Notificazioni e
irreperibilità anagrafica
Cass. 6 aprile 2017, n. 8908
Il sistema delineato dall’ordinamento anagrafico, prevedendo che, in
caso di ricomparsa di una persona cancellata per irreperibilità, debba
provvedersi a nuova iscrizione anagrafica, determina, nell’ipotesi di
ricomparsa in un comune diverso da quello di cancellazione, una soluzione di
continuità nelle iscrizioni (a differenza di quanto avviene in caso di
trasferimento della residenza, che si esegue con la doppia annotazione nei registri
del comune di arrivo e del comune di partenza, ai sensi degli artt. 13 e 18 dl
d.P.R. 223/1989), che preclude, di regola, la possibilità di risalire al comune
di ricomparsa dell'irreperibile [con la conseguenza, aggiunge il S.C., “che chi
sostenga esservi invece stata, nonostante ciò, la possibilità di risalire alla
residenza di ricomparsa grazie alle risultanze di un determinato ufficio o
registro, ha l'onere di dimostrare tale assunto”]
OMISSIS
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d'appello di Bologna ha
respinto il reclamo proposto dalla S. s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa
del proprio fallimento, pronunciata dal Tribunale di M. il omissis dopo che
l'istanza della G. s.p.a. era stata notificata, con il decreto di fissazione
dell'udienza davanti al Tribunale, al legale rappresentante della società
debitrice ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., attesa la sua irreperibilità
nel comune di R., sua ultima residenza conosciuta, presso la cui casa comunale
il 28 febbraio 2013 era stato effettuato il deposito , dell'atto da notificare.
A tal riguardo la Corte ha disatteso
l'eccezione della / ( reclamante, secondo cui il legale rappresentante della
società, sig. A., all'epoca della notifica non era affatto irreperibile,
risultando invece residente in B., come da certificato rilasciato da quel
Comune, in base al quale il sig. A. era stato cancellato per irreperibilità
dall'anagrafe di R. il 16 marzo 2010 ed era poi ricomparso nel comune di B. dal
21 settembre 2010. Infatti - ha osservato - lo spostamento del sig. A. da R.
era avvenuto "per ignota destinazione", non sussistendo alcuna
connessione nota tra detto luogo e il diverso comune (B.) in cui egli è
risultato essersi trasferito senza fornire alcun dato che potesse consentire la
sua utile ricerca.
2. La SAGIMA S.R.L. ha
proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui nessuna delle parti
intimate ha resistito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con i primi due motivi di
ricorso, strettamente connessi e perciò illustrati congiuntamente dalla stessa
ricorrente, si denuncia violazione degli artt. 143 cod. proc. civ. e 2697 cod.
civ. e vizio di motivazione.
Si lamenta che la Corte d'appello non abbia
censurato la violazione dell'onere incombente sul notificante di ricercare
diligentemente il destinatario della notificazione, prima di procedere con lo
speciale rito previsto per gli irreperibili. Si osserva, in particolare, che
mentre il sig. A. aveva fatto tutto quanto impostogli dalla legge, dichiarando
la sua ricomparsa al comune di B., la società istante non aveva invece svolto
tutte le ricerche suggerite dalla ordinaria diligenza, avendo, una volta appreso
della cancellazione dell'A. per irreperibilità, omesso di esaminare, presso il
Comune di R., la comunicazione del modello "APR4" da parte del comune
di ricomparsa, prevista dalle istruzioni ISTAT, nonché omesso di svolgere
ulteriori accertamenti presso altri enti o uffici pubblici, quali l'ufficio
elettorale, il PRA, la
Prefettura.
1.1. Tali motivi sono
inammissibili per genericità, omettendosi nel ricorso di specificare se e cosa
esattamente sarebbe risultato dalle indicate indagini, ove effettuate, presso
il Comune di R. e gli altri uffici ed enti menzionati (se, cioè, presso di essi
effettivamente esistesse traccia della nuova residenza dell'A.) e se di tali
risultanze la ricorrente avesse prodotto idonea documentazione nel giudizio di
merito. In mancanza di tali specificazioni, la complessiva censura ha carattere
puramente teorico ed è priva di decisività.
È pacifico, invero, che il sig.
A. si era reso irreperibile presso la sua residenza anagrafica in R., tanto da
essere cancellato dai registri anagrafici di quel Comune; pertanto la società
creditrice si era trovata nell'impossibilità di risalire, consultando quei
registri, alla sua nuova residenza nel comune di B., dato che l'art. 7, comma
2, del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con d.P.R.
30 maggio 1989, n. 223 prevede che in caso di ricomparsa di una persona
cancellata per irreperibilità deve provvedersi a nuova iscrizione anagrafica:
il che determina, in caso di ricomparsa in un comune diverso da quello di
cancellazione, una soluzione di continuità nelle iscrizioni (a differenza di
quanto avviene in caso di trasferimento della residenza, che si esegue con la
doppia annotazione nei registri del comune di arrivo e del comune di partenza,
ai sensi degli artt. 13 e 18 d.P.R. cit.), che preclude, di regola, la
possibilità di risalire al comune di ricomparsa dell'irreperibile; con la
conseguenza che chi sostenga esservi invece stata, nonostante ciò, la
possibilità di risalire alla residenza di ricomparsa grazie alle risultanze di
un determinato ufficio o registro, ha l'onere di dimostrare tale assunto.
2. Il terzo e il quarto motivo di
ricorso, con cui si sottolinea il carattere essenziale e imprescindibile della
notificazione dell'istanza di fallimento, sono inammissibili non avendo
attinenza con la ratio della decisione impugnata, che non ha affatto negato
tale essenzialità, bensì ritenuto valida la notificazione come eseguita.
3. L'inammissibilità dei motivi
comporta l'inammissibilità del ricorso.
In mancanza di attività difensiva
delle parti intimate non occorre provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile
il ricorso.
OMISSIS
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