sabato 9 gennaio 2016





Presupposti per la sussistenza del ‘danno da ritardo’

Tar Liguria 8 gennaio 2016, n. 4

In tema di presupposti per il risarcimento del danno da ritardo, al fine del necessario accertamento della colposità dell'inerzia, la cui dimostrazione incombe sul danneggiato, non è sufficiente la sola violazione del termine massimo di durata del procedimento amministrativo, poiché tale violazione di per sé non dimostra l'imputabilità del ritardo, potendo la particolare complessità della fattispecie o il sopraggiungere di evenienze non imputabili all'amministrazione escludere la sussistenza della colpa.

Il risarcimento dei danni per il ritardo dell'amministrazione nell'adozione di un provvedimento dovuto può essere richiesto esclusivamente nelle ipotesi in cui sia stato previamente accertato e dichiarato dal Giudice il silenzio inadempimento dell'amministrazione


In tema di danno da ritardo, il comportamento dell'Amministrazione deve essere valutato unitamente alla condotta dell'istante, il quale riveste il ruolo di parte essenziale e attiva del procedimento e in tale veste dispone di poteri idonei a incidere sulla tempistica e sull'esito del procedimento stesso, attraverso il ricorso ai rimedi amministrativi e giustiziali riconosciutigli dall'ordinamento giuridico, tra cui il rito del silenzio che deve essere attivato con tempestività. Ne consegue che, per ottenere il risarcimento del danno da ritardo,  occorre una iniziativa del danneggiato volata a fare risaltare l’inerzia dell’amministrazione [tale ordine di idee – aggiunge il Collegio – “è conforme ai principi solidaristici che informano l’ordinamento e che impongono di attivarsi nel limite di un apprezzabile sacrificio al fine di evitare che la situazione produttiva del danno si aggravi con il passare del tempo”, cosicché “non è lecito che l’asserito danneggiato rimanga inerte per poi giovarsi dell’inerzia della p.a. a fini risarcitori”, ma “affinché il danno possa essere risarcibile (..occorre …) un’iniziativa del danneggiato che metta in mora l’amministrazione”, specialmente  nell’ipotesi in cui difetti  “una espressa previsione di un termine finale”]

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