Annullamento dell’atto amministrativo (dopo le modifiche della l. 124/2015)
Tar Campania, Napoli, 2 novembre 2016, n. 5028
La modifica all’art. 21-nonies introdotta dall’art.6, comma 1, lett.
d), n. 1 della legge 124/2015 (“comunque
non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui
il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20”) non ha carattere interpretativo dell’inciso che
precede (“entro un termine ragionevole”) [perché, aggiunge il Collegio, “se così fosse, si dovrebbe considerare
comunque e sempre “ragionevole” l’autoannullamento effettuato
dall’Amministrazione entro 18 mesi, laddove nulla vieta di ritenere
irragionevole anche un provvedimento in autotutela adottato entro il predetto
termine. D’altra parte nemmeno può attribuirsi ad esso carattere sanante dei
provvedimenti illegittimi rilasciati precedentemente ai 18 mesi antecedenti
all’entrata in vigore della norma, giacchè un tale obiettivo mal si concilia
con la dichiarata finalità di semplificazione procedimentale della norma in
questione (cfr. il titolo del capo I della Legge n. 124/2015). La norma in
esame ha, dunque, sicuramente carattere innovativo, sicché si applica soltanto
ai provvedimenti adottati successivamente alla sua entrata in vigore”]
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