In tema di residenza legale (in Italia), ai fini dell’acquisto della
cittadinanza italiana, ex art. 4, c. 2, l. 91/1992
Cass. 17 maggio 2017, n. 12380
La condizione dettata dalla norma relativa
alla residenza in Italia fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età,
ex art. 4, l. 91/1992, deve essere interpretata, coerentemente con quanto
ritenuto dalla dottrina pressoché unanime, con specifico riferimento
all'avverbio "legalmente" come permanenza in Italia non clandestina
ovvero in violazione delle norme che regolano l'ingresso, la circolazione e il
soggiorno dei cittadini stranieri [“L'affacciarsi del fenomeno della migrazione
al momento dell'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza”, aggiunge il
S.C., “ ha dettato l'esigenza di qualificare come "legale" la
condizione costituita dall'ininterrotta residenza, utilizzando un termine del
tutto eterogeneo rispetto alla qualificazione normativa della residenza
desumibile dall'art. 43 del codice civile o dalle norme processuali sulle
notificazioni degli atti”]
Ai fini dell’acquisto della cittadinanza
italiana, ex art. 4, c. 2, l. 91/1992, la prova della continuità della
residenza – dalla nascita e fino all'integrazione della condizione temporale
ivi prevista – può consistere in documentazione che certifichi anche
indirettamente ma univocamente la permanenza continuativa in Italia dello
straniero [nel caso deciso, sottolinea il S.C.: a) “vi è stato un ritardo nella
regolarizzazione della residenza della ricorrente da parte dei genitori,
avvenuta nel 1995, ma dalla nascita della ricorrente al 1995 sono state
prodotte: la certificazione delle vaccinazioni eseguite … dal 1991 al 1994
quando la minore non era ancora inclusa nel permesso di soggiorno della madre
ed anche tutte le successive; i libretti di lavoro paterno che attestano una
continuativa permanenza (…in Italia… ndA) per ragioni di lavoro ben oltre la
data di attestazione della residenza anagrafica; la percezione degli assegni
familiari da parte del padre dalla nascita che attestano l'inclusione della
minore nel nucleo familiare anche in questo caso anche oltre la formalizzazione
della residenza”; b) “ai fini della residenza effettiva l'esame di questa
documentazione doveva essere effettuato in concreto in quanto relativo
all'unico accertamento rilevante in causa”, mentre è stato “ignorato il
contenuto di questa documentazione e la sua incidenza sull'accertamento da
svolgere sulla base della valorizzazione esclusiva della dichiarazione dei
genitori alla nascita sulla residenza estera, non tanto per il peso probatorio
in sé quanto per la mancata attivazione e confutazione successiva”]
OMISSIS
In fatto la richiedente è nata in
Italia il 5/6/1991 da genitori immigrati dall'ex Yugoslavia; il padre risulta
regolarmente soggiornante dalla nascita della figlia con permesso fino al
20/11/1999; la madre ha richiesto il permesso di soggiorno il 26/11/92 e la
richiesta d'iscrizione della figlia all'anagrafe è datata 14/9/95. Al fine di provare
anche la precedente continuativa residenza di C. in Italia viene prodotta
certificazione delle vaccinazioni svolte in precedenza presso i presidi
sanitari di B. (dal 91 al 2009); il libretto di lavoro del padre (attestante
iscrizioni ancorché con limitate soluzioni di continuità dal 1990 al 2000) e le
dichiarazioni degli assistenti sociali che avevano in carico il nucleo
familiare. Dalla dichiarazione INPS risulta che la minore è inclusa nel nucleo
familiare del padre che ne ha percepito gli assegni familiari con decorrenza
7/9/1992, in base alla rinnovazione di una precedente autorizzazione del
13/4/91.
In diritto, nonostante tale
documentazione non sia ritenuta non veritiera, anche perché, come osserva la Corte d'Appello il soggiorno
degli stranieri è sottoposto istituzionalmente a controlli pubblici che si deve
presumere siano stati effettuati anche nella specie, la indicazione da parte
dei genitori nell'atto di nascita della loro residenza estera in Dardania
prevale in quanto atto consapevole e partecipato. Ne risulta inequivocamente
che l'emigrazione dalla Yugoslavia è avvenuta nel gennaio del 1995. Non risulta
comprensibile, alla Corte d'Appello, perché il padre della minore abbia sottoscritto
la residenza all'estero se tale condizione non corrispondeva alla realtà,
perché non si è provveduto ad una tempestiva iscrizione, perché non si è mai
opposto alla certificazione del gennaio 1995.
In mancanza di valide
giustificazioni anche sul proprio atto di nascita da parte della richiedente, è
da condividersi lo specifico rilievo dato dal Tribunale alla dichiarazione
paterna che smentisce la residenza in Italia.
Avverso questa pronuncia ha
proposto ricorso per cassazione la cittadina straniera con un unico motivo
accompagnato da memoria. Nel motivo viene dedotta la violazione dell'art. 4
della legge n. 91 del 1992 per non avere la Corte d'appello provveduto ad accertare la residenza
effettiva della ricorrente dalla nascita secondo i criteri indicati secondo la
definizione codicistica generale di residenza e nella giurisprudenza.
Il motivo è manifestamente
fondato. L'art. 4 della I. n. 91 del 1992 stabilisce al secondo comma: "Lo
straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni
fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di
voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta
data".
La condizione dettata dalla norma
relativa alla residenza in Italia fino al raggiungimento del diciottesimo anno
di età, deve essere interpretata, coerentemente con quanto ritenuto dalla
dottrina pressoché unanime, con specifico riferimento all'avverbio "legalmente"
come permanenza in Italia non clandestina ovvero in violazione delle norme che
regolano l'ingresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini stranieri.
L'affacciarsi del fenomeno della migrazione al momento dell'entrata in vigore
della legge sulla cittadinanza ha dettato l'esigenza di qualificare come
"legale" la condizione costituita dall'ininterrotta residenza,
utilizzando un termine del tutto eterogeneo rispetto alla qualificazione
normativa della residenza desumibile dall'art. 43 del codice civile o dalle
norme processuali sulle notificazioni degli atti. Secondo l'art. 43 la
residenza è il luogo della dimora abituale. Ugualmente, la definizione
giuridica di residenza, mutuabile dalle disposizioni processuali sulla notificazione
degli atti giudiziari, (artt. 138 e ss. del codice di rito) si fonda sul
criterio dell'effettività, da ritenersi prevalente ove provata, sulla residenza
anagrafica. (Cass.2814 del 2000; 5726 del 2002). Peraltro, come esattamente
sottolineato nel ricorso, nelle circolari esplicative, dettate dal Ministero
dell'Interno, ed in particolare nella circolare n. 22 del 2007, ratione temporis applicabile, viene espressamente
precisato che l'eventuale iscrizione anagrafica tardiva del minore non può
pregiudicare l'acquisto della cittadinanza italiana quando vi sia in concreto
la residenza effettiva.
L'incidenza quantitativa del
fenomeno dell'errore, a danno dei requisiti dell'acquisto della cittadinanza da
parte del minore nato da genitori stranieri e residente in Italia dalla
nascita, si è rivelata così frequente da richiedere l'intervento del legislatore.
L'art. 33 del d.l. n.69 del 2013, conv. con modif. dalla L. n. 98 del 2013,
rivolto proprio alla "semplificazione del procedimento per l'acquisto
della cittadinanza per lo straniero nato in Italia" prevede espressamente che:
Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2,
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili
eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica
Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni
altra idonea documentazione. 2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento
del diciottesimo anno di età a
comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio,
la possibilità di esercitare il diritto
di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il
compimento del diciannovesimo anno di età. . In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.
L'esame svolto dalla Corte
d'Appello di B. non ha assunto come parametro normativo dell'accertamento da
svolgere la residenza effettiva della ricorrente, avendo dato rilievo
assorbente, alla dichiarazione, del tutto contrastante con i molteplici
riscontri probatori contrari, posti a base della domanda di cittadinanza, resa dai
genitori all'atto di nascita della figlia. Una dichiarazione resa nella fase
iniziale della permanenza in Italia dei predetti genitori la cui mancata
confutazione successiva si giustifica inequivocamente con la loro condizione di
cittadini stranieri certamente non tenuti a conoscere nel dettaglio i requisiti
per l'acquisto della cittadinanza della propria figlia fin dal loro ingresso o
anche dopo qualche anno, quando hanno assunto anche formalmente la cittadinanza
in Italia. Tralasciando la documentazione prodotta in appello, peraltro del
tutto ammissibile in considerazione della natura dell'accertamento e del potere
dovere istruttorio officioso del giudice di approfondire l'indagine di fatto
(Cass.6205 del 2014;22608 del 2015), deve rilevarsi che, alla luce della
corretta qualificazione giuridica della residenza, univocamente fondata
sull'accertamento della sua effettività, la corte d'Appello avrebbe dovuto
rivolgere il suo esame alla verifica della continuità, dalla nascita e fino
all'integrazione della condizione temporale prevista dalla legge n. 91 del
1992, della residenza effettiva della ricorrente in Italia. Tale prova può
essere fornita mediante documentazione, peraltro di provenienza da autorità pubbliche,
che certifichi anche indirettamente ma univocamente la permanenza continuativa
in Italia della richiedente la cittadinanza. Nella specie vi è stato un ritardo
nella regolarizzazione della residenza della ricorrente da parte dei genitori,
avvenuta nel 1995, ma dalla nascita della ricorrente al 1995 sono state
prodotte: la certificazione delle vaccinazioni eseguite a B. dal 1991 al 1994
quando la minore non era ancora inclusa nel permesso di soggiorno della madre ed
anche tutte le successive; i libretti di lavoro paterno che attestano una
continuativa permanenza a B. per ragioni di lavoro ben oltre la data di
attestazione della residenza anagrafica; la percezione degli assegni familiari
da parte del padre dalla nascita che attestano l'inclusione della minore nel
nucleo familiare anche in questo caso anche oltre la formalizzazione della
residenza.
Ai fini della residenza effettiva
l'esame di questa documentazione doveva essere effettuato in concreto in quanto
relativo all'unico accertamento rilevante in causa. E' stato, invece, ignorato
il contenuto di questa documentazione e la sua incidenza sull'accertamento da
svolgere sulla base della valorizzazione esclusiva della dichiarazione dei
genitori alla nascita sulla residenza estera, non tanto per il peso probatorio
in sé quanto per la mancata attivazione e confutazione successiva.
Il ricorso deve essere, in
conclusione, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'Appello di B.
perché esamini alla luce delle considerazioni svolte e della crucialità dell'accertamento
relativo alla residenza effettiva la domanda proposta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di B. in diversa composizione.
Così deciso nella camera di
consiglio del 19 gennaio 2017
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