Ag. Entrate 6 ottobre 2016, n. 89: Assolvimento dell’imposta di bollo con modalità virtuale per gli atti e
provvedimenti dei procedimenti arbitrali trasmessi con modalità telematiche.
A)QUESITO: “La Camera di Commercio di XXX
intende procedere alla dematerializzazione e digitalizzazione della
documentazione cartacea presentata e trattata dai propri uffici, incentivando
le procedure telematiche per tutti i procedimenti trattati, in applicazione
delle norme del codice dell’Amministrazione digitale, di cui al D.lgs. 7 marzo
2005, n. 82. Al riguardo, l’ente istante
rappresenta che tra i procedimenti trattati, sono comprese le procedure
arbitrali, competenza che è stata attribuita alla Camera di commercio
dall’articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 29 dicembre 1993, n.
580. L’interpellante aggiunge, inoltre,
con riferimento alle procedure arbitrali, che gli atti e i provvedimenti in
argomento sono soggetti all’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 20 della
tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. In proposito, l’istante evidenzia di
procedere già alla riscossione con modalità virtuale, in virtù di apposite
autorizzazioni, dell’imposta di bollo dovuta su altre tipologie di atti
trattate dai propri uffici. L’ente
interpellante chiede, quindi, di conoscere se le proprie autorizzazioni
all’assolvimento dell’imposta di bollo con modalità virtuale di cui
all’articolo 15 del citata DPR n. 642 del 1972, possano essere utilizzate anche
per l’imposta di bollo dovuta per gli atti e provvedimenti dei procedimenti
arbitrali che riceve dai soggetti interessati per via telematica.”
B)RISPOSTA: “…Relativamente al
trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, degli atti e
procedimenti arbitrali oggetto del quesito, si osserva che ai sensi dell’articolo
20, comma 1, della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, è dovuta
l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni
foglio, per gli “Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e
amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali …”. In considerazione della riportata previsione
normativa, si conferma, dunque, il parere espresso dal contribuente, secondo
cui gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali scontano l’imposta di
bollo, fina dall’origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio. Per quanto attiene all’assolvimento
dell’imposta di bollo, si rammenta che l’articolo 3 del citato DPR n. 642 del
1972, come modificato dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, stabilisce
che …La disciplina del pagamento dell’imposta in modo virtuale è recata
dall’articolo 15 del DPR n. 642 del 1972, secondo cui …Fatta tale premessa,
considerato che l’imposta di bollo sugli atti e provvedimenti è dovuta fin
dall’origine, si ritiene che l’obbligazione tributaria debba essere assolta dal
soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce. Al
fine di individuare in maniera definita i soggetti che procedono alla
formazione dei documenti in argomento, la scrivente ha ritenuto opportuno
formulare apposita istanza di documentazione integrativa all’ente istante. In esito a tale richiesta, la camera di
commercio di XXX, ha chiarito che l’attività svolta dalla camera di commercio nell’ambito
delle procedure arbitrali, si risolve in un’attività di mera ricezione
documentale e di svolgimento di servizio di segreteria. A titolo esemplificativo, la camera di
commercio riceve la domanda di arbitrato e provvede al suo invio alla controparte
invitata, cura i successivi scambi di memorie prodotte dalle parti secondo le
indicazioni dell’organo arbitrale, offre assistenza per la gestione delle
udienze, si occupa dell’invio alle parti del lodo finale emesso dall’organo
arbitrale. La camera di commercio,
dunque, non procede alla formazione dei documenti in argomento in quanto gli
stessi sono formati dai soggetti che partecipano alla procedura arbitrale
mentre la camera di commercio svolge in relazione a detta procedura un’attività
assimilabile a quella di segreteria. Da
quanto sopra esposto, si ritiene che l’assolvimento dell’imposta di bollo
dovuta sugli atti e documenti del procedimento arbitrale, oggetto del presente
interpello, gravi sulle parti (imprese e/o privati) che procedono alla
formazione di detti documenti e li presentano in via telematica alla camera di
commercio; pertanto, per i documenti in argomento l’imposta di bollo non potrà
essere assolta dalla camera di commercio utilizzando l’autorizzazione al
pagamento in modo virtuale della quale risulta già in possesso. L’imposta di bollo dovrà, invece, essere
assolta dai contribuenti mediante contrassegno, procedendo al versamento ad un
intermediario convenzionato ovvero con la modalità virtuale, ai sensi del
predetto articolo 3 del DPR n. 642 del 1972.
Il contribuente che intende assolvere l’imposta di bollo mediante
contrassegno, potrà comprovare l’assolvimento dell’imposta indicando nel
documento inviato il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal
contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario. In tal caso, sarà cura dell’utente conservare
il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per
l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria ( articolo 37 del DPR
n 642 del 1972) …”
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