Ministero dell’Interno,
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Raccolta pareri, pubblicazione on
line, 6 aprile 2017, Diritto di
accesso da parte dei consiglieri comunali ex art. 43 del decreto legislativo n.
267/00.
Si fa riferimento alla nota
sopradistinta con la quale codesta Prefettura, rilevando la piena accessibilità
dei consiglieri comunali agli atti detenuti dall’amministrazione comunale, ha
chiesto, un parere in ordine alla legittimità del diniego operato dal Comune di
… nei confronti di un consigliere che ha chiesto all’Ente di potere acquisire
“il riscontro fornito dal Comune di … alla nota della Corte dei Conti della
Regione Puglia datata 20 settembre 2016”. Il Comune, che avrebbe parzialmente
riscontrato la richiesta della Corte dei Conti, ha precisato che trattasi di
“chiarimenti e valutazioni sulle criticità emerse dall’esame delle relazioni ai
rendiconti 2011, 2012 e 2013 redatte dall’Organo di revisione contabile”. A
seguito del diniego all’accesso, l’interessato ha diffidato la responsabile del
Settore ai sensi dell’art. 328, comma II, del codice penale. Al riguardo, come
osservato dal Plenum della Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi, del 16 marzo 2010, il “diritto di accesso” ed il “diritto di
informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro
disciplina nell’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00 che riconosce a
questi il diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende
ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili
all’espletamento del proprio mandato. Fermo restando che l’Ente dovrebbe
comunque disporre di apposito regolamento per la disciplina di dettaglio per
l’esercizio di tale diritto, si osserva che la maggiore ampiezza di
legittimazione all’accesso rispetto al cittadino (art. 10 del decreto
legislativo n. 267/00) è riconosciuta in ragione del particolare munus
espletato dal consigliere comunale. Infatti, il consigliere deve essere posto
nelle condizioni di valutare, con piena cognizione di causa, la correttezza e
l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde potere esprimere un
giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente
considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da
questi esercitata. A tal fine, il consigliere comunale non deve motivare la
propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro
delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato
all’individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente,
gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra
l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e
le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Nella specie, i
funzionari comunali che hanno negato l’accesso hanno rilevato che le richieste
della Corte dei Conti sono state effettuate ai sensi dell’art. 1, comma 166 e
seg. della legge 23.12.2005, n. 266 e dell’art. 148 bis del d. lgs. 18.08.2000,
n. 267 e che dunque, “il rilascio della nota di riscontro richiesta potrebbe
essere di pregiudizio per l’Ente e per l’attività della stessa Corte”. Invero,
le disposizioni in parola non disciplinano i procedimenti di natura giudiziale
(rispetto ai quali la
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, con
talune pronunce – v. plenum del 25.01.2005 – ha optato per il rinvio
dell’accesso alla conclusione delle controversie), ma affidano, invece, alla
Corte dei Conti il controllo sui bilanci e sui rendiconti degli enti locali, al
fine della verifica del rispetto del patto di stabilità interno,
dell'osservanza dei vincoli in materia di indebitamento e di ogni grave
irregolarità contabile e finanziaria. La conoscenza degli atti in parola, non
violerebbe, dunque alcun segreto istruttorio, fermo restando, in tale ipotetico
caso, come rilevato anche da codesta Prefettura, l’assoggettamento del
consigliere al vincolo della riservatezza. Peraltro, in fattispecie analoga
alla presente, il Consiglio di Stato, Sez. IV con decisione 4829/2011 del
29/08/2011 ha confermato l’accessibilità da parte del consigliere al documento
richiesto “sul fondamento della precisa quanto generale previsione di rango
legislativo recata dall’art. 43 decreto legislativo n. 267 del 2000”. Il
Consiglio di Stato ha, altresì, specificato che “in assenza di precisi dati in
senso contrario non può che prevalere, pertanto, il principio della libera
accessibilità da parte del consigliere comunale, regola generale alla quale non
risultano essere state apportate deroghe neppure in subiecta materia”. Talché,
come affermato sempre dalla Commissione per l’Accesso ai documenti
amministrativi (plenum del 3 ottobre 2013), “ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo
n. 33 del 14.3.2013, chiunque - e dunque anche i consiglieri comunali - ha
diritto di ottenere l’accesso ai dati relativi ai controlli sull'organizzazione
e sull'attività dell'amministrazione che la P.A. ha l’obbligo di pubblicare. Per quanto qui
interessa, le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si
riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli
organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché
recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività
dell'amministrazione o di singoli uffici (art 31 del citato decreto legislativo
n. 33/13)”. Pertanto, alla luce del quadro sopra delineato, non appare che
possa negarsi l’accesso agli atti richiesti.
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