lunedì 4 gennaio 2016




Illegittima concessione di cappella gentilizia (a seguito di retrocessione – inefficace –  di un erede del precedente concessionario) e risarcimento del danno (agli eredi del concessionario originario)

Tar Lombardia, Milano, 31 dicembre 2015, n. 2885

Il culto dei defunti rientra nell’ambito dei limiti alla risarcibilità del danno non patrimoniale tracciati da Cass. S.U. n. 26972/2008, vertendosi in tema di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale, ed in cui la posizione attorea, ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio, risulta agevolata, nei termini di cui all'art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità.

Si deve riconoscere ai congiunti il risarcimento dei danni causati in conseguenza di comportamenti illegittimi che abbiano privato gli stessi della possibilità di onorare le spoglie mortali dei propri cari, con la sicura consapevolezza dell'ubicazione delle stesse, e quindi, per la violazione del sentimento di pietà verso i defunti [nel caso deciso, tuttavia, il Tar osserva che “il diritto del ricorrente ha subito una mera compressione, senza mai essere tuttavia irreversibilmente eliso, essendosi … potuto recare presso il cimitero …, sebbene le spoglie dei suoi defunti sono state collocate in una cappella funeraria diversa da quella a cui il medesimo avrebbe avuto diritto”, con la conseguenza che il congiunto non ha “perso il proprio diritto ad onorare i propri defunti, neppure temporaneamente, essendo stato tuttavia costretto, in conseguenza di atti illegittimi del Comune, ad esercitare il M.simo in un luogo diverso da quello spettantegli, ciò che comporta la riduzione del risarcimento, ad un decimo delle somme richieste”]

FATTO
L’attuale ricorrente, unitamente ad altri discendenti di C.D., tra cui la Sig.ra C.P., è subentrato nella titolarità della concessione perpetua della cappella tombale n. XX , sita nel cimitero di M.. In data 2.11.1987, la predetta Sig.ra C. comunicava la volontà di retrocedere la cappella tombale al Comune di M,, che con delibera n. 287 del 20.4.1989 accoglieva la domanda, disponendo successivamente la cessione della cappella alle Sig.re A.R. e D.L., previa estumulazione delle salme della famiglia C., ivi sepolte.
Avverso detta delibera l’attuale ricorrente presentava un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che veniva accolto con decreto del 27.5.1998.
In considerazione dell’inerzia serbata dal Comune, ritualmente diffidato in data XX, l’attuale ricorrente adiva Codesto Tribunale, che con sentenza n. XX del XX statuiva l’obbligo del Comune di attivarsi per ripristinare lo stato della cappella anteriore alla retrocessione e alla nuova concessione.
Con decreto n. XX del XX il Sindaco del Comune di M. ingiungeva la restituzione della tomba in questione all’attuale ricorrente, subordinatamente al pagamento di una somma a titolo risarcitorio delle spese di miglioramento della stessa, sostenute dalla predette Sig.re R. e L.
Con sentenza n. XX del XX il T.A.R. accoglieva il ricorso dell’attuale ricorrente avverso il citato decreto n. XX, nella parte in cui prevedeva a suo carico il versamento delle somme ivi indicate.
Detto decreto n. XX, una volta modificato nei termini previsti dalla citata sentenza n. XX, veniva a sua volta impugnato dalla Sig.ra L., il cui ricorso veniva tuttavia rigettato con sentenza n. XX del XX.
Con ordinanza n. XX del XX  il Sindaco del Comune di M. ingiungeva alle Sig.re R. e L.  la restituzione al ricorrente della cappella n. XX, disponendo altresì l’estumulazione delle salme.
Con atto di citazione notificato in data XX, proposto davanti al Tribunale di V., il ricorrente ha chiesto al Comune il risarcimento dei danni subiti, in considerazione dell’illegittima accettazione della retrocessione della tomba n. XX, senza previa acquisizione del suo consenso, ed in conseguenza del ritardo con cui ha provveduto alla sua restituzione, malgrado il suo obbligo in tal senso fosse stato accertato fin dal citato decreto del Presidente della Repubblica del XX.
Con sentenza n. XX del XX il Tribunale di V. ha tuttavia declinato la propria giurisdizione in favore di quella amministrativa, avendo conseguentemente il ricorrente riassunto il ricorso davanti al T.A.R., ex art. 11 c.p.a.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
All’udienza pubblica del 29.10.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I) In via preliminare, il Collegio deve scrutinare l’eccezione sollevata dalla difesa comunale, secondo cui il diritto al risarcimento del danno richiesto dal ricorrente si sarebbe prescritto nel termine quinquennale decorrente dalla pubblicazione del citato Decreto del Presidente della Repubblica, e quindi nel mese di maggio 2003.
I.1) L’eccezione è infondata atteso che, in primo luogo, successivamente all’emanazione del citato D.P.R., e precisamente in data XX, il ricorrente ha diffidato l’Amministrazione a provvedere, richiedendo altresì il risarcimento dei danni subiti, e presentando successivamente, in considerazione dell’inerzia dalla stessa serbata, un ulteriore ricorso per ottemperanza.
I.2) Ritiene inoltre il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa della resistente, secondo cui “tali atti non hanno nulla a che vedere con la richiesta di risarcimento dei danni”, poiché la domanda azionata nel presente giudizio verte in realtà, in larga misura, sulle conseguenze derivanti “dall’illegittimo ostruzionismo opposto dal Comune di fronte alla decisione del Presidente della Repubblica”, è di tutta evidenza che le citata diffida, e la successiva presentazione del ricorso per ottemperanza, siano stati atti idonei ad interrompere la prescrizione.
La domanda di risarcimento in questa sede presentata è infatti incentrata sulle spese necessarie al ripristino della cappella che il ricorrente dovrà affrontare in conseguenza delle modifiche intervenute nel periodo 1989-2005, oltre sulla mancata disponibilità della stessa. Qualora l’Amministrazione avesse ottemperato alla predetta diffida, anziché attendere altri otto anni prima di restituire la tomba all’attuale ricorrente, le conseguenze pregiudizievoli in capo al medesimo si sarebbero notevolmente ridotte, non potendo pertanto in questa sede sostenersi che l’intimazione ad adempiere alle statuizioni del D.P.R., che obbligava l’Amministrazione a restituire la cappella al ricorrente, non abbiano interrotto il termine prescrizionale.
II) Nel merito, il ricorso va accolto.
Come già accertato da ben tre provvedimenti giurisdizionali che si sono pronunciati sulla presente vicenda, sempre favorevolmente all’attuale ricorrente, la stessa è scaturita da un illegittimo atto del Comune di M. adottato in spregio alle regole fondamentali del diritto civile, senza peraltro che detto Ente, malgrado il suo annullamento in sede giurisdizionale, si conformasse spontaneamente, in modo da ridurre gli effetti pregiudizievoli per l’istante. Al contrario, come detto, il ricorrente è stato costretto ad intraprendere altri due giudizi nei confronti del Comune, prima che lo stesso gli conferisse ciò cui aveva diritto, quantomeno, a decorrere dalla pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 1998, dovendosi pertanto ritenere provata la sussistenza della colpa, ai fini dello scrutinio della domanda di risarcimento del danno.
III) Quanto al nesso causale, evidenzia il Collegio che, in conseguenza dei provvedimenti gravemente illegittimi adottati dal Comune di M., e del comportamento elusivo dei giudicati che li hanno annullati, il ricorrente è stato privato per circa diciassette anni del godimento della cappella nella quale erano sepolti i propri familiari, che medio tempore è stata inoltre modificata dai detentori, ciò che ha indubbiamente causato al M.simo un danno ingiusto.
IV) In ordine al quantum, in primo luogo, il ricorrente chiede il risarcimento delle spese necessarie a ripristinare la cappella nella condizione in cui la stessa si trovava al momento dell’illegittima retrocessione al Comune, tenuto conto, a tal fine, della necessità di rimuovere le opere eseguite dalle predette Sig.re L. e R..
Ai fini della quantificazione, il ricorrente ripropone in tale sede le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. nell’ambito della predetta causa civile intentata presso il Tribunale di V., il quale ha quantificato gli stessi in Euro 67.762,08, richiedendo inoltre euro 8.000,00, necessari all’acquisto di cinque lapidi in marmo.
IV.1) Preliminarmente, il Collegio da atto che, in linea generale, nel processo amministrativo, non vi è un ostacolo all'utilizzazione dei risultati di una c.t.u. disposta in un processo civile cui hanno partecipato le M.sime parti (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 8.5.2012 n. 1276), come del resto sostenuto dalla giurisprudenza invocata dalla resistente (C.S., Sez. IV, 17.5.2012 n. 2847), fermo restando lo scrutinio dei rilievi formulati avverso la perizia, esaminati nel proseguo delle presente sentenza.
IV.2) In primo luogo, la difesa comunale evidenzia che, in base a quanto risultante dalla relazione del tecnico comunale del XX, richiamata nella delibera di Giunta n. XX, quando la tomba era ancora nella disponibilità del ricorrente, la stessa si trovava in un precario stato di manutenzione, come dimostrato dal coefficiente di vetustità ivi attribuito, pari a 0,55, e dall’esiguità del suo valore, stimato pari a Lire 9.575.612, ciò di cui il c.t.u. non avrebbe tenuto conto.
IV.2.1) Evidenzia il Collegio che le pretese del ricorrente vertono sulla ricostruzione di uno status quo ante risalente nel tempo, come detto, profondamente alterato dalle opere medio tempore eseguite, ciò che è particolarmente significativo ai fini della quantificazione dei costi da sostenersi, ad esempio, rispetto ad una mera ricostruzione di un’opera demolita, come infatti puntualmente osservato dal C.T.U., secondo cui “rispetto agli interventi più recenti, con marmi, graniti, ecc., le soluzioni di finitura dello status quo ante potrebbero a confronto apparire oggi piuttosto modeste, tuttavia queste ultime hanno un alto valore storico e di memoria. Inoltre, per essere fatte così come erano richiedono interventi di ripristino che si avvalgono di tecniche esecutive, lavorazioni tradizionali, antichi e particolari magisteri (intonaco a calce, volte realizzate con mattoni, decorazioni su intonaci, gessi, ecc.), non più così consueti e diffusi”.
Conseguentemente, ritiene il Collegio che, in relazione alla natura del danno cagionato al ricorrente, inevitabilmente, al M.simo, vada riconosciuta una somma maggiore rispetto al mero valore dell’opera al momento dell’illegittima retrocessione, dovendo infatti aggiungersi alla stessa i costi necessari a rimuovere le opere medio tempore realizzate.
IV.2.2) Fermo restando quanto precede, ritiene tuttavia il Collegio che detta modalità risarcitoria non può evidentemente finire per conferire al ricorrente più di quanto il M.simo disponesse al momento dell’illegittima retrocessione.
In particolare, in esito ai lavori quantificati dal c.t.u., il ricorrente entrerà in possesso di una cappella in perfetto stato manutentivo, laddove invece, come detto, al momento della retrocessione, la stessa era considerevolmente usurata.
Conseguentemente, i predetti importi, quantificati nel computo metrico allegato alla c.t.u., andranno ridotti, in via equitativa, del 50%.
IV.3) Secondo la difesa comunale il C.T.U. avrebbe inoltre errato nel considerare quale parametro di riferimento, il valore delle cappelle funerarie circostanti, dovendo invece limitarsi all’indicazione degli interventi necessari a riportare la struttura nello stato in cui la stessa si trovava nel 1989.
IV.3.1) In primo luogo, osserva il Collegio che il C.T.U. ha ricostruito lo status quo ante della cappella del ricorrente basandosi sulle condizioni di una cappella speculare e simile alla stessa, “per epoca, tipologia edilizia e soluzioni architettoniche”, anch’essa di proprietà del ricorrente, ed in precedenza collegata a quella per cui è causa. Poiché tale seconda cappella risulta “integra e mai modificata” (v. punto 2 sopralluogo del 22.10.2007), le argomentazioni della difesa comunale volte a dimostrare che il c.t.u. avrebbe erroneamente preso a riferimento immobili in condizioni manutentive migliori di quelle in cui si trovava la cappella del ricorrente, vanno pertanto respinte.
IV.4) La difesa comunale muove inoltre una serie di censure in relazione alle specifiche voci di costo indicate nel computo metrico estimativo allegato alla perizia.
OMISSIS
V) Il ricorrente richiede altresì che il Comune di M. sia condannato al versamento della somma di Euro 8.000,00 per l’acquisto di cinque lapidi in marmo nero.
Come tuttavia correttamente evidenziato dalla difesa comunale, tale somma non va riconosciuta al M.simo, non essendo stata fornita prova in relazione all’avvenuta rimozione dalla cappella delle lapidi, e senza che il citato verbale dell’Ufficio Tecnico Comunale del 1988 menzioni le stesse, come del resto lo stesso C.T.U.
VI) Infine, il ricorrente richiede il risarcimento per il danno non patrimoniale subito, in relazione al mancato godimento della cappella di famiglia nell’arco temporale in cui non ne ha avuto la disponibilità, quantificando il M.simo in Euro 1.000,00 all’anno, e pertanto, complessivamente, in Euro 16.000,00
VI.1) Sul punto, osserva il Collegio che il culto dei defunti rientra nell’ambito dei limiti alla risarcibilità del danno non patrimoniale tracciati da Cass. S.U. n. 26972/2008, vertendosi in tema di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale, ed in cui la posizione attorea, ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio, risulta agevolata, nei termini di cui all'art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità (Cass. Sez. III, 5.3.2015 n. 4443). La giurisprudenza riconosce infatti pacificamente ai congiunti il risarcimento dei danni causati in conseguenza di comportamenti illegittimi che abbiano privato gli stessi della possibilità di onorare le spoglie mortali dei propri cari, con la sicura consapevolezza dell'ubicazione delle stesse, e quindi, per la violazione del sentimento di pietà verso i defunti (Tribunale Busto Arsizio, 31.1.2005, Tribunale di Treviso, 24.2.2012).
VI.2) Con riferimento alla fattispecie, il Collegio da atto che il diritto del ricorrente ha subito una mera compressione, senza mai essere tuttavia irreversibilmente eliso, essendosi il M.simo potuto recare presso il cimitero di M., sebbene le spoglie dei suoi defunti sono state collocate in una cappella funeraria diversa da quella a cui il M.simo avrebbe avuto diritto.
Il ricorrente non ha mai pertanto perso il proprio diritto ad onorare i propri defunti, neppure temporaneamente, essendo stato tuttavia costretto, in conseguenza di atti illegittimi del Comune, ad esercitare il M.simo in un luogo diverso da quello spettantegli, ciò che comporta la riduzione del risarcimento, ad un decimo delle somme richieste.
VII) In conclusione, il ricorso va accolto, e per l’effetto il Comune di M. va condannato al risarcimento del danno in favore del ricorrente della somma di Euro 33.629,04, per il ripristino della cappella nella condizione in cui la stessa si trovava al momento dell’illegittima retrocessione (Euro 67.762,08 – 504,00 / 2), e di Euro 1.600.00 a titolo di danno non patrimoniale, per un totale di Euro 35.229,04. Considerato poi che dal momento della liquidazione giudiziale il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta, sulla somma complessiva, così determinata, dovranno essere corrisposti gli interessi di mora al saggio legale, con decorrenza dal deposito della presente decisione e sino all’effettiva soddisfazione.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di M. al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 3.000,00, oltre agli oneri di legge.

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