Presupposti per la
sussistenza del ‘danno da ritardo’
Tar Liguria 8 gennaio 2016, n. 4
In tema di presupposti per il risarcimento
del danno da ritardo, al fine del necessario accertamento della colposità
dell'inerzia, la cui dimostrazione incombe sul danneggiato, non è sufficiente
la sola violazione del termine massimo di durata del procedimento
amministrativo, poiché tale violazione di per sé non dimostra l'imputabilità
del ritardo, potendo la particolare complessità della fattispecie o il
sopraggiungere di evenienze non imputabili all'amministrazione escludere la
sussistenza della colpa.
Il risarcimento dei danni per il ritardo
dell'amministrazione nell'adozione di un provvedimento dovuto può essere
richiesto esclusivamente nelle ipotesi in cui sia stato previamente accertato e
dichiarato dal Giudice il silenzio inadempimento dell'amministrazione
In tema di danno da ritardo, il comportamento
dell'Amministrazione deve essere valutato unitamente alla condotta
dell'istante, il quale riveste il ruolo di parte essenziale e attiva del
procedimento e in tale veste dispone di poteri idonei a incidere sulla
tempistica e sull'esito del procedimento stesso, attraverso il ricorso ai
rimedi amministrativi e giustiziali riconosciutigli dall'ordinamento giuridico,
tra cui il rito del silenzio che deve essere attivato con tempestività. Ne
consegue che, per ottenere il risarcimento del danno da ritardo, occorre una iniziativa del danneggiato volata
a fare risaltare l’inerzia dell’amministrazione [tale ordine di idee – aggiunge
il Collegio – “è conforme ai principi solidaristici che informano l’ordinamento
e che impongono di attivarsi nel limite di un apprezzabile sacrificio al fine
di evitare che la situazione produttiva del danno si aggravi con il passare del
tempo”, cosicché “non è lecito che l’asserito danneggiato rimanga inerte per
poi giovarsi dell’inerzia della p.a. a fini risarcitori”, ma “affinché il danno
possa essere risarcibile (..occorre …) un’iniziativa del danneggiato che metta
in mora l’amministrazione”, specialmente nell’ipotesi in cui difetti “una espressa previsione di un termine
finale”]
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