Regolamento (UE) del Parlamento
europeo e del Consiglio 26 ottobre 2016, n. 2016/1953 (G.U.U.E., 17 novembre
2011, n. L 311), relativo all’istituzione
di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della
raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in
particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai
parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1)
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Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano,
o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza
negli Stati membri, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali, in
particolare del principio di non respingimento, e conformemente alla
direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), costituisce una parte essenziale
dell'impegno generale volto a garantire la credibilità e il funzionamento
corretto ed efficace della politica dell'Unione in materia di migrazione e a
ridurre e scoraggiare la migrazione irregolare.
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(2)
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Le autorità nazionali degli Stati membri sperimentano
difficoltà nel rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare che non possiedono documenti di viaggio validi.
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(3)
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Migliorare la cooperazione in materia di rimpatrio e di
riammissione con i principali paesi di origine e di transito dei cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è essenziale per aumentare i tassi
di rimpatrio, che sono insoddisfacenti. Un documento di viaggio europeo
migliorato per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare è pertinente a tale proposito.
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(4)
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L'attuale documento di viaggio standard per il rimpatrio dei
cittadini di paesi terzi, istituito dalla raccomandazione del Consiglio del
30 novembre 1994 (3), non è largamente accettato dalle autorità
dei paesi terzi, fra l'altro a causa dell'inadeguatezza dei suoi standard di
sicurezza.
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(5)
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Occorre pertanto promuovere l'accettazione da parte dei paesi
terzi di un documento di viaggio europeo migliorato e uniforme per il
rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare quale documento
di riferimento ai fini del rimpatrio.
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(6)
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È opportuno istituire un documento di viaggio europeo più
sicuro e uniforme per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare (documento di viaggio europeo per il rimpatrio) per
contribuire ad agevolare il rimpatrio e la riammissione dei cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare.
Le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche rafforzate del
documento di viaggio europeo per il rimpatrio dovrebbero facilitarne il
riconoscimento da parte dei paesi terzi. Tale documento dovrebbe pertanto
agevolare l'esecuzione dei rimpatri nel quadro di accordi di riammissione o
altri accordi conclusi dall'Unione o dagli Stati membri con i paesi terzi,
nonché nell'ambito della cooperazione con i paesi terzi in materia di
rimpatrio non coperta da accordi formali.
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(7)
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La riammissione dei propri cittadini costituisce un obbligo a
norma del diritto consuetudinario internazionale a cui tutti gli Stati devono
attenersi. L'identificazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare e il rilascio di documenti, compreso il documento di viaggio
europeo per il rimpatrio, dovrebbero, ove opportuno, essere oggetto di
cooperazione con le rappresentanze diplomatiche e di negoziati con i paesi
terzi che concludono accordi di riammissione con l'Unione o con gli Stati
membri.
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(8)
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Gli accordi di riammissione conclusi dall'Unione con i paesi
terzi dovrebbero prevedere il riconoscimento del documento di viaggio europeo
per il rimpatrio. Gli Stati membri dovrebbero cercare di ottenere il
riconoscimento del documento di viaggio europeo per il rimpatrio negli
accordi bilaterali e in altre intese, nonché nell'ambito della cooperazione
in materia di rimpatrio con i paesi terzi non coperta da accordi formali. Gli
Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire l'efficace utilizzo del
documento di viaggio europeo per il rimpatrio.
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(9)
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Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dovrebbe
contribuire a ridurre gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle
amministrazioni degli Stati membri e dei paesi terzi, compresi i servizi
consolari, e la durata delle procedure amministrative necessarie per
garantire il rimpatrio e la riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare.
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(10)
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È opportuno che il presente regolamento si limiti ad
armonizzare il formato, le caratteristiche di sicurezza e le specifiche
tecniche del documento di viaggio europeo per il rimpatrio e non armonizzi
invece le norme sul suo rilascio.
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(11)
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È opportuno che il contenuto e le specifiche tecniche del
documento di viaggio europeo per il rimpatrio siano armonizzati per garantire
elevati standard tecnici e di sicurezza, specialmente per quanto riguarda le
garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Il documento di
viaggio europeo per il rimpatrio dovrebbe recare caratteristiche di sicurezza
armonizzate riconoscibili. Le caratteristiche di sicurezza e le specifiche
tecniche stabilite dal regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio (4) dovrebbero pertanto essere applicate al
documento di viaggio europeo per il rimpatrio.
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(12)
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Al fine di modificare alcuni elementi non essenziali del
modello di documento di viaggio europeo per il rimpatrio, è opportuno
delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente
all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È
di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga
adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi
stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile
2016 (5). In particolare, al fine di garantire la
parità di partecipazione alla preparazione di atti delegati, il Parlamento
europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli
esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso
alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della
preparazione di tali atti delegati.
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(13)
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Per quanto riguarda il trattamento di dati personali
nell'ambito del presente regolamento, le autorità competenti svolgono i loro
compiti ai fini del presente regolamento conformemente alle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
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(14)
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A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla
posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e
al TFUE, la Danimarca
non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata
né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento, nella
misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o
non soddisfano più, le condizioni di ingresso a norma del regolamento (UE)
2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai
sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del
Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto
interno.
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(15)
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Nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi
che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi
del regolamento (UE) 2016/399, il presente regolamento costituisce uno
sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non
partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (8); il Regno Unito non partecipa pertanto alla
sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
Inoltre, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione
del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale
protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente
regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
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(16)
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Nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi
che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi
del regolamento (UE) 2016/399, il presente regolamento costituisce uno
sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non
partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (9); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua
adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
Inoltre, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione
del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale
protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento,
non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
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(17)
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Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente
regolamento, nella misura in cui si applica a cittadini di paesi terzi che
non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del
regolamento (UE) 2016/399, costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio
dell'Unione europea con la
Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro
associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di
Schengen (10), uno sviluppo delle disposizioni
dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della
decisione 1999/437/CE del Consiglio (11).
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(18)
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Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento, nella misura
in cui si applica a cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non
soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (UE)
2016/399, costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione
svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione,
all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (12), uno sviluppo delle disposizioni
dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della
decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione
2008/146/CE del Consiglio (13).
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(19)
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Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente
regolamento, nella misura in cui si applica a cittadini di paesi terzi che
non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del
regolamento (UE) 2016/399, costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione
europea, la Comunità
europea, la
Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein
sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione
europea, la Comunità
europea e la
Confederazione svizzera riguardante l'associazione della
Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo
dell'acquis di Schengen (14), uno sviluppo delle disposizioni
dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della
decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione
2011/350/UE del Consiglio (15).
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(20)
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Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono
essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo degli
effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello
di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà
sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è
necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
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(21)
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Per stabilire condizioni uniformi e garantire la chiarezza
dei concetti, è opportuno adottare il presente atto sotto forma di un
regolamento.
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(22)
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Gli Stati membri dovrebbero ottemperare ai rispettivi
obblighi sanciti dal diritto internazionale e dell'Unione, in particolare
dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, specificamente la
protezione in caso di allontanamento, di espulsione o di estradizione di cui
all'articolo 19, nonché l’impegno di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
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(23)
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È pertanto opportuno abrogare la raccomandazione del
Consiglio del 30 novembre 1994,
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HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce un documento di viaggio
europeo uniforme per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno
è irregolare (documento di viaggio europeo per il rimpatrio), in particolare il
formato, le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche dello stesso.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
1) «cittadino di paese terzo»:
un cittadino di un paese terzo ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della
direttiva 2008/115/CE;
2) «rimpatrio»: il
rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;
3) «decisione di rimpatrio»:
una decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, punto 4, della direttiva
2008/115/CE.
Articolo 3
Documento di viaggio europeo per il rimpatrio
1. Il formato del documento di viaggio europeo
per il rimpatrio corrisponde al modello che figura in allegato. Il documento di
viaggio europeo per il rimpatrio contiene le seguenti informazioni:
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a)
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nome, cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, segni
distintivi e, se noto, indirizzo nel paese terzo di rimpatrio del cittadino
di paese terzo;
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b)
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una fotografia del cittadino di paese terzo;
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c)
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autorità emittente, data e luogo di rilascio e periodo di
validità;
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d)
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informazioni relative alla partenza e all'arrivo del
cittadino di paese terzo.
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2. Il documento di viaggio europeo per il
rimpatrio è redatto in una o più lingue ufficiali dello Stato membro che emette
la decisione di rimpatrio e, se opportuno, è anche fornito in inglese e
francese.
3. Il documento di viaggio europeo per il
rimpatrio è valido per un viaggio di sola andata fino al momento dell'arrivo
nel paese terzo di rimpatrio del cittadino di paese terzo oggetto di una
decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro.
4. Se del caso, al documento di viaggio
europeo per il rimpatrio possono essere allegati documenti aggiuntivi necessari
per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi.
5. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 per modificare il formato
del documento di viaggio europeo per il rimpatrio.
Articolo 4
Specifiche tecniche
1. Le caratteristiche di sicurezza e le
specifiche tecniche del documento di viaggio europeo per il rimpatrio sono
stabilite dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 333/2002.
2. Gli Stati membri trasmettono alla
Commissione e agli altri Stati membri un esemplare del documento di viaggio
europeo per il rimpatrio elaborato in conformità del presente regolamento.
Articolo 5
Diritti di rilascio
Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio è rilasciato
gratuitamente ai cittadini di paesi terzi.
Articolo 6
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è
conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui
all'articolo 3, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo
indeterminato a decorrere dal 7 dicembre 2016.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3,
paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o
dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell’atto delegato la Commissione consulta
gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi
stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile
2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà
contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla
data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale
termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non
intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 7
Abrogazione
La raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 è
abrogata.
Articolo 8
Riesame e presentazione di relazioni
Entro l'8 dicembre 2018, la Commissione procede al
riesame dell'effettiva applicazione del presente regolamento e ne riferisce in
una relazione. Il riesame del presente regolamento è integrato nella
valutazione di cui all'articolo 19 della direttiva 2008/115/CE.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
Esso si applica dall'8 aprile 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 26 ottobre 2016
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
I. LESAY
(1) Posizione del Parlamento europeo del 15
settembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del
Consiglio del 13 ottobre 2016.
(2) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni
applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare (GU
L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
(3) Raccomandazione del Consiglio, del 30
novembre 1994, concernente l'adozione di un documento di viaggio standard
(lasciapassare) per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi (GU
C 274 del 19.9.1996, pag. 18).
(4) Regolamento (CE) n. 333/2002 del
Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo a un modello uniforme di foglio
utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a
persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro
che emette il foglio (GU
L 53 del 23.2.2002, pag. 4).
(6) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (GU
L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(7) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone
(codice frontiere Schengen) (GU
L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(8) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del
29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen
(GU
L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(9) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del
28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad
alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU
L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(11) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del
17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo
concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e
il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione,
all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU
L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(13) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del
28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea,
dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione
svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera
all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU
L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(15) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del
7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra
l'Unione europea, la Comunità
europea, la Confederazione
svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del
Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione
svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione,
all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare
riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla
circolazione delle persone (GU
L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
ALLEGATO

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1953&from=IT
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