Decreto legge 11 novembre 2016,
n. 205 (G.U. 11 novembre 2016, n. 264), Nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni e dei territori interessati
dagli eventi sismici del 2016 [stralcio: art. 10]
Art. 10
Norme transitorie
per consentire il
voto degli elettori
fuori residenza a causa dei
recenti eventi sismici in
occasione del referendum
costituzionale del 4 dicembre 2016
1. In
occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, gli elettori residenti nei comuni individuati
nell’allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, e
in quelli individuati
ai sensi dell’articolo 1 del
presente decreto, che, a seguito
dei predetti eventi, sono
temporaneamente alloggiati in comuni diversi
da quelli di residenza per motivi
di inagibilita’ della propria abitazione
o per provvedimenti di emergenza, possono essere ammessi a votare
nel comune di dimora.
2. Gli
elettori possono far pervenire,
entro il quinto
giorno antecedente la votazione, apposita domanda al sindaco del comune
di dimora, chiedendo di esercitare il diritto di voto in tale
comune ed autodichiarando, ai sensi dell’articolo
46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445,
di trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1 e di
godere dell’elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del documento
d’identità nonché copia della tessera
elettorale personale o
dichiarazione di suo smarrimento.
3. Il
comune di dimora
consegna ad ogni
elettore richiedente un’attestazione
di ammissione al voto nella quale
e’ indicata la sezione
elettorale di assegnazione
e trasmette ai
comuni di rispettiva residenza,
non oltre il terzo giorno antecedente
la data della votazione, i
nominativi degli ammessi al voto, affinché
gli ufficiali elettorali provvedano
a prenderne nota
nelle liste sezionali.
4. Dei
nominativi degli ammessi al voto, il comune
di dimora da’ notizia ai presidenti delle sezioni di
rispettiva assegnazione. Gli elettori votano in tali sezioni,
previa esibizione del
documento d’identità e dell’attestazione di cui al comma precedente.
5.
Le Commissioni elettorali
circondariali, ove strettamente necessario e su proposta
dei comuni di
dimora, possono istituire seggi speciali, ai sensi dell’articolo
9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ai
fini della raccolta del voto di un numero
complessivo di almeno trecento
elettori dimoranti presso strutture
ricettive o di accoglienza, ubicate anche in comuni
diversi.
6. Gli
elettori residenti nei comuni di cui al
comma 1, che
non sono nelle condizioni di assicurare
il regolare svolgimento
della consultazione referendaria, sono ammessi al
voto, in uno
o più comuni vicini, previa
attestazione del Sindaco
di residenza al predetto comune, sentita la Commissione elettorale
circondariale.
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