L’amicizia su Facebook non è causa di incompatibilità del componente la
commissione di concorso
Tar Sardegna,
sez. I, 3 maggio 2017, n. 281
Concorso
– Commissione di concorso – Cause di incompatibilità – Amicizia su Facebook –
Non è tale.
Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, proprio per detto motivo, possano essere oggetto di estensione analogica (nel caso di specie, non è stata ritenuta rilevante l’amicizia su Facebook) (1).
Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, proprio per detto motivo, possano essere oggetto di estensione analogica (nel caso di specie, non è stata ritenuta rilevante l’amicizia su Facebook) (1).
(1) Ha chiarito
il Tar che Facebook implica una possibile diffusione del materiale pubblicato sul
profilo dell'utente a un numero imprecisato e non prevedibile di soggetti se
l’utente stesso non provvede ad effettuare restrizioni che peraltro il social network consente. Le cosiddette
“amicizie” su Facebook sono del tutto irrilevanti poiché lo stesso
funzionamento del social network
consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del
tutto sconosciute. Né si può pretendere che gli utenti (escluso un utilizzo
sconveniente del mezzo) debbano controllare ogni possibile controindicazione
del social network posto che
esso, per come si è evoluto, costituisce ormai una modalità di comunicazione
difficilmente classificabile (ognuno ne fa l’utilizzo che ritiene più
appropriato ma per lo più si tratta di attività ludica e ricreativa). Pertanto,
non può concretizzare una delle cause di incompatibilità previste dall’art. 51
c.p.c..
In ordine alle foto “scaricate” dal social network la conclusione non muta. Esse non valgono a provare alcuna “commensalità abituale” quale prevista dall’art. 51 c.p.c. .
In ordine alle foto “scaricate” dal social network la conclusione non muta. Esse non valgono a provare alcuna “commensalità abituale” quale prevista dall’art. 51 c.p.c. .
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