Obbligo di
pubblicazione in Gazzetta per i bandi di concorso a pubblico impiego
Cons. di Stato, V, 25 gennaio 2016, n. 227
L’obbligo di pubblicazione dei bandi per
concorso a pubblico impiego nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, previsto dall’art. 4 del
d.P.R. n. 487/1994, costituisce una regola generale attuativa degli artt. 51,
c. 1, e 97, c. 3, della Costituzione, avendo la finalità di consentire la
concreta massima conoscibilità della indizione di un concorso pubblico a tutti
i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Stato.
La regola non è stata incisa né dall’art. 35, c. 3, lett. a), del d.lgs. n.
165/2001, che ha fissato il criterio della «adeguata pubblicità» in aggiunta e
non in sostituzione della regola di carattere generale, né dall’art. 32 della
l. 69/2009, posto che il comma 7 ha ribadito il perdurante vigore delle
disposizioni – anche di rango secondario - che in precedenza hanno disposto la
pubblicazione di atti amministrativi nella Gazzetta Ufficiale
1. Con la sentenza impugnata, il TAR per il Piemonte ha accolto
il ricorso di primo grado n. 607 del 2015 ed ha annullato tutti gli atti del
procedimento concorsuale, indetto dal Comune di G. per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile.
Il TAR ha ravvisato la fondatezza della censura con cui il
ricorrente in primo grado ha lamentato che il bando di concorso non è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Con l’appello in esame, la vincitrice del concorso ha
impugnato la sentenza del TAR, chiedendo che in sua riforma il ricorso di primo
grado sia respinto.
Ella ha dedotto che – contrariamente a quanto ha ritenuto il
TAR – la mancata pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale va
considerata legittima, a seguito della entrata in vigore dell’art. 32 della
legge n. 69 del 2009, che ha previsto l’obbligo delle Amministrazioni di
pubblicare i provvedimenti sui propri siti informatici.
3. Ritiene la
Sezione che le censure dell’appellante, così riassunte, vadano
respinte.
3.1. Come ha rilevato la Sezione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8
giugno 2015, n. 2801), l'obbligo di pubblicazione dei bandi per concorso a
pubblico impiego nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – previsto
dall’art. 4 del d.P.R. n. 487 del 1994 - costituisce una regola generale
attuativa dell’art. 51, primo comma, e dell’art. 97, comma terzo, della
Costituzione.
Tale regola ha la finalità di consentire la concreta massima
conoscibilità della indizione di un concorso pubblico a tutti i cittadini,
indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Stato e non è stata
incisa – neanche per incompatibilità - dall’art. 35, comma 3, lett. a), del
d.lgs. n. 165-2001, che ha fissato il criterio della «adeguata pubblicità» in aggiunta
e non in sostituzione della regola di carattere generale.
Neppure rileva in contrario l’art. 32 della legge n. 69 del
2009, poiché il suo comma 7 ha ribadito il perdurante vigore delle disposizioni
– anche di rango secondario - che in precedenza hanno disposto la pubblicazione
di atti amministrativi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3.2. La mancata pubblicazione del bando di concorso sulla
Gazzetta Ufficiale comporta la legittimazione alla sua impugnazione da parte di
chi abbia interesse a parteciparvi, senza bisogno ovviamente di proporre la
domanda di partecipazione, la cui mancanza è dipesa proprio dalla mancata
pubblicazione del bando, in violazione della normativa vigente.
4. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto, con
conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere
compensate, sussistendo giusti motivi;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente pronunciando sull’appello n. 8922 del 2015, come in epigrafe
proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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