Parere dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato 10 ottobre 2016, Comune di M. – Requisiti obbligatori per avviare attività da parte di
cittadini stranieri (art. 66 ter del regolamento di polizia) [pubblicato
nel Bollettino 14 novembre 2016, n. 40]
Comune di M.
L’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 4 ottobre 2016, ha inteso
formulare le seguenti osservazioni, ai sensi dell’art. 21 della legge 10
ottobre 1990 n. 287, in merito all’art. 66 ter “Requisiti obbligatori per avviare
attività da parte di cittadini stranieri” del Regolamento di polizia urbana del
Comune di M.
L’art. 66 ter del Regolamento di
polizia urbana (1)
prevede quale requisito per gli stranieri che intendono avviare le attività di
somministrazione di alimenti e bevande la conoscenza della lingua italiana, a
tal fine richiedendo o il possesso di un titolo di studio conseguito in Italia
o un’altra certificazione rilasciata dagli enti certificatori riconosciuti dal
Ministero o dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CTP) oppure,
in caso di autocertificazione della conoscenza dell’italiano, il superamento di
una specifica prova da sostenere presso il Comune di M.. Il requisito della
conoscenza della lingua italiana deve essere soddisfatto al momento dell’inizio
dell’attività “da parte del richiedente o di un socio o di un dipendente,
addetti al servizio di somministrazione e /o vendita, impegnati nella
conduzione giornaliera dell’attività”. (2)
La mancanza del requisito citato comporta l’irrogazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria (compresa fra un minimo 75 euro ed un massimo di 450
euro). (3)
In materia di esercizio di
attività commerciali, la disciplina legislativa nazionale, interessata negli
ultimi anni da numerosi interventi di liberalizzazione e deregolamentazione,
stabilisce in particolare all’art. 3, comma 1, lettera d-bis, del D.L. 4 luglio
2006, n. 223 (decreto Bersani), come modificato dall’art. 31 del decreto Salva
Italia, che “le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono
svolte, tra l’altro, senza i seguenti limiti e prescrizioni: (…) a)
l’iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali
soggettivi per l’esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli
riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e
delle bevande”.
Il Legislatore nazionale ha in
tal modo voluto apprestare esplicita tutela ai consumatori in materia di vendita
e somministrazione di alimenti e bevande richiedendo il possesso di precisi
requisiti soggettivi per coloro che intendono esercitare tale attività
commerciale. Tali requisiti sono, infatti, individuati all’art. 71 del D.lgs.
n. 59 del 26 marzo 2010 (4)
che, al comma 6, dispone che “L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività
di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di
una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei
seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un
corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione
degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano; b) avere prestato la propria opera, per almeno
due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione
di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla
vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità
di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo
grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla
iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale,
purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.
Anche la legge regionale del
Piemonte n. 38 del 29 dicembre 2006, in materia di requisiti soggettivi
professionali richiesti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande, richiama sostanzialmente la disciplina nazionale di cui
all’art. 71, comma 6, del D.lgs. n.
59/2010 sopra riportato.
In materia, peraltro, si è espressa
anche la Corte
Costituzionale che, con sentenza n. 98/2013, ha affermato la
legittimità costituzionale della legge regionale della Lombardia n. 3/2012 che
prevedeva, fra le altre cose, quale requisito per l’avvio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, la conoscenza della lingua italiana da
parte degli stranieri. Tuttavia la
Corte ha chiarito che, affinché tale requisito “sia inidoneo
ad incidere negativamente sull’assetto concorrenziale del mercato”, è
necessario che abbia carattere meramente alternativo e non sia dunque un
“imprescindibile requisito (imposto agli stranieri) richiesto per avviare
l’attività commerciale”.
Per la Corte, infatti, la
possibilità alternativa individuata dal legislatore regionale (ossia la
frequenza di un corso professionale) consentiva di fatto una coincidenza dei
requisiti professionali richiesti agli italiani rispetto a quelli previsti per
i cittadini stranieri.
Tanto premesso, considerato il
quadro normativo vigente in materia e l’orientamento giurisprudenziale citato,
si osserva che l’art 66 ter del Regolamento di polizia urbana del Comune di M.
sembra presentare profili di criticità concorrenziale in quanto suscettibile di
introdurre ingiustificati ostacoli al libero esercizio dell’attività commerciale
in esame, non proporzionati rispetto alla tutela di interessi generali.
Il requisito introdotto dalla
disciplina comunale in questione, con il quale si richiede la conoscenza della
lingua italiana agli stranieri, da comprovare secondo stringenti modalità, non
presenta il carattere della mera alternatività richiesto dalla Corte
Costituzionale affinché lo stesso possa di fatto ritenersi non idoneo ad
incidere negativamente sull’assetto concorrenziale del mercato. L’Autorità auspica, pertanto, che l’Amministrazione
in indirizzo voglia tener conto delle osservazioni svolte, procedendo ad una
revisione in senso pro - concorrenziale della normativa esaminata.
A tal fine si invita codesta
amministrazione a comunicare entro quarantacinque giorni le iniziative che
intenderà intraprendere per ripristinare corrette dinamiche concorrenziali.
OMISSIS
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(1)Art. 66 ter -
Requisiti obbligatori per avviare attività da parte di cittadini stranieri “I
soggetti interessati all’avvio di attività di somministrazione alimenti e
bevande, di commercio al dettaglio di generi alimentari e non, di attività
artigianali con vendita al pubblico di prodotti alimentari devono possedere
il requisito obbligatorio della conoscenza della lingua italiana. I cittadini
di nazionalità diversa da quella italiana, devono garantire il rispetto del
requisito obbligatorio della conoscenza della lingua italiana, per avviare
attività di somministrazione alimenti e bevande, di commercio al dettaglio di
generi alimentari e non, di attività artigianali con vendita al pubblico di
prodotti alimentari: requisito che dovrà essere posseduto al momento
dell’inizio delle attività predette da parte del richiedente o di un socio o
di un dipendente, addetti al servizio di somministrazione e /o vendita,
impegnati nella conduzione giornaliera dell’attività, certificata attraverso:
- un titolo di studio conseguito in Italia; - un’altra certificazione
(diploma o attestato di livello a corsi di italiano) rilasciati dagli enti
certificatori riconosciuti dal Ministero o da CTP; - superamento di una
specifica prova effettuata presso il Comune di M., in caso di
autocertificazione della conoscenza della lingua italiana, prova che sarà
finalizzata ad accertare: a) conoscenze di base della lingua italiana, b)
capacità di lettura e comprensione di un testo italiano, c) conoscenza e
padronanza, in lingua italiana, delle normative igienico - sanitarie vigenti,
di quelle relative alla gestione dei pubblici esercizi, degli esercizi di
vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non e esercizi artigianali. Le
attività già operanti nel territorio comunale al momento dell’entrata in
vigore della presente disposizione sono tenute ad adeguarsi al requisito
sopra stabilito entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della
presente disposizione. Nel caso in cui, nell’esercizio dell’attività, si
verifichi il venir meno del requisito obbligatorio della conoscenza della
lingua italiana il Comune procedere a comunicare l’avvio del procedimento
finalizzato alla pronuncia di sospensione dell’attività, assegnando
all’interessato un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a 90
giorni per l’adeguamento”.
(2)Art. 66 ter, cit.
(3)Nell’allegato A del
Regolamento in esame è infatti previsto che “La mancanza nel soggetto addetto
al Servizio del requisito di cui all’art. 66-ter comporta l’applicazione di
una sanzione amministrativa. Nel caso in cui poi, nell’esercizio dell’attività,
si verifichi il venir meno del requisito obbligatorio della conoscenza della
lingua italiana, il Comune procede a comunicare l’avvio del procedimento
finalizzato alla pronuncia di sospensione dell’attività assegnando all’interessato
un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a 90 giorni per
l’adeguamento”.
(4)L’art 71 del D.lgs.
59/2010 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)
prevede che” Non possono esercitare l’attività commerciale dì vendita e di
somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali
o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che
hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto
non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo
a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore
al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in
giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro
II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina,
delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che
hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati
contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II,
Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con
sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente
all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella
preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f)
coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una
delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di
sicurezza non detentive; 2. Non possono esercitare l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni
di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da
stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le
sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse
clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.3. Il divieto di esercizio dell’attività,
ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di
cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora
la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal
giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.4. Il
divieto dì esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza
passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della
pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca
della sospensione.5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi
i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale
rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti
i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252[…]6.
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