Sulla nozione di atto
pubblico (ai fini penali)
Cass. pen. 19 maggio 2017 (ud. 14 marzo 2017) n. 24878
Ai fini della configurazione del reato di
falso ideologico in atto pubblico, costituisce atto pubblico non solo l'atto
destinato ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con
riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e P.A., ma anche gli
atti cosiddetti interni cioè sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento
amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia
quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale -
conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di
momenti procedurali successivi
OMISSIS
1 - Non vi è innanzitutto dubbio che il bilancio di un ente pubblico
territoriale, quale è un Comune, sia un atto pubblico (così espressamente Sez.
5, n. 2091 del 26/09/1995, Savino, Rv. 202656) perché promana dal consiglio
comunale ed è un atto anche a valenza esterna e, per quanto attiene al bilancio
consuntivo (nel caso di specie di questo si tratta), illustra quali siano state
le spese sostenute e gli introiti realizzati, finendo per rappresentare non il
mero risultato economico dell'ente nell'anno precedente ma anche
l'illustrazione degli scopi amministrativi e politici perseguiti
dall'amministrazione. In quanto documento rappresentativo di dati è del tutto
evidente che possa essere oggetto di falsificazione sia materiale, sia
ideologica. Nel caso di specie l'avere appostato la somma ricevuta dalla Cassa
depositi e prestiti come entrata extratributaria e, quindi, come ricavo,
piuttosto che come prestito, qual'era, costituisce un'ipotesi di falsità
ideologica, in quanto si occulta il fatto che la somma pervenuta dovrà essere
restituita, modificando così il risultato economico dell'ente.
2 - Il bilancio consuntivo
dell'ente comunale perviene alla sua definitiva approvazione da parte del
consiglio ad esito di una procedura che è disciplinata nel Testo unico degli
enti locali, agli artt. 227 e seguenti, ed è evidente che il procedimento
comporta una serie di atti interni che possono a loro volta essere il frutto di
un falso, materiale o ideologico.
Questa Corte ha già più volte
confermato la rilevanza dei falsi che attengono agli atti interni di un
procedimento amministrativo (Sez. 5, n. 9368 del 19/11/2013, Budetta, Rv.
258952; Sez. 5, n. 4322 del 06/11/2012, Camera, Rv. 254388), ricordando che, ai
fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico,
costituisce atto pubblico non solo l'atto destinato ad assolvere una funzione
attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei
rapporti tra privati e P.A., ma anche gli atti cosiddetti interni cioè sia
quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un
contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel
contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno allo schema
tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi.
Era pertanto possibile pervenire alla declaratoria di responsabilità delle
prevenute anche nel caso in cui, accertato il fatto storico che costoro non
avevano contribuito ad approvare i rendiconti relativi agli anni 2005 e 2006
perché non erano più in carica, si fosse potuto dimostrare che costoro avevano
formato o concorso a formare atti interni al procedimento che aveva determinato
le falsità contenute nell'atto finale.
OMISSIS
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