare nell’ambito di applicazione
dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 non costituisce
necessariamente un ostacolo a che tale giudice sia competente a conoscere di
tale controversia ad altro titolo. In particolare, anche supponendo che
l’interpretazione esposta ai punti 52 e 53 della presente sentenza –
secondo cui una presenza fisica del minore in uno Stato membro è una condizione
preliminare per stabilire la sua residenza abituale in tale Stato –
avrebbe come conseguenza, in una situazione come quella di cui al procedimento
principale, che non sarebbe possibile designare come competente un giudice di
uno Stato membro in virtù delle disposizioni del citato regolamento, resta
comunque il fatto che, come evidenziato dalla Commissione, ciascuno Stato
membro rimane libero, in conformità dell’articolo 14 del regolamento
summenzionato, di fondare la competenza dei propri giudici in virtù di norme di
diritto interno discostandosi dal criterio della vicinanza sul quale si fondano
le disposizioni di questo regolamento.
58 Risulta,
inoltre, dalle disposizioni citate al punto 56 della presente sentenza, e
segnatamente dall’articolo 13, paragrafo 1, e dall’articolo 15, paragrafo 1,
del regolamento n. 2201/2003, che il legislatore dell’Unione ha
specificamente preso in considerazione, rispettivamente, l’esistenza di
situazioni nelle quali la residenza abituale di un minore non può essere
stabilita e il rinvio ad un giudice più adatto a conoscere del caso di un
minore, che non è necessariamente il giudice previsto dall’articolo 8,
paragrafo 1, di detto regolamento, né quello contemplato dagli articoli da 9 a
14 di quest’ultimo.
59 Di
conseguenza, né l’assenza di residenza abituale del minore, ai sensi
dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, a motivo della
mancanza di una presenza fisica di tale minore in uno Stato membro dell’Unione,
né l’esistenza di giudici di uno Stato membro che si trovano in una posizione
più favorevole per trattare casi riguardanti questo minore, malgrado che questi
non abbia mai risieduto in tale Stato, possono permettere di stabilire la
residenza abituale del minore in uno Stato nel quale quest’ultimo non è mai
stato presente.
60 Poi,
anche a supporla dimostrata, la circostanza controversa nel procedimento
principale, secondo cui il padre avrebbe esercitato una coercizione sulla
madre, con la conseguenza che la loro figlia comune è nata e risiede, sin dalla
nascita, in Bangladesh, non è idonea a rimettere in discussione tale
interpretazione.
61 Indubbiamente,
in assenza della coercizione suddetta, la minore di cui si discute nel
procedimento principale avrebbe eventualmente potuto nascere, secondo le intenzioni
asserite dalla madre, nel Regno Unito. Orbene, la Corte ha già statuito che
l’intenzione del titolare della responsabilità genitoriale di stabilirsi con il
minore in un altro Stato membro, manifestata attraverso talune iniziative
tangibili, come l’acquisto o la locazione di un alloggio nello Stato membro
ospitante, può costituire un indizio del trasferimento della residenza abituale
(sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi, C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829,
punto 50 e la giurisprudenza ivi citata).
62 Tuttavia,
in assenza di una presenza fisica del minore stesso nello Stato membro in
questione, non può accordarsi un’importanza determinante, ai fini
dell’interpretazione della nozione di «residenza abituale», a circostanze come
l’intenzione del genitore che esercita di fatto la custodia del minore, od
anche l’eventuale residenza abituale dell’uno o dell’altro genitore in tale
Stato membro, a discapito di considerazioni geografiche oggettive, a pena di
disattendere la volontà del legislatore dell’Unione (v., per analogia, sentenza
del 28 giugno 2018, HR, C‑512/17, EU:C:2018:513, punto 60).
63 Infatti,
l’interpretazione secondo cui la mancanza di presenza fisica dello stesso
minore interessato nello Stato membro in questione osta a che si tenga conto di
considerazioni quali quelle esposte al punto precedente della presente
sentenza, è maggiormente conforme al criterio della vicinanza, privilegiato dal
legislatore dell’Unione nel contesto del regolamento n. 2201/2003, proprio
al fine di assicurare la presa in considerazione dell’interesse superiore del
minore (v., per analogia, sentenza dell’8 giugno 2017, OL, C‑111/17 PPU,
EU:C:2017:436, punto 67).
64 Infine,
la tutela dell’interesse superiore del minore garantita dall’articolo 24 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il rispetto dei diritti
fondamentali del minore, quali sanciti dagli articoli 4, 6 e 24 di tale Carta,
non impongono un’interpretazione differente da quella esposta ai punti 52 e 53
della presente sentenza.
65 In
primo luogo, come risulta dal punto 48 della presente sentenza, l’interesse
superiore del minore è stato preso in considerazione in sede di redazione del
regolamento n. 2201/2003, posto che il criterio della vicinanza adottato in
quest’ultimo concretizza tale interesse.
66 In
secondo luogo, il regolamento n. 2201/2003 istituisce già un meccanismo
che autorizza gli Stati membri a proteggere gli interessi di un minore anche
nel caso di controversie non ricadenti sotto l’articolo 8, paragrafo 1, di detto
regolamento. In particolare, come si è ricordato al punto 57 della presente
sentenza, per il caso in cui nessun giudice di uno Stato membro sia competente
a norma degli articoli da 8 a 13 di detto regolamento, l’articolo 14 di
quest’ultimo precisa che gli Stati membri possono, in via residuale, attribuire
la competenza ai propri giudici in virtù delle loro norme nazionali.
67 Nel
caso di specie, risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che una siffatta
competenza residuale esiste nell’ordinamento giuridico del Regno Unito sotto
forma di «competenza parens patriae» dei giudici di tale Stato membro, laddove
tale regola di competenza si applica ai cittadini britannici a discrezione dei
giudici nazionali.
68 Risulta
da tali considerazioni che l’interesse superiore del minore non richiede
un’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento
n. 2201/2003 quale quella proposta dalla madre, dal governo del Regno
Unito e dal governo ceco, neanche in circostanze come quelle che caratterizzano
la situazione in discussione nel procedimento principale, dato che
un’interpretazione siffatta va al di là dei limiti della nozione di «residenza
abituale», prevista dal regolamento n. 2201/2003, e del ruolo assegnato a
tale disposizione nel quadro delle disposizioni di tale regolamento
disciplinanti la competenza in materia di responsabilità genitoriale.
69 Ne
consegue che, in un caso come quello in discussione nel procedimento
principale, né il comportamento illecito messo in atto da uno dei genitori
sull’altro, da cui è derivato come conseguenza che la minore è nata e risiede
dalla nascita in uno Stato terzo, né la violazione dei diritti fondamentali
della madre o di tale minore, anche supponendo dimostrate tali circostanze,
consentono di ritenere che la suddetta minore potrebbe avere la propria
residenza abituale, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento
n. 2201/2003, in uno Stato membro nel quale ella non si è mai recata.
70 Alla
luce dell’insieme delle considerazioni sopra esposte, l’articolo 8, paragrafo
1, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che un
minore deve essere stato fisicamente presente in uno Stato membro perché possa
essere considerato come residente abitualmente in questo Stato, ai sensi della
disposizione sopra citata. Anche a supporle dimostrate, circostanze quali
quelle in discussione nel procedimento principale, ossia, da un lato, la
coercizione esercitata dal padre sulla madre, da cui è derivato come
conseguenza che la madre ha partorito la loro figlia comune in uno Stato terzo
e ivi risiede con tale minore sin dalla nascita di quest’ultima, e, dall’altro,
la lesione dei diritti fondamentali della madre o della minore, non hanno
alcuna incidenza al riguardo.
Sulle spese
71 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione)
dichiara:
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che un
minore deve essere stato fisicamente presente in uno Stato membro perché possa
essere considerato come residente abitualmente in questo Stato, ai sensi della
disposizione sopra citata. Anche a supporle dimostrate, circostanze quali
quelle in discussione nel procedimento principale, ossia, da un lato, la
coercizione esercitata dal padre sulla madre, da cui è derivato come
conseguenza che la madre ha partorito la loro figlia comune in uno Stato terzo
e ivi risiede con tale minore sin dalla nascita di quest’ultima, e, dall’altro,
la lesione dei diritti fondamentali della madre o della minore, non hanno alcuna
incidenza al riguardo.
Dal sito http://curia.europa.eu
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