Idoneità della pubblicazione telematica di un atto a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione
Processo amministrativo – Termine per
l’impugnazione – Pubblicazione telematica dell’atto – Decorrenza del termine
decadenziale di impugnazione – Condizione.
La pubblicazione telematica di un atto solo quando sia prevista e prescritta
da specifiche determinazioni normative costituisce una forma di pubblicità in
grado di integrare di per sé gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto
pubblicato e di far decorrere il termine decadenziale di impugnazione (1).
(1) Con riguardo al tema dell’integrazione di una
efficace pubblicità dichiarativa valida ai fini della valutazione di piena
conoscenza di un atto, come conseguenza della sua pubblicazione sul sito web
dell’amministrazione, ha chiarito la
Sezione che l’effetto conoscitivo opponibile erga omnes
deve poggiare su una specifica disciplina di legge – sicché la pubblicazione
sul sito istituzionale on line dell’ente che adotta l’atto, in mancanza
di una disposizione normativa che attribuisca valore ufficiale a tale forma di
ostensione, non può fondare alcuna presunzione legale di conoscenza.
In questo senso viene inteso il disposto
dell’art. 32, l. n. 69 del 2009 (Cons.
St., sez. V, 8 maggio 2018, n. 2757 e 27
agosto 2014, n. 4384) e del tutto conforme è la previsione generale
contenuta all’articolo 54, comma 4 bis, del Codice dell’amministrazione
digitale n. 82 del 2005 secondo cui “la pubblicazione telematica produce
effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti
dall’ordinamento”.
Ha aggiunto la Sezione che i concetti di esecutività e
conoscenza legale dell’atto amministrativo non sono coincidenti e
automaticamente sovrapponibili (Cons. St., sez. V, 17 novembre 2009, n. 7151) – il che
induce a ritenere che la pubblicità funzionale all’acquisizione di esecutività
dell’atto non debba necessariamente assolvere anche alla funzione di rendere
opponibili ai terzi, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, i
fatti per i quali cui essa è prevista.
Le norme in tema di pubblicazione telematica
degli atti devono essere applicate con particolare cautela e, quindi,
sottostare ad un canone di interpretazione restrittiva, in particolare modo nel
momento in cui si tratta di determinare (in via interpretativa) gli effetti di
conoscenza legale associabili o meno a siffatta tipologia di esternazione
comunicativa.
A favore di una regola di cautela depongono
plurime considerazioni, riconducibili, essenzialmente: a) alla mancanza
di una disposizione di carattere generale in grado di equiparare, nella loro
efficacia giuridica, tutte le variegate forme di pubblicità degli atti; b)
alla esigenza di garantire, con regole chiare e uniformi, standard tecnici di
adeguata e omogenea visibilità dei dati pubblicizzati sui siti telematici, nei
diversi settori e ambiti operativi dell’azione pubblica; c) alla
constatazione di una diversa propensione al mezzo telematico che si riscontra
nei differenti ambiti del diritto pubblico, anche in ragione dell’eterogeneo
grado di specializzazione professionale dei soggetti che vi operano e agiscono;
d) alla notevole rilevanza degli interessi implicati nella materia in
esame, in particolar modo per quanto concerne l’incidenza che la conoscenza
legale dell’atto assume ai fini della decorrenza del termine utile per
l’impugnazione degli atti soggetti a pubblicità; e) alla conseguenza
necessità di privilegiare, in presenza di dubbi esegetici aventi effetti sul
regime decadenziale dall’azione impugnatoria, l’opzione meno sfavorevole per
l’esercizio del diritto di difesa e, quindi, maggiormente conforme ai principi
costituzionali espressi dagli artt. 24, 111 e 113 Cost., nonché al principio di
effettività della tutela giurisdizionale.
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