Circolare Ministero dell’Interno
– Dip. affari interni e territoriali 15 novembre 2016, n. 19, Decreto-legge
12 settembre 2014 n. 132 - art. 12. Istruzioni applicative - Procura
speciale
Sono pervenute
a questa Direzione Centrale richieste di parere in merito alla possibilità per
i coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale, ai fini della
formazione di un atto di divorzio o di separazione dinanzi all’ufficiale dello
stato civile, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
Dette
richieste fanno riferimento al decreto del Tribunale di Milano, Sez. IX, del 14
dicembre 2015, con il quale è stato annullato “ ....il rifiuto dell’ufficiale
dello stato civile del Comune di Vanzago reso in data 29 luglio 2015 e,
conseguentemente ordinato all’Ufficiale medesimo di dare corso al procedimento
instaurato dai coniugi ex art. 12 d.l. 132 del 2014...”.
Il giudice,
con il decreto in parola, ha ritenuto che la previsione normativa della
comparizione personale dei coniugi, per il compimento dei surricordati atti,
non esclude la possibilità, per uno degli stessi, di avvalersi della
rappresentanza di un procuratore speciale; e ciò sulla base dell’argomentazione
che l’utilizzo dell’avverbio “personalmente” compare anche nella procedura
giurisdizionale ma ciò non preclude, come avviene di prassi, la rappresentanza
a mezzo del procuratore speciale.
Sulla
questione questo Ministero ha chiesto di conoscere l’avviso del Ministero della
Giustizia che è pervenuto ad opposte conclusioni.
Come è noto,
l’articolo 12 del richiamato decreto-legge n. 132/2014 regola la separazione
consensuale, la richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio e la modifica delle condizioni di separazione o
di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Nel proprio
parere il citato Dicastero sofferma, preliminarmente, l’attenzione sul tenore
letterale del comma 3 dell’art. 12 che regola il procedimento preordinato al
compimento dei ripetuti atti di separazione e divorzio, laddove è posto in
evidenza che “l’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti
personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione
che esse vogliono separarsi owero far cessare gli effetti civili del matrimonio
o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate”.
Dal suddetto
tenore letterale, che costituisce il criterio interpretativo principale ex art.
12 delle “preleggi”, appare pacifico che l’ufficiale dello stato civile
,innanzi al quale viene concluso l’accordo dei coniugi i deve interloquire con
gli stessi personalmente. A fronte di tale elemento di chiarezza letterale, ha
precisato il Ministero della Giustizia, non può costituire argomento decisivo,
come invece invocato dal giudice di merito nel ricordato precedente “decisum”,
il fatto che la legge sul divorzio preveda (art. 4, comma 7, legge 1°.12.1970,
n. 898) che i coniugi devono comparire davanti al Presidente del Tribunale
personalmente, salvo gravi e comprovati motivi e con l’assistenza del
difensore. In proposito, osserva ancora il ripetuto Dicastero, la possibilità
che i coniugi siano rappresentati da un procuratore speciale nel procedimento
giudiziale di divorzio, è consentito, appunto, solo ove soccorrano gravi e
comprovati motivi. Detta specificazione non è contenuta nella perentoria
affermazione del già richiamato articolo 12, comma 3, che non prevede
espressamente alcuna alternativa alla comparizione personale innanzi
all’ufficiale dello stato civile.
D’altra parte,
annota il Ministero interpellato, nel procedimento giudiziale di divorzio, la
verifica della sussistenza dei gravi e comprovati motivi, è delibata, con la
garanzia delle forme giudiziarie, dal Presidente del Tribunale.
Una diversa
interpretazione, ovvero la possibilità di fare ricorso ad un procuratore
speciale nel procedimento di cui trattasi, potrebbe far venir meno, proprio
perché operanti in un contesto di degiurisdizionalizzazione, la garanzia della
genuinità ed attualità delle dichiarazioni delle parti, ricevute dall’ufficiale
dello stato civile, garanzia data proprio dalla prevista comparizione personale
delle stesse.
Pertanto, in
base alle argomentazioni fin qui svolte, deve considerarsi che allo stato della
vigente legislazione, non è ammessa la possibilità per i coniugi di farsi
rappresentare da un procuratore speciale nel compimento degli atti individuati
dall’art. 12 del decreto -legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
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