sabato 16 gennaio 2016





Diniego della cittadinanza italiana e attività informativa



Cons. di Stato, I, 13 gennaio 2016, n. 46 (adunanza del 25 novembre 2015, n. 1882/2015), Richiesta di parere sull’ostensibilità della documentazione amministrativa “classificata”, prodotta o detenuta dal Ministero dell’interno per ragioni inerenti alle proprie funzioni istituzionali.





PREMESSA: Il Ministero dell’interno, premesso che la concessione della cittadinanza italiana è provvedimento “altamente discrezionale” e non revocabile in presenza di gravi elementi sopravvenuti, rappresenta che l’ingresso nel teatro mondiale di nuove organizzazioni terroristiche, che hanno assunto un ruolo di primissimo piano nella c.d. “guerra asimmetrica”, costituisce una minaccia a livello globale, che impone, nel caso di contenzioso conseguente al rigetto delle istanze di naturalizzazione, l’adozione di maggiori cautele a tutela della sicurezza nazionale e delle fonti di intelligence coinvolte nell’istruttoria del procedimento di rigetto. Richiamato, quindi, il contenuto di precedente parere di questa Sezione (1° luglio 2014, n. 226) in risposta ad altro quesito in materia di accesso difensivo alla documentazione classificata, l’Amministrazione riferisce che il “Comparto Intelligence”, interessato ai sensi del citato parere a rendere il proprio avviso in merito all'ostensione dei documenti classificati originati nell'ambito dei procedimenti in parola, ne ha recentemente negato in modo reciso l’esibizione, anche parziale, al fine di tutelare la propria attività.




Quesito n. 1: “se l'attuale quadro normativo possa essere interpretato nel senso che, in caso di pronuncia che riconosca al ricorrente in un giudizio di annullamento, che abbia parallelamente o incidentalmente proposto istanza di accesso, il diritto di ottenere l'ostensione dei documenti richiesti, l'Amministrazione possa mantenere una condotta processuale di non esibizione, ai sensi dei principi che regolano il processo amministrativo (artt. 63 e 64 c.p.a.) giustificandola, nei casi che i documenti facciano riferimento all'espletamento di attività informative particolarmente sensibili, specie nell'attuale momento storico, con la necessità di tutelare il prioritario interesse pubblico alla non divulgazione delle informazioni”

Risposta: E’ “principio generale che spetta soltanto ed esclusivamente alla parte introdurre nel giudizio i fatti e presentare la prova degli stessi, a meno che, come nel caso del diniego di cittadinanza, non sia materialmente impossibilitata a produrre il mezzo di prova, sicché potrà chiedere al giudice di acquisirlo” (il Collegio aggiunge che “la legge pone in capo alla pubblica Amministrazione un obbligo di collaborazione con il giudice, che nel caso del processo amministrativo è rafforzato dal fatto che la pubblica Amministrazione, oltre ad essere parte del procedimento, è essa stessa detentrice di elementi di prova che si trovano nella sua disponibilità e che essa deve pertanto porre a disposizione del giudice come istituzione, cioè come potere dello Stato tenuto ad agire in modo neutrale come terzo rispetto al processo”). Si ricorda, inoltre, “fermo restando … l’obbligo dell’Amministrazione di collaborare lealmente con l’Autorità giudiziaria ai fini dell’acquisizione delle prove, sull’attendibilità delle quali l’organo giudicante è chiamato ad esprimersi …, che il contesto di cautela entro il quale l’acquisizione deve avvenire è chiaramente definito dall’art. 42, c. 8, della l. 124/2007; con la conseguenza che “le cautele devono essere disposte caso per caso dal magistrato, sentita l’Amministrazione riferente, e svilupparsi con modalità diverse a seconda della situazione generale e del momento (per esempio, esibizione documentale con o senza omissis, in forma originale o in forma sintetica) senza tuttavia spingersi al punto di vanificare l’esercizio del diritto di agire in giudizio con interpretazioni elusive dei principi costituzionali e della legislazione nella specifica materia”.





Quesito n. 2: “se, conseguentemente, sempre in base al vigente quadro normativo, possa ritenersi che, nei casi rappresentati, la pronuncia in materia di accesso non sia suscettibile di esecuzione coattiva; se, inoltre, fatte salve naturalmente le valutazioni nei singoli casi di esclusiva competenza, rispettivamente, del giudice penale e del giudice contabile, la condotta del funzionario che nei sensi indicati non adempia motivatamente all'ordine di esibizione possa ritenersi in via generale immune da censure sotto il profilo della responsabilità penale (art. 328 c.p.) e amministrativa”.


Risposta: Premesso che il quesito “sottende una preoccupazione sui profili di responsabilità penale e amministrativa a carico del responsabile dell’unità organizzativa che non ottemperi all’ordine di esibizione documentale, sia in sede giurisdizionale sia in sede di ricorso straordinario”, si osserva trattarsi  “di una formulazione ipotetica, contrastante con il principio di leale collaborazione a cui dev’essere improntato il rapporto tra Amministrazione e giudice”: per ciò che riguarda l’aspetto penale, in mancanza di eccezione relativa al segreto di Stato, non pare possibile in sede consultiva individuare una generale causa di giustificazione per l’ipotesi specifica in questione. Spetta al giudice penale valutare l’esistenza di tutti gli elementi del reato e, in particolare, dell’elemento psicologico di esso, in relazione al giudizio amministrativo, comportamenti resistenti non giustificati dell’Amministrazione rileverebbero ai fini della valutazione delle prove ai sensi dell’art. 64 c.p.a.







Quesito n. 3: “come debba interpretarsi - alla luce della recente giurisprudenza circa i rapporti tra accesso difensivo e casi di esclusione dell'accesso e in relazione sia all'esercizio dell'accesso, incidentale o parallelo al ricorso giurisdizionale avverso il diniego della cittadinanza, sia all'accesso nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - il disposto del comma 7 dell'art. 24 della legge 241/1990 in rapporto ai casi di esclusione del diritto di accesso, ove si tratti di atti di cui, come nel caso di documenti classificati, sia vietata la divulgazione ai sensi dell'art. 42, comma 1, legge n. 124/2007”.


Risposta: “si confermano le considerazioni ermeneutiche già espresse nel parere n. 1835/2013, che si riferiscono all’accesso difensivo in sede di ricorso giurisdizionale o straordinario e non riguardano le richieste di accesso ai documenti amministrativi direttamente rivolte all’Amministrazione, competente ad adottare i relativi provvedimenti”.








Quesito n. 4: “come debba interpretarsi - alla luce della recente giurisprudenza circa i rapporti tra accesso difensivo e casi di esclusione dell'accesso e in relazione sia all'esercizio dell'accesso, incidentale o parallelo al ricorso giurisdizionale avverso il diniego della cittadinanza, sia all'accesso nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - il disposto del comma 7 dell'art. 24 della legge 241/1990 in rapporto ai casi di esclusione del diritto di accesso, ove si tratti di atti di cui, come nel caso di documenti classificati, sia vietata la divulgazione ai sensi dell'art. 42, comma 1, legge n. 124/2007”.

Risposta: “l’argomento è stato già esaminato …, nell’ambito della risposta al primo quesito, di cui costituisce corollario”









Numero 00046/2016 e data 13/01/2016
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REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 25 novembre 2015

NUMERO AFFARE 01882/2015
OGGETTO:
Ministero dell'interno

Richiesta di parere sull’ostensibilità della documentazione amministrativa “classificata”, prodotta o detenuta dal Ministero dell’interno per ragioni inerenti alle proprie funzioni istituzionali.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa nota 29 ottobre 2015 n. 22-3180/4, con la quale il Ministero dell'interno - Gabinetto del ministro - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano

Premesso.
1. Il Ministero dell’interno, premesso che la concessione della cittadinanza italiana è provvedimento “altamente discrezionale” e non revocabile in presenza di gravi elementi sopravvenuti, rappresenta che l’ingresso nel teatro mondiale di nuove organizzazioni terroristiche, che hanno assunto un ruolo di primissimo piano nella c.d. “guerra asimmetrica”, costituisce una minaccia a livello globale, che impone, nel caso di contenzioso conseguente al rigetto delle istanze di naturalizzazione, l’adozione di maggiori cautele a tutela della sicurezza nazionale e delle fonti di intelligence coinvolte nell’istruttoria del procedimento di rigetto.
Richiamato, quindi, il contenuto di precedente parere di questa Sezione (1° luglio 2014, n. 226) in risposta ad altro quesito in materia di accesso difensivo alla documentazione classificata, l’Amministrazione riferisce che il “Comparto Intelligence”, interessato ai sensi del citato parere a rendere il proprio avviso in merito all'ostensione dei documenti classificati originati nell'ambito dei procedimenti in parola, ne ha recentemente negato in modo reciso l’esibizione, anche parziale, al fine di tutelare la propria attività.
2. Stanti i delicati interessi coinvolti, sicurezza dello Stato e diritto di difesa in giudizio, e dovendosi comunque preservare la supremazia del primo sul secondo, il Ministero dell’interno ritiene che, nei procedimenti relativi ai ricorsi avverso il diniego di naturalizzazione, occorra mantenere un atteggiamento “prudente” nel concedere l’accesso difensivo con un sostanziale “arretramento della soglia di conoscibilità” delle risultanze informative e investigative. Conseguentemente pone a questo Consiglio i seguenti quesiti:
a) se l'attuale quadro normativo possa essere interpretato nel senso che, in caso di pronuncia che riconosca al ricorrente in un giudizio di annullamento, che abbia parallelamente o incidentalmente proposto istanza di accesso, il diritto di ottenere l'ostensione dei documenti richiesti, l'Amministrazione possa mantenere una condotta processuale di non esibizione, ai sensi dei principi che regolano il processo amministrativo (artt. 63 e 64 c.p.a.) giustificandola, nei casi che i documenti facciano riferimento all'espletamento di attività informative particolarmente sensibili, specie nell'attuale momento storico, con la necessità di tutelare il prioritario interesse pubblico alla non divulgazione delle informazioni;
b) se, conseguentemente, sempre in base al vigente quadro normativo, possa ritenersi che, nei casi rappresentati, la pronuncia in materia di accesso non sia suscettibile di esecuzione coattiva; se, inoltre, fatte salve naturalmente le valutazioni nei singoli casi di esclusiva competenza, rispettivamente, del giudice penale e del giudice contabile, la condotta del funzionario che nei sensi indicati non adempia motivatamente all'ordine di esibizione possa ritenersi in via generale immune da censure sotto il profilo della responsabilità penale (art. 328 c.p.) e amministrativa;
c) come debba interpretarsi - alla luce della recente giurisprudenza circa i rapporti tra accesso difensivo e casi di esclusione dell'accesso e in relazione sia all'esercizio dell'accesso, incidentale o parallelo al ricorso giurisdizionale avverso il diniego della cittadinanza, sia all'accesso nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - il disposto del comma 7 dell'art. 24 della legge 241/1990 in rapporto ai casi di esclusione del diritto di accesso, ove si tratti di atti di cui, come nel caso di documenti classificati, sia vietata la divulgazione ai sensi dell'art. 42, comma 1, legge n. 124/2007;
d) in subordine se sia possibile - in caso di ordine di esibizione nell'ambito di un giudizio ex art. 116 del c.p.a. o di un ricorso al Presidente della Repubblica per annullamento del diniego di concessione della cittadinanza - ostendere un documento amministrativo nuovo, recante l'intestazione dell’Amministrazione dell’interno (in modo da preservare la fonte di intelligence che ha comunicato gli elementi di controindicazione), che, privo di riferimenti all'originatore, riporti solo motivazioni di ordine generale - come, a mero titolo di esempio "la sospetta aderenza a posizioni fondamentaliste e come tali presumibilmente estremiste" - dalle quali non si possa risalire ad attività, luoghi, persone o altri elementi collegati al contesto in cui le informazioni sono state acquisite.
Considerato.
3. Il parere richiesto dal Ministero dell’interno ripropone questioni, già oggetto del parere 1835/2013 reso dalla Sezione all’adunanza del 16 aprile 2014, concernente l’ostensibilità della documentazione amministrativa “classificata”, prodotta o detenuta dallo stesso Ministero per ragioni inerenti alle proprie funzioni istituzionali, con specifico riferimento ai procedimenti di diniego di concessione della cittadinanza.
Al riguardo si considera preliminarmente che il quadro legislativo di riferimento non ha subito nel frattempo modifiche: pertanto, si richiamano le considerazioni già espresse sull’interpretazione e sulla corretta applicazione dell’art. 24, commi 1, lettera a), e 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 42, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 104, e si ribadisce che entrambe le disposizioni di legge intervengono in stretta connessione tra loro in materia di diritto ad agire in giudizio, stabilendo concordemente che, fatti salvi i casi di opposizione del segreto di stato, il diritto di accesso prevale sulle esigenze di riservatezza soltanto nel caso in cui sia necessario per l'utilizzo difensivo, diritto che il Costituente ha inteso garantire con una nutrita serie di garanzie processuali.
La definizione di una posizione di equilibrio tra gli interessi coinvolti è riservata al giudice adito, al quale compete stabilire, in contraddittorio con le parti e nel rispetto dei vincoli normativi, le cautele da osservarsi nel consentire l’accesso difensivo, in modo da non vanificare l’istanza di tutela richiesta dal ricorrente.
4. Con il primo dei quesiti si chiede se, nel caso in cui il giudice amministrativo ordini l’ostensione di documenti classificati richiesta dal ricorrente e l’ente originatore ne precluda l’esibizione per ragioni di tutela di un primario interesse pubblico, l’Amministrazione possa giustificare con detta argomentazione l’inottemperanza e sottrarsi, quindi, alla prevedibile soccombenza in giudizio. Un tale effetto conseguirebbe necessariamente all’applicazione degli artt. 63 e 64 del codice del processo amministrativo, che rinviano al codice di procedura civile quanto al potere del giudice di ordinare anche a terzi di esibire in giudizio documenti (artt. 210 e 211 c.p.c.) e di disporre ispezioni (art. 118 c.p.c.), nonché di trarre elementi di valutazione ai fini decisori dal contegno tenuto dalle parti, alle quali spetta di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità (art. 116 c.p.c.).
Sul punto va considerato che il parallelismo richiamato in relazione tra le disposizioni che riguardano l’acquisizione e la formazione della prova tra processo civile e processo amministrativo deve necessariamente estendersi all’art. 65 c.p.a., concernente l’esercizio del potere d’istruttoria presidenziale e collegiale, e all’art. 213 c.p.c., il quale stabilisce che, fuori dai casi di cui agli artt. 210 e 211 c.p.c., il giudice può richiedere d’ufficio alla pubblica Amministrazione le informazioni scritte relativi ad atti e documenti dell’Amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo.
In sostanza, la legge pone in capo alla pubblica Amministrazione un obbligo di collaborazione con il giudice, che nel caso del processo amministrativo è rafforzato dal fatto che la pubblica Amministrazione, oltre ad essere parte del procedimento, è essa stessa detentrice di elementi di prova che si trovano nella sua disponibilità e che essa deve pertanto porre a disposizione del giudice come istituzione, cioè come potere dello Stato tenuto ad agire in modo neutrale come terzo rispetto al processo.
Orbene dall’insieme delle disposizioni codicistiche richiamate si ricava il principio generale che spetta soltanto ed esclusivamente alla parte introdurre nel giudizio i fatti e presentare la prova degli stessi, a meno che, come nel caso del diniego di cittadinanza, non sia materialmente impossibilitata a produrre il mezzo di prova, sicché potrà chiedere al giudice di acquisirlo.
Concordemente si è espressa anche la Corte di cassazione, la quale ha ritenuto che: “la distribuzione dell'onere della prova deve tenere conto (...) anche del principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, perché la copertura costituzionale di cui gode il diritto di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni soggettive impone di non interpretare la legge in modo da renderne impossibile o troppo difficile l'esercizio” (Cass., sez. III, 11 maggio 2009, n. 10744).
Fermo restando, quindi, l’obbligo dell’Amministrazione di collaborare lealmente con l’Autorità giudiziaria ai fini dell’acquisizione delle prove, sull’attendibilità delle quali l’organo giudicante è chiamato ad esprimersi, va ricordato che il contesto di cautela entro il quale l’acquisizione deve avvenire è chiaramente definito dall’art. 42, comma 8, della legge n. 124 del 2007, che recita testualmente: “8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia”-
Secondo il tenore letterale della disposizione, le cautele devono essere disposte caso per caso dal magistrato, sentita l’Amministrazione riferente, e svilupparsi con modalità diverse a seconda della situazione generale e del momento (per esempio, esibizione documentale con o senza omissis, in forma originale o in forma sintetica) senza tuttavia spingersi al punto di vanificare l’esercizio del diritto di agire in giudizio con interpretazioni elusive dei principi costituzionali e della legislazione nella specifica materia.
5. Il secondo quesito sottende una preoccupazione sui profili di responsabilità penale e amministrativa a carico del responsabile dell’unità organizzativa che non ottemperi all’ordine di esibizione documentale, sia in sede giurisdizionale sia in sede di ricorso straordinario.
Al riguardo la Sezione non può astenersi dal considerare che si tratta di una formulazione ipotetica, contrastante con il principio di leale collaborazione a cui dev’essere improntato il rapporto tra Amministrazione e giudice.
Per ciò che riguarda in particolare l’aspetto penale, in mancanza di eccezione relativa al segreto di Stato, non pare possibile in sede consultiva individuare una generale causa di giustificazione per l’ipotesi specifica in questione. Spetta al giudice penale valutare l’esistenza di tutti gli elementi del reato e, in particolare, dell’elemento psicologico di esso.
Per quanto riguarda in particolare il giudizio amministrativo, comportamenti resistenti non giustificati dell’Amministrazione rileverebbero ai fini della valutazione delle prove ai sensi dell’art. 64 c.p.a.
6. In ordine al terzo quesito, riguardante l’interpretazione dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 e il suo coordinamento con l’art. 42, commi 1 e 8, si confermano le considerazioni ermeneutiche già espresse nel parere n. 1835/2013, che si riferiscono all’accesso difensivo in sede di ricorso giurisdizionale o straordinario e non riguardano le richieste di accesso ai documenti amministrativi direttamente rivolte all’Amministrazione, competente ad adottare i relativi provvedimenti.
7. Infine, per ciò che riguarda il quarto quesito sulle possibili modalità di ostensione della documentazione classificata, l’argomento è stato già esaminato al punto 5, nell’ambito della risposta al primo quesito, di cui costituisce corollario.
P.Q.M.
nei termini su esposti è il parere.







L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE

Elio Toscano
Giuseppe Barbagallo













IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini

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