Inquadramento penale
della (falsa) autocertificazione
Cass. pen. 24 maggio 2017 (ud. 7 febbraio 2017) n. 25927
Dal fatto che la stessa legge sulla
documentazione amministrativa attribuisca
alle autodichiarazioni, disciplinate dagli articoli 46 e 47 del T.U.
445/2000, la qualità di atti pubblici, deriva l'illiceità penale, da inquadrare
in una delle fattispecie astratte previste dal codice in tema di falsità in
atti pubblici, nel caso in cui il privato rilasci una dichiarazione falsa, ai
sensi delle norme suddette [il S.C., respinge la motivazione del Gup – a
supporto dell’assoluzione dell’imputato “per il delitto di cui agli artt. 76
dpr 445/2000 in relazione all'art 483 cp, per la falsa dichiarazioni
sostitutiva dell'atto notorio sul reddito familiare allo scopo di ottenere un
assegno familiare … perché il fatto non è previsto come reato” – (motivazione) postasi “consapevolmente in difformità del
consolidato orientamento di questa Corte, che ha considerato come il primo
comma dell'art 76 dpr 445/00 delinei autonomamente una condotta penalmente
rilevante, facendo rinvio al codice penale ed alle leggi speciali al solo fine
di individuare la sanzione applicabile. Secondo il Giudice … la predetta disposizione conterrebbe,
invece, una norma di mero rinvio alle fattispecie previste dal codice penale e
da leggi speciali, ponendosi in caso di diversa interpretazione un problema di
costituzionalità per difetto di tassatività e determinatezza. Per altro verso
la falsa asserzione in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio non
integrerebbe il delitto ex art 483 cp per mancanza del requisito di essere
rilasciata in atto pubblico”]
Il rinvio alle norme del codice penale
contenuto nell'art 76 dpr 445/2000 non prevede un'espressa delimitazione al
solo trattamento sanzionatorio ma deve ritenersi formulato anche con riguardo
alla parte precettiva, in maniera tale da richiedere all'interprete
l'adattamento della fattispecie integrata dalla falsa dichiarazione in una
delle ipotesi previste dalle disposizioni incriminatrici del codice penale e/o
delle leggi speciali in materia
OMISSIS
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Gup
di Palermo, investito della richiesta di decreto penale per il delitto di cui
agli artt. 76 dpr 445/2000 in relazione all'art 483 cp, per la falsa
dichiarazioni sostitutiva dell'atto notorio sul reddito familiare allo scopo di
ottenere un assegno familiare, ha assolto l'imputato perché il fatto non è
previsto come reato. La motivazione si è posta consapevolmente in difformità
del consolidato orientamento di questa Corte, che ha considerato come il primo
comma dell'art 76 dpr 445/00 delinei autonomamente una condotta penalmente
rilevante, facendo rinvio al codice penale ed alle leggi speciali al solo fine
di individuare la sanzione applicabile. Secondo il Giudice palermitano la
predetta disposizione conterrebbe, invece, una norma di mero rinvio alle
fattispecie previste dal codice penale e da leggi speciali, ponendosi in caso
di diversa interpretazione un problema di costituzionalità per difetto di
tassatività e determinatezza. Per altro verso la falsa asserzione in una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio non integrerebbe il delitto ex art
483 cp per mancanza del requisito di essere rilasciata in atto pubblico.
1. Avverso la decisione ha
proposto ricorso il PG presso la
Corte d'Appello, che ha sottolineato come la falsa
dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio sia di valore squisitamente
pubblicistico. Tuttavia ha posto in luce che, secondo il prevalente
insegnamento di questa Corte, la norma ex art 76 dpr 445/00 delinea un'autonoma
condotta criminosa ed in tal senso ha sollecitato questo Giudice di legittimità
a verificare i presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza, a causa
della quasi impossibilità di individuare di volta in volta la norma
applicabile, quindi, in violazione dei principi di tassatività e
determinatezza.
All'odierna udienza il PG, dr
Salzano, ha concluso per l' annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.Il percorso logico-giuridico
seguito dal Gup palermitano per giungere alla conclusione che il fatto di aver
affermato il falso nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art 47
dpr 445/2000, rubricato ai sensi dell'art 76 dpr 445/200 in relazione all'art
483 cp, non costituisce reato, è fondato su due considerazioni.
1.1La prima è che la disposizione
di cui all'art 76 del medesimo dpr, che prevede la sanzione penale per
"chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente decreto", costituisca solo una norma di mero
rinvio alle fattispecie incriminatrici previste dal codice penale e dalle leggi
speciali. Se non fosse questa la natura della norma il semplice rinvio al
codice penale ed alle leggi speciali sarebbe talmente generico da far dubitare
della costituzionalità della disposizione, per difetto di tassatività e
determinatezza, quantomeno con riferimento alla pena applicabile.
1.2 La seconda considerazione,
collegata alla precedente, è che, secondo l'opinione del Giudice a quo, la
falsa affermazione contenuta in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
resa ai sensi degli artt 46 e 47 del dpr 445/2000, definibile sinteticamente
falsa autodichiarazione, non possa integrare la fattispecie astratta di cui all'art
483 cp, poiché in essa mancherebbe il requisito di essere resa in un atto
pubblico. A conferma di tale assunto ha sostenuto il Gup che questa Corte non
avrebbe mai affermato apertamente che la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio sia un atto pubblico, citando in proposito giurisprudenza molto antica
(Cass Pen 24.2.1983, n 4135). Ha aggiunto che l'affermazione contenuta nell'art
76 comma 3 dpr 445/2000, secondo la quale le dichiarazioni rese ex artt 46 e 47
del medesimo dpr si considerino rese al pubblico ufficiale, non sarebbe
sufficiente per considerarle rese in un atto pubblico.
2.In contrario va osservato che
da lungo tempo si è formato e consolidato l'orientamento di questa Corte
secondo il quale il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto
pubblico (art. 483 cod. pen.) è configurabile solo nei casi in cui una
specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti
attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia
probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero.
Sez. U, Sentenza n. 28 del 15/12/1999 Ud. Rv. 215413. Tale principio è stato
ripreso e confermato da una pluralità di pronunzie : N. 17363 del 2003 Rv.
224750, N. 5365 del 2008 Rv. 239110, N. 4970 del 2012 Rv. 251815, N. 23587 del
2013 Rv. 256259, N. 18279 del 2014 Rv.259883;Sez. 5, Sentenza n. 39215 del
04/06/2015 Ud.(dep. 28/09/2015 )Rv. 264841. Tra queste alcune hanno preso in
considerazione la fattispecie oggetto di ricorso ex art. 76 d.P.R. n. 445 del
2000 in relazione all'art. 483 cod. pen. Così Sez. 5, Sentenza n. 16275 del
16/03/2010 Ud. (dep. 26/04/2010) Rv. 247260 : integra il delitto di falso
ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, in
sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47
d.P.R. n. 445 del 2000, allegata ad istanza preordinata ad ottenere il
passaporto, attesti falsamente di non avere mai riportato condanne penali. E'
stato, inoltre, osservato che l'atto disciplinato dalle norme di cui agli artt
46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa è per sua natura "destinato a
provare la verità" dei fatti in esso affermati, che concernono fatti,
stati e qualità personali. Sez. 5,
Sentenza n. 38748 del 09/07/2008 Ud.(dep. 14/10/2008 )Rv. 242324: integra il
reato previsto dall'art. 483 cod. pen. la condotta del privato che renda, a
norma degli artt. 46 e 76 del D.Lgs. n. 445 del 2000, falsa dichiarazione circa
stati, qualità personali e fatti per conseguire l'esenzione dal contributo alla
spesa sanitaria.
2.1 Dalla citata giurisprudenza
si ricava che la riflessione di questa Corte ha individuato la natura pubblica
dell'atto di cui all'art 483 cp solo nei casi in cui una specifica norma
attribuisca all'atto stesso la funzione di provare i fatti attestati dal
privato al pubblico ufficiale, collegandone l'efficacia probatoria al dovere
del dichiarante di affermare il vero; con riguardo al caso per cui è ricorso,
delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate ai sensi degli artt
46 e 47 dpr 445/2000 - autodichiarazioni - la natura pubblica dell'atto è stata
desunta anche dalla sua naturale destinazione a provare la verità dei fatti in
esso affermati, a sua volta ricavabile dalla funzione di comprovare stati,
qualità personali e fatti, che le due disposizioni in parola assegnano alle
dichiarazioni sostitutive di atti notori e di certificazioni.
2.2 Del resto, a stare alla
lettera della legge, secondo la quale "le dichiarazioni sostitutive rese
ai sensi degli artt 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale" e considerato il tenore letterale dell'art 2699 cod civ, che
definisce la nozione di atto pubblico in riferimento al soggetto che lo emana
secondo le previste formalità, notaio o altro pubblico ufficiale, ed al potere
conferitogli ad attribuirgli pubblica fede, deve osservarsi che la stessa legge
sulla documentazione amministrativa vuole attribuire alle suddette
autodichiarazioni la qualità di atti pubblici; ne deriva, pertanto, l'illiceità
penale, da inquadrare in una delle fattispecie astratte previste dal codice in
tema di falsità in atti pubblici, nel caso in cui il privato rilasci una
dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47, che sia falsa.
2.3 Le sovrabbondanti e tortuose
argomentazioni del Giudice del merito hanno il difetto di trascurare
l'interpretazione letterale della legge, nella fattispecie art 76 comma 3 del
TU, canone ermeneutico prioritario per l'interprete, seguendo la quale sembra
chiaro che il significato da attribuire alla disposizione incriminatrice è
quello di includere le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr
445/2000 nel numero degli atti pubblici; nel caso concreto il risultato di tale
interpretazione è arricchito in senso confermativo dalla ponderazione della
ragione giustificatrice delle norme di riferimento, individuabile nella già
evidenziata destinazione probatoria.
3.Quanto alla prospettata
incostituzionalità della norma in questione deve ribadirsi quanto già affermato
da questa stessa Sezione nella sentenza 2978 del 2009, secondo la quale il
rinvio alle norme del codice penale contenuto nell'art 76 dpr 445/2000 non
prevede un'espressa delimitazione al solo trattamento sanzionatorio ma deve
ritenersi formulato anche con riguardo alla parte precettiva, in maniera tale
da richiedere all'interprete l'adattamento della fattispecie integrata dalla
falsa dichiarazione in una delle ipotesi previste dalle disposizioni
incriminatrici del codice penale e/o delle leggi speciali in materia.
3.1 L'interpretazione che questa
Corte ha dato della norma in parola - della quale sono stati citati innanzi una
pluralità di esempi con riguardo all'art 483 cp - corrisponde alla generale
indicazione proveniente dal Giudice delle leggi, secondo la quale occorre che
il Giudice provi ad intendere le norme in modo conforme ai principi della
Costituzione, essendone egli il primo esegeta, prima di porsi e porre dubbi di
incostituzionalità, e consente di superare il problema della prospettata
questione di costituzionalità, che appare, quindi, manifestamente infondata.
Alla luce delle considerazioni
che precedono la sentenza deve essere annullata per l'errata applicazione della
legge penale in relazione agli artt 76 dpr 445/2000 e 483 cp e gli atti
rinviati al Tribunale di Palermo per il giudizio.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con
rinvio al Tribunale di Palermo per il giudizio.
Così deciso il 7.2.2017.
OMISSIS
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