Natura del termine per la presentazione di osservazioni a seguito del
preavviso di rigetto
Tar Lazio, Roma, 4 gennaio 2016,
n. 30
Non è perentorio il termine – di dieci giorni – previsto dall’art. 10
bis della l. 241/1990: se è vero che l’Amministrazione deve necessariamente
attendere il decorso dei dieci giorni prima dell’adozione del provvedimento, la
stessa è tenuta, comunque, a valutare le osservazioni pervenute, qualora adotti
il provvedimento successivamente [tale interpretazione – aggiunge il Collegio
– “deriva dalla stessa ratio della
disciplina dell’art. 10 bis, tesa a favorire l’acquisizione di ulteriori
elementi al procedimento prima della sua adozione finale”]
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, cittadina marocchina, ha presentato, il
30-4-2009, domanda per la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi
dell’articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, in quanto
residente in Italia da più di dieci anni.
L’Amministrazione, rilevando l’insufficienza dei redditi della
ricorrente, il 23-4-2013 inviava la comunicazione con il preavviso di rigetto,
invitando a presentare osservazioni e a produrre documentazione nei dieci
giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Il 16-5-2013 la ricorrente, tramite un avvocato, inviava a mezzo
raccomandata, ricevuta dall’ufficio postale di distribuzione il 22-5-2013, una
nota nella quale formulava osservazioni relative al reddito percepito anche dai
familiari conviventi ed allegando i relativi CUD.
Con provvedimento del 10-9-2013 è stata respinta la domanda di
cittadinanza sulla base della insufficienza dei redditi della ricorrente e
richiamando le motivazioni di cui al preavviso di rigetto “a cui non sono
seguite osservazioni”.
Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso
per i seguenti motivi:
violazione dell’art 9 della legge n. 91 del 1992;
violazione dell’art 22 della Costituzione;
carenza di motivazione;
difetto di istruttoria; erronea valutazione dei fatti e dei
presupposti;
violazione dell’art 10 bis della legge n. 241 del 1990;
violazione dell’art 5 del d.p.r. 572 del 1993;
eccesso di potere, travisamento dei fatti, ingiustizia
manifesta;violazione del principio di imparzialità della Amministrazione;
Violazione dell’art 3 del d.p.r. n. 362 del 1994;
Si è costituito il Ministero dell’Interno con atto di forma.
All’udienza pubblica del 12 novembre 2015 il ricorso è stato
trattenuto in decisione.
In via preliminare deve essere esaminata la censura relativa
alla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, idonea a definire
il giudizio, in quanto l’amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato
senza alcuna considerazione delle osservazioni presentate dal ricorrente pur
tardivamente rispetto al termine indicato nel preavviso di rigetto, e comunque
nell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, ma comunque prima dell’adozione
del provvedimento impugnato.
L’art. 10 bis prevede espressamente, infatti, che, entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del preavviso di
rigetto, gli istanti possano presentare osservazioni.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che tale termine
non sia perentorio (T.A.R. Perugia n.322 del 2014; T.A.R. Campania- Napoli n.
5013 del 2009) e che l’Amministrazione, se necessariamente deve attendere il
decorso dei dieci giorni prima dell’adozione del provvedimento, sia tenuta
comunque a valutare le osservazioni, anche pervenute tardivamente, qualora
adotti il provvedimento successivamente. Tale interpretazione deriva dalla
stessa ratio della disciplina dell’art. 10 bis, tesa a favorire
l’acquisizione di ulteriori elementi al procedimento prima della sua adozione
finale. La giurisprudenza ha anche affermato che la natura non perentoria del
termine di dieci giorni deve essere però contemperata con i profili
organizzativi complessi dell’Amministrazione, nel caso in cui essendo pervenute
le osservazioni pochi giorni prima dell’adozione del provvedimento finale si
possa ritenere che questo sia già “alla firma” (soprattutto nei casi, come
quello di specie, in cui il provvedimento finale è un decreto ministeriale ) o
sia comunque già chiusa l’istruttoria cfr. Tar Lazio II quater n. 11583 del
2014).
Dagli atti depositati in giudizio dal ricorrente non risulta la
data di ricezione da parte della ricorrente del preavviso di rigetto, che porta
la data del 23-4-2013, ma nel provvedimento impugnato si fa riferimento
all’avvenuto invio per raccomandata.
La difesa ricorrente ha depositato copia della ricevuta di
invio della raccomandata relativa alle osservazioni, avvenuto il 16-5-2013.
Considerato che il decreto ministeriale è stato sottoscritto
dal Sottosegretario di Stato, alcuni mesi dopo, il 10-9-2013, si deve ritenere,
applicando i principi giurisprudenziali suesposti, che l’Amministrazione avesse
l’obbligo di valutare la documentazione pervenuta e di prendere in
considerazioni le osservazioni presentate. Né si può porre a carico della
ricorrente l’eventuale disguido nella distribuzione della posta presso il
Ministero, in relazione alla circostanza che la cartolina di ricevimento è
stata regolarmente restituita, anche se priva di sottoscrizione di un
impiegato, ma solo con il timbro dell’ufficio di destinazione.
Risulta, inoltre, evidente, dagli atti di causa, che nel caso
di specie, non può farsi alcuna applicazione della disciplina dell’art. 21
octies , in quanto, come è noto, la concessione della cittadinanza è un
provvedimento ampiamente discrezionale, e l’Amministrazione, costituendosi in
giudizio con mero atto di stile, non ha dedotto alcunché, in ordine all’applicazione
della seconda parte del secondo comma dell’art 21 octies. Inoltre, la
partecipazione dell’interessata avrebbe potuto apportare nuovi elementi alla
decisione finale, considerando che lo stesso preavviso di rigetto faceva
riferimento alla possibilità di valutare anche i redditi dei componenti del
nucleo familiare, invitando a presentare la documentazione fiscale.
Sotto tale profilo il ricorso è fondato e deve essere accolto,
con annullamento del provvedimento impugnato, salve le ulteriori valutazioni
dell’amministrazione.
L’accoglimento per tale motivo di ricorso comporta
l’assorbimento delle ulteriori censure.
In relazione alla particolarità delle circostanze del caso,
sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei
limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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