Ag. Entrate 4 ottobre 2016, n. 88: Interpello ordinario
articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212. Articolo 12, comma
1 della L. 593 del 1981. Esenzione dall’imposta di bollo per i certificati
rilasciati per i fini di cui alla legge slovena sulla riparazione dei torti.
A)QUESITO:
“La legge n. 593 del 1981, concernente lo "Snellimento delle procedure di
liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni e ai danni alleati,
ai debiti contratti dalle formazioni partigiane (...)", individua alcune
ipotesi di esenzione dall'onere dell'imposta di bollo, ulteriori rispetto a
quelle individuate dalla Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972. Nel dettaglio,
l'articolo 12, comma 1 della L. 593 del 1981 prevede che i documenti
giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e
dei contributi per danni di guerra, gli atti ed i contratti aventi per oggetto
tali provvidenze, sono esenti dalle imposte di bollo. In data 25 ottobre 1996 la Repubblica della
Slovenia ha emanato la cd. "Legge sulla riparazione dei torti", che
prevede il riconoscimento di un indennizzo monetario a tutti coloro che abbiano
subìto danni di guerra nel periodo compreso tra il mese di maggio 1945 ed il
mese di luglio 1990. In particolare, è stabilito che il risarcimento possa
essere richiesto da tutti i cittadini, sia sloveni che italiani - nonché dai
loro eredi -, che siano stati soggetti a vessazioni, torture e violenze da
parte del regime jugoslavo dell'epoca, ovvero abbiano trascorso un periodo di
permanenza in campi profughi per sfuggire al regime autoritario. L'ottenimento
dell'indennizzo è subordinato alla presentazione di un'istanza corredata dalla
documentazione comprovante i torti subiti, la cui idoneità sarà vagliata dalle
competenti autorità slovene. A titolo esemplificativo, per coloro che hanno
vissuto in campi profughi sarà necessario produrre un certificato attestante la
qualifica di profugo, un certificato di residenza storico, un certificato delle
vicende domiciliari. L'istante, cittadino
italiano, e alcuni dei suoi familiari hanno trascorso periodi di permanenza in
campi profughi in diverse città italiane. L'istante, dunque, in proprio e in
qualità di erede dei familiari defunti, ha intenzione di avvalersi della
"Legge sulla riparazione dei torti", presentando alle competenti
autorità slovene la menzionata istanza con la documentazione comprovante i
danni subiti durante la detenzione nei campi profughi. Sul punto, l'istante fa
presente di essere a conoscenza della circostanza che alcuni uffici della
Pubblica Amministrazione italiana producono i predetti certificati in esenzione
dal bollo, in applicazione del ricordato articolo 12, comma 1, della legge
593/1981, mentre altri uffici assoggettano i medesimi documenti all'imposta. In
particolare, una Prefettura ha motivato l'applicazione del bollo osservando che
l'esenzione di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 593/1981 non trova
applicazione al caso dell'istante, in quanto è finalizzata allo snellimento
delle procedure relative a domande di indennizzi e contributi per danni di
guerra presentati ai sensi delle leggi citate nell'art. 1 della medesima legge
593/1981 e, cioè, le "domande di indennizzi e contributi per danni di
guerra presentate a norma della L. 27 dicembre 1953, n. 968, (...), domande di
indennizzo per requisizioni e danni alleati, presentate a norma della L. 9
gennaio 1951, n. 10, (...) domande di rimborso dei debiti contratti dalle
formazioni partigiane presentate a norma del D. Lgs. 19 aprile 1948, n. 517
(...).”
B)RISPOSTA:
“La legge n. 593 del 1981 che, come ricordato, è finalizzata allo snellimento
delle procedure di liquidazione degli indennizzi per danni occorsi nell’ambito
della seconda guerra mondiale fornisce, all’articolo 1 e seguenti, una
disciplina semplificata per dette procedure.
L’articolo 1, in particolare, prevede la presentazione di una istanza di
conferma per le domande di indennizzi e contributi di guerra non ancora
liquidate alla data di entrata in vigore della medesima legge. La conferma è
necessaria per le sole istanze presentate ai sensi delle leggi italiane ivi
menzionate (legge 968/1953, 10/1951 e 517/1948). Le medesime leggi sono
espressamente richiamate da diversi articoli della legge 593/1981 (ad esempio,
dall’ articolo 3, comma 1). L’articolo 12, comma 1, tuttavia, nel prevedere
l’esenzione dall’imposta di bollo “per documenti giustificativi e gli atti
delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per danni di
guerra, ad eccezione di quelle sulle cambiali, dalla tassa di concessione
governativa”, non contiene alcun riferimento normativo espresso alle leggi
summenzionate. Fermo restando che le norme che dispongono esenzioni d’imposta,
in quanto norme eccezionali, sono da considerarsi di stretta interpretazione,
la disposizione deve essere letta attraverso un criterio sostanziale che tenga
conto della ratio generale di tutte quelle norme (incluse le leggi speciali
richiamate nell”articolo 1 della legge 593 del 1981) che, emanate in anni
immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale, mirano a
fornire un ristoro patrimoniale ai cittadini che dalla guerra, in tutte le sue
forme e depravazioni, hanno subìto un danno.
Come risulta dai certificati prodotti, peraltro, l’acquisizione dello
status di profugo da parte dell’istante e dei suoi familiari appare
direttamente connessa all’esito del secondo conflitto mondiale. Dunque, si può ritenere che l’esenzione di
cui all’articolo 12 della legge 593 del 1981 si applichi anche ai documenti
rilasciati da uffici italiani, attestanti fatti e status necessari ad ottenere
l’indennizzo per danni di guerra secondo la normativa slovena. …”
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