Circolare Ministero dell’Interno
– Dip. affari interni e territoriali – Dir. Centr. Serv. Dem. 18 maggio 2017,
n. 5, Iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale. Art 8,
DL 17/2/2017, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto
dell'immigrazione illegale", convertito, con modificazioni, dalla L. n.
46/2017.
L'art. 8, c. 1, lett. a)-bis, del
DL n. 13/2017, indicato in oggetto, ha inserito, dopo l'art. 5 del d.lgs n.
18/8/2015, n. 142, recante, tra le altre, norme relative all'accoglienza dei
richiedenti la protezione internazionale, l'art. 5-bis, rubricato"
iscrizione anagrafica".
Il comma 1 della nuova
disposizione prevede che l'istituto della convivenza anagrafica, di cui
all'art. 5 del regolamento anagrafico (DPR n. 223/1989), possa essere applicato
sia nella ipotesi in cui l'interessato sia ospitato nei centri di prima
accoglienza, che nei casi in cui esso sia ospitato nelle strutture temporanee,
ovvero nei centri di accoglienza del sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati (SPRAR), sempre che non sia registrato individualmente in
anagrafe.
Il successivo comma 2 -
analogamente a quanto previsto dagli artt. 6, c. 2, e 13, c. 2 del citato
regolamento, con riguardo alla generale disciplina dell'istituto della
convivenza anagrafica - sancisce l'obbligo del responsabile della convivenza di
dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di
anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
Il comma 3, prevede, infine,
testualmente, che "La comunicazione, da parte del responsabile della
convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o
dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale
costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo
restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma l".
Tale disposizione introduce
quindi una speciale disciplina della cancellazione anagrafica, con effetto
immediato, applicabile alle ipotesi di revoca delle misure di accoglienza o di
allontanamento ingiustificato del richiedente protezione internazionale,
salvaguardando comunque il diritto dell'interessato ad essere nuovamente
iscritto.
Si pregano le SS.LL. di voler
comunicare ai Sigg.Sindaci il contenuto della presente circolare, al fine di
garantire l'uniforme e corretta applicazione delle recenti novità legislative.
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