venerdì 26 maggio 2017



Inquadramento penale della (falsa) autocertificazione

Cass. pen.  24 maggio 2017 (ud. 7 febbraio 2017)  n. 25927

Dal fatto che la stessa legge sulla documentazione amministrativa attribuisca  alle autodichiarazioni, disciplinate dagli articoli 46 e 47 del T.U. 445/2000, la qualità di atti pubblici, deriva l'illiceità penale, da inquadrare in una delle fattispecie astratte previste dal codice in tema di falsità in atti pubblici, nel caso in cui il privato rilasci una dichiarazione falsa, ai sensi delle norme suddette [il S.C., respinge la motivazione del Gup – a supporto dell’assoluzione dell’imputato “per il delitto di cui agli artt. 76 dpr 445/2000 in relazione all'art 483 cp, per la falsa dichiarazioni sostitutiva dell'atto notorio sul reddito familiare allo scopo di ottenere un assegno familiare … perché il fatto non è previsto come reato” – (motivazione) postasi  “consapevolmente in difformità del consolidato orientamento di questa Corte, che ha considerato come il primo comma dell'art 76 dpr 445/00 delinei autonomamente una condotta penalmente rilevante, facendo rinvio al codice penale ed alle leggi speciali al solo fine di individuare la sanzione applicabile. Secondo il Giudice  … la predetta disposizione conterrebbe, invece, una norma di mero rinvio alle fattispecie previste dal codice penale e da leggi speciali, ponendosi in caso di diversa interpretazione un problema di costituzionalità per difetto di tassatività e determinatezza. Per altro verso la falsa asserzione in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio non integrerebbe il delitto ex art 483 cp per mancanza del requisito di essere rilasciata in atto pubblico”]

Il rinvio alle norme del codice penale contenuto nell'art 76 dpr 445/2000 non prevede un'espressa delimitazione al solo trattamento sanzionatorio ma deve ritenersi formulato anche con riguardo alla parte precettiva, in maniera tale da richiedere all'interprete l'adattamento della fattispecie integrata dalla falsa dichiarazione in una delle ipotesi previste dalle disposizioni incriminatrici del codice penale e/o delle leggi speciali in materia


OMISSIS

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Gup di Palermo, investito della richiesta di decreto penale per il delitto di cui agli artt. 76 dpr 445/2000 in relazione all'art 483 cp, per la falsa dichiarazioni sostitutiva dell'atto notorio sul reddito familiare allo scopo di ottenere un assegno familiare, ha assolto l'imputato perché il fatto non è previsto come reato. La motivazione si è posta consapevolmente in difformità del consolidato orientamento di questa Corte, che ha considerato come il primo comma dell'art 76 dpr 445/00 delinei autonomamente una condotta penalmente rilevante, facendo rinvio al codice penale ed alle leggi speciali al solo fine di individuare la sanzione applicabile. Secondo il Giudice palermitano la predetta disposizione conterrebbe, invece, una norma di mero rinvio alle fattispecie previste dal codice penale e da leggi speciali, ponendosi in caso di diversa interpretazione un problema di costituzionalità per difetto di tassatività e determinatezza. Per altro verso la falsa asserzione in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio non integrerebbe il delitto ex art 483 cp per mancanza del requisito di essere rilasciata in atto pubblico.

1. Avverso la decisione ha proposto ricorso il PG presso la Corte d'Appello, che ha sottolineato come la falsa dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio sia di valore squisitamente pubblicistico. Tuttavia ha posto in luce che, secondo il prevalente insegnamento di questa Corte, la norma ex art 76 dpr 445/00 delinea un'autonoma condotta criminosa ed in tal senso ha sollecitato questo Giudice di legittimità a verificare i presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza, a causa della quasi impossibilità di individuare di volta in volta la norma applicabile, quindi, in violazione dei principi di tassatività e determinatezza.
All'odierna udienza il PG, dr Salzano, ha concluso per l' annullamento con rinvio.


CONSIDERATO IN DIRITTO


Il ricorso è fondato.

1.Il percorso logico-giuridico seguito dal Gup palermitano per giungere alla conclusione che il fatto di aver affermato il falso nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art 47 dpr 445/2000, rubricato ai sensi dell'art 76 dpr 445/200 in relazione all'art 483 cp, non costituisce reato, è fondato su due considerazioni.

1.1La prima è che la disposizione di cui all'art 76 del medesimo dpr, che prevede la sanzione penale per "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente decreto", costituisca solo una norma di mero rinvio alle fattispecie incriminatrici previste dal codice penale e dalle leggi speciali. Se non fosse questa la natura della norma il semplice rinvio al codice penale ed alle leggi speciali sarebbe talmente generico da far dubitare della costituzionalità della disposizione, per difetto di tassatività e determinatezza, quantomeno con riferimento alla pena applicabile.

1.2 La seconda considerazione, collegata alla precedente, è che, secondo l'opinione del Giudice a quo, la falsa affermazione contenuta in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt 46 e 47 del dpr 445/2000, definibile sinteticamente falsa autodichiarazione, non possa integrare la fattispecie astratta di cui all'art 483 cp, poiché in essa mancherebbe il requisito di essere resa in un atto pubblico. A conferma di tale assunto ha sostenuto il Gup che questa Corte non avrebbe mai affermato apertamente che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sia un atto pubblico, citando in proposito giurisprudenza molto antica (Cass Pen 24.2.1983, n 4135). Ha aggiunto che l'affermazione contenuta nell'art 76 comma 3 dpr 445/2000, secondo la quale le dichiarazioni rese ex artt 46 e 47 del medesimo dpr si considerino rese al pubblico ufficiale, non sarebbe sufficiente per considerarle rese in un atto pubblico.

2.In contrario va osservato che da lungo tempo si è formato e consolidato l'orientamento di questa Corte secondo il quale il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero. Sez. U, Sentenza n. 28 del 15/12/1999 Ud. Rv. 215413. Tale principio è stato ripreso e confermato da una pluralità di pronunzie : N. 17363 del 2003 Rv. 224750, N. 5365 del 2008 Rv. 239110, N. 4970 del 2012 Rv. 251815, N. 23587 del 2013 Rv. 256259, N. 18279 del 2014 Rv.259883;Sez. 5, Sentenza n. 39215 del 04/06/2015 Ud.(dep. 28/09/2015 )Rv. 264841. Tra queste alcune hanno preso in considerazione la fattispecie oggetto di ricorso ex art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 in relazione all'art. 483 cod. pen. Così Sez. 5, Sentenza n. 16275 del 16/03/2010 Ud. (dep. 26/04/2010) Rv. 247260 : integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000, allegata ad istanza preordinata ad ottenere il passaporto, attesti falsamente di non avere mai riportato condanne penali. E' stato, inoltre, osservato che l'atto disciplinato dalle norme di cui agli artt 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa è per sua natura "destinato a provare la verità" dei fatti in esso affermati, che concernono fatti, stati  e qualità personali. Sez. 5, Sentenza n. 38748 del 09/07/2008 Ud.(dep. 14/10/2008 )Rv. 242324: integra il reato previsto dall'art. 483 cod. pen. la condotta del privato che renda, a norma degli artt. 46 e 76 del D.Lgs. n. 445 del 2000, falsa dichiarazione circa stati, qualità personali e fatti per conseguire l'esenzione dal contributo alla spesa sanitaria.

2.1 Dalla citata giurisprudenza si ricava che la riflessione di questa Corte ha individuato la natura pubblica dell'atto di cui all'art 483 cp solo nei casi in cui una specifica norma attribuisca all'atto stesso la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, collegandone l'efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero; con riguardo al caso per cui è ricorso, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate ai sensi degli artt 46 e 47 dpr 445/2000 - autodichiarazioni - la natura pubblica dell'atto è stata desunta anche dalla sua naturale destinazione a provare la verità dei fatti in esso affermati, a sua volta ricavabile dalla funzione di comprovare stati, qualità personali e fatti, che le due disposizioni in parola assegnano alle dichiarazioni sostitutive di atti notori e di certificazioni.

2.2 Del resto, a stare alla lettera della legge, secondo la quale "le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale" e considerato il tenore letterale dell'art 2699 cod civ, che definisce la nozione di atto pubblico in riferimento al soggetto che lo emana secondo le previste formalità, notaio o altro pubblico ufficiale, ed al potere conferitogli ad attribuirgli pubblica fede, deve osservarsi che la stessa legge sulla documentazione amministrativa vuole attribuire alle suddette autodichiarazioni la qualità di atti pubblici; ne deriva, pertanto, l'illiceità penale, da inquadrare in una delle fattispecie astratte previste dal codice in tema di falsità in atti pubblici, nel caso in cui il privato rilasci una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47, che sia falsa.

2.3 Le sovrabbondanti e tortuose argomentazioni del Giudice del merito hanno il difetto di trascurare l'interpretazione letterale della legge, nella fattispecie art 76 comma 3 del TU, canone ermeneutico prioritario per l'interprete, seguendo la quale sembra chiaro che il significato da attribuire alla disposizione incriminatrice è quello di includere le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000 nel numero degli atti pubblici; nel caso concreto il risultato di tale interpretazione è arricchito in senso confermativo dalla ponderazione della ragione giustificatrice delle norme di riferimento, individuabile nella già evidenziata destinazione probatoria.

3.Quanto alla prospettata incostituzionalità della norma in questione deve ribadirsi quanto già affermato da questa stessa Sezione nella sentenza 2978 del 2009, secondo la quale il rinvio alle norme del codice penale contenuto nell'art 76 dpr 445/2000 non prevede un'espressa delimitazione al solo trattamento sanzionatorio ma deve ritenersi formulato anche con riguardo alla parte precettiva, in maniera tale da richiedere all'interprete l'adattamento della fattispecie integrata dalla falsa dichiarazione in una delle ipotesi previste dalle disposizioni incriminatrici del codice penale e/o delle leggi speciali in materia.

3.1 L'interpretazione che questa Corte ha dato della norma in parola - della quale sono stati citati innanzi una pluralità di esempi con riguardo all'art 483 cp - corrisponde alla generale indicazione proveniente dal Giudice delle leggi, secondo la quale occorre che il Giudice provi ad intendere le norme in modo conforme ai principi della Costituzione, essendone egli il primo esegeta, prima di porsi e porre dubbi di incostituzionalità, e consente di superare il problema della prospettata questione di costituzionalità, che appare, quindi, manifestamente infondata.

Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza deve essere annullata per l'errata applicazione della legge penale in relazione agli artt 76 dpr 445/2000 e 483 cp e gli atti rinviati al Tribunale di Palermo per il giudizio.

PQM


Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo per il giudizio.

Così deciso il 7.2.2017.

OMISSIS



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