Corte di Giustizia UE 4 ottobre
2018, n. C-56/17, Fathi
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di
giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione – Regolamento (UE)
n. 604/2013 – Articolo 3 – Determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata
in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Esame di una
domanda di protezione internazionale senza decisione esplicita in merito alla
determinazione dello Stato membro competente per l’esame – Direttiva
2011/95/UE – Articoli 9 e 10 – Motivi di persecuzione fondati sulla
religione – Prova – Legislazione iraniana sull’apostasia –
Direttiva 2013/32/UE – Articolo 46, paragrafo 3 – Ricorso effettivo
1) L’articolo 3, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello
Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, deve
essere interpretato nel senso che non osta a che le autorità di uno Stato
membro procedano all’esame del merito di una domanda di protezione
internazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del medesimo regolamento,
in mancanza di una decisione esplicita delle stesse autorità che stabilisca,
sulla base dei criteri previsti dal regolamento succitato, che la competenza a
effettuare un simile esame incombeva a tale Stato membro.
2) L’articolo 46, paragrafo 3, della
direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale, in una situazione come quella di cui al
procedimento principale, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di
un ricorso proposto da un richiedente protezione internazionale avverso una
decisione di ritenere infondata la sua domanda di protezione internazionale, il
giudice competente di uno Stato membro non è tenuto a verificare d’ufficio se i
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l’esame della domanda in questione, quali previsti dal regolamento
n. 604/2013, siano stati correttamente applicati.
3) L’articolo 10, paragrafo 1,
lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi
terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale,
su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione
riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che un richiedente protezione
internazionale che, a sostegno della sua domanda, adduce l’esistenza di un
rischio di persecuzione per motivi fondati sulla religione non è tenuto, al
fine di comprovare le sue affermazioni relative al suo credo religioso, a
rendere dichiarazioni o produrre documenti su tutte le componenti della nozione
di «religione», contemplata nella disposizione citata. Il richiedente è
tuttavia tenuto a comprovare in maniera credibile le suddette affermazioni,
presentando elementi che consentano all’autorità competente di assicurarsi
della loro veridicità.
4) L’articolo 9, paragrafi 1 e 2,
della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che il divieto,
sanzionato con la pena capitale o con la reclusione, di atti contro la
religione di Stato del paese d’origine del richiedente protezione
internazionale può configurare un «atto di persecuzione», ai sensi del medesimo
articolo, purché, per la violazione del divieto in questione, le autorità di
detto paese impongano, nella prassi, sanzioni di questo tipo, circostanza che
spetta al giudice del rinvio verificare.
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
4 ottobre 2018
Nella causa C‑56/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen
sad Sofia‑grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria), con decisione del
23 gennaio 2017, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2017, nel procedimento
Bahtiyar Fathi
contro
Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta da M. Ilešič (relatore), presidente di
sezione, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal ed E. Jarašiūnas,
giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il
governo ungherese, da M.Z. Fehér, G. Koós ed E. Tóth, in qualità
di agenti;
– per il
governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per il
governo del Regno Unito, da S. Brandon, in qualità di agente, assistito da
M. Gray, barrister;
– per la Commissione europea,
da M. Condou-Durande e I. Zaloguin, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 25 luglio 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4,
paragrafo 2 e paragrafo 5, lettera b), dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, e
dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione,
a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di
protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le
persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul
contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337,
pag. 9), dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata
in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU
2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»), e
dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini
del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU
2013, L 180, pag. 60).
2 Tale
domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il
sig. Bahtiyar Fathi e il predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
(direttore dell’agenzia nazionale per i rifugiati; in prosieguo: la «DAB»), in
merito al rigetto da parte di quest’ultimo della domanda di protezione
internazionale presentata dal sig. Fathi.
Contesto normativo
Diritto internazionale
Convenzione di Ginevra
3 La Convenzione relativa
allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des
traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], è
entrata in vigore il 22 aprile 1954 ed è stata integrata e modificata dal
protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31
gennaio 1967 ed entrato in vigore a sua volta il 4 ottobre 1967 (in prosieguo:
la «Convenzione di Ginevra»).
4 Ai
sensi dell’articolo 1 A, paragrafo 2, primo comma, della Convenzione di
Ginevra, il termine «rifugiato» si applica a chiunque, «temendo a ragione di
essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza
ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova
fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo
timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure a chiunque, non
avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza
abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il
timore di cui sopra».
La
CEDU
5 La Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata
a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), all’articolo 15,
intitolato «Deroga in caso di stato d’urgenza», così dispone:
«1. In caso di guerra
o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni
Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi
previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione
lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri
obblighi derivanti dal diritto internazionale.
2. La disposizione
precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2 [“Diritto alla vita”],
salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3
[“Proibizione della tortura”], 4 § 1 [“Proibizione della schiavitù”] e 7
[“Nulla poena sine lege”].
(...)».
Diritto dell’Unione
Direttiva 2011/95
6 La
direttiva 2011/95 ha abrogato, a decorrere dal 21 dicembre 2013, la direttiva
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,
nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004,
L 304, pag. 12).
7 Il
considerando 16 della direttiva 2011/95 così recita:
«La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e
osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea. (...)».
8 A
termini dell’articolo 2 della medesima:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)
h) “domanda di
protezione internazionale”: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato
membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere
che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione
non contemplato nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che
possa essere richiesto con domanda separata;
(...)».
9 L’articolo
4 della direttiva in parola così dispone:
«1. Gli Stati membri
possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti
gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo
Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti
gli elementi significativi della domanda.
2. Gli elementi di
cui al paragrafo 1 consistono nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la
documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione,
anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e
luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d’asilo pregresse,
itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di
protezione internazionale.
3. L’esame della
domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale
e prevede la valutazione:
a) di tutti i
fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione
della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e
regolamentari del paese d’origine e le relative modalità di applicazione;
b) delle
dichiarazioni e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che
deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o
danni gravi;
c) della
situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in
particolare l’estrazione, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base
alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe
essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
(…)
4. Il fatto che un
richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di
siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del
timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire
danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali
persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.
5. Quando gli Stati
membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a
motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti
delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o
di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte
le seguenti condizioni:
a) il
richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;
b) tutti gli
elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una
spiegazione soddisfacente dell’eventuale mancanza di altri elementi
significativi;
c) le
dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in
contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso
di cui si dispone;
d) il
richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima
possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla;
e
e) è accertato
che il richiedente è in generale attendibile».
10 L’articolo
9, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva prevede quanto segue:
«1. Sono atti di
persecuzione ai sensi dell’articolo 1 A della [C]onvenzione di Ginevra gli atti
che:
a) sono, per
loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione
grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui
qualsiasi deroga è esclusa a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della [CEDU];
oppure
b) costituiscono
la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui
impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto
analogo a quello di cui alla lettera a).
2. Gli atti di
persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra
l’altro, assumere la forma di:
(...)
b) provvedimenti
legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro
stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni
giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
(...)».
11 Ai
sensi dell’articolo 10 della direttiva 2011/95:
«1. Nel valutare i
motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:
(...)
b) il termine
“religione” include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e
ateiste, la partecipazione a, o l’astensione da, riti di culto celebrati in
privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi
o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale
fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
(...)
2. Nell’esaminare se
un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che
il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose,
nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché
una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle
persecuzioni».
Direttiva 2013/32
12 I
considerando 12, 53 e 54 della direttiva 2013/32 così recitano:
«(12) Obiettivo
principale della presente direttiva è sviluppare ulteriormente le norme
relative alle procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento
e della revoca della protezione internazionale, così da istituire una procedura
comune di asilo nell’Unione.
(...)
(53) La
presente direttiva non contempla le procedure tra Stati membri disciplinate dal
regolamento [Dublino III].
(54) La
presente direttiva dovrebbe applicarsi ai richiedenti cui si applica il
regolamento [Dublino III], quale integrazione e lasciare impregiudicate le
disposizioni di detto regolamento».
13 A
termini dell’articolo 2 della medesima:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)
b) “domanda di
protezione internazionale” o “domanda”: una richiesta di protezione rivolta a
uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si
può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di
protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di
protezione non contemplato nell’ambito di applicazione della direttiva
[2011/95] e che possa essere richiesto con domanda separata;
(...)».
14 L’articolo
31, paragrafo 8, della direttiva succitata è del seguente tenore:
«Gli Stati membri possono prevedere[, nel rispetto dei
principi fondamentali e delle garanzie di cui al capo II,] che una procedura
d’esame sia accelerata e/o svolta alla frontiera o in zone di transito a norma
dell’articolo 43 se:
(...)
e) il
richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e
contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che
contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine,
rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto
alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della
direttiva [2011/95]; (...)
(...)».
15 L’articolo
32, paragrafo 2, della medesima direttiva prevede quanto segue:
«Nei casi di domande infondate cui si applichi una
qualsiasi delle circostanze elencate nell’articolo 31, paragrafo 8, gli Stati
membri possono altresì ritenere una domanda manifestamente infondata, se così
definita dal diritto nazionale».
16 L’articolo
46, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/32 dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri
dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un
giudice avverso i seguenti [atti]:
a) la
decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la
decisione:
i) di ritenere
la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di
protezione sussidiaria;
ii) di
considerare la domanda inammissibile a norma dell’articolo 33, paragrafo 2;
iii) presa
alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma
dell’articolo 43, paragrafo 1;
iv) di non
procedere a un esame a norma dell’articolo 39;
b) il rifiuto
di riaprire l’esame di una domanda, sospeso a norma degli articoli 27 e 28;
c) una
decisione di revoca della protezione internazionale a norma dell’articolo 45.
(...)
3. Per conformarsi al
paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda
l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se
del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della
direttiva [2011/95], quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al
giudice di primo grado».
Regolamento Dublino III
17 I
considerando 4, 5 e 19 del regolamento Dublino III così recitano:
«(4) Secondo
le conclusioni [della riunione straordinaria del Consiglio europeo tenutasi a
Tampere il 15 e il 16 ottobre 1999], il [Sistema europeo comune di asilo]
dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza
e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.
(5) Tale
meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli
Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire
di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire
l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione
internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento
delle domande di protezione internazionale.
(...)
(19) Al fine
di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si
dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo
avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro
competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto
internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni
verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto
sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il
richiedente è trasferito».
18 L’articolo
1 di tale regolamento così dispone:
«Il presente regolamento stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide (…)».
19 L’articolo
2 del medesimo così recita:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(...)
b) “domanda di
protezione internazionale”: la domanda di protezione internazionale quale
definita all’articolo 2, lettera h), della direttiva [2011/95];
(...)
d) “esame di
una domanda di protezione internazionale”: l’insieme delle misure d’esame, le
decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda di
protezione internazionale conformemente alla direttiva [2013/32] e alla direttiva
[2011/95] ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato
competente in applicazione del presente regolamento;
(...)».
20 L’articolo
3, paragrafo 1, del regolamento in parola dispone quanto segue:
«Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di
protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e
nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro,
che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al
capo III».
21 Gli
articoli 4 e 5 del regolamento Dublino III prevedono, rispettivamente, un
diritto di informazione del richiedente protezione internazionale nonché regole
relative all’espletamento del colloquio con il medesimo richiedente.
22 L’articolo
17, paragrafo 1, commi primo e secondo, di tale regolamento è del seguente
tenore:
«In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale
presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.
Lo Stato membro che decide di esaminare una domanda di protezione
internazionale ai sensi del presente paragrafo diventa lo Stato membro
competente e assume gli obblighi connessi a tale competenza. (...)».
23 Ai
sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del medesimo:
«La procedura di determinazione dello Stato membro
competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è
presentata per la prima volta in uno Stato membro».
24 L’articolo
27 del regolamento Dublino III prevede i mezzi di impugnazione di cui dispone
un richiedente protezione internazionale nell’ambito dell’applicazione del
medesimo regolamento.
Diritto bulgaro
25 In
Bulgaria, l’esame delle domande di protezione internazionale è disciplinato
dallo Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (legge sull’asilo e sui rifugiati), nella
versione pubblicata nel DV n. 103, del 27 dicembre 2016 (in prosieguo: lo
«ZUB»).
26 L’articolo
6, paragrafo 1, dello ZUB così dispone:
«I poteri conferiti dalla presente legge sono esercitati
dai funzionari dell’agenzia nazionale per i rifugiati, i quali accertano tutti
i fatti e le circostanze rilevanti per la procedura di riconoscimento della
protezione internazionale e assistono gli stranieri richiedenti una simile
protezione».
27 Gli
articoli 8 e 9 dello ZUB vertono sullo status di rifugiato in Bulgaria nonché
sullo status umanitario.
28 L’articolo
67a, paragrafo 2, dello ZUB prevede quanto segue:
«La procedura prevista nella presente sezione è avviata:
1. con
decisione dell’autorità presso cui si svolgono i colloqui, in presenza di dati
che stabiliscano che la competenza per l’esame della domanda di protezione
internazionale incombe a un altro Stato membro dell’Unione europea;
2. su
richiesta del ministero dell’Interno e dell’agenzia di Stato per la “Sicurezza
nazionale” in merito al soggiorno irregolare dello straniero nel territorio
della Repubblica di Bulgaria;
3. su domanda
di presa in carico o di ripresa in carico dello straniero».
29 L’articolo
68 dello ZUB è del seguente tenore:
«La procedura ordinaria è avviata:
(1) con la
registrazione dello straniero in seguito al deposito da parte di questi di una
domanda di protezione internazionale;
(...)
(2) Qualora la Repubblica di Bulgaria
sia designata come competente o abbia ripreso in carico uno straniero (...), la
procedura prevista dalla presente sezione è avviata in forza della
registrazione dello straniero presso l’agenzia nazionale per i rifugiati in
seguito al suo trasferimento.
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
30 Il
sig. Fathi è un cittadino iraniano, di origine curda, che ha presentato
presso la DAB, il
1° marzo 2016, una domanda di protezione internazionale fondata sulla
persecuzione di cui sarebbe stato vittima da parte delle autorità iraniane per
motivi religiosi e, in particolare, per via della sua conversione al
cristianesimo tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009.
31 Il
sig. Fathi ha affermato, in occasione dei colloqui con le autorità
bulgare, di essere stato in possesso di un’antenna parabolica illegale con la
quale ha captato il segnale dell’emittente televisiva cristiana vietata «Nejat
TV» e di aver partecipato, una volta, telefonicamente, a un programma
televisivo in diretta. Per provare tale circostanza, il sig. Fathi ha
prodotto dinanzi alle autorità in questione una lettera della Nejat TV, del 29
novembre 2012. Il sig. Fathi ha altresì affermato di possedere una bibbia
in una lingua a lui comprensibile e ha dichiarato di essere entrato in contatto
con altri cristiani in occasione di riunioni, senza tuttavia essere membro di
una comunità religiosa.
32 Nel
settembre 2009, egli sarebbe stato detenuto per due giorni dai servizi segreti
iraniani e sarebbe stato interrogato in merito alla sua partecipazione al
programma televisivo summenzionato. Durante la detenzione, sarebbe stato
costretto ad ammettere di essersi convertito al cristianesimo.
33 Con
decisione del 20 giugno 2016, la
DAB ha respinto la domanda di protezione internazionale del
sig. Fathi in quanto infondata, con la motivazione che il racconto del
sig. Fathi conteneva contraddizioni sostanziali e che non erano state
dimostrate né l’esistenza di una persecuzione o di un potenziale rischio di
persecuzione né quella di un rischio di pena di morte. Essa ha altresì
ritenuto, stante il carattere inverosimile dell’intero racconto
dell’interessato, che il documento del 29 novembre 2012, prodotto dal
sig. Fathi per comprovare la sua conversione al cristianesimo, fosse un
falso.
34 Il
sig. Fathi ha chiesto l’annullamento di tale decisione dinanzi al giudice
del rinvio, l’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di
Sofia, Bulgaria). Egli sostiene che la
DAB ha erroneamente valutato il documento di cui al punto
precedente, il quale attesterebbe la sua conversione al cristianesimo. Ritiene
altresì che la stessa autorità non abbia tenuto adeguatamente conto delle
informazioni secondo cui la «legge islamica sull’apostasia» (legge sull’abiura)
prevede la pena di morte per una simile conversione, in quanto proselitismo,
«ostilità nei confronti di Dio» e «offesa al profeta». Il giudice del rinvio
precisa che il sig. Fathi è di origine curda, ma che, a suo dire, i suoi
problemi in Iran derivano dai suoi rapporti con i cristiani e dalla sua
conversione al cristianesimo.
35 Per
quanto riguarda la situazione dei cristiani in Iran, il giudice del rinvio
indica che è stato riferito che il governo iraniano ha fatto giustiziare almeno
20 persone accusate di «ostilità nei confronti di Dio», tra le quali
figurerebbe un certo numero di curdi sunniti. Secondo una relazione
dell’Organizzazione delle Nazioni Uniti (ONU) del 15 aprile 2015, alcune
persone recentemente convertite al cristianesimo sono state condannate, in
Iran, a pene di un anno di reclusione e divieto di lasciare il territorio per
due anni.
36 Il
sig. Fathi sostiene di dover essere riconosciuto come rifugiato sulla base
della sua appartenenza religiosa e, per quanto riguarda la prova dei fatti
pertinenti, che occorre far applicazione del principio secondo il quale il
dubbio opera a favore del richiedente.
37 Stante
quanto precede, l’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di
Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [Dublino III], interpretato in
combinato disposto con il considerando 12 e con l’articolo 17 del medesimo
regolamento, consegua che uno Stato membro può emettere una decisione che
rappresenta un esame di una domanda di protezione internazionale ai sensi
dell’articolo 2, lettera d), del regolamento suddetto dinanzi ad esso
presentata, senza che vi sia stata una pronuncia esplicita sulla competenza
dello Stato membro di cui trattasi in base ai criteri del regolamento, quando,
nel caso specifico, non vi sono elementi che depongono per una deroga ai sensi
dell’articolo 17 dello stesso.
2) Se
dall’articolo 3, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento [Dublino III],
interpretato in combinato disposto con il considerando 54 della direttiva
2013/32/UE, consegua che, in considerazione delle circostanze del procedimento
principale, ove non intervenga alcuna deroga ai sensi dell’articolo 17,
paragrafo 1, del regolamento in parola, a fronte di una domanda di protezione
internazionale a norma dell’articolo 2, lettera b), dello stesso, deve essere
emanata una decisione con cui lo Stato membro si impegna a esaminare la domanda
in base ai criteri del regolamento e che viene fondata sull’applicabilità al
richiedente delle disposizioni di quest’ultimo.
3) Se
l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 debba essere interpretato
nel senso che, nell’ambito di un ricorso avverso un provvedimento di diniego
della protezione internazionale, ai sensi del considerando 54 della direttiva,
il giudice deve valutare se le disposizioni del regolamento [Dublino III] si
applichino al richiedente quando lo Stato membro non si è pronunciato
espressamente sulla sua competenza ad esaminare la domanda di protezione
internazionale in base ai criteri di tale regolamento. Se, in base al
considerando 54 della direttiva 2013/32, si debba ritenere che, quando mancano
elementi a favore dell’applicazione dell’articolo 17 del regolamento [Dublino
III] e la domanda di protezione internazionale è stata esaminata in base alla
direttiva 2011/95 dallo Stato membro dinanzi al quale essa è stata presentata,
la situazione giuridica dell’interessato ricada nell’ambito di applicazione del
regolamento anche quando lo Stato membro non si è pronunciato espressamente
sulla propria competenza in base ai criteri dello stesso.
4) Se
dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 consegua
che, in considerazione delle circostanze del procedimento principale, sussiste
il motivo di persecuzione fondato sulla “religione” quando il richiedente non
ha rilasciato dichiarazioni e presentato documenti in relazione a tutte le
componenti ricomprese nella nozione di religione ai sensi della disposizione in
parola che assumono rilevanza essenziale ai fini dell’appartenenza
dell’interessato a una determinata religione.
5) Se
dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 consegua che sussistono
motivi di persecuzione fondati sulla religione a norma del suo articolo 10,
paragrafo 1, lettera b), quando il richiedente, in considerazione delle
circostanze del procedimento principale, fa valere di essere stato perseguitato
per via della sua appartenenza religiosa, ma non ha rilasciato o presentato
alcuna dichiarazione o prova rispetto a circostanze che sono caratteristiche
per l’appartenenza di una persona a una determinata religione e che
costituirebbero per l’autore delle persecuzioni motivo di ritenere che
l’interessato appartenga ad essa – in particolare, circostanze collegate
al compimento di atti religiosi o professioni di fede o all’astensione dal
compimento dei medesimi –, o rispetto a forme di comportamento personale o
sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte.
6) Se
dall’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/95/UE, interpretato in
combinato disposto con gli articoli 18 e 10 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, e dalla nozione di religione ai sensi
dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva succitata, consegua
che, in considerazione delle circostanze del procedimento principale:
a) la nozione
di “religione” ai sensi del diritto dell’Unione non ricomprende alcun atto
considerato sanzionabile penalmente in base alla normativa nazionale degli
Stati membri. Se tali atti, considerati sanzionabili penalmente nello Stato di
origine del richiedente, possano costituire atti di persecuzione.
b) Se, in
relazione al divieto di proselitismo e al divieto di atti contrari alla
religione su cui si fondando le disposizioni di legge e regolamentari in detto
paese, debbano considerarsi lecite delle restrizioni previste a tutela dei
diritti e delle libertà altrui nonché dell’ordine pubblico nello Stato di
origine del richiedente. Se i suddetti divieti integrino, in quanto tali, atti
di persecuzione ai sensi delle succitate disposizioni della direttiva quando la
loro violazione è punita con la pena di morte, anche se le leggi non sono
espressamente dirette contro una determinata religione.
7) Se
dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE, interpretato in
combinato disposto con il paragrafo 5, lettera b), dello stesso articolo, con
l’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con
l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE, consegua che, in
considerazione delle circostanze del procedimento principale, l’esame dei fatti
e delle circostanze può avvenire soltanto sulla base delle dichiarazioni
fornite e dei documenti presentati dal richiedente, ma che è lecito esigere
prova delle mancanti componenti di cui alla nozione di religione ai sensi
dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva quando:
– in
mancanza delle suddette indicazioni la domanda di protezione internazionale
sarebbe considerata infondata ai sensi dell’articolo 32 della direttiva
2013/32/UE, in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 8, lettera e),
della medesima, e
– il
diritto nazionale prevede che l’autorità competente debba accertare tutti i
fatti rilevanti ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale e
che, in caso di impugnazione del provvedimento di diniego, il giudice debba
indicare che l’interessato non ha offerto e presentato elementi di prova».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e seconda
38 In
via preliminare, occorre rilevare che il giudice del rinvio riferisce, nella
motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, che il ricorso di cui è
investito è diretto contro la decisione con la quale la DAB ha respinto nel merito la
domanda di protezione internazionale del sig. Fathi.
39 A
tale proposito, esso sottolinea che, in seguito alla presentazione della
domanda in questione, questa è stata registrata e il sig. Fathi è stato
personalmente sentito in due occasioni. Aggiunge che, da un punto di vista
formale, è stata adottata soltanto una decisione sul merito della sua domanda
di protezione internazionale e che non è stata emessa alcuna decisione
esplicita, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Dublino
III, che stabilisse che la domanda di cui trattasi era esaminata dalla
Repubblica di Bulgaria in quanto Stato che i criteri di cui al capo III del
medesimo regolamento designano come competente. Il giudice del rinvio si chiede
quindi se il regolamento Dublino III si applichi a tutte le domande di
protezione internazionale presentate nel territorio di uno Stato membro o
unicamente alle procedure di trasferimento di richiedenti protezione
internazionale.
40 Lo
stesso giudice precisa, a tale riguardo, che, alla data di presentazione della
domanda di protezione internazionale del sig. Fathi, era in vigore
l’articolo 67a dello ZUB, in forza del quale la procedura di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale è avviata con decisione dell’autorità presso cui si svolgono i
colloqui, «in presenza di dati che stabiliscano che la competenza per l’esame
della domanda di protezione internazionale incombe a un altro Stato membro
dell’Unione europea».
41 In
mancanza di dati secondo cui l’esame della domanda di protezione internazionale
del sig. Fathi rientrerebbe nella competenza di un altro Stato membro, è
stata avviata dalla DAB la «procedura ordinaria» volta a statuire sul merito di
tale domanda, a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, dello ZUB. A tale
proposito, il giudice del rinvio non indica né che il sig. Fathi non sia
stato informato dell’avvio della procedura in questione né che egli abbia
sollevato una qualsiasi obiezione al riguardo.
42 Ciò
premesso, si deve ritenere che, con le questioni prima e seconda, che è
opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza,
se, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, l’articolo
3, paragrafo 1, del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso
che osta a che le autorità di uno Stato membro procedano all’esame del merito
di una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera
d), del medesimo regolamento, in mancanza di una decisione esplicita delle
stesse autorità che stabilisca, sulla base dei criteri previsti dal regolamento
in parola, che la competenza a effettuare un simile esame incombeva a tale
Stato membro.
43 Va
rilevato in limine che, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento succitato,
quest’ultimo stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide. L’articolo 2, lettera b), del medesimo regolamento definisce, ai fini
della sua applicazione, una «domanda di protezione internazionale» come la
domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera h),
della direttiva 2011/95. Secondo quest’ultima disposizione, una simile domanda
è da intendersi come «una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da
un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che
intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria».
44 Nel
caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la domanda del
sig. Fathi, cittadino di un paese terzo, che è stata respinta dalla DAB, è
volta a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status
umanitario, che corrisponde allo status di protezione sussidiaria, previsti
rispettivamente agli articoli 8 e 9 dello ZUB. Ne consegue, come rilevato anche
dall’avvocato generale al paragrafo 14 delle conclusioni, che la domanda del
sig. Fathi, in quanto domanda presentata da un cittadino di un paese terzo
in Bulgaria, rientra nell’ambito di applicazione del regolamento in parola,
conformemente all’articolo 1 del medesimo.
45 A
termini dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, una domanda
di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da
un apolide sul territorio di un qualsiasi Stato membro è, di norma, esaminata
dal solo Stato membro individuato come competente in base ai criteri enunciati
al capo III. Il capo IV del medesimo regolamento individua, con precisione, le
situazioni in cui uno Stato membro può essere considerato competente per
l’esame di una simile domanda in deroga a tali criteri.
46 Inoltre,
uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di protezione
internazionale è tenuto a seguire le procedure previste al capo VI dello stesso
regolamento, al fine di determinare lo Stato membro competente per l’esame di
tale domanda (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2017, C.K. e a.,
C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 58).
47 Tra
le disposizioni contenute nel capo VI del regolamento Dublino III, l’articolo
20, paragrafo 1, dispone che la procedura di determinazione dello Stato membro
competente prevista dal medesimo regolamento è avviata «non appena una domanda
di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato
membro».
48 Pertanto,
i meccanismi istituiti dal regolamento Dublino III per raccogliere gli elementi
necessari nell’ambito di tale procedura sono destinati a essere applicati sin
dalla presentazione di una domanda di protezione internazionale. L’articolo 4,
paragrafo 1, del regolamento in questione prevede del resto espressamente che è
dopo la presentazione di una tale domanda che il richiedente dev’essere
informato, in particolare, dei criteri di determinazione dello Stato membro
competente, dell’organizzazione di un colloquio personale e della possibilità
di presentare informazioni alle autorità competenti (v., in tal senso, sentenza
del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punti 86 e 87).
49 Nella
fattispecie, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 20 delle
conclusioni, non risulta in alcun modo dalla decisione di rinvio che le
autorità bulgare non abbiano stabilito la loro competenza sulla base dei
criteri previsti dal regolamento Dublino III dopo aver constatato che la
competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale non incombeva
a un altro Stato membro in applicazione dell’articolo 67a dello ZUB. I dubbi
espressi in proposito dal giudice del rinvio nella decisione di rinvio,
infatti, riguardano esclusivamente il fatto che non è stata adottata alcuna
decisione esplicita da parte dell’autorità bulgara competente in seguito alla
procedura di determinazione dello Stato membro competente.
50 Per
quanto riguarda la questione se, in circostanze come quelle di cui al
procedimento principale, la suddetta procedura debba concludersi con l’adozione
di una decisione esplicita che stabilisca, sulla base dei criteri previsti dal
regolamento succitato, la competenza dello Stato membro in questione a
effettuare un tale esame, essa deve essere risolta tenendo conto non soltanto
del testo dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, ma anche
del suo contesto e dell’economia generale della normativa di cui la
disposizione citata fa parte, nonché degli obiettivi che la stessa persegue
(sentenza del 5 luglio 2018, X, C‑213/17, EU:C:2018:538, punto 26).
51 In
primo luogo, per quanto riguarda il testo dell’articolo 3, paragrafo 1, del
regolamento Dublino III, occorre constatare che detta disposizione non prevede
espressamente obblighi per lo Stato membro nel cui territorio è stata
presentata una domanda di protezione internazionale di adottare, in maniera
esplicita, una decisione che stabilisca la sua competenza in forza dei criteri
previsti dallo stesso regolamento né la forma che dovrebbe assumere una
decisione del genere.
52 In
secondo luogo, per quanto riguarda il contesto nel quale si inserisce la
disposizione di cui trattasi, si deve rilevare, anzitutto, che l’articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento Dublino III fa parte del capo II di quest’ultimo,
il quale riguarda i principi generali e le garanzie per l’applicazione del
regolamento in parola. Tra le suddette garanzie, che devono essere rispettate
dallo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro
competente, figura un diritto di informazione del richiedente, previsto
all’articolo 4 del regolamento succitato. Tale diritto di essere informato
verte non soltanto sui criteri di determinazione dello Stato membro competente,
sulla gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e sulla sua
durata, bensì anche sul fatto che una domanda di protezione internazionale
presentata in uno Stato membro può comportare che tale Stato membro diventi
competente ai sensi di questo stesso regolamento anche se tale competenza non
si basi su tali criteri.
53 Inoltre,
l’articolo 17 del regolamento Dublino III, intitolato «Clausole discrezionali»,
prevede nello specifico, al paragrafo 1, che, in deroga all’articolo 3,
paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di
protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo, anche
se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel medesimo
regolamento, e un tale Stato membro diventa allora lo Stato membro competente e
assume gli obblighi connessi a tale competenza. La Corte ha rilevato, al
riguardo, che tale facoltà mira a consentire a ciascuno Stato membro di
decidere in piena sovranità, in base a considerazioni di tipo politico,
umanitario o pragmatico, di accettare l’esame di una domanda di protezione
internazionale, anche se esso non è competente in applicazione dei suddetti
criteri (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2013, Halaf, C‑528/11,
EU:C:2013:342, punto 37).
54 Infine,
la sezione IV, intitolata «Garanzie procedurali», del capo VI del regolamento
Dublino III prevede, in caso di adozione di una decisione di trasferimento del
richiedente, la notifica a quest’ultimo di una simile decisione, la quale
contiene anche informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili. Per contro,
detto regolamento non contempla, fatte salve le garanzie di cui agli articoli 4
e 5 del medesimo, simili garanzie procedurali specifiche qualora, come avviene
nel procedimento principale, lo Stato membro che procede alla determinazione
dello Stato membro competente giunga alla conclusione che non occorre
effettuare un trasferimento del richiedente verso un altro Stato membro in
considerazione della mancanza di dati che stabiliscano che la competenza per
l’esame di tale domanda incombe a un altro Stato membro e che lo Stato membro
che procede a tale determinazione è, sulla base dei criteri previsti dal
regolamento in parola, competente per l’esame della domanda di protezione
internazionale.
55 In
terzo luogo, tra gli obiettivi perseguiti dal regolamento Dublino III figura
quello di stabilire regole di carattere organizzativo che disciplinino i rapporti
tra gli Stati membri, al fine di determinare lo Stato membro competente e, come
deriva dai considerando 4 e 5 del medesimo, di consentire di determinare con
rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso
alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e di non
pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione
internazionale (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2017, C.K.
e a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 57).
56 Alla
luce di tali elementi testuali, contestuali e teleologici, occorre rispondere
alle questioni prima e seconda dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, del
regolamento Dublino III, in una situazione come quella di cui al procedimento
principale, deve essere interpretato nel senso che non osta a che le autorità
di uno Stato membro procedano all’esame del merito di una domanda di protezione
internazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del medesimo regolamento,
in mancanza di una decisione esplicita delle stesse autorità che stabilisca,
sulla base dei criteri previsti dal regolamento succitato, che la competenza a
effettuare un simile esame incombeva a tale Stato membro.
Sulla terza questione
57 In
via preliminare, occorre rilevare che il giudice del rinvio riferisce di essere
investito del ricorso presentato dal sig. Fathi avverso la decisione della
DAB che ha respinto nel merito la sua domanda di protezione internazionale e di
essere competente a effettuare l’esame previsto all’articolo 46, paragrafo 3,
della direttiva 2013/32. Esso aggiunge di essere tenuto, in forza del diritto
nazionale, a verificare se la procedura di adozione della decisione in
questione sia stata rispettata.
58 Il
giudice del rinvio rileva, al riguardo, che dal considerando 54 della direttiva
2013/32 emerge che quest’ultima dovrebbe applicarsi ai richiedenti oggetto del
regolamento Dublino III «quale integrazione e [lasciando] impregiudicate le
disposizioni di detto regolamento».
59 Esso
si chiede, pertanto, se, in qualità di giudice di primo grado investito di un
ricorso avverso una decisione di diniego di protezione internazionale, sia
tenuto a verificare d’ufficio il rispetto dei criteri e dei meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di
protezione internazionale previsti dal regolamento Dublino III.
60 Ciò
premesso, si deve ritenere che, con la terza questione, il giudice del rinvio
chieda, in sostanza, se l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, in
una situazione come quella di cui al procedimento principale, debba essere
interpretato nel senso che, nell’ambito di un ricorso proposto da un
richiedente protezione internazionale avverso una decisione di ritenere
infondata la sua domanda di protezione internazionale, il giudice competente di
uno Stato membro è tenuto a verificare d’ufficio se i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda in
questione, quali previsti dal regolamento Dublino III, siano stati
correttamente applicati.
61 Come
si evince dal combinato disposto dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), e
dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2013/32, gli Stati membri
dispongono che il richiedente protezione internazionale abbia diritto a un
ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso, in particolare, la decisione di
ritenere infondata la domanda di protezione presentata loro dal medesimo
richiedente, di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato
o lo status di protezione sussidiaria.
62 L’articolo
46, paragrafo 3, della stessa direttiva precisa la portata del diritto a un
ricorso effettivo che i richiedenti protezione internazionale devono avere nei
confronti delle decisioni riguardanti le loro domande. In tal senso, esso
dispone che, per conformarsi al paragrafo 1 dello stesso articolo, gli Stati
membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc
degli elementi di fatto e di diritto, compreso, se del caso, l’esame delle
esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95, quanto
meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.
63 La Corte ha sottolineato, a
tale proposito, per quanto riguarda l’espressione «assicurano che un ricorso
effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di
diritto», che, per non privarla del suo significato abituale, occorre
interpretarla nel senso che gli Stati membri sono tenuti, in forza
dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, ad adattare il loro
diritto nazionale in modo tale che il trattamento dei ricorsi in questione
preveda un esame, da parte del giudice, di tutti gli elementi di fatto e di
diritto che gli consentano di procedere a una valutazione aggiornata del caso
di specie (sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, punto
110).
64 A
tale riguardo, la locuzione «ex nunc» mette in evidenza l’obbligo del giudice
di procedere a una valutazione che tenga conto, se del caso, dei nuovi elementi
intervenuti dopo l’adozione della decisione oggetto dell’impugnazione. Dal
canto suo, l’aggettivo «completo» di cui all’articolo 46, paragrafo 3, della
direttiva 2013/32 conferma che il giudice è tenuto a esaminare gli elementi di
cui l’autorità accertante ha tenuto o avrebbe potuto tenere conto (sentenza del
25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, punti 111 e 113).
65 Come
la Corte ha
parimenti rilevato, l’obbligo di cui all’articolo 46, paragrafo 3, della
direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel contesto dell’intera procedura
d’esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale
direttiva (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Sacko, C‑348/16,
EU:C:2017:591, punto 42), atteso che i mezzi di ricorso specificamente previsti
nell’ambito dell’applicazione del regolamento Dublino III sono contemplati
all’articolo 27 del medesimo, il che emerge altresì dal suo considerando 19.
66 Orbene,
come risulta in particolare dal considerando 12 della direttiva 2013/32,
l’obiettivo principale di quest’ultima è sviluppare ulteriormente le norme
relative alle procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento
e della revoca della protezione internazionale.
67 È
vero che il considerando 54 della direttiva 2013/32 prevede che essa dovrebbe
applicarsi ai richiedenti cui si applica il regolamento Dublino III, quale
integrazione e lasciando impregiudicato detto regolamento.
68 Da
ciò non può tuttavia dedursi che, nell’ambito di un ricorso proposto, in forza
dell’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, da un richiedente
protezione internazionale avverso una decisione di ritenere infondata la sua
domanda di protezione internazionale, il giudice competente di uno Stato membro
debba verificare d’ufficio la corretta applicazione dei criteri e dei
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della
domanda di protezione internazionale, previsti dal regolamento Dublino III.
69 Da
un lato, infatti, dal considerando 53 della direttiva 2013/32 risulta
espressamente che essa non è destinata ad applicarsi alle procedure tra Stati
membri disciplinate dal regolamento Dublino III.
70 Dall’altro,
l’articolo 2, lettera d), del regolamento Dublino III dispone che, ai fini
dello stesso regolamento, per «esame di una domanda di protezione
internazionale» si intende l’«insieme delle misure d’esame, le decisioni o le
sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda di protezione
internazionale conformemente alla direttiva [2013/32] e alla direttiva
[2011/95] ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato
competente in applicazione del [medesimo] regolamento».
71 Ne
consegue, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle
conclusioni, che non spetta al giudice nazionale investito di un ricorso
avverso una decisione adottata al termine della procedura d’esame della domanda
di protezione internazionale, quale definita a tale disposizione, verificare
d’ufficio se la procedura di determinazione dello Stato membro competente ai
sensi del regolamento Dublino III sia stata correttamente applicata.
72 Alla
luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza
questione dichiarando che l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32,
in una situazione come quella di cui al procedimento principale, deve essere
interpretato nel senso che, nell’ambito di un ricorso proposto da un
richiedente protezione internazionale avverso una decisione di ritenere infondata
la sua domanda di protezione internazionale, il giudice competente di uno Stato
membro non è tenuto a verificare d’ufficio se i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda in
questione, quali previsti dal regolamento Dublino III, siano stati
correttamente applicati.
Sulle questioni quarta, quinta e settima
73 Nella
domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio osserva che il
richiedente protezione internazionale di cui al procedimento principale si
considera semplicemente «cristiano», senza tuttavia identificarsi come membro
di una comunità religiosa tradizionale, e che non ha prodotto alcun elemento né
dichiarazioni che consentano di stabilire se e in che modo egli pratichi la sua
religione. Esso indica altresì che non risulta chiaramente se le convinzioni
del richiedente richiedano il compimento di atti nella sfera pubblica e se le
sue dichiarazioni siano sufficienti per considerare delle convinzioni
individuali come una religione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera
b), della direttiva 2011/95. Orbene, soltanto alla luce delle componenti
pubbliche connesse alla religione cristiana l’autore delle persecuzioni
potrebbe collegare un richiedente protezione internazionale a tale religione.
74 Il
giudice del rinvio osserva altresì che il combinato disposto dell’articolo 32,
paragrafo 2, e dell’articolo 31, paragrafo 8, lettera e), della direttiva
2013/32 consente di respingere una domanda di protezione internazionale in quanto
manifestamente infondata qualora ricorrano le condizioni di cui alle
disposizioni citate. Esso ritiene, tuttavia, che la mancanza di chiarimenti
quanto alle circostanze rilevanti che porti a considerare una domanda di
protezione internazionale manifestamente infondata non possa essere il
risultato dell’inerzia procedurale dell’autorità amministrativa.
75 Tuttavia,
nel caso di specie, gli elementi che consentono di accertare le componenti
della nozione di «religione», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera
b), della direttiva 2011/95, ricadrebbero nell’ambito del diritto alla tutela
della vita privata. Orbene, la
Corte avrebbe escluso che possa essere richiesta la prova di
determinati aspetti afferenti la vita privata nell’ambito di domande di
protezione internazionale. Sarebbe pertanto necessario chiarire se sia lecito
interrogare il richiedente, nell’ambito dell’esame della sua domanda, sulla
manifestazione delle sue convinzioni o sul suo comportamento in riferimento
alla religione su cui si basa la sua domanda di protezione internazionale.
76 Ciò
posto, occorre ritenere che, con le questioni quarta, quinta e settima, il
giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 1, lettera
b), della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che un
richiedente protezione internazionale che, a sostegno della sua domanda, adduca
l’esistenza di un rischio di persecuzione per motivi fondati sulla religione è
tenuto, al fine di comprovare le sue affermazioni relative al suo credo
religioso, a rendere dichiarazioni o produrre documenti su tutte le componenti
della nozione di «religione», contemplata nella medesima disposizione.
77 A
termini dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95,
«[n]el valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei
seguenti elementi: (...) il termine “religione” include, in particolare, le
convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l’astensione
da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in
comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di
comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso
prescritte».
78 La Corte ha già avuto
l’occasione di sottolineare, per quanto riguarda l’interpretazione della
direttiva 2004/83, che la disposizione succitata fornisce una definizione ampia
della nozione di «religione», integrandovi il complesso delle sue componenti,
siano esse pubbliche o private, collettive o individuali (v., in tal senso,
sentenza del 5 settembre 2012, Y e Z, C‑71/11 e C‑99/11, EU:C:2012:518, punto
63).
79 A
tale riguardo, dalla formulazione della disposizione in questione, e
segnatamente dall’impiego della locuzione «in particolare», emerge chiaramente
che la definizione della nozione di «religione» in essa contenuta fornisce solo
un elenco non esaustivo degli elementi idonei a caratterizzare tale nozione
nell’ambito di una domanda di protezione internazionale fondata sul timore di
essere perseguitato per via della religione.
80 In
particolare, come risulta da tale definizione, la nozione di «religione»
include, da un lato, il fatto di avere convinzioni teiste, non teiste o
ateiste, il che, tenuto conto della genericità dei termini utilizzati,
evidenzia che essa riguarda sia le religioni «tradizionali» sia altre
convinzioni, e, dall’altro, la partecipazione, sia singolarmente sia in
comunità, a riti di culto, ovvero l’astensione da essi, il che implica che la
non appartenenza a una comunità religiosa non può, di per sé, essere
determinante nella valutazione della nozione di cui trattasi.
81 Per
quanto riguarda, peraltro, la nozione di «religione» di cui all’articolo 10
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la
«Carta»), di cui si deve del pari, come risulta dal considerando 16 della
direttiva 2011/95, tener conto nell’interpretazione di quest’ultima, la Corte ha sottolineato
l’accezione ampia di tale nozione, la quale può comprendere sia il forum
internum, ossia il fatto di avere convinzioni, sia il forum externum, ossia la
manifestazione pubblica della fede religiosa, potendosi la religione esprimere
in una forma o nell’altra (v., in tal senso, sentenze del 29 maggio 2018, Liga
van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e a., C‑426/16,
EU:C:2018:335, punto 44, e del 10 luglio 2018, Jehovan todistajat, C‑25/17,
EU:C:2018:551, punto 47, e giurisprudenza ivi citata).
82 Tenuto
conto di tali elementi, non si può esigere da un richiedente protezione
internazionale il quale adduca l’esistenza di un rischio di persecuzione per
motivi attinenti alla religione che, per comprovare le sue convinzioni
religiose, egli fornisca dichiarazioni o produca documenti su ciascuna
componente contemplata dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della
direttiva 2011/95.
83 Invero,
e come rilevato anche dall’avvocato generale ai paragrafi 43 e 44 delle
conclusioni, gli atti che rischiano, in caso di ritorno del richiedente nel suo
paese d’origine, di essere commessi da parte delle autorità di detto paese nei
confronti del richiedente in questione per motivi attinenti alla religione
devono essere valutati in base alla loro gravità. Essi possono quindi, in
considerazione della loro gravità, essere qualificati come «persecuzione» senza
che sia necessario che incidano su ciascuna componente della nozione di
religione.
84 È
opportuno, tuttavia, che il richiedente comprovi debitamente le proprie
affermazioni relative alla propria presunta conversione religiosa, atteso che
le sole dichiarazioni relative alle convinzioni religiose o all’appartenenza a
una comunità religiosa costituiscono solo il punto di partenza del processo di
esame dei fatti e delle circostanze previsto all’articolo 4 della direttiva 2011/95
(v., per analogia, sentenze del 2 dicembre 2014, A e a., da C‑148/13 a C‑150/13,
EU:C:2014:2406, punto 49, e del 25 gennaio 2018, F, C‑473/16, EU:C:2018:36,
punto 28).
85 Al
riguardo, emerge dallo stesso testo dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale
direttiva che gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a
produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di
protezione internazionale (v., per analogia, sentenza del 2 dicembre 2014, A
e a., da C‑148/13 a C‑150/13, EU:C:2014:2406, punto 50).
86 Nell’ambito
delle verifiche compiute dalle autorità competenti, ai sensi dell’articolo 4
della direttiva in parola, quando taluni aspetti delle dichiarazioni di un
richiedente protezione internazionale non sono suffragati da prove documentali
o di altro tipo, tali aspetti possono essere presi in considerazione solo se
risultano soddisfatte le condizioni cumulative stabilite all’articolo 4,
paragrafo 5, lettere da a) a e), di questa stessa direttiva.
87 Tali
condizioni comprendono, in particolare, il fatto che le dichiarazioni del
richiedente siano ritenute coerenti e plausibili e non siano in contraddizione
con le informazioni generali e specifiche note e pertinenti alla sua domanda, e
la circostanza che abbia potuto essere accertata la generale credibilità del
richiedente (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2018, F, C‑473/16,
EU:C:2018:36, punto 33). Se necessario, l’autorità competente deve inoltre
prendere in considerazione le spiegazioni fornite in merito alla mancanza di
elementi probanti e l’attendibilità generale del richiedente (sentenza del 25
gennaio 2018, F, C‑473/16, EU:C:2018:36, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
88 Come
sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle conclusioni,
nell’ambito di domande di protezione internazionale fondate su un timore di
persecuzione per motivi religiosi, si deve tener conto, oltre che dello status
individuale e della situazione personale del richiedente, in particolare delle
sue convinzioni religiose e delle circostanze in cui esse sono state acquisite,
del modo in cui egli intende e vive la sua fede o il suo ateismo, del suo
rapporto con gli aspetti dottrinali, rituali o prescrittivi della religione a
cui dichiara di appartenere o da cui intende discostarsi, del suo eventuale
ruolo nella trasmissione della sua fede o ancora di una combinazione di fattori
religiosi e di fattori identitari, etnici o di genere.
89 Infine,
per quanto concerne i dubbi nutriti dal giudice del rinvio quanto alla
possibilità di fornire la prova di taluni aspetti legati alla vita privata
nell’ambito di domande di protezione internazionale, occorre rilevare che, se è
pur vero che nella sentenza del 2 dicembre 2014, A e a. (da C‑148/13 a C‑150/13,
EU:C:2014:2406), la Corte
ha statuito che le modalità di valutazione, da parte delle autorità competenti,
delle dichiarazioni e degli elementi di prova documentali o di altro tipo
presentate a sostegno di tali domande devono essere conformi al diritto al
rispetto della vita privata e familiare, la sentenza succitata riguardava però
specificamente interrogatori dettagliati relativi alle pratiche sessuali di un
richiedente, le quali rientrano in particolar modo nella sfera intima
dell’individuo. Il giudice del rinvio non fa tuttavia in alcun modo riferimento
a considerazioni analoghe nell’ambito del procedimento principale.
90 Alla
luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni
quarta, quinta e settima dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 1, lettera
b), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che un
richiedente protezione internazionale che, a sostegno della sua domanda, adduce
l’esistenza di un rischio di persecuzione per motivi fondati sulla religione
non è tenuto, al fine di comprovare le sue affermazioni relative al suo credo
religioso, a rendere dichiarazioni o produrre documenti su tutte le componenti
della nozione di «religione», contemplata nella disposizione citata. Il
richiedente è tuttavia tenuto a comprovare in maniera credibile le suddette
affermazioni, presentando elementi che consentano all’autorità competente di
assicurarsi della loro veridicità.
Sulla sesta questione
91 Il
giudice del rinvio riferisce che, in base alle informazioni presentategli, in
Iran, la «legge islamica sull’apostasia» (legge sull’abiura) prevede la pena di
morte per il cambiamento di appartenenza religiosa dei cittadini iraniani, in
quanto proselitismo, «ostilità nei confronti di Dio» e «offesa al profeta».
Esso aggiunge che, sebbene una tale legislazione non riguardi nello specifico
la religione cristiana, persone convertitesi al cristianesimo in Iran sono
state condannate a pene di un anno di reclusione e divieto di lasciare il
territorio per due anni. Orbene, nel procedimento principale, la domanda di
protezione internazionale presentata dal sig. Fathi sarebbe motivata dalla
persecuzione di cui egli sarebbe stato vittima per via di una simile
conversione.
92 Ciò
premesso, si deve ritenere che, con la sesta questione, il giudice del rinvio
chieda, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/95
debba essere interpretato nel senso che il divieto, sanzionato con la pena
capitale o con la reclusione, di atti contro la religione di Stato del paese di
origine del richiedente protezione internazionale può configurare un «atto di
persecuzione» ai sensi del medesimo articolo.
93 A
termini dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, sono «atti di
persecuzione» ai sensi dell’articolo 1 A della convenzione di Ginevra gli atti
che sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare
una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti
per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della
CEDU, oppure costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei
diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla
persona un effetto analogo. Conformemente all’articolo 9 paragrafo 2, lettere
b) e c), della direttiva in questione, gli «atti di persecuzione» che rientrano
nella definizione di cui al paragrafo 1 del medesimo possono, tra l’altro,
assumere la forma di «provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o
giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo
discriminatorio» e di «azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o
discriminatorie».
94 Come
ha rilevato la Corte,
dal disposto dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva in parola si evince
che, affinché gli atti in questione possano essere considerati una
persecuzione, occorre una «violazione grave» della libertà di religione che
colpisca l’interessato in modo significativo (sentenza del 5 settembre 2012, Y
e Z, C‑71/11 e C‑99/11, EU:C:2012:518, punto 59).
95 Tale
requisito è soddisfatto allorché il richiedente protezione internazionale, per
via dell’esercizio di tale libertà nel suo paese d’origine, corre un rischio
effettivo, in particolare, di essere perseguito penalmente ovvero di essere
sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti ad opera di uno dei
soggetti indicati all’articolo 6 della direttiva succitata (v., in tal senso,
sentenza del 5 settembre 2012, Y e Z, C‑71/11 e C‑99/11, EU:C:2012:518, punto
67).
96 Nel
caso di specie, occorre ritenere che il fatto che una normativa, quale la legge
sull’apostasia di cui al procedimento principale, preveda come sanzione la pena
di morte o la pena della reclusione possa, di per sé, configurare un «atto di
persecuzione» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2011/95,
purché una tale sanzione trovi effettivamente applicazione nel paese d’origine
che ha adottato una simile legislazione (v., per analogia, sentenza del 7
novembre 2013, X e a., da C‑199/12 a C‑201/12, EU:C:2013:720, punto 56).
97 Una
pena del genere, infatti, costituisce una sanzione sproporzionata o
discriminatoria ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della
medesima direttiva (v., per analogia, sentenza del 7 novembre 2013, X e a.,
da C‑199/12 a C‑201/12, EU:C:2013:720, punto 57).
98 Come
rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle
conclusioni, nelle cause relative alla criminalizzazione di atti connessi
all’esercizio della libertà di religione, è compito delle autorità degli Stati
membri competenti per l’esame delle domande di protezione internazionale
accertare, sulla base delle dichiarazioni del richiedente e dei documenti
eventualmente prodotti dallo stesso, o di qualsiasi informazione proveniente da
fonti affidabili, se, nel paese di origine del richiedente, la pena di morte o
della reclusione prevista da una simile legislazione sia applicata nella
prassi. È dunque sulla base di tali elementi di informazione che spetta alle
autorità nazionali decidere se si debba ritenere che effettivamente il
richiedente abbia ragione di temere, una volta rientrato nel proprio paese
d’origine, una persecuzione (v., per analogia, sentenza del 7 novembre 2013, X
e a., da C‑199/12 a C‑201/12, EU:C:2013:720, punti 59 e 60).
99 La
questione sollevata dal giudice del rinvio se, nel paese di origine, il divieto
di cui trattasi sia considerato necessario per salvaguardare l’ordine pubblico
o per salvaguardare i diritti e le libertà altrui, è irrilevante. Durante
l’esame di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l’autorità
competente deve determinare se sussista un timore fondato di persecuzione ai
sensi della direttiva 2011/95, a nulla rilevando che la misura del paese
d’origine da cui deriva il rischio di persecuzione rientri o no nei concetti di
ordine pubblico o di diritti e di libertà di tale paese.
100 Per
quanto riguarda, inoltre, gli articoli 10 e 18 della Carta, anch’essi
menzionati dal giudice del rinvio, è sufficiente osservare che tali
disposizioni non apportano, nell’ambito della risposta da fornire alla presente
questione pregiudiziale, informazioni specifiche aggiuntive.
101 Alla
luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla sesta
questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2011/95 deve essere interpretato nel senso che il divieto, sanzionato con la
pena capitale o con la reclusione, di atti contro la religione di Stato del
paese d’origine del richiedente protezione internazionale può configurare un «atto
di persecuzione», ai sensi del medesimo articolo, purché, per la violazione del
divieto in questione, le autorità di detto paese impongano, nella prassi,
sanzioni di questo tipo, circostanza che spetta al giudice del rinvio
verificare.
Sulle spese
102 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione)
dichiara:
1) L’articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo o da un apolide, in una situazione come quella di cui al
procedimento principale, deve essere interpretato nel senso che non osta a che
le autorità di uno Stato membro procedano all’esame del merito di una domanda
di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del
medesimo regolamento, in mancanza di una decisione esplicita delle stesse
autorità che stabilisca, sulla base dei criteri previsti dal regolamento
succitato, che la competenza a effettuare un simile esame incombeva a tale
Stato membro.
2) L’articolo 46,
paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di protezione internazionale, in una situazione come quella
di cui al procedimento principale, deve essere interpretato nel senso che,
nell’ambito di un ricorso proposto da un richiedente protezione internazionale
avverso una decisione di ritenere infondata la sua domanda di protezione
internazionale, il giudice competente di uno Stato membro non è tenuto a
verificare d’ufficio se i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l’esame della domanda in questione, quali previsti dal
regolamento n. 604/2013, siano stati correttamente applicati.
3) L’articolo 10,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di
protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le
persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul
contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che
un richiedente protezione internazionale che, a sostegno della sua domanda,
adduce l’esistenza di un rischio di persecuzione per motivi fondati sulla
religione non è tenuto, al fine di comprovare le sue affermazioni relative al
suo credo religioso, a rendere dichiarazioni o produrre documenti su tutte le
componenti della nozione di «religione», contemplata nella disposizione citata.
Il richiedente è tuttavia tenuto a comprovare in maniera credibile le suddette
affermazioni, presentando elementi che consentano all’autorità competente di
assicurarsi della loro veridicità.
4) L’articolo 9, paragrafi
1 e 2, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che il
divieto, sanzionato con la pena capitale o con la reclusione, di atti contro la
religione di Stato del paese d’origine del richiedente protezione
internazionale può configurare un «atto di persecuzione», ai sensi del medesimo
articolo, purché, per la violazione del divieto in questione, le autorità di
detto paese impongano, nella prassi, sanzioni di questo tipo, circostanza che
spetta al giudice del rinvio verificare.
Dal sito http://curia.europa.eu
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