Cass. 22 novembre 2016, n. 23730
In caso di declaratoria di illegittimità costituzionale di legge
regionale, per violazione della potestà legislativa esclusiva statale, non è
ipotizzabile alcun danno risarcibile, a somiglianza di quanto previsto per la
responsabilità dello Stato italiano in caso violazione del diritto dell’Unione
europea, non essendo, nella specie, ravvisabile quella distinzione tra
ordinamenti – con prevalenza di quello europeo sul nazionale – che costituisce
il fondamento di tale ipotesi di responsabilità.
OMISSIS
La questione posta, in quanto
sottesa a tutti i motivi in esame, riguarda la possibilità di configurare una
responsabilità dell’ente regione per l’adozione, da parte della propria
assemblea competente, di una legge regionale contenente alcune norme
successivamente dichiarate incostituzionali, nell’ipotesi per violazione
dell’art. 117, comma 2 lettera s) e comma 3, della Carta, perché invasive della
competenza legislativa statale, con riferimento, più in particolare, all’art.4,
comma 1, lettera a, della legge n. 36 del 2001.
Secondo la prospettazione fatta
propria anche dalla decisione di merito qui gravata, la descritta fattispecie
sarebbe sussumibile nel medesimo schema ricostruttivo della violazione, da
parte del legislatore statale, dei vincoli derivanti dall’ordinamento
sovranazionale comunitario, con ripetibilità dei presupposti di responsabilità
quali individuati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze 10
novembre 1991 “Francovich”, cause riunite C-6/90 e C-9/90, e soprattutto 5
marzo 1996 “Brasserie du pecheur” e “Factortame” cause riunite C-46/93 e
V-48/93). In entrambe le ipotesi, infatti, vi sarebbe violazione della fonte
sovraordinata, ferma la verifica, a valle, degli altri presupposti risarcitori.
La tesi non può essere condivisa.
Come noto, secondo l’ormai
consolidata giurisprudenza di questa Corte, enucleata per il caso di omessa o
tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto
delle direttive comunitarie, dalla suddetta violazione del diritto dell’Unione
europea sorge il diritto degli interessati alla rifusione dei danni che va
ricondotto, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento
legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria, allo schema della
responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non
antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello
Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica
nell’ordinamento comunitario, connotato da primazia rispetto a quello del
singolo Stato membro, ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno
(Sez. U., n. 9147 del 2009, Rv. 607428, e succ. conf. quale Sez. 6-3, n. 307
del 2014, Rv.629469).
L’arresto delle menzionate
Sezioni Unite ha prestato adesione all’orientamento (allora minoritario) che
escludeva — come appunto deve escludersi — , dalle norme dell’ordinamento
comunitario “possa farsi derivare, nell’ordinamento italiano, il diritto
soggettivo del singolo all’esercizio del potere legislativo - che è libero nei
fini e sottratto perciò a qualsiasi sindacato giurisdizionale - e che possa
comunque qualificarsi in termini di illecito da imputare allo Stato-persona, ai
sensi dell’art. 2043 c.c., una determinata conformazione dello
stato-ordinamento” (Sez. L, n. 10617 del 1995, Rv. 494208). Di qui la
configurazione dell’obbligazione indennitaria legale. La ricostruzione in parola, pertanto, prende
le mosse proprio dall’esclusione di una responsabilità per atti legislativi, e
ne individua altra diversamente fondata sulla sovraordinazione gerarchica tra
ordinamenti prima che tra fonti (al netto di valvole ermeneutiche di
salvaguardia quali quelle sottese alla c.d. teoria dei controlimiti, riferite
alla tutela dei diritti ritenuti imprescindibili per l’assetto costituzionale
nazionale). Dal punto di vista del
diritto comunitario, cioè, l’inesatta azione ovvero l’omissione legislativa
sono un fatto antigiuridico, mentre tali non sono per l’ordinamento nazionale,
in cui è approntata solo la tutela data dal giudizio di costituzionalità, per
le norme legislative ad esso soggette. La fattispecie qui in esame, al contrario, non permette di
individuare la suddetta distinzione tra ordinamenti, tali non potendo
considerarsi, dal punto di vista dell’unitario ordinamento nazionale, quello
derivante dalle leggi statali e quello enucleabile dalla legislazione regionale.
Dal che consegue che, a fronte
della libertà della funzione politica legislativa (artt. 68, comma 1, 122, comma 4, Cost.), non è
ravvisabile un’ingiustizia che possa qualificare il danno allegato in termini
di illecito, e arrivare a fondare il diritto al suo risarcimento quale
esercitato nel presente giudizio. Vero
che gli studi, non solo italiani, in cui è stato partitamente affrontato il
tema della responsabilità (ex art. 2043 c.c.) da atto legislativo (che in tesi
potrebbe essere, come logico, anche quello statale di cui poi sia risultata
accertata l’illegittimità costituzionale) ha ritenuto di poter trarre sollecitazioni
espansive dalle fattispecie relative ai rapporti con gli ordinamenti
sovranazionali, ma si tratta di riflessioni che si pongono esse stesse in
termini, allo stato delle norme positive, di pura problematicità speculativa. Sull’insindacabilità dell’attività
esplicativa di funzioni legislative non si registrano segnali difformi nella
giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U., n. 10416 del 2014, Rv. 630492, e, con riferimento anche qui
incidentale all’atto da qualificare, per l’ordinamento, come politico, Sez. U.,
n. 10319 del 2016, Rv. 639675). Ne
deriva l’infondatezza del ricorso principale, con assorbimento di tutti gli
altri profili.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
principale, dichiara assorbito quello incidentale, condanna il fallimento al
rimborso delle spese di lite liquidate in curo 23.200,00 di cui curo 200,00 per
esborsi, oltre accessori come per legge.
Nessun commento:
Posta un commento