Tar Veneto 15 maggio 2017, n. 471
La regola che impone la composizione della
Commissione di gara pubblica con un numero dispari di componenti (nella specie:
non superiore a cinque) – già presente nell’art. 21, c. 5, della l.
109/1994, poi ribadita dall’art. 84, c.
2, del d.lgs. 163/2006, ed ora riaffermata categoricamente e senza deroghe di
sorta dall’art. 77, c. 2, del d.lgs. 50/2016 - risponde agli obiettivi di
garantire il computo del quorum strutturale e soddisfare le necessità di
funzionamento del principio maggioritario ed è coerente con il principio in
base al quale i collegi perfetti (com’è la Commissione di gara)
sono sempre composti da un numero dispari di membri
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