venerdì 11 novembre 2016



Annullamento dell’atto amministrativo (dopo le modifiche della l. 124/2015)

Tar Campania, Napoli, 2 novembre 2016, n. 5028


La modifica all’art. 21-nonies introdotta dall’art.6, comma 1, lett. d), n. 1 della legge  124/2015 (“comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20”) non ha  carattere interpretativo dell’inciso che precede (“entro un termine ragionevole”) [perché, aggiunge il Collegio,  “se così fosse, si dovrebbe considerare comunque e sempre “ragionevole” l’autoannullamento effettuato dall’Amministrazione entro 18 mesi, laddove nulla vieta di ritenere irragionevole anche un provvedimento in autotutela adottato entro il predetto termine. D’altra parte nemmeno può attribuirsi ad esso carattere sanante dei provvedimenti illegittimi rilasciati precedentemente ai 18 mesi antecedenti all’entrata in vigore della norma, giacchè un tale obiettivo mal si concilia con la dichiarata finalità di semplificazione procedimentale della norma in questione (cfr. il titolo del capo I della Legge n. 124/2015). La norma in esame ha, dunque, sicuramente carattere innovativo, sicché si applica soltanto ai provvedimenti adottati successivamente alla sua entrata in vigore”]

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