giovedì 17 novembre 2016





Parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 10 ottobre 2016, Comune di M. – Requisiti obbligatori per avviare attività da parte di cittadini stranieri (art. 66 ter del regolamento di polizia) [pubblicato nel Bollettino 14 novembre 2016, n. 40]

 Comune di M.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 4 ottobre 2016, ha inteso formulare le seguenti osservazioni, ai sensi dell’art. 21 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in merito all’art. 66 ter “Requisiti obbligatori per avviare attività da parte di cittadini stranieri” del Regolamento di polizia urbana del Comune di M.

L’art. 66 ter del Regolamento di polizia urbana (1) prevede quale requisito per gli stranieri che intendono avviare le attività di somministrazione di alimenti e bevande la conoscenza della lingua italiana, a tal fine richiedendo o il possesso di un titolo di studio conseguito in Italia o un’altra certificazione rilasciata dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero o dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CTP) oppure, in caso di autocertificazione della conoscenza dell’italiano, il superamento di una specifica prova da sostenere presso il Comune di M.. Il requisito della conoscenza della lingua italiana deve essere soddisfatto al momento dell’inizio dell’attività “da parte del richiedente o di un socio o di un dipendente, addetti al servizio di somministrazione e /o vendita, impegnati nella conduzione giornaliera dell’attività”. (2) La mancanza del requisito citato comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (compresa fra un minimo 75 euro ed un massimo di 450 euro). (3)

In materia di esercizio di attività commerciali, la disciplina legislativa nazionale, interessata negli ultimi anni da numerosi interventi di liberalizzazione e deregolamentazione, stabilisce in particolare all’art. 3, comma 1, lettera d-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani), come modificato dall’art. 31 del decreto Salva Italia, che “le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte, tra l’altro, senza i seguenti limiti e prescrizioni: (…) a) l’iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l’esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande”.

Il Legislatore nazionale ha in tal modo voluto apprestare esplicita tutela ai consumatori in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande richiedendo il possesso di precisi requisiti soggettivi per coloro che intendono esercitare tale attività commerciale. Tali requisiti sono, infatti, individuati all’art. 71 del D.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 (4) che, al comma 6, dispone che “L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”. 

Anche la legge regionale del Piemonte n. 38 del 29 dicembre 2006, in materia di requisiti soggettivi professionali richiesti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, richiama sostanzialmente la disciplina nazionale di cui all’art. 71, comma 6, del D.lgs. n.  59/2010 sopra riportato.

In materia, peraltro, si è espressa anche la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 98/2013, ha affermato la legittimità costituzionale della legge regionale della Lombardia n. 3/2012 che prevedeva, fra le altre cose, quale requisito per l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri. Tuttavia la Corte ha chiarito che, affinché tale requisito “sia inidoneo ad incidere negativamente sull’assetto concorrenziale del mercato”, è necessario che abbia carattere meramente alternativo e non sia dunque un “imprescindibile requisito (imposto agli stranieri) richiesto per avviare l’attività commerciale”. 

Per la Corte, infatti, la possibilità alternativa individuata dal legislatore regionale (ossia la frequenza di un corso professionale) consentiva di fatto una coincidenza dei requisiti professionali richiesti agli italiani rispetto a quelli previsti per i cittadini stranieri. 

Tanto premesso, considerato il quadro normativo vigente in materia e l’orientamento giurisprudenziale citato, si osserva che l’art 66 ter del Regolamento di polizia urbana del Comune di M. sembra presentare profili di criticità concorrenziale in quanto suscettibile di introdurre ingiustificati ostacoli al libero esercizio dell’attività commerciale in esame, non proporzionati rispetto alla tutela di interessi generali.

Il requisito introdotto dalla disciplina comunale in questione, con il quale si richiede la conoscenza della lingua italiana agli stranieri, da comprovare secondo stringenti modalità, non presenta il carattere della mera alternatività richiesto dalla Corte Costituzionale affinché lo stesso possa di fatto ritenersi non idoneo ad incidere negativamente sull’assetto concorrenziale del mercato.  L’Autorità auspica, pertanto, che l’Amministrazione in indirizzo voglia tener conto delle osservazioni svolte, procedendo ad una revisione in senso pro - concorrenziale della normativa esaminata.

A tal fine si invita codesta amministrazione a comunicare entro quarantacinque giorni le iniziative che intenderà intraprendere per ripristinare corrette dinamiche concorrenziali.

OMISSIS


(1)Art. 66 ter - Requisiti obbligatori per avviare attività da parte di cittadini stranieri “I soggetti interessati all’avvio di attività di somministrazione alimenti e bevande, di commercio al dettaglio di generi alimentari e non, di attività artigianali con vendita al pubblico di prodotti alimentari devono possedere il requisito obbligatorio della conoscenza della lingua italiana. I cittadini di nazionalità diversa da quella italiana, devono garantire il rispetto del requisito obbligatorio della conoscenza della lingua italiana, per avviare attività di somministrazione alimenti e bevande, di commercio al dettaglio di generi alimentari e non, di attività artigianali con vendita al pubblico di prodotti alimentari: requisito che dovrà essere posseduto al momento dell’inizio delle attività predette da parte del richiedente o di un socio o di un dipendente, addetti al servizio di somministrazione e /o vendita, impegnati nella conduzione giornaliera dell’attività, certificata attraverso: - un titolo di studio conseguito in Italia; - un’altra certificazione (diploma o attestato di livello a corsi di italiano) rilasciati dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero o da CTP; - superamento di una specifica prova effettuata presso il Comune di M., in caso di autocertificazione della conoscenza della lingua italiana, prova che sarà finalizzata ad accertare: a) conoscenze di base della lingua italiana, b) capacità di lettura e comprensione di un testo italiano, c) conoscenza e padronanza, in lingua italiana, delle normative igienico - sanitarie vigenti, di quelle relative alla gestione dei pubblici esercizi, degli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non e esercizi artigianali. Le attività già operanti nel territorio comunale al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione sono tenute ad adeguarsi al requisito sopra stabilito entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso in cui, nell’esercizio dell’attività, si verifichi il venir meno del requisito obbligatorio della conoscenza della lingua italiana il Comune procedere a comunicare l’avvio del procedimento finalizzato alla pronuncia di sospensione dell’attività, assegnando all’interessato un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a 90 giorni per l’adeguamento”.

(2)Art. 66 ter, cit.

(3)Nell’allegato A del Regolamento in esame è infatti previsto che “La mancanza nel soggetto addetto al Servizio del requisito di cui all’art. 66-ter comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa. Nel caso in cui poi, nell’esercizio dell’attività, si verifichi il venir meno del requisito obbligatorio della conoscenza della lingua italiana, il Comune procede a comunicare l’avvio del procedimento finalizzato alla pronuncia di sospensione dell’attività assegnando all’interessato un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a 90 giorni per l’adeguamento”.

(4)L’art 71 del D.lgs. 59/2010 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali) prevede che” Non possono esercitare l’attività commerciale dì vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive; 2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.4. Il divieto dì esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252[…]6.




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