mercoledì 16 novembre 2016





Decreto legge 11 novembre 2016, n. 205 (G.U. 11 novembre 2016, n. 264),  Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei  territori interessati dagli eventi sismici del 2016 [stralcio: art. 10]
 
 
Art. 10

Norme  transitorie  per  consentire  il  voto  degli  elettori  fuori residenza a causa dei  recenti eventi  sismici  in  occasione  del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016


1.  In occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre  2016, gli elettori residenti nei comuni  individuati  nell’allegato  1  del decreto-legge n. 189 del 2016,  e  in  quelli  individuati  ai  sensi dell’articolo 1 del presente decreto, che,  a  seguito  dei  predetti eventi, sono temporaneamente alloggiati in comuni diversi  da  quelli di residenza per motivi di inagibilita’ della  propria  abitazione  o per provvedimenti di emergenza, possono essere ammessi a  votare  nel comune di dimora.

2.  Gli elettori possono  far  pervenire,  entro  il  quinto  giorno antecedente la votazione, apposita domanda al sindaco del  comune  di dimora, chiedendo di esercitare il diritto di voto in tale comune  ed autodichiarando, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  di  trovarsi  nelle condizioni di cui al comma 1 e di godere dell’elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del  documento  d’identità  nonché copia della  tessera  elettorale   personale   o   dichiarazione   di   suo smarrimento.

3.  Il comune  di  dimora  consegna  ad  ogni  elettore  richiedente un’attestazione di ammissione al voto  nella  quale  e’  indicata  la sezione  elettorale  di  assegnazione  e  trasmette  ai   comuni   di rispettiva residenza, non oltre il terzo giorno antecedente  la  data della votazione, i nominativi degli ammessi al  voto,  affinché  gli ufficiali  elettorali  provvedano  a  prenderne  nota   nelle   liste sezionali.

4.  Dei nominativi degli ammessi al voto, il comune  di  dimora  da’ notizia ai presidenti delle sezioni di rispettiva  assegnazione.  Gli elettori votano in tali  sezioni,  previa  esibizione  del  documento d’identità e dell’attestazione di cui al comma precedente.  

5.  Le  Commissioni  elettorali  circondariali,  ove   strettamente necessario e su proposta dei  comuni  di  dimora,  possono  istituire seggi speciali, ai sensi dell’articolo 9 della legge 23 aprile  1976, n. 136, ai fini della raccolta del voto di un numero  complessivo  di almeno trecento elettori dimoranti presso strutture  ricettive  o  di accoglienza, ubicate anche in comuni diversi.

6.  Gli elettori residenti nei comuni di cui al  comma  1,  che  non sono nelle condizioni di assicurare  il  regolare  svolgimento  della consultazione referendaria, sono ammessi  al  voto,  in  uno  o  più comuni vicini,  previa  attestazione  del  Sindaco  di  residenza  al predetto comune, sentita la Commissione elettorale circondariale.

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